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STUDIO MONTANELLI1 FUND RAISING Agevolazioni e adempimenti fiscali e contabili.

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Presentazione sul tema: "STUDIO MONTANELLI1 FUND RAISING Agevolazioni e adempimenti fiscali e contabili."— Transcript della presentazione:

1 STUDIO MONTANELLI1 FUND RAISING Agevolazioni e adempimenti fiscali e contabili

2 STUDIO MONTANELLI2 AGEVOLAZIONI Con il decreto legislativo n. 460/97 di riforma del Terzo Settore sono state introdotte nel nostro ordinamento interessanti novità fiscali per agevolare gli enti non profit. Ai vantaggi normalmente riconosciuti solo ai soci, sono ora state aggiunte delle agevolazioni per le imprese e per i privati ai quali, entrando in relazione con l’ente non profit, è stata data la possibilità di ottenere dei vantaggi fiscali.

3 STUDIO MONTANELLI3 AGEVOLAZIONI Alcune agevolazioni fiscali riguardano l’attività vera e propria dell’ente, altre possono invece essere più specificatamente d’aiuto al fundraiser.

4 STUDIO MONTANELLI4 AGEVOLAZIONI Prenderemo in esame i casi più rilevanti: -Agevolazioni fiscali per gli enti non commerciali -Agevolazioni fiscali per i privati -Agevolazioni fiscali per le imprese

5 STUDIO MONTANELLI5 AGEVOLAZIONI FISCALI PER ENTI NON PROFIT Fino ad oggi, per finanziarsi gli enti erano soliti svolgere i più disparati tipi di attività, in forma solitamente piccola, senza dare troppo peso ai possibili risvolti fiscali e confidando che in caso di controlli o verifiche fiscali venissero tollerate le operazioni di “basso giro”. Nella realtà molte attività svolte erano delle operazioni commerciali nel vero senso del termine e avrebbero dovuto essere tassate, avendo rilevanza di natura fiscale (come ad esempio la vendita di beni che viene sempre ritenuta attività commerciale). Queste attività sono state, in considerazione della loro finalità, quasi sempre tollerate. Con la riforma del terzo settore, ora esiste invece un regolamento preciso!

6 STUDIO MONTANELLI6 AGEVOLAZIONI FISCALI PER ENTI NON PROFIT -Le agevolazioni per la raccolta di fondi -Lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.

7 STUDIO MONTANELLI7 RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

8 STUDIO MONTANELLI8 Raccolta pubblica di fondi La raccolta pubblica di fondi costituisce una delle principali fonti di finanziamento da parte degli ENP. L’attività di fund raising, infatti, intesa non solo come acquisizione di donazioni, ma anche come attività di sviluppo di fondi e risorse e di crescita nelle adesioni e nelle iscrizioni, rappresenta uno dei fattori strategici per il sistema nonprofit.

9 STUDIO MONTANELLI9 Raccolta pubblica di fondi L’art. 2 del D.Lgs. n. 460/1997, integrando l’articolo 143 del Tuir, ha disposto per gli enti di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 73 del Tuir, la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi, l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva e l’esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale, >.

10 STUDIO MONTANELLI10 Raccolta pubblica di fondi Condizioni: 1.Deve trattarsi di iniziative occasionali 2.I beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere di modico valore 3.Deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

11 STUDIO MONTANELLI11 Raccolta pubblica di fondi Si ricorda che l’articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), esclude ogni rilevanza ai fini delle imposte dirette alle attività commerciali e produttive marginali poste in essere dalle organizzazioni di volontariato e che il decreto del 25 maggio 1995 del Ministero delle Finanze, nel precisare la natura delle suddette > ha ricompreso in tali fattispecie le >

12 STUDIO MONTANELLI12 Raccolta pubblica di fondi I benefici di tale disposizione interessano quindi in particolar modo tutte quelle raccolte pubbliche di fondi caratterizzate da una concomitante controprestazione, ancorché di modico valore o solamente simbolica, da parte dell’ente beneficiario. Queste forme di raccolta fondi, infatti, risultavano nell’ambito della previgente disciplina rilevanti ai fini fiscali in quanto la controprestazione, generata tra donante e beneficiario, costituiva presupposto idoneo per attrarre i contributi erogati nell’ambito del reddito d’impresa (anche se il carattere occasionale di molte iniziative faceva sì che le stesse fossero in ogni caso escluse dal campo di applicazione Iva).

13 STUDIO MONTANELLI13 Raccolta pubblica di fondi Tali agevolazioni potrebbero comportare l’inserimento nel mercato di soggetti fiscalmente avvantaggiati; per evitare che tale situazione possa produrre effetti distorsivi delle concorrenza (soprattutto a danno delle piccole imprese commerciali), il legislatore ha espressamente subordinato l’applicazione dei benefici fiscali sopra richiamati alla sussistenza delle seguenti condizioni:

14 STUDIO MONTANELLI14 Raccolta pubblica di fondi 1. Oggetto della controprestazione siano > 2. Le iniziative abbiano carattere occasionale

15 STUDIO MONTANELLI15 Raccolta pubblica di fondi 1. Oggetto della controprestazione: > Dal tenore letterale della norma risultano limitate al > solamente le offerte di beni e non anche le prestazioni di servizi. Tale discriminazione non trova tuttavia alcuna giustificazione se non nella oggettiva difficoltà che si avrebbe nel quantizzare il valore economico dei servizi offerti in tali occasioni.

16 STUDIO MONTANELLI16 Raccolta pubblica di fondi 2. Le iniziative: carattere occasionale Il requisito dell’occasionalità deve essere correlato sia alla frequenza (abitualità) che all’arco di temporale coperto dall’iniziativa (continuità); dovrebbe viceversa risultare irrilevante la consistenza economica delle iniziative poste in essere.

17 STUDIO MONTANELLI17 Raccolta pubblica di fondi Tutela Si deve sottolineare che le raccolte pubbliche di fondi mediante sottoscrizioni pubbliche coinvolgono anche delicate problematiche connesse alla tutela della fede pubblica, sollecitata ormai da una rete di comunicazione sempre più efficace.

18 STUDIO MONTANELLI18 Raccolta pubblica di fondi Al fine di tutelare i cittadini da comportamenti abusivi e permettere a tutti gli ENP di operare a condizioni di pari opportunità nell’accesso a queste fonti di finanziamento, il legislatore: 1.ha sottoposto tali attività alla vigilanza dell’organo di controllo previsto dall’articolo 3, comma 190 della legge delega n. 662 del 1996 (Authority >); 2.Ha introdotto l’obbligo di redigere, per ciascuna iniziativa, indipendentemente dalla redazione del rendiconto, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative.

19 STUDIO MONTANELLI19 Raccolta pubblica di fondi L’art. 8, co. 1. D.Lgs. 460/97, recita infatti: > (ora art. 143, co. 3, lett. a)

20 STUDIO MONTANELLI20 Raccolta pubblica di fondi La norma lascia ampio spazio di libertà in merito alla redazione del rendiconto ed, in particolare, alla forma; richiede tuttavia il rispetto dei principi contabili della: - chiarezza e della -trasparenza

21 STUDIO MONTANELLI21 Raccolta pubblica di fondi La stesura di una relazione illustrativa diviene, invece, indispensabile al fine di permettere una corretta e precisa informazione (ai soci, ai terzi, all’amministrazione finanziaria) sugli aspetti “morali” della raccolta; ad esempio per meglio illustrare: -Gli scopi della raccolta -I soggetti coinvolti (volontari, soci, etc,) -Gli impieghi e le risorse utilizzate

22 STUDIO MONTANELLI22 Raccolta pubblica di fondi Riassumendo le caratteristiche della rendicontazione relativa alle raccolte pubbliche di fondi si possono sintetizzare di seguito: -Ambito soggettivo: tutti gli ENP che effettuano raccolte pubbliche di fondi; -Ambito oggettivo: celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 143, co. 3, lett. a) del Tuir; -Termine: entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; -Contenuto: entrate accertate e spese sostenute relative a ciascuna iniziativa riportate in modo chiaro e trasparente; -Modalità di redazione: secondo i criteri previsti per la tenuta della contabilità; -Obbligo di conservazione: per un periodo pari a dieci anni e comunque sino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo d’imposta.

23 STUDIO MONTANELLI23 Raccolta pubblica di fondi IVA L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 460/97 ha disposto che le attività di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, restano escluse dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

24 STUDIO MONTANELLI24 Raccolta pubblica di fondi IVA Il carattere di occasionalità, insito in tali iniziative e quindi imposto come condizione necessaria affinché tali raccolte si possano estromettere dall’area della commercialità, fa si che esse si pongano naturalmente al di fuori dall’esercizio di attività di impresa e conseguentemente al di fuori dell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

25 STUDIO MONTANELLI25 La nuova normativa dei concorsi e delle operazioni a premi. D.p.r 430/2001 in vigore dal 12 aprile 2002 e D.L. n. 269 del 30.09.2003

26 STUDIO MONTANELLI26 Manifestazione di sorte locali Lotterie Tombole Pesche/bandi

27 STUDIO MONTANELLI27 Si è dovuto attendere più di tre anni per poter avere un nuovo regolamento sulla disciplina relativa alle manifestazioni di sorte locali, quali tombole, lotterie e pesche di beneficenza. Dal 12 aprile 2002 è finalmente entrato in vigore il D.P.R. 26.10.01 n. 430, pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13.12.01.

28 STUDIO MONTANELLI28 Regole generali Ribadito il divieto di svolgimento di tale tipo di manifestazioni, l’art. 13, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 430/2001, lo consente esclusivamente nel caso in cui queste siano promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi o per le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzato per fini prettamente ludici. Inoltre, la lett. b) della norma in esame consente l’organizzazione di dette manifestazioni di sorte anche ai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

29 STUDIO MONTANELLI29 Regolamento: In base all’art. 14, del citato D.p.r. 430/2001, dispone che l’organizzazione di dette manifestazioni di sorte dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui sarà effettuata l’estrazione. Il prefetto potrà vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. n. 430/2001 o non ricorra la necessità dello svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore.

30 STUDIO MONTANELLI30 Lotterie locali Effettuate in una determinata provincia Vendita di biglietti fino ad un valore massimo di euro 51.645,69 I biglietti devono essere: staccati da una matrice, distinti da serie ed aventi numerazione progressiva nonché concorrenti ad uno o più premi.

31 STUDIO MONTANELLI31 Lotterie locali Nel regolamento della lotteria devono essere indicati:  La quantità e la natura dei premi in palio;  La quantità e il prezzo dei biglietti da vendere;  Il luogo di esposizione dei premi;  Il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori

32 STUDIO MONTANELLI32 Tombole Vendita cartelle (con serie e numerazione) al comune in cui si svolge la manifestazione e nei limitrofi; Il valore dei premi non può superare euro 12.911,42.

33 STUDIO MONTANELLI33 Tombole Nel regolamento della tombola andranno indicati: I premi; Il prezzo di ciascuna cartella.

34 STUDIO MONTANELLI34 Tombole Deposito cauzionale Al regolamento si dovrà allegare un documento comprovante l’avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore globale dei premi in palio e prestata a favore del comune ove si estrae la tombola.

35 STUDIO MONTANELLI35 Le estrazioni delle lotterie locali e delle tombole devono essere pubbliche e a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati.

36 STUDIO MONTANELLI36 Pesche o banchi di beneficenza  Effettuati con vendita di biglietti (non a matrice);  Limitata al territorio di un comune;  Importo globale premi inferiore/uguale ad euro 51.645,69;  Nel regolamento obbligatorio indicare il prezzo e il numero dei biglietti che si emettono.

37 STUDIO MONTANELLI37 Pesche o banchi di beneficenza Novità rispetto alla precedente normativa: Non c’è più da presentare domanda di autorizzazione presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio; I comuni sono l’autorità competente al controllo del regolare svolgimento, nonché ricevere il rapporto ed i proventi delle eventuali sanzioni.

38 STUDIO MONTANELLI38 Controlli Il decreto in oggetto prevede che il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni sia di competenza dei comuni. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i biglietti e le cartelle rimaste invendute e li dichiara nulli agli effetti del gioco. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle dovrà essere indicata nelle fatture di acquisto rilasciata dallo stampatore.

39 STUDIO MONTANELLI39 Controlli L’estrazione dovrà essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e dovrà essere redatto processo verbale del quale una copia sarà consegnata a detto incaricato e una copia inviata al Prefetto. Per le pesche e banchi di beneficenza, un responsabile dell’ente promotore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo verbale di cui copia dovrà essere sempre trasmessa al Prefetto.

40 STUDIO MONTANELLI40 Controlli Per quanto riguarda le tombole, entro 30 giorni dalla estrazione, dovrà essere presentata all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, potrà disporre l’immediato svincolo della cauzione. In caso di mancata consegna dei premi ai vincitori il comune disporrà l’incameramento della cauzione.

41 STUDIO MONTANELLI41 Sanzioni: Svolgimento al di fuori dei casi consentiti: da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro. Pubblicità non consentita: da 309,87 euro a 3.098,74 euro acquisto di biglietti, cartelle per giochi di sorte non consentiti: da 154,94 euro a 929,62 euro.

42 STUDIO MONTANELLI42 Aspetti fiscali Ritenute su premi (L. 449/1997) La ritenuta, a carico dell’ente organizzatore, è a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa, con aliquota pari al 10% dei premi. Non trova applicazione qualora i premi assegnati allo stesso soggetto nel corso del medesimo periodo d’imposta siano minori/uguali a euro 25,82.

43 STUDIO MONTANELLI43 Imposte sui redditi e IVA I proventi delle manifestazioni per l’ente organizzatore sono totalmente irrilevanti ai fini reddituali (sia IRPEG/IRES che IRAP) se rispettano le prescrizioni previste per le “Raccolte pubbliche di fondi” ai sensi dell’Art. 2 del D. Lgs. 460/97 o se sono configurabili quali “Attività commerciali e produttive marginali” ai sensi del DM 25.5.1995 per le Organizzazioni di Volontariato iscritte (L. 266/91). Per quanto riguarda le tombole effettuate dalle associazioni e dai circoli associativi per i propri soci, per fini di divertimento e di autofinanziamento, nulla è cambiato. Vale a dire che non occorre richiedere alcuna autorizzazione e non vi è da pagare alcuna imposta Aspetti fiscali

44 STUDIO MONTANELLI44 Aspetti fiscali Sono esclusi da IVA gli importi pagati dai partecipanti ai sensi dell’Art. 2 comma III lettera a) Dpr 633/72. A carico del soggetto promotore l’Iva al 20% sui premi oggetto delle manifestazioni. Il prezzo pagato per il premio comprensivo di Iva sarà computato nei costi d’esercizio.

45 STUDIO MONTANELLI45 Esonero: Incertezza permane sull’esonero dalla ritenuta alla fonte del 10% normato in precedenza dell’abrogato art. 40 del Regio decreto 1933 del 1938. Tale decreto prevedeva l’esonero dal pagamento della ritenuta nel caso in cui la manifestazione fosse stata organizzata nell’ambito di sagre, feste, ecc. e in palio fossero messi premi di modesta entità. Per quanto sopra detto si aspettano pronunce in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire la situazione attuale.

46 STUDIO MONTANELLI46 Con il D.P.R. 430/2001 è stato disposto che gli organizzatori devono presentare al Sindaco di Comune di residenza ed al Prefetto della Provincia una comunicazione almeno trenta giorni prima della data stabilita per la manifestazione e la stessa deve contenere il dettaglio dello svolgimento della medesima manifestazione. D.L. n. 269 del 30.09.2003

47 STUDIO MONTANELLI47 D.L. n. 269 del 30.09.2003 A quest’ultimo adempimento se ne aggiunge un altro previsto dalla recente legge di accompagnamento alla Finanziaria 2004 (D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003, n. 326, art. 39, comma 13-quinquies): prima dell’adempimento di cui sopra deve essere presentata una autonoma comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione.

48 STUDIO MONTANELLI48 D.L. n. 269 del 30.09.2003 Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso della citata Amministrazione dei Monopoli, si intende rilasciato nulla-osta all’effettuazione delle attività in progetto, secondo il principio del silenzio-assenso.

49 STUDIO MONTANELLI49 D.L. n. 269 del 30.09.2003 La comunicazione è necessaria indipendentemente dalla estensione territoriale della cosiddetta “manifestazione di sorte locale” (comune, provincia, etc.) e indipendentemente dall’importo o valore dei premi della stessa. La nuova comunicazione è obbligatoria per tutte le tombole, lotterie e pesche di beneficenza che si fanno, nessuna esclusa.

50 STUDIO MONTANELLI50 D.L. n. 269 del 30.09.2003 Commenti Il Dpr 430 richiamato disciplina le manifestazioni di sorte locali (tombole, lotterie e pesche di beneficenza), e prevede, tra le altre prescrizioni, che debba essere fatta domanda al Sindaco e al Prefetto almeno trenta giorni prima della manifestazione. Questo obbligo rimane in vigore. In aggiunta, e con l’ obbligo di farlo prima di inviare le due domande previste dal DPR 430, ora occorre fare anche una specifica comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

51 STUDIO MONTANELLI51 Per quanto riguarda “quanto tempo prima si deve inviare?”, poiché l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha trenta giorni dal ricevimento (e non dalla spedizione) per emanare uno specifico provvedimento (che sarà comunicato agli organizzatori ?) con cui il nulla-osta alla effettuazione è subordinato alla osservanza di specifiche disposizioni, è opportuno farla, esclusivamente con Raccomandata con ricevuta di ritorno per sapere in quale data (da cui decorrono i trenta giorni) è arrivata al Ministero, almeno 40 o 50 giorni prima della data della tombola, lotteria o pesca di beneficenza che si intende organizzare, in modo che se non arriva nulla si può ragionevolmente pensare che, salvo disguidi postali purtroppo possibili, per la manifestazione non sono stati presi provvedimenti (silenzio- assenso).

52 STUDIO MONTANELLI52 Stante la prevista reclusione fino ad un anno nel caso che non vengano osservate le eventuali prescrizioni impartite ai sensi della legge in esame, se la richiesta non viene fatta con un margine ampio di tempo potrebbero arrivare dal Ministero, magari per un ritardo postale, prescrizioni a manifestazione effettuata, con il rischio per gli organizzatori di incorrere nelle gravi conseguenze penali previste da questa nuova normativa per non aver osservato le prescrizioni.

53 STUDIO MONTANELLI53 Non è per nulla chiaro, per quanto riguarda le comunicazioni da effettuare al Sindaco e al Prefetto, se prima di inviarle occorre attendere la scadenza del periodo minimo di 40 giorni (consigliato sopra), il che comporterebbe di partire con le comunicazioni almeno settanta giorni prima della data della manifestazione, o se queste due comunicazioni possono essere inviate anche il giorno successivo all’invio al Ministero. Nell’articolato si dice soltanto “inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento….”. Si ritiene che la disciplina del DPR 430 di “almeno trenta giorni prima” per le comunicazioni al Prefetto e al Sindaco non sia stata modificata dal provvedimento in esame, per cui sembrerebbe non sia necessario attendere l’esito (o il silenzio- assenso).

54 STUDIO MONTANELLI54 E’ comunque possibile, anche in ordine alla possibilità che la manifestazione possa essere ritenuta in concorrenza con quelle organizzate dallo Stato (ad esempio una lotteria a livello Provinciale con un alto montepremi) che in caso di prescrizioni da parte dei Monopoli tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento della manifestazione di sorte locale, si potrebbe non avere più il tempo per comunicare le conseguenti variazioni al Prefetto, e quindi rischiare che venga eccepito di essere fuori termini o non aver osservato le prescrizioni del DPR 430. Si suggerisce, infine, (anche se non espressamente previsto) di indicare nelle domande al Sindaco e al Prefetto che “In data ……………. si è provveduto a effettuare la comunicazione prevista dall’art.39 comma 13-quinquies al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.”


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