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Terni, 15 gennaio 2011 “Aspetti deontologici della certificazione” Maurizio Verducci “Aspetti deontologici della certificazione” Maurizio Verducci.

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1 Terni, 15 gennaio 2011 “Aspetti deontologici della certificazione” Maurizio Verducci “Aspetti deontologici della certificazione” Maurizio Verducci

2 Ente pubblico non economico, Organo ausiliario dello Stato, garante delle prestazioni professionali dei medici a tutela della salute dei cittadini, con le ultime edizioni del Codice del 1998 e del 2006 ha contribuito, in maniera significativa, alla realizzazione dei diritti dei cittadini costituzionalmente sanciti, trasformandoli da norma giuridica in Aristide Paci, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 “L'Ordine professionale, norma deontologica.”

3 Ente pubblico non economico, Organo ausiliario dello Stato, garante delle prestazioni professionali dei medici a tutela della salute dei cittadini, con le ultime edizioni del Codice del 1998 e del 2006 ha contribuito, in maniera significativa, alla realizzazione dei diritti dei cittadini costituzionalmente sanciti, trasformandoli da norma giuridica in Aristide Paci, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 “L'Ordine professionale, norma deontologica.”

4 C h i n o n h a m e m o r i a d e l p a s s a t o n o n r i e s c e a c o s t r u i r e i l f u t u r o.

5 Nel 1862 i medici sentirono il bisogno di costituire la Associazione Medica Italiana per il “Culto della scienza, dignità dell’arte, libertà e tutela dei medici”. Fin dall’inizio l’AMI si mostrò divisa al suo interno in due indirizzi ideologici: uno con carattere scientifico ed educativo, l’altro con connotazioni corporative, sostenuto principalmente dai medici condotti in ragione della loro “missione gravosa, anzi rovinosa, perché chi la esercita alla fine ne ritrae vecchiezza inferma ed anticipata, impotenza disperata e morte immatura quasi invocata”. Mario Raimondi, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010

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7 I medici condotti nel 1874, uscirono dall’AMI e fondarono la Associazione Nazionale Medici Condotti, con intenti assistenziali e previdenziali. Mario Raimondi, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 Fra le altre iniziative l’ANMC si occupò delle vedove e degli orfani dei medici contribuendo alla nascita, avvenuta nel 1890, del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani, diventato, dopo varie vicissitudini, l’attuale ONAOSI.

8 Mario Raimondi, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 Nel 1887 iniziarono a costituirsi in modo spontaneo Ordini professionali (Milano, poi Napoli, Venezia, Genova, Pisa, Umbria, Vicenza…) come conseguenza del constatato fallimento ed impotenza delle Associazioni nell’ottenere che al medico fosse affidata l’organizzazione e la vigilanza sulla sanità, che invece la legge 5849 del 1888 avrebbe assegnato “… al Ministro dell’Interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti, ai sottoprefetti e ai sindaci...”

9 Mario Raimondi, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 "gli ordini e collegi professionali sono enti pubblici che trovano ragion d'essere nel fatto che determinate professioni, a causa di inderogabili esigenze di tutela della collettività, possono essere esercitate solo previo accertamento pubblico delle capacità professionali e richiedono la sottoposizione dei professionisti a un regime di responsabilità disciplinare sotto il profilo deontologico..” i fini che l’Ordine intende perseguire sono diretti “unicamente alla tutela degli interessi morali e materiali della classe dei sanitari” Bollettino Ordine dei Sanitari della provincia di Milano, 1887

10 Mario Raimondi, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 I governi che si succedettero nel tempo, indipendentemente dal “colore”, osteggiarono regolarmente il riconoscimento giuridico degli Ordini, temendo il potenziale potere dei medici, dato dal contatto diretto con i cittadini, potere del quale i medici non si avvalsero (e non si avvalgono) forse perché gli interessi erano più idealistici (utopistici per l’epoca) che materiali: istituire una sanità sociale gestita da tecnici che conoscono e vivono sul campo i reali fabbisogni dei cittadini, attaccati dalle malattie e dalle epidemie, sempre più frequenti, e dalla miseria.

11 Mario Raimondi, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 Ma i tempi cambiano e finalmente il 19 luglio 1910 nella G.U. del Regno d’Italia viene pubblicata la legge 455 che istituisce gli Ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti a coronamento delle aspirazioni delle Associazioni AMI e ANMC e degli Ordini spontanei. “La legge rende le professioni … protette e … pone fine o limita il fenomeno dell’esercizio abusivo di dette professioni. L'approvazione della legge è sì il riconoscimento delle aspettative dei sanitari italiani, ma è anche un mezzo del potere politico per arrestare la progressiva sindacalizzazione degli Ordini”

12 Mario Raimondi, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 La Legge del 1910 assegna agli Ordini la vigilanza sul decoro e l’indipendenza della professione, fornendoli quindi di potere disciplinare, per la cui applicazione si rendono necessari dei regolamenti, inizialmente elaborati ed adottati dal singolo Ordine, che sfociano nel 1924 in un Codice di deontologia unificato.

13 Deontologia dal greco  ("dovere"). La deontologia è l'insieme dei doveri inerenti ad una particolare categoria professionale. Il codice di deontologia medica e’ un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale.

14 Mario Raimondi, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 Ma la provenienza dai vecchi Ordini degli attuali dirigenti li porta a mantenere anche atteggiamenti sindacali, che forniranno pretesto per la abolizione degli Ordini ed il trasferimento delle attribuzioni alle associazioni sindacali sanitarie giuridicamente riconosciute, con il Regio Decreto Legge 5 marzo 1935 n. 184

15 Mario Raimondi, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 Allo scioglimento (1944) dei sindacati nazionali fascisti fa seguito con il DLgsCPS del 13 settembre 1946 n. 233 ed il successivo regolamento attuativo DPR 5 aprile 1950 n. 221 la “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”, che prevede fra l’altro, l’iscrizione obbligatoria e la contribuzione all’ENPAM.

16 Mario Raimondi, La “Nostra Storia”, Ordine provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, 2010 Come residuo del vecchio ordinamento, gli Ordini, attraverso la Federazione Nazionale, stipulano le convenzioni con gli enti mutualistici, ragion per cui i sindacati hanno sempre dimostrato interesse ad entrare nei Consigli Direttivi (interesse che dimostrano tuttora, nonostante dal 1979 la non abbia più voce in capitolo nella contrattazione, come d’altronde sempre previsto dalla Legge).

17 Art. 3 - Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni: a)compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno; b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio; c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale; d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio; % DLgsCPS del 13 settembre 1946 n. 233

18 f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse. DLgsCPS del 13 settembre 1946 n. 233

19 Il decreto di ricostituzione degli Ordini ed il relativo Regolamento non prevedono per essi un ruolo di difesa dei medici, che è proprio, invece, delle associazioni sindacali, quanto piuttosto quello di tutela della professione, ponendoli come garanti della qualità delle prestazioni allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini, anche attraverso la promozione di comportamenti di colleganza e lo scoraggiamento di atteggiamenti selvaggiamente concorrenziali (pubblicità ingannevole, denigrazione di colleghi …)

20 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 Art. 39 - Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni... Art. 38 - I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.

21 Art. 40 - Le sanzioni disciplinari sono: 1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43 (emissione di mandato di cattura, interdizione dai pubblici uffici < 3 anni, misure di sicurezza detentive o non detentive…); 4) la radiazione dall'Albo. D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221

22 Art. 53 - I ricorsi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti artt. 42 e 43 (radiazione e sospensione di diritto)

23 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 Art. 41 - La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria. Art.50 - Il sanitario radiato dall'Albo può essere rescritto, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

24 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.“ Integrazione dell’articolo 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni) 1.… il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che … giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. %

25 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati. Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni)

26 Art. 24 – Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

27 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di microinvalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno commesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *. 2. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice. DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 Art. 10-bis - Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali * reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600

28 1. Ennesimo certificato di continuazione redatto al paziente che nel precedente e nell’attuale certificato dichiara di essere domiciliato all’estero Casi “clinici” (segnalati all’Ordine dal datore di lavoro) 2. Ripetuti certificati di malattia redatti il lunedì con prognosi dal lunedì al venerdì in settimane consecutive 3. Certificato redatto il lunedì con prognosi relativa al solo giorno del venerdì precedente a paziente regolarmente presentatosi al lavoro il lunedì 6. ………………………………………………………………………………………………. 4. Certificato redatto a posteriori a dipendente di pubblica amministrazione precisando “il paziente dichiara di essere stato malato il giorno… “ 5. Certificato di continuazione malattia redatto a paziente che, subito dopo la visita, si reca al lavoro


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