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Insegnamento di ECONOMIA AZIENDALE APPLICATA ALLA SANITA’ Docente Alessandro Vattovani Ph. D. in Geoeconomia Tecnologo Agenzia ENEA

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Presentazione sul tema: "Insegnamento di ECONOMIA AZIENDALE APPLICATA ALLA SANITA’ Docente Alessandro Vattovani Ph. D. in Geoeconomia Tecnologo Agenzia ENEA"— Transcript della presentazione:

1 Insegnamento di ECONOMIA AZIENDALE APPLICATA ALLA SANITA’ Docente Alessandro Vattovani Ph. D. in Geoeconomia Tecnologo Agenzia ENEA alessandro.vattovani@unipd.it avattovani@units.it 1

2 DIRITTO SANITARIO PERCHE’ UNA LEZIONE BASATA ANCHE SU UN APPROCCIO GIURIDICO (E NON SOLO STRETTAMENTE ECONOMICO AZIENDALE) DEL SERVIZIO SANITARIO? 2 UNICO LIMITE ESTERNO DELLA LEGGE DOTATI DI AUTONOMIA CONTRATTUALE LIMITATA AUTONOMIA CONTRATTUALE SOGGETTI PRIVATI SOGGETTI PUBBLICI 1° LIMITE (INTERNO) DELLA LEGGE ORDINAMENTO GIURIDICO 2° LIMITE (ESTERNO) DELLA LEGGE

3 DIRITTO SANITARIO DALLA SANITA’ FILANTROPICA ALL’AZIENDALIZZAZIONE DELLA SANITA’ (1601) IN ORIGINE VI ERA UNA IMPOSTAZIONE FILANTROPICA DELLA SANITA’: L’ASSISTENZA SANITARIA VENIVA CONFINATA NEGLI INTERVENTI DI BENEFICIENZA E LASCIATA ALL’INIZIATIVA DEI PRIVATI E IN PARTICOLARE ALL’INTERVENTO CARITATEVOLE DELLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE L’OSPEDALE DI MARIA TERESA D’ASBURGO “Maria Teresa nel 1769 ordinava che in Trieste fosse edificato e dotato un Conservatorio (tale fu il nome dato) il quale servisse (sono sue precise parole) non tanto di ricovero, e di educazione ai Mendici, agli Orfani e ai bastardelli di Trieste, quanto di spedale agli infermi dell’uno e dell’altro sesso (Patente 1° Settembre 1769). Assegnava in dote al Conservatorio un dazio sui vini esteri condotti in Trieste di un fiorino per orna, e di due lire per orna di vin piccolo estero”. (de Kandler Pietro, I poveri e i pitocchi, in Raccolta delle leggi, ordinanze e regolamenti speciali per Trieste, Tipografia Lloyd Austriaco 1861) L’OSPEDALE MAGGIORE DI TRIESTE Nell’anno di costruzione, 1841, l’Ospedale era statale, cioè imperial-regio - nel 1862 divenne civico, gestito dalla giunta provinciale di Trieste - nel 1913 la gestione fu affidata ad un comitato, nominato dal Comune; nel 1922 fu denominato Ospedale Regina Elena - nel 1923 divenne Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB) gestito dalla Congregazione di Carità - nel 1931 fu costituita la fondazione Ospedali Riuniti di Trieste (Ospedale Regina Elena ed Ospedale di S.M. Maddalena), Ente morale con proprio Consiglio di Amministrazione, nominato dal Comune e dalla Provincia di Trieste - nel 1968 con la legge 132/1968 (Legge Mariotti) gli OO.RR.TS divennero Ente Ospedaliero Generale Regionale - nel 1978 con la legge 833 gli OO.RR.TS entrano a far parte dell’U.S.L. n. 1 Triestina - nel 1997 gli OO.RR.TS vengono scissi dall’ASL N. 1 Triestina e costituiscono un’autonoma Azienda Ospedaliera - nel 2004 l’A.O. si trasforma in Azienda Ospedaliero Universitaria 3

4 DIRITTO SANITARIO DALLA SANITA’ FILANTROPICA ALL’AZIENDALIZZAZIONE DELLA SANITA’ (1948) CON LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA (1948) VENGONO RACCOLTI NELL’ART. 32 UNA MOLTEPLICITA’ DI SIGNIFICATI E CONTENUTI INERENTI LA SALUTE: DIRITTO (DELL’INDIVIDUO NON DEL CITTADINO) ALLE PRESTAZIONI SANITARIE E ALLE CURE GRATUITE PER GLI INDIGENTI E PARALLELAMENTE IL DIRITTO A NON RICEVERE TRATTAMENTI SANITARI SE NON QUELLI DI CARATTERE OBBLIGATORIO (CFR. L. 180/1978 LEGGE BASAGLIA) VOLTI A TUTELARE NON SOLO IL DESTINATARIO, MA ANCHE LA COLLETTIVITA’ (VACCINAZIONE, SALUTE MENTALE) FINO AL 1978 (L. 833), PERO’, NON VI E’ PIENA ATTUAZIONE DELL’ART. 32 COST. … segue ART. 32 COSTITUZIONE. LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI. NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA. 4

5 DIRITTO SANITARIO DALLA SANITA’ FILANTROPICA ALL’AZIENDALIZZAZIONE DELLA SANITA’ (1968) NELLA FORMULAZIONE DELL’ART. 32 COST. VI E’ UNA ASSEGNAZIONE AL POTERE PUBBLICO (“INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’”) DI FORNIRE PRESTAZIONI SANITARIE (PRESTAZIONI DI PREVENZIONE, CURA, RIABILITAZIONE) E CIO’ PREFIGURA UN SERVIZIO PUBBLICO OBBLIGATORIO TALE NORMA COSTITUZIONALE (SISTEMA BEVERIDGIANO) E’ RIMASTA, TUTTAVIA, PER LUNGO TEMPO (30 ANNI: 1948 - 1978) INATTUATA IN QUANTO: – INIZIALMENTE L’INTERVENTO SANITARIO E’ RIMASTO AFFIDATO A SISTEMI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE GESTITI DA ENTI PUBBLICI (MUTUE). PERCIO’, L’OPERATIVITA’ DELL’ASSISTENZA SANITARIA AVVENIVA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI (CFR ART. 38.2 COST. – SISTEMA BISMARCKIANO) E DEI LORO FAMILIARI – DAL 1968, GLI ENTI MUTUALISTICI PUBBLICI VENGONO AFFIANCATI DAGLI ENTI OSPEDALIERI PUBBLICIZZATI (LEGGE MARIOTTI). PRIMO PASSO DELLA COSTRUZIONE DI UN’ORGANIZZAZIONE SANITARIA PUBBLICA. ART. 38 COMMA 2 COST. I LAVORATORI HANNO DIRITTO CHE SIANO PREVEDUTI ED ASSICURATI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, INVALIDITÀ E VECCHIAIA, DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA. L. 132/1968 (legge Mariotti) ART. 1 L'ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBLICA È SVOLTA A FAVORE DI TUTTI I CITTADINI ITALIANI E STRANIERI ESCLUSIVAMENTE DAGLI ENTI OSPEDALIERI. ART. 2 SONO ENTI OSPEDALIERI GLI ENTI PUBBLICI CHE ISTITUZIONALMENTE PROVVEDONO AL RICOVERO ED ALLA CURA DEGLI INFERMI 5

6 DIRITTO SANITARIO DALLA SANITA’ FILANTROPICA ALL’AZIENDALIZZAZIONE DELLA SANITA’ (1978) SOLO CON LA L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, RECANTE L’ISTITUZIONE DEL SSN, SI PONE FINE AD UN SISTEMA DISORGANICO, FRAMMENTARIO E DISUGUALE E SI DIEDE COMPIUTA ATTUAZIONE ALL’ART. 32 DELLA CARTA COSTITUZIONALE (SISTEMA BEVERIDGIANO) I PRINCIPI DELLA L. 833/1978 RIMANGONO ANCORA OGGI PIENAMENTE VALIDI: UN S.S.N. BASATO SU UNIVERSALITA’, UGUAGLIANZA, E GLOBALITA’ DEGLI INTERVENTI CHE ASSICURANO LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE E L’ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CURE IN CONDIZIONI DI EQUITA’ ED UNIFORMITA’. (ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, AZIENDE SANITARIE LOCALI, MMG …) LA L. 833/1978 SI RIVELO’, PERO’, UN PROGETTO TROPPO AMBIZIOSO, CON INTENZIONI SPROPORZIONATE RISPETTO ALLE RISORSE IN QUANTO L’ESTENSIONE ILLIMITATA ED INDISCRIMINATA DELLE PRESTAZIONI, IN ASSENZA DI ALCUN LIMITE O CRITERIO OPERATIVO, NON ERA SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO (RIMBORSO SPESA STORICA). LA GESTIONE DEL SSN SI FONDAVA ESCLUSIVAMENTE SULLA CONTABILITA’ FINANZIARIA (ENTRATE – SPESE = SALDO CASSA) PERCIO’ NON VI ERA UNA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE (RICAVI – COSTI = REDDITO) L. 833/1978 ART. 1 LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ MEDIANTE IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. …. IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE È COSTITUITO DAL COMPLESSO DELLE FUNZIONI, DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DESTINATI ALLA PROMOZIONE, AL MANTENIMENTO E AL RECUPERO DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DI TUTTA LA POPOLAZIONE SENZA DISTINZIONE DI CONDIZIONI INDIVIDUALI O SOCIALI E SECONDO MODALITÀ CHE ASSICURINO L’EGUAGLIANZA DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO. L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COMPETE ALLO STATO, ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI, … 6

7 DIRITTO SANITARIO L’AZIENDALIZZAZIONE – RIORDINO DEL SSN (1992) DOPO INTERVENTI TAMPONE SULLA L. 833/1978, QUALI L’INTRODUZIONE DI TICKET SULLE PRESTAZIONI (CD. COPAYMENT O COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA), SI ARRIVO’ ALL’APPROVAZIONE DEL RIORDINO DELLA MATERIA SANITARIA PER EFFETTO DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 ATTRAVERSO 2 OBIETTIVI BEN PRECISI: – RIDARE EFFICIENZA AL SISTEMA – CONTENERE LA SPESA SANITARIA. I PUNTI QUALIFICANTI DEL RIORDINO COMPLESSIVO INTRODOTTO DAL LEGISLATORE DELEGATO DEL 1992 E S.M.I. SONO RAPPRESENTATI DA: 1.REGIONALIZZAZIONE DELLA MATERIA SANITARIA CON ESTROMISSIONE DEI COMUNI DALLA GESTIONE DIRETTA 2.MUTAMENTO DELLA NATURA GIURIDICA DELLE USL CHE VENGONO TRASFORMATE IN AZIENDE AUTONOME (ASL) E DOTATE DI PERSONALITA’ GIURIDICA E DI PARTICOLARI FORME DI AUTONOMIA D. LGS. 502/1992 ART. 1 - Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza 1. LA TUTELA DELLA SALUTE COME DIRITTO FONDAMENTALE DELL'INDIVIDUO ED INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ È GARANTITA, NEL RISPETTO DELLA DIGNITÀ E DELLA LIBERTÀ DELLA PERSONA UMANA, ATTRAVERSO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, QUALE COMPLESSO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI … IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ASSICURA, ATTRAVERSO LE RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE … I LIVELLI ESSENZIALI E UNIFORMI DI ASSISTENZA DEFINITI DAL PIANO SANITARIO NAZIONALE 7

8 DIRITTO SANITARIO L’AZIENDALIZZAZIONE – RIORDINO DEL SSN (1992) 3.SCORPORO DI ALCUNI GRANDI OSPEDALI DALLE ASL ANCH’ESSI ERETTI IN AZIENDE AUTONOME 4.NUOVI ORGANI DI GESTIONE E NUOVA DISCIPLINA DI CONTABILITA’ (ECONOMICO PATRIMONIALE VS FINANZIARIA) DELLE ASL 5.RILANCIO DELLA PROGRAMMAZIONE, ATTRAVERSO I PIANI SANITARI, NAZIONALE E REGIONALE, DI NORMA TRIENNALI, AL FINE DI INDIVIDUARE GLI OBIETTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE IN COERENZA CON L’ENTITA’ DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI 6.UN DIFFERENTE SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEI SERVIZI BASATO SU TARIFFE (= PREZZO DI DETERMINATI BENI O SERVIZI, NON SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI DI MERCATO) 7.REGIME DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CONVENZIONE MEDIANTE COMPETIZIONE, SUI GENERIS, TRA STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL’ACCREDITAMENTO 8.ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE COME MODELLO ORDINARIO DI GESTIONE OPERATIVA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE SANITARIE. D. LGS. 502/1992 ART. 5 - Patrimonio e contabilità Le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile D. LGS. 118/2011 ART. 28 - Norme generali di riferimento Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti (sanitari) applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile 8

9 DIRITTO SANITARIO L’AZIENDALIZZAZIONE DEL SSR DEL VENETO (1994) LR 55/1994 REGIONE VENETO PROGRAMMAZIONE Art. 1 - Strumenti della programmazione Art. 2 - Efficacia degli strumenti della programmazione Art. 3 - Piano generale Art. 4 - Verifica dello stato di attuazione della programmazione BUDGET Art. 13 - Metodica di budget Art. 14 - Documento di direttive Art. 15 - Budget generale Art. 16 - I budget delle strutture Art. 17 - Budget di centro di responsabilità Art. 18 - Approvazione dei budget Art. 19 - Controllo periodico e di revisione del budget LR 55/1994 Regione Veneto Art. 1 - Strumenti della programmazione 1. Le scelte di programmazione dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera si fondano sul piano sanitario nazionale, sul piano socio-sanitario regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione. 2. Le scelte di programmazione dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera si effettuano attraverso un insieme coordinato e congruente di piani, programmi e progetti. 3. I piani definiscono le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi dell'attività dell'Unità locale socio- sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e individuano le azioni programmatiche conseguenti. I piani sono generali se si riferiscono alla globalità dell'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, oppure particolari se riguardano aspetti parziali di tale attività. 4. I programmi e i progetti sono strumenti attuativi dei piani e consistono in una o più azioni definite e collegate a specifici obiettivi. 9

10 DIRITTO SANITARIO DALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA ALLA TUTELA DELLA SALUTE (2001) CON IL RIORDINO DEL SSN (D. LGS. 502/1992) LA PRINCIPALE RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO SANITARIO RICADE SULLE REGIONI («La tutela della salute … è garantita, … attraverso il SSN quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali») CON LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE AVVENUTA NEL 2001, SE ALLO STATO SPETTA LA RESPONSABILITA’ DI ASSICURARE IL DIRITTO ALLA SALUTE ATTRAVERSO LA GARANZIA DI LEA UNIFORMI CON RISORSE PUBBLICHE APPROPRIATE, ALLE REGIONI SPETTA LA RESPONSABILITA’ DIRETTA DELLA FUNZIONE ALLOCATIVA DELLE RISORSE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SALUTE DEL TERRITORIO Art. 117 (PREVIGENTE) Testo precedente le modifiche apportate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. [1] La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: … beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; ART. 117 COST. VIGENTE LO STATO HA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA NELLE SEGUENTI MATERIE: … M) DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE; … SONO MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE QUELLE RELATIVE A: … TUTELA DELLA SALUTE; … NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ LEGISLATIVA, SALVO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI, RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO. 10

11 DIRITTO SANITARIO LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZIALI (2001) I Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il SSN eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza. Fino a quando i Lea rimarranno alla base del sistema sanitario, nessuno potrà essere escluso dalle cure perché troppo anziano o bisognoso di prestazioni troppo costose, perché dedito a comportamenti nocivi alla salute, troppo povero o, paradossalmente, troppo ricco: un reddito elevato può, al limite, giustificare la corresponsione di un ticket, ma non l’esclusione dal diritto all’assistenza. Oltre al vigente art. 117 Cost. è la legge di istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”, concetto ribadito e rafforzato nelle successive riforme. I Lea sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, entrato in vigore nel 2002. La riforma del titolo V della Costituzione ha poi previsto per le Regioni la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntive (ma mai inferiori) a quelle incluse nei Lea. Questo comporta che i Lea possano essere diversi da Regione a regione (fermo restando che quelli definiti a livello nazionale vengono garantiti in tutto il territorio italiano). Sanità la classifica delle Regioni. Toscana in testa Calabria DPCM 29/11/2001 CLASSIFICAZIONE DEI LEA Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal SSN sono quelle riconducibili ai seguenti Livelli Essenziali di Assistenza: 1.Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (5%*) 2.Assistenza distrettuale (51%*) Di cui Medicina di base: 7%; Farmaceutica territoriale: tetto parametrato al fabbisogno complessivo imposto per legge; Specialistica: 13,3%; Altra territoriale: 17,08%. 3.Assistenza ospedaliera (44%*) (*) Percentuali indicate dal Patto per la Salute 2010-2012 11

12 DIRITTO SANITARIO SANITA’ E UNIONE EUROPEA (1957 - 1971) TRATTATO DI COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (TRATTATO DI ROMA 1957): L’ORGANIZZAZIONE E LA FORNITURA DI SERVIZI SANITARI E DI ASSISTENZA MEDICA È MATERIA DI COMPETENZA DEI SINGOLI STATI MEMBRI. NEL CORSO DEGLI ANNI, GLI STATI MEMBRI HANNO PARZIALMENTE DEROGATO AL PRINCIPIO DI COMPETENZA TERRITORIALE IN MATERIA DI SANITÀ IN SEGUITO AL CONTINUO AUMENTO DELLA MOBILITÀ DEI LAVORATORI. APPOSITI REGOLAMENTI CEE EMANATI NEL BIENNIO 1971/72 HANNO CONSENTITO DI APPLICARE I PRINCIPI DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI ANCHE AL SETTORE SANITARIO. I REGOLAMENTI DEL 1971/72 DISTINGUEVANO DUE TIPI DI REGIME ASSISTENZIALE A SECONDA CHE SI TRATTASSE DI CURE NON PROGRAMMATE O PROGRAMMATE. PER QUESTE ULTIME, DIVERSAMENTE DALLE PRIME, SI STABILIVA CHE I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO POTESSERO ACCEDERE ALLE CURE IN UN ALTRO STATO MEMBRO UE SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL PROPRIO STATO DI RESIDENZA. DAL 1972 AL 2004, FINO ALL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 883/2004, LA MOBILITA’ SANITARIA EUROPEA E’ STATA GARANTITA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL CD. CARNET DELLA SALUTE (E106 LAVORATORI DISTACCATI ALL’ESTERO E LAVORATORI FRONTALIERI, E111 TEMPORANEO SOGGIORNO, E112 CURE PROGRAMMATE ALL’ESTERO, E128 STUDENTI) 12

13 DIRITTO SANITARIO SANITA’ E UNIONE EUROPEA (Regolamento 2004) LA TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA (TEAM/EHIC - European Health Insurance Card) Il Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 garantisce che i LAVORATORI non perdano la loro protezione sociale quando si spostano in un altro Stato membro dell' UE, dello SEE (Spazio Economico Europeo) o della Svizzera. Infatti, le disposizioni del Regolamento riguardano tutti i settori della sicurezza sociale, ovvero: prestazioni di malattia, di maternità, d'invalidità, di vecchiaia, di disoccupazione e familiari, di pensionamento anticipato, per i superstiti, per infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni in caso di morte. In tale contesto, il Regolamento garantisce anche le prestazioni sanitarie legate al soggiorno temporaneo fuori dello Stato competente ritenute necessarie dal punto di visto medico (CURE URGENTI) nonché la possibilità di andare in un altro Stato membro diverso da quello di competenza esclusivamente per beneficiare dell' assistenza sanitaria (CURE PROGRAMMATE ). LE ISTITUZIONI UE CON IL REGOLAMENTO 883/2004 HANNO ACCOLTO ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI AFFERMATI NEL DECENNIO PRECEDENTE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: 1. IL DIRITTO DEI PAZIENTI A FARSI CURARE ALL’ESTERO APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI 2. UN REGIME DI EVENTUALE AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA SOLO PER LE CURE OSPEDALIERE PROGRAMMATE 3.IL DIRITTO DEL PAZIENTE AD ESSERE RIMBORSATO PER LE CURE SANITARIE RICEVUTE ALL’ESTERO CUI AVREBBE AVUTO ACCESSO NEL PROPRIO PAESE DI ORIGINE 13

14 DIRITTO SANITARIO SANITA’ E UNIONE EUROPEA (Direttiva 2011) Alle disposizioni regolamentari introdotte nell’ordinamento comunitario nel 2004 si affianca la Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 che sancisce IL DIRITTO DEI PAZIENTI (non semplicemente dei lavoratori) DI SCEGLIERE LIBERAMENTE IL PRESTATORE DI ASSISTENZA SANITARIA. Inoltre, la Direttiva introduce norme volte a garantire che i pazienti usufruiscano di un‘assistenza sanitaria sicura e di qualità, a tutelare i diritti dei pazienti in qualunque Stato membro si rechino, ad assicurare che i pazienti ricevano tutte le informazioni necessarie per esercitare i propri diritti, a costituire un sistema efficiente di cooperazione tra i differenti sistemi sanitari degli Stati membri facilitando forme di cooperazione e di mutua assistenza fra Paesi. Perché i cittadini europei hanno in materia di salute sia un Regolamento (883/2004) che una Direttiva (24/2011)? I REGOLAMENTI COME «LEGGI DELL’UNIONE»: Gli atti con i quali le istituzioni dell’Unione possono incidere maggiormente sugli ordinamenti giuridici nazionali sono i REGOLAMENTI. Essi si caratterizzano per due aspetti assolutamente insoliti per il diritto internazionale: - il loro carattere comunitario, cioè la specificità di stabilire, indipendentemente dai confini nazionali, lo stesso diritto in tutta l’Unione. Essi sono uniformemente e integralmente validi in tutti gli Stati membri. - l’applicabilità diretta, cioè il fatto che le disposizioni di un regolamento sono applicabili senza una specifica norma cogente nazionale e conferiscono diritti o impongono doveri direttamente in capo ai cittadini dell’Unione. … segue 14

15 DIRITTO SANITARIO SANITA’ E UNIONE EUROPEA DIFFERENZE REGOLAMENTO/DIRETTIVA RIMBORSO DEI COSTI – Il Regolamento prevede, l'ASSISTENZA DIRETTA: le prestazioni sanitarie sono fornite, alle stesse condizioni degli assicurati nel Paese di cura, dalle strutture sanitarie o dai professionisti, pubblici o privati convenzionati, e sono pagate direttamente dal proprio Sistema sanitario, salvo eventuale partecipazione alla spesa (come il ticket in Italia). – La Direttiva prevede l'ASSISTENZA INDIRETTA: il paziente anticipa i costi dell'assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al Sistema sanitario di appartenenza. Il rimborso è pari al costo che il Sistema sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nello proprio Stato, senza superare il costo della prestazione sanitaria effettivamente ottenuta. Perché i cittadini europei hanno in materia di salute sia un Regolamento (883/2004) che una Direttiva (24/2011)? LE DIRETTIVE La direttiva rappresenta, accanto al regolamento, lo strumento di intervento più importante dell’Unione. Essa tenta di conciliare la ricerca della necessaria unità del diritto dell’Unione, da un lato, e la salvaguardia della molteplicità delle particolarità nazionali, dall’altro. L’obiettivo principale della direttiva non, è quindi, diversamente dal regolamento, l’unificazione del diritto, bensì il ravvicinamento delle legislazioni. Tramite il processo di ravvicinamento delle norme, vengono superate le contraddizioni e gradualmente ridotte le differenze tra le legislazioni nazionali, per far sì che in ciascuno Stato membro sostanzialmente vigano condizioni quanto più possibile similari fra loro. 15


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