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1. 2 Iter della composizione stragiudiziale. Prima della riforma, attuata con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il concordato era concepito come uno strumento.

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2 2 Iter della composizione stragiudiziale. Prima della riforma, attuata con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il concordato era concepito come uno strumento di prevenzione del fallimento, del quale poteva beneficiare l’imprenditore onesto e fortunato, quando questi fosse stato in grado di assicurare ai creditori un apprezzabile soddisfacimento. Questo, dunque: 1. poteva essere proposto dall’imprenditore insolvente, che sarebbe potuto essere dichiarato fallito anche di ufficio 2. sussistenza di requisiti soggettivi, diretti a precludere l’uso di questo strumento ai professionisti del dissesto, essendo considerato un beneficio in quanto consentiva di liberarsi di tutti i debiti e di evitare il fallimento 3. doveva essere assicurato ai creditori privilegiati un soddisfacimento integrale e nella misura non inferiore al 40% ai creditori chirografari In questo contesto: a. era irrilevante il risanamento dell’impresa, cui era preordinata, in presenza di temporanee difficoltà ad adempiere, la procedura di amministrazione controllata b. l’interesse dei creditori era tutelato relativamente, poiché doveva essere dichiarato il fallimento in assenza dei requisiti soggettivi e della possibilità di soddisfare i creditori nelle misure di cui si è appena detto c. le pattuizioni concordatarie erano subordinate al rigoroso rispetto della par condicio e della percentuale minima d. centralità del ruolo del giudice, le cui valutazioni di merito (sulla convenienza del concordato, sulla serietà delle garanzie offerte nel concordato con garanzie, sulla sufficienza dei beni ceduti nel concordato con cessione, sulla meritevolezza del debitore) prevalevano su quelle dei creditori, che, in ipotesi, avessero accettato la proposta all’unanimità

3 3 Iter della composizione stragiudiziale. Con il passare del tempo, si era compreso che:  erano sostanzialmente inidonee le limitazioni fondate sul possesso dei requisiti soggettivi, atteso che eventuali professionisti del dissesto agivano attraverso società e, quindi, non si poteva applicare la regola dei cinque anni di assenza di fallimento o di ammissione a una procedura concordataria  possibile rispondenza all’interesse dei creditori la conservazione dei complessi aziendali, che aveva diffuso la prassi dell’affitto dell’azienda, preconcordando questo con i giudici destinati a occuparsi della procedura  esigenza di attenuare una rigida applicazione del principio della par condicio (uso della dichiarazioni individuali di postergazione dei crediti chirografi per consentire a quelli non postergati di raggiungere la quota del 40%) Con la riforma:  è stata definitivamente superata la concezione del concordato preventivo come beneficio per l’imprenditore  sono stati eliminati i requisiti soggettivi, già preveduti dal primo comma dell’Art. 160 L.F., e quello della meritevolezza  è definitivamente emersa la priorità dell’interesse dei creditori  e, in quanto a quello a esso collegato, quello alla conservazione dei complessi produttivi  in questa ottica, quindi, valorizzata al massimo l’autonomia delle pattuizioni concordatarie, quale strumento di regolazione della crisi dell’impresa, anche quando non identificantesi in una vera e propria insolvenza  ridimensionato il ruolo del giudice, chiamato a un mero controllo di legalità, oltre a quello di soggetto terzo, chiamato a risolvere le controversie

4 4 Art. 160 (Presupposti per l'ammissione alla procedura) L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

5 5 Il presupposto oggettivo del concordato. Nell’alveo della crisi dell’impresa, vi rientrano le seguenti situazioni:  lo stato di insolvenza  la temporanea difficoltà ad adempiere  il rischio di insolvenza (soddisfatti i debiti scaduti, v’è il rischio di non adempiere quelli di prossima scadenza)  lo sbilancio patrimoniale o sovra indebitamento, inteso come eccedenza del passivo sull’attivo  la riduzione del patrimonio netto sotto il minimo legale  di contro, non sembra possibile la sua applicazione all’ipotesi di perdita della capacità reddituale

6 6 La proposta di concordato: a. dal concordato nell’amministrazione straordinaria ai concordati giudiziali, b. il piano di regolazione della crisi e le forme di soddisfacimento dei creditori. Il concordato preventivo consente all’imprenditore di proporre ai creditori: a. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito b. attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato a un assuntore (possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate a essere attribuite ai creditori per effetto del concordato) c. suddivisione dei creditori in classi, con applicazione del principio della par condicio solo nell’ambito delle singole classi Con la proposta di concordato, il debitore propone un piano che deve prevedere: “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti”. Questo piano può essere volto al risanamento dell’impresa o alla conservazione dei complessi produttivi attraverso il loro trasferimento a terzi o, ancora, alla liquidazione atomistica per il soddisfacimento dei creditori – grazie alla possibilità di una loro suddivisione in classi – secondo regole diverse da quelle previste per la liquidazione fallimentare. A secondo della strada scelta, possono essere prevedute differenti ipotesi di soddisfacimento dei creditori. Nell’ambito del concordato è stato previsto l’istituto della transazione fiscale (Art. 182 ter L.F.), avente ad oggetto i crediti indisponibili, quali quelli fiscali e quelli degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Questo istituto è diretto a un soddisfacimento non integrale dei crediti indisponibili e a consolidare l’intera posizione fiscale dell’imprenditore.

7 7 La proposta di concordato: b. il piano di regolazione della crisi e il concordato con continuità aziendale. Con D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, è stato introdotto l’Art. 186 bis. Questo detta soluzioni particolari quando il piano di concordato preveda (i) la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o (ii) la cessione dell’azienda in esercizio ovvero (iii) il conferimento dell’azienda in esercizio in società anche di nuova costituzione. In linea di massima, la continuità aziendale pone un duplice ordine di esigenze 1. assicurare un’adeguata informativa sulla fattibilità di un piano, la cui attuazione è legata ai risultati di un’attività di impresa: il piano dovrà indicare i dati che consentano una valutazione dell’attendibilità della soluzione proposta (analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione – risorse finanziarie necessarie e modalità di copertura); a tal proposito il professionista, che attesta la fattibilità del piano, deve indicare come la prosecuzione dell’attività permetta il miglior soddisfacimento dei creditori 2. rimuovere possibili ostacoli alla prosecuzione dell’attività: (i) moratoria sino a un anno dall’omologazione del concordato per il pagamento dei creditori con diritto di prelazione, (ii) disciplina particolare per i contratti con le pubbliche amministrazioni e (iii) sospensione delle procedure esecutive individuali a far tempo dal deposito della domanda di concordato

8 8 Il ricorso per ammissione e il controllo del tribunale. La proposta di concordato va presentata con ricorso al tribunale in uno alla documentazione elencata nell’Art. 161, secondo comma e alla relazione di un professionista designato dal debitore, che attesti: (i) la veridicità dei dati aziendali e (ii) la fattibilità del piano (cfr. la speciale ipotesi incriminatrice di cui all’Art. 236 bis L.F. introdotta dal D.L. 83/2012). Con D.L. 83/2012, è stata prevista la possibilità di presentare una domanda di concordato con riserva “di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso tra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni” (cfr. Art. 161, sesto comma, L.F.). In questo termine, il debitore potrà presentare: (i) una domanda di concordato preventivo ovvero, anche, (ii) una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti (Art. 182 bis L.F.). Il debitore può, cioè, mutare in itinere la domanda di concordato preventivo in accordo di ristrutturazione dei debiti e viceversa. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

9 9 Il ricorso per ammissione e il controllo del tribunale. La proposta di concordato può 1.essere dichiarata inammissibile (Art. 162 L.F.) con decreto non soggetto a reclamo, in tal caso, su istanza del creditore o del pubblico ministero, il tribunale dichiara il fallimento del debitore 2.in caso contrario, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo (Art. 163 L.F.), considerando che, ove siano previste diverse classi di creditori, il Tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi V’è da considerare che in quest’ultima ipotesi il sindacato giurisdizionale non è rivolto al merito della fattibilità del piano, ad eccezione del meccanismo di formazione delle classi (Art. 163, primo comma, L.F.). Con il decreto di ammissione al procedimento di concordato, il Tribunale  nomina gli organi della procedura (giudice delegato e commissario giudiziale)  convoca l’adunanza dei creditori (entro 30 giorni)  dispone il versamento delle spese di procedura (almeno il 50% ovvero la diversa somma, non inferiore al 20%, che dovesse essere determinata dal giudice – entro 15 giorni)

10 10 Art. 160 (Presupposti per l'ammissione alla procedura) L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

11 11 Art. 161 (Domanda di concordato) La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. segue

12 12 Art. 161 (Domanda di concordato) L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’art. 15 e verifica la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.

13 13 Art. 161 (Domanda di concordato) Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e dell’attività compiuta ai fini della vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, depositata una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancellerie. In caso di violazioni di tali obblighi, si applica l’art. 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestatamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

14 14 Gli effetti dell’ammissione e il successivo ruolo degli organi della procedura. Per effetto dell’ammissione e a far data dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (Art. 168 L.F.):  è sancito il divieto di azioni esecutive e cautelari, nonché di acquisto di diritti di prelazione  in particolare, le ipoteche giudiziali, iscritte nei novanta giorni che precedono tale data, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato  divieto di pagamento dei debiti pregressi, anche se, in ipotesi di concordato di continuità, per garantire la continuità aziendale, è prevista la concessione da parte del tribunale della facoltà di pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, se un professionista attesta che tali prestazioni siano essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (Art. 182 quinquies L.F.)  per prevenire atti di malgoverno del debitore è previsto il cosiddetto spossessamento attenuato, vale a dire la vigilanza del commissario giudiziale sull’amministrazione del patrimonio del debitore e dell’esercizio dell’impresa, nonché il divieto di compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice delegato (Art. 167 L.F.)  l’Art. 161, settimo comma, prevede una deroga al principio che precede  lo spossessamento attenuato implica l’inefficacia degli atti compiuti senza l’autorizzazione del giudice  si applicano, in forza del rinvio operato dall’Art. 169 L.F., le disposizioni degli Artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63

15 15 Gli effetti dell’ammissione e il successivo ruolo degli organi della procedura. Per effetto dell’ammissione e a far data dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (Art. 168 L.F.):  quanto, poi, ai contratti in corso, si riteneva che gli stessi, per effetto del mancato richiamo alle norme degli Artt. 72 e segg., dovessero proseguire  a tal proposito con il D.L. 83/2012 è stato inserito l’Art. 169 bis L.F., che prevede: che il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 possa chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Sempre su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.  le disposizioni dell’Art. 169 bis L.F. non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma (contratti preliminari trascritti aventi ad oggetto immobili abitativi e sede dell’impresa), 72- ter (finanziamenti destinati a uno specifico affare) e 80, primo comma (contratto di locazione di immobili in ipotesi di concordato proposto dal locatore).

16 16 Gli effetti dell’ammissione e il successivo ruolo degli organi della procedura. Per effetto dell’ammissione, ruolo centrale viene svolto dal commissario giudiziale, il quale, tra l’altro:  verifica l’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili depositate, apportando le necessarie rettifiche (Art. 171 L.F.)  redazione dell’inventario e di una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, che deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori (Art. 172 L.F.)  come detto, vigila sull’amministrazione del patrimonio del debitore e sull’esercizio dell’impresa  il commissario giudiziale, ai sensi della disposizione di cui all’Art. 173 L.F., è organo propulsore della revoca dell’ammissione alla procedura concordataria

17 17 Art. 173 (Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura) Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma. All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che manchino le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

18 18 La deliberazione dei creditori e l’omologa del concordato. L’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato (Art. 174 L.F.) Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Nell’adunanza, il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. Dopo l’inizio delle operazioni di voto, la proposta di concordato non può più essere modificata. L’Art. 176 L.F. disciplina l’ammissione al voto dei crediti contestati, che viene effettuata dal giudice delegato. I creditori possono opporsi all’esclusione in sede di omologazione, nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. Nel merito del credito, questo sarà accertato nel corso della procedura nelle forme del procedimento contenzioso ordinario. Le maggioranze per l’approvazione del concordato sono disciplinate dall’Art. 177 L.F., che viene riportato nel prosieguo.

19 19 Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

20 20 La deliberazione dei creditori e l’omologa del concordato. Con il D.L. 83/2012 è stato sostituito il quarto comma dell’Art. 178 L.F., prevedendo il silenzio assenso alla proposta concordataria dei creditori, che, entro 20 giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori, non abbiano fatto pervenire il loro dissenso (silenzio assenso). A seguito della votazione:  ove la proposta di concordato non raggiunga le maggioranze richieste dalla legge, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che, su istanza del creditore o richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento del debitore (Art. 179 L.F.)  dopo l’approvazione del concordato, ove il commissario giudiziale rilevi che sono mutate le condizioni di fattibilità del paino, ne da avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’Art. 180 L.F. per modificare il voto (Art. 179, secondo comma, L.F.)  ove la proposta di concordato raggiunga le maggioranze richieste dalla legge, viene fissata l’udienza di omologa, dieci giorni prima della quale si devono costituire il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato  se non vi sono opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto non soggetto a gravame

21 21 La deliberazione dei creditori e l’omologa del concordato. Nell’ipotesi che vi siano opposizioni:  ove un creditore della classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti, che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto, contestino la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato “qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”  le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che ne fissa le modalità e le condizioni per lo svincolo  se il tribunale respinge il concordato, su istanza del creditore o richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento del debitore con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto  secondo quanto statuisce l’Art. 181 L.F., la procedura di concordato preventivo si chiude con l’emissione del decreto di omologazione, che deve essere emesso nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’Art. 161 L.F.

22 22 L’esecuzione del concordato. Dopo la fase di omologazione, inizia la fase di esecuzione del concordato. A tal proposito sono state conservate le norme di cui all’Art. 182 L.F., nell’ipotesi in cui si deve pervenire alla cessione dei beni ai creditori e nulla sia diversamente previsto nel concordato, e di cui all’Art. 185 L.F., in tema di vigilanza sull’esecuzione del concordato. Eventuali forme alternative di vigilanza previste nella proposta concordataria, non si ritiene che siano sostitutive di quelle previste dall’Art. 185 L.F.. Art. 185 (Esecuzione del concordato) Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art. 136.

23 23 L’esecuzione del concordato. Ciascuno dei creditori, ai sensi dell’Art. 186 L.F., può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. A tal proposito:  il concordato non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza  il ricorso per la risoluzione non può essere proposto decorso un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato  le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore  la risoluzione dl concordato opera retroattivamente, facendo, cioè, venir meno l’effetto esdebitatorio dell’accordo concordatario  il concordato può essere altresì annullato nei termini e nelle forme previste per l’annullamento del concordato fallimentare

24 24 Il fallimento consecutivo. Il fallimento, che può essere dichiarato durante lo svolgimento della procedura concordataria, avviene sul presupposto della sussistenza della stessa crisi, che aveva condotto all’apertura della procedura di concordato preventivo: ben è possibile, quindi, parlare di consecuzione di procedure concorsuali. La prededucibilità dei crediti contratti nel corso della procedura di concordato preventivo:  era stato risolto dal primo comma dell’Art. 111 L.F., che disponeva come fossero considerati debiti prededucibili … quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali  successivamente, è stato introdotto l’Art. 182 quater L.F., che ha previsto la prededucibilità dei finanziamenti alla ristrutturazione, quelli cioè effettuati nella successiva fase di esecuzione del concordato  finanziamenti – ponte, crediti, cioè, sorti prima della presentazione del ricorso per l’ammissione, purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con il quale il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato (Art. 182 quater, secondo comma, L.F.)  è stata, poi, accordata la prededucibilità del credito al rimborso dei finanziamenti sostitutivi di apporti di capitale nella misura del 80% (Art. 182 quater, terzo comma, L.F.), se, invece, si è acquisita la qualità di soci in esecuzione del concordato, si applicano le disposizioni dei commi primo e secondo dell’Art. 182 quater L.F..  attraverso questo complesso di norme, è possibile affermare che, nel rispetto di una serie di condizioni, è stata protetta la concessione di “nuova finanza”, accordata (i) in funzione: dunque, prima della presentazione della domanda; (ii) per il fabbisogno fino all’omologa; (iii) per l’esecuzione del piano concordatario.


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