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Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – Una nuova edilizia per lo sviluppo sostenibile: Potenzialità, Opportunità e Capacità.

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Presentazione sul tema: "Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – Una nuova edilizia per lo sviluppo sostenibile: Potenzialità, Opportunità e Capacità."— Transcript della presentazione:

1 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it Una nuova edilizia per lo sviluppo sostenibile: Potenzialità, Opportunità e Capacità Il fondo rotativo di Kyoto ed altro

2 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it Lo Sviluppo Sostenibile Si definisce Sviluppo Sostenibile uno sviluppo contemporaneamente capace di assicurare il miglioramento della qualità della vita, mantenendo nei limiti naturali la capacità di carico degli ecosistemi che ci sostengono Intorno all’anno 2000 è stata superata la capacità di carico del Pianeta Terra e la distribuzione attuale delle risorse planetarie è così ripartita: 80% delle risorse energetiche e materiali consumate dal 20% della popolazione mondiale; L’impronta ecologica determinata dalle attività umane supera la capacità di carico del pianeta Terra. La Comunità Europea sin dal suo trattato costitutivo: il trattato di Maastricht del 1992 all’articolo 130 R indirizza il modello di sviluppo dell’Unione verso lo Sviluppo Sostenibile

3 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it

4 Ecological footprint, 2002

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9 L ’ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO : DOVE SI STÀ ANDANDO IL PROTOCOLLO DI K YOTO DECADE NEL 2012, MA COSA SUCCEDE DOPO ? I N MANIERA CONSAPEVOLE L ’E UROPA HA SCELTO DI RILANCIARE LA SFIDA DELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 ED ATTRAVERSO LA POLITICA ENERGETICA DEL 20-20-20 SI PROPONE ENTRO IL 2020 DI :  R IDURRE DEL 20% LE EMISSIONI DI CO2 AL 1991;  D I PRODURRE IL 20% DI ENERGIA UTILIZZATA NEI PAESI UE DA FONTI RINNOVABILI  D I AVERE EDIFICI QUASI AUTOSUFFICIENTI DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO (2018 PER GLI EDIFICI PUBBLICI ). DI QUI I NUOVI PRONUNCIAMENTI COMUNITARI SUL TEMA DELL ’ EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVALI E LE CONSEGUENTI REVISIONI, VEDI : L A DIRETTIVA C OMUNITARIA 2010/31/UE DEL 19 MAGGIO 2010 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL ’ EDILIZIA ( RIFUSIONE ) DELLA D IRETTIVA E 2002-91-UE; L A DIRETTIVA C OMUNITARIA 2009/28/CE DEL 23 APRILE 2009 SULLA PROMOZIONE DELL ’ USO DELL ’ ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE

10 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it

11 La Direttiva 2010/31/UE si prefigge di aumentare ulteriormente l'efficienza energetica degli edifici nell'UE, tenendo conto degli obiettivi della politica climatica ed energetica dell'UE per il 2020 in termini di emissioni di gas a effetto serra, quota di energia da fonti rinnovabili e risparmi energetici e della sua transizione ad una economia a basse emissioni di carbonio. Scopo della direttiva è pertanto quello di chiarire, rafforzare ed ampliare il campo di applicazione della vigente direttiva 2002/91/CE, nonché di ridurre le notevoli differenze tra le pratiche in uso negli Stati membri in tale settore. L’Edilizia sostenibile e la sua valutazione: introdotto quindi il ruolo fondamentale che l’edilizia svolge per poter conseguire i risultati richiesti da questi scenari comunitari, gli strumenti utilizzabili per il conseguimento degli obiettivi previsti possono essere individuati in: le certificazioni energetiche; Le certificazioni energetico/ambientali; Le certificazioni obbligatorie Le certificazioni volontarie Il Protocollo ITACA Le linee guida dell’edilizia sostenibile della Regione Veneto

12 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19/01/2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia – L’8 luglio 2010 è entrata in vigore la direttiva 2010/31/CE pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 giugno 2010 sulle prestazioni energetiche degli edifici e, la nuova direttiva sostituisce, dal 1º febbraio 2012, la vecchia direttiva 2002/91/CE; – 16 gennaio 2012, REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 244/2012 DELLA COMMISSIONE che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi – Il 19/01/2012 il Ministro Clini, rispondendo alla rivista Edilizia e Territorio del Sole 24 Ore, ha affermato che a breve verrà effettuato un riordino della normativa in merito alla certificazione energetica degli edifici. – Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere "edifici a energia quasi zero". – La nuova direttiva sull’efficienza energetica stabilisce i requisiti minimi per la prestazione energetica degli immobili di nuova costruzione e la loro applicazione per gli edifici esistenti. Gli Stati membri dovranno adottare misure atte a raggiungere requisiti di rendimento energetico a costi ottimali e secondo la metodologia comparativa. – Tutti gli edifici costruiti dalla fine del 2020 dovranno possedere elevati standard di risparmio energetico e dovranno essere alimentati in larga misura con forme di energia rinnovabili e i progetti di costruzione degli edifici delle autorità pubbliche dovranno dare l’esempio partendo due anni prima. Una parte dei finanziamenti per queste innovazioni proverrà dal bilancio dell’Unione europea. – Ove possibile la spesa energetica degli immobili esistenti dovrà essere migliorata nel corso di lavori di ristrutturazione. Durante questi lavori i proprietari saranno incentivati a installare “contatori intelligenti” e a sostituire gli impianti di riscaldamento, quelli idraulici per l’acqua calda e i sistemi di climatizzazione con soluzioni alternative ad alta efficienza come le pompe di calore. La normativa nazionale richiederà, inoltre, ispezioni regolari alle caldaie e ai sistemi di climatizzazione. Le nuove norme, alle quali gli Stati membri dovranno adeguare i propri codici di fabbricazione, aiuteranno i consumatori a contenere i consumi e l’Unione europea, nel suo insieme, a centrare l’obiettivo sul cambiamento climatico usando il 20% in meno di energia. Gli immobili assorbendo circa il 40% del consumo energetico totale dell’Unione europea e costituiscono la più grande fonte di emissioni d’Europa, migliorando le loro prestazioni energetiche si riuscirebbe a raggiungere gli obiettivi sulle emissioni di CO2..

13 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19/01/2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia Articolo 7 Edifici esistenti Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Tali requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati. 2. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie edilizie: a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto; b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

14 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it Decreto rinnovabili - Cosa cambia per l'edilizia? Per energia da fonti rinnovabili il decreto, all'art. 2, intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Il decreto norma vari aspetti, tra i quali alcuni riguardanti gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni rilevanti (per "edificio di nuova costruzione" si intende edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (per "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie: i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria). Con tali disposizioni si avvia a compimento anche il percorso della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici il cui decreto di recepimento, il D. Lgs 192 del 2005, aveva lasciato una formulazione ancora da completare per gli aspetti riguardanti l'energia da fonti rinnovabili da usare per il soddisfacimento dei consumi termici (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria) ed elettrici degli edifici.

15 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it Con l'occasione il decreto va ad abrogare anche precedenti obblighi, non fissati dal d.lgs 192/05, relativi all'istallazione di 1 kW di potenza elettrica per ogni nuovo alloggio costruito (comma 89, art. 1, Legge 244/2001) che, dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore dopo ripetuti rinvii. Energia termica da fonti rinnovabili Dal 31 maggio 2012 è richiesta una copertura del 50%, mediante fonti rinnovabili, del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria. Per il riscaldamento ed il raffrescamento, la copertura con fonti rinnovabili di una quantità di energia calcolata sul fabbisogno complessivo dell'immobile, con percentuali crescenti cosi‘ cadenzate: a)il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

16 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it Energia elettrica da fonti rinnovabili Per quanto riguarda l'energia elettrica vi è obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili la cui potenza (P) è proporzionata alla superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (S) mediante la relazione P=S/K, dove K assume i seguenti valori: a) K= 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) K= 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) K= 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 (ad esempio per 100 mq di superficie (S), i valori di potenza (P) installata variano da 1,25 kW, a partire dal 31/05/2012, a 1,54, dal 01/01/2014, a 2kW, dal 01/01/2017). Il decreto pone attenzione anche nel prevenire situazioni visivamente impattanti prevedendo che, nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici sui tetti di edifici, questi debbano essere aderenti o integrati ai tetti seguendo la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Deroghe Viene affrontato anche l'aspetto dell'impossibilità, totale o parziale, di rispettare le percentuali richieste di energia da fonti rinnovabili, prevedendo un proporzionale miglioramento dell'indice di prestazione energetica dell'edificio previsto dal decreto 192/05, fino ad un massimo del 50% nel caso di totale impossibilità. Detta impossibilità deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica prevista dal D.P.R.59/2009.

17 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it Vengono valorizzate anche le reti di teleriscaldamento (per "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento“ si intende la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria) cui l'edificio puo' essere allacciato. In tal caso sono automaticamente soddisfatti gli obblighi per l'energia termica da fonte rinnovabile. Infine si segnala che le percentuali richieste di energia da fonte rinnovabile sono ridotte del 50% nelle zone A (zone A: le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) cosi' come definite dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n° 1444, e comunque non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda ed all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Obblighi per edifici pubblici Per gli edifici pubblici le percentuali di energia da fonte rinnovabile sono incrementate del 10%, cio' per rispondere a quanto previsto dalle direttive sull'efficienza energetica in edilizia che assegnavano alla Pubblica Amministrazione il compito di essere di buon esempio in campo energetico.

18 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it Semplificazioni e premialità I progetti di edifici in cui gli impianti assicurino una copertura dei consumi termici ed elettrici superiore ai minimi fissati, per una quantità pari almeno al 30%, in sede di rilascio del titolo edilizio beneficiano di un bonus volumetrico del 5% (Il bonus è concesso fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Essendo una previsione specifica legata alle fonti rinnovabili, il bonus non dovrebbe intendersi sostitutivo di eventuali premialità, concesse dai regolamenti locali per gli edifici ad alta prestazione energetica, ma complementare a queste. E’ possibile, per i soggetti pubblici, concedere a terzi le superfici di proprietà per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 163/2006. E’ previsto (entro il 31/12/2012) il riordino delle normative relative agli oneri e alle diverse garanzie richieste per l'autorizzazione, connessione, ed esercizio degli impianti da fonti rinnovabili. Cumulabilità incentivi Si ricorda che, nei riguardi degli incentivi statali previsti per l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, la quota parte relativa ai minimi di legge previsti dal decreto è esclusa dagli incentivi.

19 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO DEL COSTRUITO: LE OPPORTUNITA’ La UE ritiene importante mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e incentivi per favorire il miglioramento energetico degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. A tal fine gli Stati membri dovranno predisporre gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali ed entro il 30 giugno 2011 dovranno redigere un elenco delle misure e degli strumenti esistenti e proposti. Gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono migliorare la propria prestazione energetica, al fine di soddisfare i requisiti minimi; nella ristrutturazione devono essere valutati sistemi alternativi ad alto rendimento. La manutenzione e l’ispezione regolari, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento e condizionamento contribuiscono a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi una prestazione ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. Relativamente a questo è necessario introdurre e delineare come a fronte di tutto quanto inerente alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, così come per la climatizzazione che per l’efficientamento energetico degli edifici sarà obbligatorio conseguire, a fronte di una formazione specifica condotta secondo una metodologia unica a livello UE, uno specifico accreditamento con inserimento in elenchi riconosciuti.

20 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it

21 La nuova struttura KfW-ELENA offre un approccio integrato al fine di muovere gli investimenti sostenibili dei comuni di piccole e medie dimensioni e, laddove possibile, delle ESCO (Energy Service Companies). Attualmente kfw è attivo solo in Germania. KfW-ELENA consiste di tre schemi di finanziamento complementari e innovativi: Garantire le sovvenzioni dalla Commissione Europea per l’Assistenza Tecnica; Prestiti globali agli Intermediari Finanziari locali Partecipanti (PFI), in modo da puntare a investimenti minori (fino a 50 milioni di euro); Usare il sistema dei crediti di carbone come un nuovo elemento di sovvenzione; Gli Intermediari Finanziari Partecipanti idonei sono le banche che operano nei paesi UE motivate ad assicurare i loro prestiti ai comuni per finanziare progetti energetici sostenibili. KfW non può ricevere richieste direttamente da enti locali o regionali, ma attraverso Entità Coordinatrici che devono possedere capacità de esperienza istituzionale sufficiente a coordinare un programma di crediti basato sull’emission trading. Sia le PFI che le PCE risultano essere partner contraenti di KfW. I beneficiari finali possono richiedere di partecipare all’Assistenza Tecnica di ELENA mediante gli Intermediari Finanziari per il Partenariato (Partnering Financial Intermediaries) o le Entità Coordinatrici del Partenariato (Partnering Coordinating Entities)

22 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it ELENA PROVINCIA DI FIRENZE – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 26 PLESSI SCOLASTICI 49 EDIFICI

23 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it ELENA PROVINCIA DI FIRENZE – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 49 SCUOLE

24 Verona – 01 Giugno 2012 – Francesco Marinelli – fmarinelli@tin.it ELENA PROVINCIA DI FIRENZE – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 49 SCUOLE


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