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Dott.ssa Antonietta Rubino Il C.d’A. della RAI. Nasce la RAI (d. P. R. n. 180/1952) RAI-Radiotelevisione italiana = società per azioni a totale partecipazione.

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1 Dott.ssa Antonietta Rubino Il C.d’A. della RAI

2 Nasce la RAI (d. P. R. n. 180/1952) RAI-Radiotelevisione italiana = società per azioni a totale partecipazione pubblica pubblica (IRI), concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. CdA composto da 6 membri + Presidente e amministratore delegato, tutti di nomina governativa. Piano triennale dei programmi sottoposto obbligatoriamente ad autorizzazione ministeriale e modificabile dal ministro per ragioni di ordine pubblico. Entrate derivanti in parte dal canone e in parte dalla pubblicità (5% delle ore di trasmissione complessive). Questo assetto è rimasto immutato fino all’approvazione della prima legge organica di settore (l. 103/1975).

3 La prima legge di sistema (n. 103/1975)

4 La legge di riforma n. 103/1975 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva La radio e telediffusione, attuata con qualunque mezzo, è un servizio pubblico essenziale di interesse generale ex art. 43 Cost. La indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo. Si afferma la riserva allo Stato del servizio pubblico radiotelevisivo. Eccezioni: 1) gestione di impianti ripetitori di programmi stranieri e nazionali e ritrasmissione di programmi; 2) installazione ed esercizio di impianti di trasmissione via cavo a livello locale; 3) filodiffusione.

5 (... segue...) Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato ad una società a totale partecipazione pubblica in regime di concessione. L’atto di concessione avrà validità di 6 anni, rinnovabile per un periodo non superiore, e dovrà prevedere la costruzione di una terza rete televisiva. Il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo avviene con il canone e con la pubblicità commerciale (limite agli introiti derivanti dalla pubblicità fissato annualmente dalla Commissione bicamerale e limite orario per la trasmissione di pubblicità pari al 5% del complesso delle trasmissioni). Ai TG e ai GR si applicano le norme sulla registrazione dei periodici. I loro direttori sono responsabili per la rettifica.

6 (... segue...) Vengono previste norme sul CdA della RAI sulla composizione e sulla Commissione parlamentare bicamerale per gli indirizzi generali e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo e sul diritto d’accesso alle trasmissioni da parte delle forze politiche. Le Regioni possono: a)designare rose di candidati tra cui scegliere 4 dei 10 membri del CdA RAI; b)istituire Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo (9 membri nominati dai Consigli regionali) con compiti di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva, orientamento della programmazione Rai destinata alla programmazione regionale, regolamentazione dell’accesso alle trasmissioni regionali.

7 La Commissione parlamentare bicamerale di indirizzo e vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo (CPIV) ex l. 103/1975 La CPIV era stata già istituita nel 1947 per assicurare l’indipendenza e l’obiettività informativa delle radiodiffusioni, ma le sue funzioni non erano chiare nel testo normativo. Quindi, il suo ruolo viene rivisto con la legge del 1975. Ciò con l’intento di attuare quanto richiesto dalla sent. Corte cost. 225/1974, cioè il trasferimento delle competenze in materia radiotelevisiva dal governo al parlamento. La CPIV è composta da 20 deputati e 20 senatori nominati dai Presidenti delle Camere su base proporzionale. Secondo la l. 103/1975, nominava 10 (dei 16 previsti) membri del CdA RAI.

8 La RAI e il Parlamento La CPIV non è l’unico organo parlamentare ad avere competenze in materia di servizio pubblico radiotelevisivo. Dal 1993 al 2003 i Presidenti delle Camere hanno avuto il potere di nominare i 5 membri del CdA RAI (vedi slides successive). Essi, inoltre, determinano i criteri da seguire nella programmazione del GR Parlamento, del TG Parlamento e, in generale, di tutte le “dirette parlamentari”. Le varie Commissioni permanenti delle due Camere, poi, sono competente per l’esame di tutte le proposte legislative in materia radiotelevisiva, mentre alle due Assemblee spetta il compito della loro approvazione. Camera e Senato hanno poteri di natura ispettiva (interrogazioni, interpellanze, mozioni) che possono avere come oggetto il CdA RAI. Inoltre esse discutono la relazione annuale della CPIV e anche (raramente) quella della Corte dei Conti relativa alla gestione del bilancio RAI.

9 Riepilogando… Il Consiglio di amministrazione (CdA) RAI ex l. 103/1975 Precedentemente era composto da 6 membri, più Presidente e amministratore delegato, tutti di nomina governativa. La legge del 1975 ne prevede la composizione in 16 membri con mandato triennale, con Presidente (e più vicepresidenti) e Direttore generale eletti al loro interno: - 6 membri eletti dall’assemblea dei soci (poiché l’intero pacchetto azionario era posseduto dall’IRI, essi erano di fatto nominati dal governo); - 10 eletti dalla Commissione parlamentare bicamerale a maggioranza dei 3/5 (4 dei quali scelti sulla base delle indicazioni delle Regioni). La carica di membro di CdA non è compatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale o con appartenenza a società legate alla concessionaria o concorrenti con essa.

10 Attribuzioni del CdA Al CdA spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge alla assemblea sociale (cioè all’IRI). Il CdA nomina il Presidente e il Direttore generale della RAI. Il CdA approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo. Il CdA trasmette alla commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi.

11 Le successive modifiche nella composizione del CdA Con il d. l. 807/1984, convertito in legge 10/1985 la nomina di tutti e 16 i membri del CdA viene affidata alla CPIV, con voto limitato ai ¾ dei componenti (cioè 12): i primi 12 erano eletti a maggioranza assoluta e i restanti 4 erano scelti fra quelli non eletti, che avevano ottenuto più voti. La legge 223/1990 stabilisce che la loro nomina debba avvenire all’inizio della legislatura, subito dopo la costituzione della CIPV, e che il CdA duri in carica per tutta la durata della legislatura. La legge 223/1990 prevede la trasformazione della Rai in una S.p.A. a totale partecipazione pubblica. (vedi l. 223/90, art. 2, comma 2. “Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale)

12 legge 206/1993: riduzione del n. dei membri Cda La legge 206/1993 ha stabilito che il CdA fosse composto da: 5 membri nominati (e revocabili) di intesa dai Presidenti delle Camere fra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Presidente e Direttore generale nominati dallo stesso CdA.

13 la legge n. 206/1993: Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Disciplina teoricamente transitoria (2 anni), ma in vigore fino al 2004. RAI = S.p.a. (a totale partecipazione pubblica), secondo quanto già deciso dalla legge Mammì. CdA di soli 5 membri nominati d’intesa dai Presidenti delle Camere. Il CdA nomina il Presidente al suo interno e il Direttore generale, che è il vero responsabile della gestione aziendale, all’esterno. Questo modello ha previsto un rafforzamento della figura presidenziale all’interno del CdA, per via dei suoi pochi membri, ma anche la sua funzione di garanzia (era infatti tradizionalmente scelto fra le fila dell’opposizione).

14 Verso la parziale privatizzazione della RAI La legge Mammì (art. 2) e il d. l. 408/1992 (art. 1) stabilivano che le azioni della Rai potessero appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica. Ciò per evitare che la privatizzazione dell’IRI (d. lgs. n. 386/1991), azionista unico della RAI, potesse coinvolgere anche la RAI. Tali norme sono state abrogate tramite referendum svoltosi l’11 giugno 1995. Di conseguenza, il d.p.r. n. 315/1995 ha stabilito la cessione ai privati dell’1% delle azioni RAI. Solo la legge Gasparri del 2004 ha previsto la totale privatizzazione della RAI, che però non è stata ancora realizzata.

15 Ora vige quindi la: Legge 3 maggio 2004, n. 112 (c. d. Gasparri) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione In particolare, la delega è stata esercitata con il d. lgs. n. 31 luglio 2005, n. 177: Testo unico della radiotelevisione. Il T.U. è diviso in dieci titoli, che recepiscono i cinque capitoli della legge Gasparri, per un totale di 56 articoli. Con l’eccezione di alcuni articoli, risulta abrogata gran parte della legge 103/1975 e della legge Mammì, come pure tutta la disciplina antitrust della legge Maccanico.

16 I compiti specifici del servizio pubblico radiotelevisivo sono elencati nell’art. 54 T. U. e comprendono: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche con copertura integrale del territorio nazionale; b) un numero adeguato di ore (definito ogni 3 anni dall’AgCom) di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti, gruppi e movimenti politici, dei sindacati, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, degli enti/associazioni politico-culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo, delle associazioni di promozione sociale, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; (segue...)

17 (segue) e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero; f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue delle minoranze presenti nelle Regioni a statuto speciale; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane; h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; (segue...)

18 (segue) m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 38; p) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali; r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati; s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

19 In generale, nella legge Gasparri e nel T. U. non c’è più alcun riferimento alla necessaria indipendenza editoriale ed istituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo. Viene anche abrogato l’art. 1 della l. 103/1975: La indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo. Al contrario, si precisa che: L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale. Va anche sottolineata la scelta di aumentare gli obblighi e i doveri a carico della RAI normativamente sanciti, a fronte di quelli praticamente inesistenti delle emittenti private. La disciplina legislativa è poi specificata con maggiore dettaglio nel Contratto di servizio.

20 Il controllo sull’assolvimento dei compiti da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Secondo l’art. 58 T. U., è l’AgCom che deve verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni vigenti. In caso di presunto inadempimento, l’AgCom apre un’istruttoria di ufficio o su impulso del Ministro competente o delle Regioni. In ogni fase dell’istruttoria l’AgCom ha ampi poteri ispettivi. Il rifiuto di fornire le informazioni/documentazioni richieste è sanzionato pecuniariamente (fino a 25.000 euro). Idem per la fornitura di informazioni false (fino a 50.000 euro). Se, in seguito all’istruttoria, l’AgCom ravvisa infrazioni, fissa per la Rai un termine massimo di 30 giorni per la loro eliminazione. Nei casi di infrazioni gravi, può anche disporre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio. Scaduto inutilmente il termine, l’AgCom applica una sanzione fino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio e dispone un termine per il pagamento della stessa, pena la sospensione dell’attività di impresa fino a novanta giorni.

21 La privatizzazione della RAI Già prima dell’entrata in vigore della legge n. 112/2004 la RAI era considerata una “società privata di diritto speciale”: natura privatistica di società per azioni da conciliare con l’esercizio da parte della stessa di un pubblico servizio in concessione. La legge Mammì originariamente prevedeva che la RAI dovesse essere una società per azioni a totale partecipazione pubblica. Cioè, le azioni RAI potevano appartenere solo allo Stato, agli enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica. Queste disposizioni sono state abrogate con il referendum tenutosi nel giugno 1995, per cui anche prima della legge Gasparri era teoricamente possibile procedere all’alienazione delle azioni RAI (anche se ciò era avvenuto solo nella misura dell’1%).

22 La privatizzazione della RAI: art. 21 della legge 112/2004 Questa disposizione non è stata trasfusa nel T. U. del 2005. Essa prevede che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (cioè 6 luglio 2004) è completata la fusione per incorporazione della RAI- Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Per effetto della fusione, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa». Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione (cioè entro il 6 novembre 2004) è avviato il procedimento per l’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, mediante offerta pubblica di vendita. Non è possibile vendere ad uno stesso soggetto più dell’1% delle azioni. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all’offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento. L’alienazione delle partecipazioni statali non è ancora iniziata.

23 Il nuovo assetto della RAI (art. 49 T. U.) La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa fino al 6 maggio 2016. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10% del capitale sociale, «in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria», gli organi di governo della RAI saranno quelli indicati nella slide successiva. (segue....)

24 Il CdA RAI è composto da NOVE MEMBRI con mandato triennale rinnovabile per una volta (art. 20 l. Gasparri): -7 membri sono eletti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (4 dalla maggioranza e 3 dall’opposizione, con voto limitato ad uno) - 2 membri, tra cui il Presidente, dal socio di maggioranza (cioè il Ministro dell’Economia). La nomina del presidente diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della CPIV. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. Il CdA nomina il Direttore generale d’intesa con il Ministro dell’economia (finché le azioni restano in mano pubblica). La necessità dell’intesa provoca situazioni di stallo.

25 Successivamente, in seguito all’alienazione di almeno il 10% delle azioni, il CdA RAI sarà composto da 9 membri, TUTTI ELETTI DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI CON VOTO DI LISTA. Mandato triennale rinnovabile per una volta. Fino alla completa alienazione delle partecipazioni statali, il Ministro dell’economia potrà proporre una autonoma lista di candidati. I membri dovranno essere soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. La nomina del Presidente del CdA sarà effettuata dal CdA nell’ambito dei suoi membri e diverrà efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della CPIV. Il Direttore generale sarà nominato dal CdA d’intesa con l’assemblea dei soci.

26 Riepilogo: evoluzione storica del CdA RAI 195219751985199019932005In futuro? Il Governo nominava i 6 membri del CdA. CdA composto da 16 membri, di cui 10 eletti dalla CPIV e 6 di nomina governativa. Tutti e 16 i membri del CdA sono eletti dalla CPIV. I consiglieri devono essere nominati all’inizio della legislatura e restano in carica per tutta la sua durata. CdA composto da soli 5 membri nominati di intesa dai Presidenti delle Camere. CdA composto di 9 membri, di cui 7 eletti dalla CPIV e 2 (di cui uno è il Presidente) dal Ministro dell’economi a. 9 membri tutti eletti dall’assemblea dei soci. Idem per il Presidente e l’Amm. delegato. Presidente e Direttore generale eletti dagli stessi consiglieri al loro interno. Presidente eletto all’interno del CdA. Direttore generale nominato dal Governo Idem.Il CdA nomina il Presidente al suo interno e il Direttore generale all’esterno. Presidente nominato dal Ministro con parere favorevole della CPIV. Direttore generale dal CdA. Presidente nominato dal CdA al suo interno previo parere favorevole della CPIV. Direttore generale dal CdA d’intesa con assemblea.

27 Una valutazione Con la legge Gasparri il potere di nomina degli organi di governo della Rai si sposta dai partiti politici al governo. Il governo, infatti, è oggi responsabile della nomina del Presidente e di uno dei membri del CdA. Anche la decisione sulla revoca dei consiglieri è rimessa al Ministro, su parere conforme della CPIV. Ciò riduce l’indipendenza “strutturale” della televisione pubblica. Inoltre, è dubbio che una società gestita integralmente in base a criteri privatistici possa efficacemente assolvere al delicato compito del servizio pubblico radiotelevisivo.

28 Le competenze del Consiglio di Amministrazione RAI Elaborare e approvare il piano editoriale nel rispetto degli indirizzi formulati dalla CPIV. Approvare i piani editoriali di trasmissione e produzione. Assegnare le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale. Nominare i vicedirettori generali (su proposta del Direttore generale) e i dirigenti di primo e secondo livello. Determinare i piani di organizzazione aziendale e le competenze del personale. Approvare il bilancio sociale, il piano finanziario, gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico oppure di importo molto elevato.

29 Le competenze del Presidente del CdA RAI Il T.U. del 2005 non precisa i suoi poteri. Quindi la sua figura sembra sminuita rispetto a quella del Direttore generale. Il suo è un ruolo politico che si determina in via di prassi e dipende anche dal grado di fiducia di cui egli può disporre in Consiglio. Ha la rappresentanza legale della società e il potere di convocare e presiedere il CdA. Determina l’ordine del giorno dei lavori del CdA e quindi ha il potere di influenzarne l’attività.

30 Le competenze del Direttore generale RAI a) risponde al CdA della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CdA; c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal CdA; d) propone al CdA le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello; e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione; f) provvede alla gestione del personale dell'azienda; (segue...)

31 (segue) g) propone all'approvazione del CdA gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società; h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale; i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti.

32 Le recenti vicende della RAI Il caso Villari e Il caso Petroni

33 Caso Villari: la presidenza della CPIV Con l’avvio della XVI legislatura (da aprile 2008) è stata nominata la nuova CPIV (viene nominata all’inizio di ogni legislatura). Sono gli stessi membri della CPIV ad eleggere al proprio interno il Presidente (normalmente un esponente dell’opposizione), a maggioranza di 3/5 e scrutinio segreto; dalla seconda votazione in poi basta la maggioranza assoluta. Per lungo tempo non si è riusciti a trovare un accordo. Poiché la CPIV ha la competenza di nominare 7 consiglieri del CdA, il CdA RAI è stato a lungo paralizzato. Il 13 novembre 2008 è stato eletto presidente Riccardo Villari (del PD), con i voti della maggioranza di centrodestra, mentre le opposizioni avevano candidato Leoluca Orlando (IdV). Villari è stato eletto alla terza votazione utile, dopo ben 44 sedute senza esito, con 29 voti.

34 La presidenza della CPIV (segue) Le opposizioni hanno contestato la nomina, invitando il neoeletto Villari a dimettersi, ma Villari ha rifiutato. I due presidenti delle Camere (Fini e Schifani) hanno chiesto un parere alle rispettive Giunte per il regolamento. Entrambe le Giunte hanno ritenuto che i presidenti delle Camere, di intesa fra loro, avessero il potere di procedere al rinnovo integrale della CPIV, da esercitare tempestivamente, attraverso la revoca di tutti i suoi componenti, la nomina dei nuovi membri e la ricostituzione della Commissione stessa. Ciò al fine di assicurare il funzionamento della stessa CPIV. La CPIV è stata quindi sciolta il 21 gennaio 2009 e ricostituita in nuova composizione il 4 febbraio 2009. Alla sua presidenza è stato eletto Sergio Zavoli.

35 La nomina del CdA RAI Il 24 marzo 2009 è stato nominato il nuovo CdA RAI composto da sette consiglieri nominati dalla CPIV (Giovanna Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentis, Nino Rizzo Nervo,Guglielmo Rositani,Giorgio Van Straten ed Antonio Verro), da un ottavo consigliere nominato dal Ministro dell’Economia (Angelo Maria Petroni) e da un Presidente pure nominato dal Ministro dell’Economia (Paolo Garimberti), che ha sostituito il precedente presidente Claudio Petruccioli. Dal 2 aprile 2009 è Direttore generale della RAI Mauro Masi (ex segretario alla presidenza del Consiglio).

36 Caso Petroni: la revoca di un consigliere Rai Il consigliere Petroni avrebbe che dovuto rappresentare a Viale Mazzini il Ministro del Tesoro, (l’azionista). Petroni però fu indicato dal ministro dell’Economia del governo Berlusconi. Grazie a ciò il centrodestra ha continuato ad avere la maggioranza nel Cda, con un effetto paralizzante. Il ministro Padoa Schioppa ha quindi deciso di revocare il mandato a Petroni giudicando finito «il rapporto di fiducia» con l’azionista. Da qui la convocazione dell’assemblea dei soci e la contro-mossa preventiva del consigliere di FI che ha chiesto al Tar una misura cautelare per bloccare lo svolgimento dell’assemblea dei soci. Il Tar ha accolto la domanda di sospensiva. Il CdS ha annullato tale provvedimento. La CPIV ha sollevato il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

37 La sentenza della Corte costituzionale n. 69/2009 (13/03/2009) In tema di conflitto di attribuzioni fra CPIV, Presidente del Consiglio e Ministro dell’economia sorto in seguito alla proposta di revoca del Consigliere RAI, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze, anche d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 11 maggio 2007. La CPIV ricorrente evidenzia come il conflitto tragga origine dalla violazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite, «dal momento che l’attività radiotelevisiva pubblica non può essere considerata appannaggio esclusivo delle scelte della maggioranza politica, ma deve essere svolta in modo conforme all’indirizzo politico costituzionale, che fa della libera circolazione delle idee e del pluralismo culturale uno degli assi portanti dell’ordinamento». La difesa della Commissione segnala, in proposito, come le funzioni di indirizzo e vigilanza siano state attribuite all’organo parlamentare «in considerazione dei caratteri di imparzialità, democraticità e pluralismo che devono informare lo svolgimento dell’attività del servizio pubblico radiotelevisivo» ed al precipuo scopo di evitare nella gestione del servizio «un’ingerenza diretta ed esclusiva dell’Esecutivo».

38 La Corte, accogliendo il ricorso della CPIV, ha precisato che: «L’imparzialità e l’obbiettività dell’informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obbiettivi. La rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone pertanto, permanendo l’attuale regime, come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obbiettività e imparzialità».

39 E inoltre: «La proposta di revoca del consigliere nominato dal Ministro, non preceduta da conforme deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, non è, per i motivi prima illustrati, una mera applicazione della legge vigente, ma si pone, al contrario, come una violazione della stessa, se interpretata secondo un criterio sistematico costituzionalmente orientato. Essa, di conseguenza, determina una illegittima menomazione delle attribuzioni, che discendono dall’art. 21 Cost., del Parlamento, il quale agisce, nella materia del servizio pubblico radiotelevisivo, per il tramite della Commissione di vigilanza».


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