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Legge Sviluppo 99/2009 Novità introdotte per le Società Cooperative.

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Presentazione sul tema: "Legge Sviluppo 99/2009 Novità introdotte per le Società Cooperative."— Transcript della presentazione:

1 Legge Sviluppo 99/2009 Novità introdotte per le Società Cooperative

2 Modifica allart. 2511 cod. civ - viene aggiungo un secondo periodo, in conseguenza del quale larticolo del codice viene dunque a recitare: - Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte presso lalbo delle società cooperative di cui allarticolo 2512, secondo comma e allarticolo 223sexiesdecies delle disposizioni per lattuazione del presente codice».

3 - La norma introdotta attribuisce alliscrizione allAlbo carattere di ELEMENTO COSTITUTIVO. La circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 0115427 del 17/10/2009 chiarisce che la modifica è intesa ad evidenziare il carattere costitutivo delliscrizione allAlbo, iscrizione che costituisce pertanto elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica.

4 - Inoltre, sancisce in termini perentori lobbligatorietà di tale iscrizione per TUTTE le cooperative, indipendentemente dal fatto che siano o meno a mutualità prevalente. - Attenzione: nessuna modifica operativa! nonostante il riferimento dellarticolo 2512, ul. comma cod.civ. alle sole cooperative a mutualità prevalente (Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in apposito albo…), lobbligatorietà delliscrizione anche per le cooperative diverse era ed è già sancita dallarticolo 223sexiesdecies disp.trans. cod.civ

5 CONSEGUENZE MANCATA ISCRIZIONE: perdita del diritto al godimento delle agevolazioni fiscali (D.Lgs 2 agosto 2002, n. 220, art 15 co. 1) la sua mancanza configura un funzionamento irregolare della società, suscettibile di richiesta di gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdicies c.c.

6 MODALITA DI REDAZIONE DEL MODELLO C17: depositocomunicazione annuale delle notizie viene modificato lart 223sexiesdecies sostituendo il fin qui vigente obbligo di deposito del bilancio con lobbligo di comunicazione annuale delle notizie di bilancio, anche ai fini dellaccertamento della mutualità. Lomissione di tale comunicazione comporta lapplicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dellente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

7 PERDITA DELLA MUTUALITA PREVALENTE: Viene meno lobbligo di redazione ed invio del bilancio straordinario ex art.2545octies in caso di perdita della prevalenza mutualistica oggettiva, a condizione che la cooperativa non modifichi o sopprima le clausole statutarie di mutualità e non abbia emesso strumenti finanziari. (art.8). Quanto allemissione di strumenti finanziari, è da ritenere che la novella faccia riferimento a tutti gli strumenti finanziari emettibili dalle cooperative ex articoli 4 e 5 l. n.59/92 (azioni di sovvenzione ed a.p.c.) ed ex articolo 2526 cod.civ., a prescindere dal loro carattere partecipativo, non partecipativo, quasi partecipativo, di capitale, quasi capitale o di debito..

8 Segnalazione allAlbo di perdita della mutualità: In tutti i casi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la società è tenuta a farne segnalazione tramite gli strumenti informatici di cui allart.223sexiesdecies disp.trans. c.c., vale a dire, è da ritenere tramite il modello C17 (quadro per modulo allegato al bilancio, dichiarazione di perdita dei requisiti di prevalenza mutualistica), quanto meno per i casi di perdita della prevalenza oggettiva. Identico obbligo sussiste per il caso di riacquisto della prevalenza nellesercizio successivo. Termini per la segnalazione: coincidente con quello previsto per il deposito del bilancio (30 gg dallapprovazione )

9 ASPETTI SANZIONATORI: La mancata o ritardata segnalazione comporta lapplicazione della medesima sanzione amministrativa prevista per il caso di mancata comunicazione telematica annuale dei dati di bilancio, ossia la sospensione semestrale di ogni attività dellente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali

10 CHIARIMENTI SU SOSPENSIONE ATTIVITA: La circolare Ministero Attività Produttive n. 0115427 precisa che lomesso o ritardato inoltro allAlbo della comunicazione annuale delle notizie di bilancio (che attualmente si effettua per il tramite del Registro delle Imprese mediante allegazione al bilancio del modello C17), così come lomessa o ritardata comunicazione concernente la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, comportino lapplicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività solo qualora la Cooperativa non ottemperi a tali obblighi né entro il 31 dicembre dellanno successivo allanno di esercizio né nellulteriore termine di trenta giorni dalla conseguente diffida emanata direttamente dal Ministero

11 Se bilancio coincidente con anno solare, nulla quaestio circa la disponibilità di una anno di tempo per il deposito (31 dicembre); Se bilancio sfasato rispetto anno solare, due soluzioni prospettabili: 1. interpretare il dictum ministeriale come regola riferita ad un periodo di tolleranza di 12 mesi dalla data di chiusura dellesercizio ; 2. interpretare la prescrizione del Ministero come riferita, invece, sempre e comunque al 31 dicembre dellanno successivo allanno di esercizio, ciò che potrebbe comportare conseguenze inique.

12 ATTENZIONE: I termini indicati dal Ministero valgono esclusivamente con riguardo allapplicabilità della nuova sanzione di blocco semestrale delle attività. E da evidenziare con chiarezza che gli obblighi comunicativi oggetto dellintervento ministeriale (notizie di bilancio ed eventuale comunicazione della perdita dello status di cooperativa a mutualità prevalente) debbono comunque essere assolti nel termine di 30 giorni dallapprovazione del bilancio, allatto del deposito di questultimo presso il Registro delle Imprese.

13 VIGILANZA: ALCUNE MODIFICHE AL D.Lgs 220/2002: Aggiunto il comma 4bis allarticolo 1, il quale dispone il perseguimento esclusivo dellinteresse pubblico nellassolvimento dei compiti di vigilanza; Modificato il secondo comma del medesimo articolo 1 del Decreto, stabilendosi la spettanza, in esclusiva, al Ministero dellaccertamento dei requisiti mutualistici. Introduzione di una sanzione di sospensione semestrale dellattività (v.supra) per il caso di mancata ottemperanza, nei termini prescritti, alle diffide impartite in sede di vigilanza..


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