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secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Presentazione sul tema: "secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011"— Transcript della presentazione:

1 secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Supporti per la formazione CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Dalla legge alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula. Il docente deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio. 1

2 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
1 - Schema generale del corso Introduzione alla sicurezza sul lavoro Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organizzazione della prevenzione aziendale; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro; Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi; Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro; Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili ai rischi; Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili ai rischi; Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del sistema aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro; Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 2 2

3 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Un fenomeno da risolvere L’Italia è gravata da un inaccettabile fenomeno infortunistico. Sebbene appena superiore alla media europea, l’incidenza di infortuni in Italia è molto al di sopra di paesi come l’Inghilterra. Questo fenomeno costa al paese quasi morti all’anno per infortunio, altrettanti per malattie professionali e oltre il 3% del prodotto interno lordo. La diapositiva serve a introdurre il tema generale con l’aula. Per stimolare l’interesse dei discenti sono stati inseriti alcuni dati numerici che saranno ripresi più avanti nel corso della presentazione. Suggerimenti: su questa diapositiva si può impostare un confronto con l’aula per saggiare il livello generale di conoscenza sulla materia. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 3 3

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Costituzione, Codice Civile La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione e Codice Civile: Art. 41 della Costituzione: l’iniziativa economica privata è libera ma “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che l’imprenditore adotti “nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. In un corso per lavoratori non è opportuno dilungarsi troppo su aspetti normativi, cosa che potrebbe determinare dei cali di attenzione. Ci si limiterà quindi a delineare i capisaldi della normativa nazionale rimandando a eventuali approfondimenti un’analisi più dettagliata. I provvedimenti citati in questa slide costituiscono i due fondamenti cardine di tutta la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro. Vanno semplicemente letti e commentati con qualche esempio insieme all’aula. Il 2087 del CC trova riscontro in tutta la normativa di SSL ed è richiamato nello stesso TU. Su questa diapositiva si potrebbe parlare molto, la scelta di approfondire o meno del docente sarà condizionata dal livello riscontrato in aula e dalla partecipazione di quest’ultima. Suggerimenti: su questa diapositiva si può impostare un confronto con l’aula su un certo fattore di rischio. Per esempio: “Quali sono le misure necessarie a ridurre l’esposizione al rumore secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica?” ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 4 4

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Normativa europea La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni ’90 anche grazie alle norme della comunità Europea: direttive: devono essere recepite dai singoli stati membri; regolamenti: sono cogenti e direttamente applicabili; decisioni: sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari. Diapositiva di semplice lettura per la descrizione delle tipologie di provvedimenti emanati dall’UE. È importante perché serve a chiarire i meccanismi di messa in atto di provvedimenti di origine europea che trovano applicazione negli stati membri. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 5 5

6 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Un testo unico per l’igiene del lavoro? Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la normativa di igiene e sicurezza in un unico provvedimento Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta con questo scopo il D.Lgs. 81/2008 da molti definito come “testo unico” modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09 In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal Testo Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti. In questa diapositiva si descrive il tentativo di emanare un testo unico sulla sicurezza sul lavoro; racchiudere, cioè, in un unico provvedimento normativo tutti i riferimenti precedenti. Questo tentativo è stato fatto diverse volte in varie legislature senza successo fino alla pubblicazione del D.Lgs. 81/2008, realizzata in un periodo si altissima attenzione dei mass media sull’argomento. A dispetto di come viene di solito definito, il D.Lgs. 81/2008 non è un vero e proprio testo unico perché ha racchiuso in sé solo un parte della normativa di riferimento. È importante sottolineare il fatto che il D.Lgs. 106/2009 è intervenuto per ulteriori modifiche a poco più di un anno dall’emanazione del D.Lgs. 81/2008. Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 6 6

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2 - Schema generale del corso Introduzione alla sicurezza sul lavoro Concetto di rischio Danno; Prevenzione; Protezione; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organizzazione della prevenzione aziendale; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro; Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi; Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro; Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili ai rischi; Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili ai rischi; Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del sistema aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro; Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 7 7

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Due infortuni diversi Un magazziniere sta usando il carrello elevatore in condizioni di scarsa visuale e investe un collega provocando una contusione e 3 giorni di inabilità temporanea. Un altro addetto dello stesso magazzino inciampa su una scatola di cartone vuota lasciata in disordine e si procura una distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea. La lettura delle due situazioni e dei conseguenti infortuni serve a introdurre i concetti che saranno ripresi nelle diapositive successive. Annotare alla lavagna gli elementi che caratterizzano questi due infortuni: carrello elevatore; scatola di cartone; contusione; distorsione. Suggerimento: ci si può soffermare sull’analisi delle cause di questi due infortuni. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 8 8

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Pericolo e rischio Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni. Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo. Nella definizione del concetto di pericolo si porrà l’accento sul fatto che si tratta di una caratteristica intrinseca di un certo agente e che questa descrive la sola potenzialità di causare il danno. Si chiederanno esempi all’aula su agenti pericolosi (annotare alla lavagna per riprendere successivamente): gli agenti chimici; la velocità; il fumo di sigaretta; il telefonino; lanciarsi con un paracadute; guidare la macchina; ... Suggerimento: possono essere elencati a fatti elencare dall’aula alcuni fattori di rischio (pericoli) applicabili all’azienda rappresentata in aula. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 9 9

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Pericolo e rischio Rischio: Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno. L’uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno. Dipende dalle condizioni di uso. Nella definizione del concetto di rischio si porrà l’accento sul fatto che si tratta di una caratteristica che dipende dalle reali condizioni di uso. Si chiederanno esempi all’aula su situazioni di rischio (ci si può riallacciare a quanto precedentemente annotato alla lavagna): gli agenti chimici sono rischio in funzione delle loro caratteristiche e dell’esposizione, la velocità è rischiosa in relazione alle caratteristiche del veicolo e della strada, il fumo di sigaretta è rischio in funzione del numero di sigarette e del tempo di esposizione ecc. Suggerimenti: riprendere ed esaminare gli elementi caratterizzanti dei due infortuni di esempio. Individuare pericoli e rischi. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 10 10

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Analisi dei due infortuni Un magazziniere sta usando il carrello elevatore in condizioni di scarsa visuale e investe un collega provocando una contusione e 3 giorni di inabilità temporanea. Un altro addetto dello stesso magazzino inciampa su una scatola di cartone vuota lasciata in disordine e si procura una distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea. Pericoli (diversi) Condizioni che hanno elevato il Rischio Danni (uguali per caso) Si riprende la slide sui due infortuni di esempio per esaminare le dinamiche dal punto di vista del rischio: i due eventi sono generati da due pericoli molto diversi tra loro (il potenziale di danno di un carrello elevatore è molto differente da quello di una scatola di cartone); due comportamenti imprudenti hanno elevato il rischio a condizioni inaccettabili; i due danni sono analoghi ma solo per casualità. Nel caso del primo infortunio il danno avrebbe potuto essere molto più elevato. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 11 11

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Valutazione dei rischi Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per: individuare i pericoli (fattori di rischio); individuare le persone potenzialmente esposte; valutare (stimare) i rischi; individuare i possibili effetti sulle persone; individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile. Il concetto di valutazione dei rischi può essere ora introdotto con riferimento all’esempio iniziale (i due infortuni esaminati come esempio). Una modalità tipica di lavoro in questi caso consiste nella valutazione dei rischi dell’aula. Da questo esercizio si inizia a capire la difficoltà insita nella individuazione sistematica dei rischi e nell’individuazione di misure di tutela. Facendo esprimere l’aula sull’urgenza di eventuali misure di tutela necessarie nell’aula (per esempio: verifica degli estintori e adeguamento dell’impianto di terra) si evidenzia l’elevata componente soggettiva delle valutazioni. Suggerimenti: chiedere all’aula di esprimersi sul concetto di rischio accettabile e richiamare l’art CC (Tutela delle condizioni di lavoro -“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”). ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 12 12

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Definizione del Rischio Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si manifesti un certo evento dannoso e la gravità (Magnitudo, M) associata all’evento stesso. R = f (P, M) Generalmente si considera R = P x M Si tratta di un’indicazione generica che va associata al numero dei lavoratori esposti. Insistere sul fatto che questa è una definizione generica di rischio, che può essere applicata, opportunamente integrata e modificata, a tutti i rischi, non solo a quelli professionali. La funzione viene compresa bene con degli esempi che ne illustrano la logica. Le considerazioni condotte nella valutazione dei rischi dell’aula possono essere utili per ritornare alle precedenti conclusioni in relazione a questa nuova definizione di rischio. Suggerimenti: in genere gli esempi basati sulla guida di autoveicoli (condizioni delle vetture, strade ecc.) funzionano bene perché si tratta di rischi diffusamente percepiti. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 13 13

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Documento di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi e le relative misure di miglioramento sono indicate nel DVR, il documento di valutazione dei rischi (art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/2008). Il DVR è il documento cardine per la gestione dell’igiene e della sicurezza dell’azienda. Illustrare i contenuti essenziali di un DVR: identificazione dell’azienda; caratterizzazione del sito e delle lavorazioni; organizzazione della prevenzione e protezione; valutazione dei rischi e metodologia adottata; programmazione degli interventi di prevenzione e protezione; informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; procedure di sicurezza e DPI; gestione appalti e fornitori; sorveglianza sanitaria; allegati con documentazione e valutazioni specifiche. Approfondimenti: art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 14 14

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Chi accede al documento di valutazione dei rischi? Datore di Lavoro: Redige (e non può delegare) Medico competente : Assiste il DL nella stesura Conservato sul luogo di lavoro anche in forma elettronica Documento di Valutazione dei Rischi Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Assiste il DL nella stesura Si illustrano in maniera schematica le principali competenze relative alla stesura, condivisione e conservazione del DVR. È bene sottolineare che l’obbligo fondamentale rimane in capo al Datore di Lavoro che si “serve” dell’assistenza di (almeno) due figure specialistiche individuate nel RSPP e nel MC. Si inizia a introdurre la funzione di consultazione e accesso ai dati tipica del RLS. Approfondimenti: artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Accede al documento e lo riceve su richiesta ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 15 15

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Contenuti essenziali del DVR Il DVR deve contenere: una relazione sulla VDR […], nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati […]; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure […]; individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici […]. Illustrare le caratteristiche essenziali di un DVR: I criteri adottati per la valutazione stessa: con quali modalità sono stati identificati e valutati i rischi? L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati: quali misure sono adottate per l’eliminazione / riduzione al minimo dei rischi? Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: quali sono le necessarie misure di tutela emerse a seguito della valutazione, con quali tempi si intende metterle in atto? L’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure: con quali modalità, tempi e risorse si metteranno in atto le necessarie misure di tutela emerse a seguito della valutazione? Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici: quali sono i profili di rischio specifici dei diversi lavoratori? Sottolineare l’importanza di questi elementi nella gestione della SSL in azienda. Approfondimenti: art. 28 del D.Lgs. 81/2008 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 16 16

17 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Esempio di metodologia per la VDR RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’ 1 = IMPROBABILE = L' evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli indipendenti e poco probabili. 2 = POSSIBILE = L'evento dannoso è poco probabile ma possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più' eventi sfavorevoli e di probabilità non trascurabile. 3 = PROBABILE = L' evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli che si sono già verificati. 4 = FREQUENTE = L' evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli frequenti che si sono già verificati in altri casi. Nell’analisi della matrice di esempio si introduce una possibile classificazione del parametro “probabilità” in una scala che va da 1 a 4. Suggerimento: si provi a far assegnare il valore alla P di eventi tipici delle situazioni lavorative rappresentate in aula. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 17

18 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Esempio di metodologia per la VDR RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’ 1 = LIEVISSIMO = Il danno ( lesione o patologia ) è rapidamente reversibile e di scarsa entità che non comporta l'abbandono del posto di lavoro. 2 = LIEVE = Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa. 3 = GRAVE = Il danno è di media entità e comporta una limitazione funzionale temporanea reversibile solo dopo un certo periodo di prognosi. 4= GRAVISSIMO = Il danno è irreversibile e comporta una riduzione parziale ma permanente della capacità lavorativa o l'inabilità totale o la morte. Nell’analisi della matrice di esempio si introduce una possibile classificazione del parametro “gravità” in una scala che va da 1 a 4. Suggerimento: si provi a far assegnare il valore alla G di eventi tipici delle situazioni lavorative rappresentate in aula. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 18

19 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Esempio di metodologia per la VDR Il rischio risulta calcolato come prodotto P x G = R con una rappresentazione a matrice P 4 8 12 16 3 6 9 2 1 G Elevato = 12-16 Notevole = 8-9 Accettabile = 3-6 Basso 1-2 Nell’analisi della matrice di esempio si introduce infine lo schema di classificazione dei rischi con la scala P x G che va da 1 a 16. Suggerimento: si provi a far valutare dei fattori di rischio tipici delle situazioni lavorative rappresentate in aula. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 19 19

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Cosa si trova nel DVR Descrizione ambienti; Organizzazione di SSL; Cicli produttivi; Fattori di rischio e loro valutazione; Profili di rischio per mansioni; Programma di miglioramento. Si illustrano in estrema sintesi i contenuti di un DVR “tipo”. In questo documento si devono trovare: informazioni su ambienti e cicli produttivi; informazioni sull’organizzazione della sicurezza aziendale; individuazione dei fattori di rischio; misure attuate e valutazione dei rischi; profili di rischio per mansioni; programma di miglioramento. Elementi gestionali direttamente collegati al DVR sono, almeno: il piano di assegnazione dei DPI per mansione; il piano di formazione per mansione; il piano di sorveglianza sanitaria per mansione; le procedure operative (con istruzioni, moduli ecc.). Piano di assegnazione dei DPI Piano di formazione Piano sorveglianza sanitaria Procedure operative ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 20 20

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3 - Schema generale del corso Introduzione alla sicurezza sul lavoro Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organizzazione della prevenzione aziendale; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro; Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi; Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro; Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili ai rischi; Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili ai rischi; Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del sistema aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro; Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 21 21

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Danno Cos’è il danno? Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo). Su questa diapositiva si possono fare degli esempi di danno: gli infortuni; le malattie professionali; un incidente a una macchina; un ritardo di produzione; un danno economico; un’esondazione; un crollo. Su ognuna di queste tipologie si può costruire con l’aula una sequenza di esempio che raccorda il pericolo alle condizioni di rischio. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 22 22

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Diversi tipi di Rischi: diversi tipi di danni Rischio per la sicurezza (macchine, impianti ecc.) Rischio per la salute (sostanza, rumore ecc.) Rischio trasversale (organizzazione ecc.) Occasione di lavoro Occasione di lavoro Occasione di lavoro Infortunio (evento traumatico) Malattia professionale (evento progressivo) Trauma (stress, disagio ecc.) Le diverse tipologie di danno professionale vanno descritte in riferimento alla causa che li origina: un evento traumatico, un’esposizione progressiva, una disfunzione organizzativa. Si sottolinei come in queste tre diverse tipologie è molto diverso l’iter da seguire per individuare le cause e determinare l’eventuale correlazione tra la lavorazione svolta e il danno subito dal lavoratore. Suggerimento: Far elencare all’aula degli esempi di malattia professionale, di infortunio e di patologia di origine organizzativa potenzialmente verificabili nell’azienda in esame. Riconoscimento “agevole” delle cause Riconoscimento complicato delle cause Riconoscimento complicatissimo delle cause ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 23 23

24 E’ facile capire se l’infortunio è legato al lavoro
Rischi per la sicurezza Occasione di lavoro Rischio per la sicurezza (macchine, attrezzature, sostanze esplosive, scale, mezzi di trasporto …) Infortunio (evento traumatico, danno immediato) E’ facile capire se l’infortunio è legato al lavoro Ci si sofferma sull’analisi dei rischi per la sicurezza. Andrà sottolineato che: l’evento lesivo in questo caso è traumatico (avviene in un breve tempo); è semplice identificare la causa lavorativa perché la lesione si verifica nell’ambiente e nell’orario di lavoro; il riconoscimento delle cause è relativamente agevole perché l’occasione di lavoro (il nesso di causa tra lavoro e evento lesivo) è facilmente verificabile. Suggerimento: si stimoli l’aula a proporre tipi di infortunio (caduta dalle scale, taglio ecc.) ipotizzando alcuni di quelli possibili nel proprio ciclo produttivo. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 24 24

25 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Rischi per la salute Occasione di lavoro Rischio per la salute (sostanza, agente fisico, rumore, radiazioni, movimentazione dei carichi ecc…) Malattia professionale (evento progressivo) Spesso è molto difficile capire se la malattia professionale dipende dal lavoro Ci si sofferma sull’analisi dei rischi per la salute. Andrà sottolineato che: l’evento lesivo, malattia professionale, in questo caso non è traumatico ma matura in un prolungato periodo di esposizione al rischio; è difficile ricostruire il rapporto di causa tra malattia e lavorazione perché la patologia si può sviluppare a distanza di tempo dall’esposizione e perché spesso tali rapporti di causa sono ancora dibattute a livello scientifico; l’iter di riconoscimento è molto difficile perché non è sempre immediata la correlazione tra la malattia e la patologia. Ci sono casi in cui la correlazione tra lavoro e malattia è particolarmente evidente (esempio: la sordità in un lavoratore che ha usato per anni un martello pneumatico). Suggerimento: si stimoli l’aula a proporre tipi di malattie professionali ipotizzando alcune di quelle possibili nel proprio ciclo produttivo. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 25 25

26 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Rischi trasversali Occasione di lavoro Rischi trasversali (lavoro notturno, incarichi stressanti, aspetti organizzativi ecc…) Stato patologico Spesso è molto difficilissimo capire se uno stato patologico dipende da un rischio trasversale al lavoro x x Ci si sofferma sull’analisi dei rischi trasversali. Andrà sottolineato che: l’evento lesivo va dimostrato con opportune perizie o visite specialistiche; è difficilissimo ricostruire il rapporto di causa tra malattia e lavoro svolto perché le reazioni a questo tipo di stimoli sono molto soggettive; l’iter di riconoscimento è molto difficile tranne i casi in cui la correlazione tra lavoro e patologia è particolarmente evidente (esempio: eventi stressogeni documentati nel tempo come il protrarsi di una situazione lavorativa in emergenza per un tempo circoscritto – un esempio potrebbe essere quello di un addetto delle squadre di soccorso in caso di terremoto). Suggerimento: si stimoli l’aula a proporre tipi di patologie di origine trasversale ipotizzando alcune di quelle possibili nel proprio ciclo produttivo. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 26 26

27 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Quanti sono gli infortuni? Nel 2011 in Italia si sono verificati circa 920 infortuni mortali sul lavoro; Complessivamente nello stesso anno sono stati denunciati circa infortuni sul lavoro; A questi si aggiungono circa malattie professionali denunciate Per il solo amianto si ammalano ancora in Italia circa persone ogni anno I dati derivano dal rapporto annuale INAIL. Si tratta di una pubblicazione annuale nella quale sono riportati i dati statistici relativi a infortuni e malattie professionali denunciati e riconosciuti. Nel rapporto annuale si trovano anche i confronti con gli altri paesi e gli indici tendenziali che descrivono il trend del fenomeno. Riguardo al numero degli infortuni mortali si può far notare all’aula che circa il 45% di questi si verificano su mezzi di trasporto, sia come infortuni in itinere (infortuni legati a incidenti stradali nel percorso tra l’abitazione e il posto di lavoro) sia nell’ambito di attività di trasporto veri e proprie. I dati sono da considerare non definitivi perché moti casi di infortuni9o o malattia professionale richiedono mesi per essere definiti. Approfondimenti: rapporto annuale INAIL su Dati 2011 da rapporto INAIL 2012 (non definitivi) ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 27 27

28 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Andamento infortuni negli ultimi anni… Var.% -36,6 Var.% I dati indicano la progressiva riduzione degli indici di incidenza degli infortuni in Italia nel decennio Il confronto con l’aula si può sviluppare sulle possibili cause di questo andamento. Tra le possibili ipotesi (dell’autore): aumento del livello di attenzione dei media sulla SSL; progressivo trasferimento all’estero di lavorazioni pericolose; progressiva trasformazione della realtà lavorativa italiana con aumento dell’incidenza di attività del terziario (meno rischiose); effetto a lungo termine delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 626/94, modifiche e integrazioni. Suggerimenti: confronto con l’aula sulle possibili cause di questa riduzione. Approfondimenti: banca dati statistica su -24,2 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 28 28

29 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Quali sono i loro effetti? Gli infortuni sul lavoro hanno un costo sociale enorme; E’ impossibile quantificare il loro impatto come lutti; E’ invece possibile stimare i costi diretti e indiretti sostenuti dal paese per questo fenomeno; Si stima che questo fenomeno costi all’Italia circa 25 miliardi di euro all’anno; Si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo. Questa è una diapositiva che va semplicemente letta. Va sottolineato il fatto che le considerazioni economiche di fronte a fenomeni di questo tipo lasciano i discenti sgomenti e spesso possono provocare indignazione. Argomenti di questi tipo vanno pertanto introdotti con particolare attenzione sottolineando quanto riportato nel secondo punto dell’elenco. La stima del 60% è molo prudenziale: uno studio dell’agenzia europea per la sicurezza sul lavoro ha messo in luce il fatto che nella media europea oltre il 70% dei costi del fenomeno infortunistico ricadono sulla collettività, il resto è diviso tra aziende e lavoratori. Si stima che almeno il 60% di questi costi ricada sulla collettività ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 29 29

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E le malattie professionali? Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.); La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.); Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall’esposizione; Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito per esposizione a rumore), le malattie osteo- muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto); Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato. In questa diapositiva occorre sottolineare l’importanza del fenomeno delle malattie professionali (attualmente poco considerato nell’opinione pubblica). È importante che l’aula inizi a familiarizzare con la differenza tra causa violenta e progressiva. Si possono fare di versi esempi di malattie professionali più o meno note ed è importante che l’aula ne suggerisca alcune. Nell’ambito di questo discorso occorre sottolineare le difficoltà insite nel riconoscimento di una malattia professionale: individuazione del rapporto causa-effetto; scarsa conoscenza di molti agenti di rischio; scarsa conoscenza delle interazioni tra agenti diversi; distanza di tempo che spesso intercorre tra l’esposizione all’agente di rischio e l’insorgenza della malattia; problema delle concause (fumo di sigaretta, abitudini di vita ecc.). Approfondimenti: D.M. 9/4/2008 su malattie professionali. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 30 30

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Andamento malattie professionali I dati derivano dalla sezione delle statistiche pubblicate dal sito INAIL. Si rifletta con l’aula sul fatto che le malattie professionali stanno aumentando anche in un periodo di riduzione della forza lavoro. Questo potrebbe essere legato a una maggiore sensibilità generale nella individuazione e denuncia di queste patologie. Approfondimenti: Dati da sezione statistiche su inail.it ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 31 31

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Quali patologie sono denunciate? Malattia Incidenza % Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee 62 % Ipoacusia da rumore 15 % Malattie da Asbesto (neoplasie, asbestosi, placche pleuriche) 5 % Malattie respiratorie (non da asbesto) Tumori (non da asbesto) 3 % Malattie cutanee 2 % Disturbi psichici da stress lavoro-correlato 1 % Altre 8 % Anche in questo caso i dati si prestano a numerose chiavi di lettura. Si tratta dell’incidenza percentuale delle malattie denunciate nel 2010 (i dati del 2011 sono analoghi ma non ancora definitivi). La tabella comprende sia le malattie tabellate che le non tabellate. Le prime sono patologie automaticamente riconosciute come professionali a patto che il lavoratore abbia svolto una certa mansione (esempio: l’ipoacusia da rumore è automaticamente associata all’uso di un martello pneumatico), le seconde sono invece patologie il cui nesso causale non è dimostrato per legge ma deve essere appurato. Il relatore avrà cura di illustrare i dati di maggiore interesse. Si sottolinei che nel dato delle malattie muscolo scheletriche sono comprese le patologie di diversa natura quali lombalgie, artriti, tendiniti e neuropatie che hanno origine da lavorazioni molto diverse tra loro. Approfondimenti: rapporto annuale INAIL su Dati da sezione statistiche su inail.it ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 32 32

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Near misses – Quasi incidenti Il near miss o quasi incidente è un qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un danno alla salute e, per qualche motivo da indagare, non lo ha fatto; Rientrano in questa categoria i piccolissimi infortuni che non devono essere registrati. I near miss devono essere segnalati perché sono i “campanelli di allarme” della prevenzione e il loro esame è utilissimo Si introduce il tema dei “quasi incidenti”. Il relatore dovrà sottolineare l’enorme importanza che riveste ai fini prevenzionali l’analisi di questi eventi. In questa categoria non rientrano solo i quasi infortuni ma anche tutti quegli eventi che non è detto avrebbero portato a eventi lesivi. Gli stessi riguardano la sicurezza, la salute e lo stato degli impianti. Possibile esempio: rientrando al mattino in ufficio si trova una lastra controsoffitto che è caduta su una scrivania; si tratta di un quasi infortunio perché se fosse accaduto di giorno avrebbe potuto investire una persona; l’analisi dell’evento conduce a un esame del controsoffitto; se si evidenziano problemi che erano stati trascurati si possono studiare interventi di sostituzione del controsoffitto. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 33 33

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4 - Schema generale del corso Introduzione alla sicurezza sul lavoro Concetto di rischio; Danno; Prevenzione Protezione; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organizzazione della prevenzione aziendale; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro; Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi; Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro; Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili ai rischi; Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili ai rischi; Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del sistema aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro; Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 34 34

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Misure di Prevenzione Abbattimento della probabilità di un evento dannoso R = f (P, M) Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi. La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di prevenzione per il rischio rumore Il concetto di prevenzione viene ora esemplificato in relazione alla definizione di rischio come funzione di probabilità e gravità. Tra gli esempi di attività di prevenzione: la formazione e l’informazione (aumentano conoscenze e consapevolezza sui rischi); l’addestramento (aumenta la capacità dell’operatore); la sostituzione delle sostanze pericolose con altre non pericolose (previene l’esposizione); l’uso di macchine a norma dotate di tutte le necessarie protezioni (previene incidenti e infortuni dovuti a parti non protette); la verifica periodica degli impianti (previene i guasti). Esempio sulla guida di autoveicoli: la bassa velocità, l’ABS, la corretta alimentazione prima della guida, la gomme non usurate ecc. Si insista sul fatto che le attività di prevenzione sono più importanti rispetto alle attività di protezione perché evitano che l’evento di manifesti. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 35 35

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Gerarchia delle misure di Prevenzione Si riporta la gerarchia delle misure di prevenzione derivata dalla lettura dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08 e dall’applicazione dei principi cardine della normativa di salute e sicurezza sul lavoro. Suggerimento: Il docente potrà personalizzare queste diapositiva con la gerarchia degli interventi per un fattore di rischio applicabile alla realtà aziendale rappresentata in aula. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 36 36

37 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Esempio misure di Prevenzione (1/5) Si riportano alcuni esempi di misure di prevenzione che andranno lette e commentate con l’aula. Il docente potrà personalizzare queste diapositive con esempi riferiti alla realtà aziendale rappresentata in aula. Nel caso in esame si specifichi che nelle misure sono inserite in ordine di priorità. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 37 37

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Esempio misure di Prevenzione (2/5) Si riportano alcuni esempi di misure di prevenzione che andranno lette e commentate con l’aula. Il docente potrà personalizzare queste diapositive con esempi riferiti alla realtà aziendale rappresentata in aula. Nel caso in esame si specifichi che nelle misure sono inserite in ordine di priorità. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 38 38

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Esempio misure di Prevenzione (3/5) Si riportano alcuni esempi di misure di prevenzione che andranno lette e commentate con l’aula. Il docente potrà personalizzare queste diapositive con esempi riferiti alla realtà aziendale rappresentata in aula. Nel caso in esame si specifichi che nelle misure sono inserite in ordine di priorità. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 39 39

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Esempio misure di Prevenzione (4/5) Si riportano alcuni esempi di misure di prevenzione che andranno lette e commentate con l’aula. Il docente potrà personalizzare queste diapositive con esempi riferiti alla realtà aziendale rappresentata in aula. Nel caso in esame si specifichi che nelle misure sono inserite in ordine di priorità. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 40 40

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Esempio misure di Prevenzione (5/5) Si riportano alcuni esempi di misure di prevenzione che andranno lette e commentate con l’aula. Il docente potrà personalizzare queste diapositive con esempi riferiti alla realtà aziendale rappresentata in aula. Nel caso in esame si specifichi che nelle misure sono inserite in ordine di priorità. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 41 41

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Misure di Prevenzione Misure di prevenzione presenti nell’area/reparto o specifiche per la singola operazione: _____ _____ _____ _____ _____ Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula Possono essere riassunte alcune misure di prevenzione adottate nell’azienda rappresentata in aula. Alcuni esempi: adozione di turnazioni per l’accesso ai reparti critici; presenza di impianti elettrici antideflagranti; adozione di procedure per la formazione dei nuovi assunti; ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 42 42

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Sorveglianza sanitaria. Definizione Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa la sorveglianza sanitaria è un’attività che COMPORTA la partecipazione del medico alla valutazione del rischio Delineare il concetto di sorveglianza sanitaria insistendo sul fatto che un “insieme di atti medici” finalizzati alla tutela della salute non significa semplicemente effettuare le viste mediche ma entrare nel merito della valutazione dei rischi e condividere scelte operative e finalizzate alla gestione complessiva della SSL in azienda. Il MC si occupa infatti di suggerire scelte tecniche, procedurali e comportamentali che riguardano lo svolgimento dell’attività lavorativa e per fare questo deve ricevere dal datore di lavoro tutte le informazioni che lo mettono nelle condizioni di svolgere questa attività. Approfondimenti: art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. La sorveglianza sanitaria non comprende “solo” le visite mediche ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 43 43

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Cosa fa il MC sulla base della VDR Le attività di sorveglianza sanitaria sono strettamente legate alla VDR sulla base della quale il MC: individua gli accertamenti da eseguire in relazione alle possibili patologie associate ai rischi rilevati; stabilisce la periodicità degli accertamenti, anche attenendosi ai vincoli introdotti dalla normativa di riferimento; individua gli eventuali esami ematochimici e indicatori biologici di esposizione (IBE) da ricercare per la sorveglianza sanitaria (per alcuni IBE sono previsti limiti nazionali e internazionali). Approfondimenti: artt. 40 e 41 e Allegato 3A del D.Lgs. 81/2008 e s.m. Gli esami servono come attività preventiva all’insorgenza delle malattie ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 44 44

45 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Accertamenti sanitari: perché Stabilire lo stato di salute all’assunzione Individuare fattori individuali che aumentano il rischio Evidenziare malattie o sintomi in corso e prevenirne l’insorgenza REDIGERE L’ANAMNESI (COSA FA NELLA VITA) Lo scopo primario della sorveglianza sanitaria è quello di individuare tutti quegli elementi che possano denunciare l’insorgenza di stati patologici ed evitarne o limitarne lo sviluppo intervenendo sulle condizioni di esposizione. Va sottolineato il fatto che le condizioni individuali modificano le risposte condizionano gli effetti dell’esposizione ai rischi. Occorre illustrare il fatto che su diverse malattie professionali e sugli effetti di determinati agenti di rischio la discussione è aperta e le conclusioni sono molto controverse: si tratta spesso di una disciplina in evoluzione e le considerazioni assumono spesso la valenza di azioni preliminari (esempio: gli effetti controversi dei campi elettromagnetici). Sottolineare l’importanza dell’individuazione di ipersuscettibilità individuali e della corretta ricostruzione dell’anamnesi dei soggetti. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 45 45

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Giudizio di idoneità Sulla base degli accertamenti effettuati il MC rilascia: Idoneità alla mansione specifica Idoneità alla mansione con prescrizioni (DPI, limitazioni temporali ecc.) Non idoneità alla mansione (giusta causa, possibilità di ricorso) Il giudizio di idoneità è il documento con il quale il MC competente dichiara l’eventuale compatibilità dello stato di salute e delle caratteristiche del lavoratore con la lavorazione svolta e i relativi rischi. È importante sottolineare che in alcuni casi il giudizio di non idoneità non è definitivo perché può essere limitato a situazioni transitorie (una convalescenza, una patologia reversibile ecc.). Qualora il giudizio di non idoneità fosse definitivo (il lavoratore non è compatibile con la lavorazione che deve svolgere) il DL ha l’obbligo di ricollocare il lavoratore in una eventuale altra posizione lavorativa compatibile con lo stato i salute rilevato. Qualora il DL dimostri che questa posizione non è disponibile, questo ha facoltà di disporre il licenziamento. Approfondimenti: art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Il giudizio di idoneità definisce la compatibilità o meno tra il lavoro svolto e le condizioni di salute del lavoratore ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 46 46

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Alcuni esami per alcuni rischi Rischio Patologia Esame Rumore Ipoacusia Audiometria Movimentazione carichi Lombalgia e altre Esami funzionali colonna Videoterminali Disturbi alla vista Visita oculistica Rischio chimico Varie Esami sangue, urine ecc. Gli esempi sulle patologie devono essere modellati alle lavorazioni di interesse dell’aula. La lettura della tabella permette di effettuare numerosi esempi pratici: Rumore: metalmeccanica, legno, edilizia ecc.; MMC: edilizia, manifatturiero, trasporti ecc.; VDT: terziario, uffici ecc.; Rischio chimico: petrolchimico, manifatturiero, estrattivo ecc. La periodicità è stabilita dal MC tenendo conto: delle indicazioni desumibili dalla VDR; dei vincoli di legge: per esempio la visita oculistica per i VDT deve essere almeno biennale oltre i cinquanta anni di età; degli effetti dell’accertamento stesso.    Approfondimenti: non solo il medico del lavoro ma anche quello di base è coinvolto nel processo di identificazione delle malattie professionali. Un elenco di malattie per le quali il medico di base è tenuto a segnalare la sospetta origine professionale si trova nel D.M. 14 gennaio 2008. La periodicità delle visite dipende dalle possibili modalità di insorgenza ed evoluzione delle patologie da prevenire ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 47 47

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Cartella sanitaria e di rischio Ogni lavoratore ha una cartella sanitaria e di rischio aggiornata dal MC, la cartella viene consegnata anche al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e costituisce la “carta di identità” del lavoratore dal punto di vista della salute in relazione alla attività lavorativa svolta. Nella cartella sanitaria è contenuta la storia del lavoratore dal punto di vista del rischio. Viene ripreso il tema della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore quale elemento fondamentale per la ricostruzione della vita lavorativa del dipendente. Gli elementi principali della cartella sono: dati anagrafici, amministrativi e anamnesi personale e familiare del lavoratore; programma di sorveglianza sanitaria (protocolli, periodicità); valutazioni conclusive dei risultati degli accertamenti; giudizio di idoneità; modalità di conservazione dei giudizi e della cartella sanitaria.    Approfondimenti: Art. 25 e allegato 3A del D.Lgs. 81/2008. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 48 48

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Segnaletica sicurezza Le normative di sicurezza prevedono una segnaletica standardizzata per la sicurezza I colori, i cartelli, la segnaletica gestuale, la segnaletica acustica, sono regolate da direttive CE e uniformi tra i paesi membri che le hanno recepite L’aula è a conoscenza del fatto che anche la segnaletica gestuale è regolata dal D.Lgs. 81/08? La segnaletica è l’ultima misura di prevenzione alla quale si fa riferimento in queste slide. Si possono raccogliere le esperienze dei discenti sulla segnaletica informandosi su quali sono le modalità seguite per la scelta e l’installazione. Approfondimenti: Titolo V del D.Lgs. 81/2008. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 49 49

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Prima parte - domanda di riepilogo “siccome c’era rumore ho fornito le cuffie ai lavoratori”… qual è il pericolo e quale il rischio? Questa affermazione va bene? Differenza tra rischio e pericolo Differenza tra tipi di rischi VDR e DVR Nella diapositiva di riepilogo sono riassunti i temi della sezione. La domanda può essere sviluppata sottolineando la differenza tra prevenzione e protezione e la loro diversa importanza in un processo di eliminazione/riduzione dei rischi. Si sottolinei inoltre il fatto che le misure devono essere comunque conseguenti a una valutazione specifica. Ribadire il fatto che l’affermazione della domanda “va bene” solo se si dimostra di aver già messo in atto tutte le misure per l’eliminazione /riduzione dei rischi. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 50 50

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5 - Schema generale del corso Introduzione alla sicurezza sul lavoro Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organizzazione della prevenzione aziendale; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro; Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi; Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro; Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili ai rischi; Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili ai rischi; Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del sistema aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 51 51

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Seconda parte - introduzione “Se un lavoratore cade da una scala e si procura una ferita non può avere colpa”. Secondo voi è vero? Funzione prevalente del DL Dirigenti e preposti con adeguati poteri di controllo e di spesa Ruolo di lavoratori, RLS, RSPP e MC Nella diapositiva di presentazione della sezione si delineano gli obiettivi raccogliendo le risposte dell’aula sulla distribuzione delle responsabilità. Le risposte sono annotate sulla lavagna in modo da poter essere successivamente riprese in fase di discussione. Suggerimenti: annotare le risposte senza correggere, lasciare la correzione allo sviluppo della sezione. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 52 52

53 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Misure di Protezione Abbattimento della gravità (magnitudo) di un evento dannoso R = f (P, M) Una maschera per vapori acidi è un intervento di protezione per le vie respiratorie. Un estintore è un dispositivo di protezione dal fuoco. Anche il concetto di protezione viene esemplificato in relazione alla definizione di rischio come funzione di probabilità e gravità. Tra gli esempi di attività di protezione: i dispositivi di protezione individuale; i dispositivi di protezione collettivi (cappe di aspirazione ecc.); le reti anticaduta (permettono che l’operatore cada ma riducono il danno associato all’evento). Esempio sulla guida di autoveicoli: l’airbag, le barre anti intrusione ecc. Si insista sul fatto che le attività di protezione sono secondarie rispetto alle attività di prevenzione perché non evitano che l’evento di manifesti. Per questo motivo la normativa attribuisce maggiore importanza e priorità alle seconde. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 53 53

54 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Alcune misure di protezione Si riportano alcune tipiche misure di protezione la cui prescrizione è derivata dalla lettura dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08 e dall’applicazione dei principi cardine della normativa di salute e sicurezza sul lavoro. Suggerimento: Il docente potrà personalizzare queste diapositiva con interventi di protezione per un fattore di rischio applicabile alla realtà aziendale rappresentata in aula. Approfondimenti: Art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 54 54

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DPI - Cosa sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” La definizione di DPI è importante per chiarire il campo di applicazione delle disposizioni che seguono. Lo stesso articolo 74 specifica che non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Approfondimento: D.Lgs. 81/08 art. 74 Art. 74 D.Lgs. 81/08 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 55 55

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DPI – Quando si adottano? “1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. La normativa di sicurezza definisce con chiarezza che il percorso di riduzione del rischio prevede un ordine di priorità che consiste in: eliminazione; prevenzione; protezione. L’articolo 75 ribadisce questo criterio generale stabilisce che il ricorso al DPI è motivato solo laddove le altre tecniche di eliminazione e riduzione non hanno avuto successo nel portare il rischio a un livello accettabile. Approfondimento: D.Lgs. 81/08 artt. 15 e 75 Art. 75 D.Lgs. 81/08 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 56 56

57 Categorie di DPI Cat. Progettazione Protegge da Valutazione funzionalità I semplice Danni di lieve entità Possibilità di valutare facilmente la funzionalità II mediamente complessa Rischi e lesioni gravi Complicata valutazione della funzionalità III complessa Rischi e lesioni gravi, danni permanenti Difficile valutazione della funzionalità Viene riportata la classificazione di legge dei DPI nelle 3 categorie alle quali corrispondono diversi obblighi di formazione e addestramento. Per la III categoria e per tutti i DPI per l’udito è necessario l’addestramento. Si consideri che anche tutti i DPI per le vie respiratorie sono comunque soggetti ad addestramento secondo il D.M. 2/5/2001. Si possono fare degli esempi adattando il contenuto alla specifica situazione aziendale. Approfondimento: Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, D.M. 2/5/2001. DPI III categoria e per udito addestramento obbligatorio ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 57 57

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DPI – Sintesi degli obblighi DL (e dirigenti) Adottare DPI a norma e coerenti con i rischi rilevati (e ridotti); Aggiornare la dotazione se cambia il rischio; Mantenere in efficienza; Garantire l’uso conforme a norme e istruzioni del fabbricante; Garantire formazione e informazione necessaria (e addestramento dove serve); Adottare procedure per consegna e riconsegna. Gli obblighi del DL sui DPI sono molteplici e articolati. La diapositiva ne riporta una sintesi, l’elenco completo è riportato nel seguito. 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell’esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. Approfondimento: D.Lgs. 81/08 art. 77 Art. 77 D.Lgs. 81/08 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 58 58

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DPI – Sintesi degli obblighi lavoratori Sottoporsi alla formazione e addestramento utilizzare i DPI conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione; Non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa. seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. Segnalare al DL o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Gli obblighi dei lavoratori sui ricalcano le loro attribuzioni generali dell’art. 20 e 21 (sanzionati). La diapositiva ne riporta una sintesi, l’elenco completo è riportato nel seguito. 1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Approfondimento: D.Lgs. 81/08 artt. 20,21 e 77 Art. 78 D.Lgs. 81/08 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 59 59

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Guanti Hanno caratteristiche diverse in funzione dei rischi dai quali devono proteggere Proteggono da una serie di azioni tra le quali il taglio di lama, la perforazione, lo strappo, l’abrasione Per quanto riguarda il rischio chimico le norme EN di riferimento prevedono degli specifici test di resistenza Si inizia una breve disamina dei tipi di DPI. È importante comunicare al lavoratore il fatto che a ogni rischio corrisponde una norma particolare e quindi un DPI specifico. Approfondimento: D.Lgs. 81/08 all. VIII L’all. VIII riporta uno schema di riferimento per la scelta dei DPI ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 60 60

61 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Guanti – norme di riferimento EN 388 rischi meccanici EN 388 elettricità statica EN 511 pericolo da freddo EN 407 calore o fuoco EN 421 irraggiamenti ionizzanti EN contaminazione batteriologica EN 374 pericolo chimico Guanti per usi alimentari Per ribadire il concetto della diapositiva precedente si riporta l’elenco delle norme EN applicabili ai guanti e i relativi pittogrammi codificati. Approfondimento: D.Lgs. 81/08 all. VIII ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 61 61

62 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Indumenti Gli indumenti di protezione da agenti chimici si dividono in : A tenuta stagna di gas; A tenuta non stagna di gas; A tenuta di liquidi con pressione; A tenuta di spruzzi; A tenuta di particelle; A limitata tenuta di schizzi liquidi Si riporta l’elenco delle tipologie di indumenti protettivi da agenti chimici. Approfondimento: D.Lgs. 81/08 all. VIII ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 62 62

63 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Maschere tipologie Polveri Nebbie Fumi Gas Vapori Filtri antipolvere (inquinanti particellari) Norma EN 143 e EN 149 Si riporta un cenno alle tipologie di DPVR - Dispositivi di Protezione delle Vie Respiratorie. All’interno delle varie tipologie esistono numerosi modelli, schemi funzionali e livelli di protezione differenti. Per i DPVR è previsto un addestramento obbligatorio. Approfondimento: D.Lgs. 81/08 all. VIII Filtri per la protezione da gas / vapori Norma EN 141 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 63 63

64 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
DPI udito 1) Inserti auricolari: premodellati-preformati malleabili espandibili 2) Inserti semiauricolari (archetti) 3) Cuffie Si riporta un cenno alle tipologie di Dispositivi di Protezione dell’udito. All’interno delle varie tipologie esistono numerosi modelli, schemi funzionali e livelli di protezione differenti. Per i DPI dell’udito è previsto un addestramento obbligatorio. Approfondimento: D.Lgs. 81/08 all. VIII ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 64

65 È un documento gestionale fondamentale per la SSL di ogni azienda
Piano di emergenza Un documento che contiene: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza; b)  le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere messe in atto dai lavoratori e dai presenti; c)  le disposizioni per chiedere l’intervento dei VVFF e dei soccorsi e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d)  le specifiche misure per assistere le persone disabili; e)  l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste. Si illustrano le generalità del piano di emergenza sottolineandone l’importanza. Il piano di emergenza è stato inserito in questo corso tra le misure di protezione. Si tratta infatti di una misura organizzativa che entra in funzione dopo il verificarsi dell’evento indesiderato. In verità questo provvedimento ha anche delle funzioni preventive in relazione a tutta una serie di fattori di rischio che si determinano in fase di emergenza. Il piano di emergenza persegue i seguenti obiettivi: affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare la situazione in condizioni gestibili; pianificare le azioni necessarie per proteggere il personale e l’eventuale pubblico; proteggere i beni e le strutture; garantire l’intervento dei soccorsi e la corretta gestione di eventuali feriti. È un documento gestionale fondamentale per la SSL di ogni azienda ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 65 65

66 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Misure di Protezione Misure di protezione presenti nell’area/reparto o specifiche per la singola operazione: _____ _____ _____ _____ _____ Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula Riassumere alcune misure di protezione adottate nell’azienda rappresentata in aula. Alcuni esempi: adozione di cappe di aspirazione; presenza di impianti di spegnimento automatici; schermi di protezione per la proiezione di schegge nelle macchine utensili. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 66 66

67 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Piano di emergenza Il nostro piano di emergenza contiene: a) __________________________________; b) __________________________________; c) __________________________________; d) __________________________________; e) __________________________________. Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula Si commenta il piano di emergenza presente in azienda. È necessario che l’illustrazione sia condotta facendo riferimento alla specifica situazione aziendale applicabile al caso in esame. Premesso che sarebbe opportuno proiettare degli stralci, è utile definire: chi ha redatto il piano; dove è conservato; quando va aggiornato; i contenuti; le situazioni contemplate; chi è il soggetto responsabile del suo controllo. Personalizzare illustrando i contenuti del piano di emergenza aziendale ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 67 67

68 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
7 - Schema generale del corso Introduzione alla sicurezza sul lavoro Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organizzazione della prevenzione aziendale; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro; Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi; Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro; Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili ai rischi; Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili ai rischi; Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del sistema aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro; Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 68 68

69 ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Schema Organizzazione Aziendale DIRIGENTI PREPOSTI ADDETTI EMERGENZE ADDETTI PRIMO SOCCORSO MEDICO COMPETENTE RLS LAVORATORI ASPP RSPP DL In questa slide sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la gestione della SSL. I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di massima e rimandando alle fase successive dell’intervento: DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro; RSPP: Un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi; ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL; Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze del DL; RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto o designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL; Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che può essere interno o esterno all’azienda; Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di necessità di primo soccorso; Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di emergenze di varia natura; Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a vario titolo, danno attuazione alle indicazioni del DL. Si sottolinei il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di: Attribuzione di specifici compiti; Competenza necessaria per l’esecuzione del compito; Attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei propri compiti. Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 69 69

70 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Datore di lavoro DL il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell‘attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008) il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza. Nella definizione di DL occorre specificare che questo ruolo è rappresentato dalle funzioni svolte e dagli effettivi poteri di spesa. Nelle realtà complesse l’individuazione di questa figura non è scontata ma passa per un’analisi dell’organigramma anche in relazione alla possibile esistenza di deleghe. Sottolineare il fatto che per il DL ci sono i compiti non delegabili indicati in diapositiva, ma che su tutti gli obblighi delegabili il DL è tenuto a controllare e a valutare i requisiti del delegato in funzione delle sue capacità. Approfondimenti: artt. 2, 17, 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. Il DL è il responsabile ultimo in tema di SSL ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 70 70

71 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
DL L’individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere …, per eliminare o ridurre al minimo i rischi Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l’infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende Nella nostra attività il DL è ___________________ Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula Si continuano a illustrare i compiti del DL specificando che gli obblighi di cui al secondo punto (organizzare, prevenire, proteggere ecc.) rappresentano la messa in pratica dei principi di base dell’art del CC precedentemente descritto.  Il corso è strutturato come corso aziendale, nella diapositiva c’è quindi lo spazio e per inserire il nominativo del DL. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 71 71

72 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Dirigente Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti Nella nostra attività i dirigenti sono ________ ________ __________ _________ Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula Delineare la funzione e la posizione dei dirigenti con organigrammi di esempio che possono essere disegnati sulla lavagna. Anche in questo caso occorre sottolineare l’importanza del principio di effettività (art. 299 del TU e s.m.).  Il corso è strutturato come corso aziendale, nella diapositiva c’è quindi lo spazio per inserire il nominativo di eventuali dirigenti. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 72 72

73 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Preposto I preposti sono le interfacce tra DL / dirigenti e i lavoratori I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività) Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula Nel caso della illustrazione della figura del preposto occorre insistere molto sulla definizione dell’art. 2: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Suggerimento: Insistere sul principio di effettività perché molti preposti sono tali a loro insaputa. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 73 73

74 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Preposto Il preposto: verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi. Nella nostra attività i preposti sono ________ ________ __________ _________ Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula Nella definizione delle attribuzioni del preposto è bene sottolineare gli obblighi di segnalazione e il fatto che il sistema è strutturato in modo da mettere questa figura nelle condizioni di essere obbligata ad agire a vantaggio della sicurezza proprio perché ne delinea una funzione e delle responsabilità di raccordo tra lavoratori e dirigenti. Va sottolineato il fatto che nel D.Lgs. 81/2008 viene attribuita particolare enfasi alle competenze di questa figura prevedendo anche corsi di formazione specifici per i quali sono da emanare ulteriori provvedimenti attuativi. Il corso è strutturato come corso aziendale, nella diapositiva c’è quindi lo spazio per inserire il nominativo di eventuali preposti. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 74 74

75 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Lavoratore Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve: rispettare le norme e le prescrizioni; utilizzare correttamente; segnalare le anomalie; collaborare all’attuazione delle misure. In questa diapositiva occorre insistere sulla ampia definizione di lavoratore del D.Lgs. 81/2008: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società […], il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […], l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile […]. Si sottolinei il fatto che gli obblighi dei lavoratori sono riferiti sia a comportamenti individuali, sia al ruolo di ciascun operatore nella gestione complessiva della SSL e che l’inosservanza di tali obblighi sono previsti sanzioni amministrative, ammende e arresto. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 75 75

76 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Lavoratore: obblighi Il lavoratore, oltre a collaborare nella gestione della sicurezza, deve: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della sicurezza; utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza; Segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi; Segnalare le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza Adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. Diapositiva che va letta per approfondire obblighi e attribuzioni dei lavoratori in tema di sicurezza. Si sottolinei il fatto che gli obblighi dell’elenco puntato sono tutti sanzionati con arresto fino a un mese o ammenda da € 200 a € 600 [Art. 59, co. 1, lett. a)]. Il testo integrale dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/08 - Obblighi dei lavoratori - è il seguente: 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 76 76

77 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Servizio Prevenzione e Protezione Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di: individuare e valutare i fattori di rischio; definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati; elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni; proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori. Nel caso del SPP, la diapositiva deve essere commentata delineando la situazione dell’azienda (o delle aziende) dei discenti. Spesso gli incarichi che hanno a che fare con il SPP sono visti con sospetto a causa delle possibili implicazioni giudiziarie. Occorre specificare quali sono i compiti e le responsabilità degli ASPP e, soprattutto, quali sono le differenze tra questi e il RSPP. Approfondimenti: art. 31 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 77 77

78 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
RSPP e ASPP Il RSPP non risponde direttamente per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto Il RSPP può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l’infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata Nella nostra attività il RSPP è ________ Gli ASPP sono _________________ Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula È bene spiegare il fatto che il RSPP non è esente da responsabilità. I compiti propri dell’incarico relativamente alla valutazione dei rischi possono comportare colpa laddove siamo stati palesemente omessi dei rischi o trascurate evidenze importati ai fini della valutazione (il docente potrebbe riportare quale esempio la sentenza relativa all’incidente della camera iperbarica dell’ospedale Galeazzi di Milano nel qual il RSPP è stato condannato in relazione alla valutazione del rischio incendi. Si insista sul fatto che il DL può essere comunque giudicato colpevole per aver scelto un RSPP o un addetto non all’altezza dei compiti che gli sono stati demandati (culpa in eligendo). Il corso è strutturato come corso aziendale, nella diapositiva c’è quindi lo spazio per inserire il nominativo di RSPP e ASPP. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 78 78

79 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
RLS Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (definizione dell’art. 2 D.Lgs. 81/2008) Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti Viene designato tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti Il n° degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000). Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è l’interfaccia tra i lavoratori, il DL e il Servizio Prevenzione e Protezione. La partecipazione di tutta l’organizzazione aziendale ai temi di igiene e sicurezza è uno dei requisiti essenziali per la riuscita delle politiche di SSL dell’azienda. Quella del RLS è stata introdotta dal D.Lgs. 626/1994 quale figura di confronto e consultazione anche per favorire la più ampia partecipazione e favorire la segnalazione di eventuali carenze e situazioni critiche da fronteggiare; per questo motivo sono stati previsti dei corsi di formazione specifici (32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell’attività in esame) tesi e garantire al RLS le competenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti. Approfondimenti: art. 47 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 79 79

80 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
RLS Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato sulla valutazione dei rischi; è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione […] Nella nostra attività il RLS è _______________________ Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula Il RLS si trova a svolgere un compito particolarmente delicato nel quale il rischio principale è quello di una conflittualità eccessiva tra gli interlocutori (lavoratori e DL) che renderebbe inutile il contributo proprio dei questa figura. Elencare i compiti del RLS sottolineando che questo è coinvolto nelle fasi principali della gestione della SSL aziendale. Ribadire il fatto che: la consultazione in merito alla VDR si esplica attraverso un parere che non ha potere vincolante; i pareri e le considerazioni espresse nella riunione periodica, messe a verbale, rappresentano un elemento che testimonia le modalità di gestione e i percorsi intrapresi dall’azienda in tema di igiene e sicurezza sul lavoro; il RLS riceva la documentazione sulla SSL lo mette in condizione di acquisire informazioni importanti e comprendere le scelte di SSL dell’azienda. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 80 80

81 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
MC Il medico competente (interno o esterno all’azienda) è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell’azienda. Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell’azienda. Nella nostra attività il MC è ________________ Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula. Se nell’azienda in esame non è prevista sorveglianza sanitaria la frase in rosso può essere sostituita con “le lavorazioni svolte nella nostra/vostra attività non prevedono la nomina di un medico competente” . In questo caso la slide che segue potrebbe essere tolta. Il MC ha compiti fondamentali nella gestione della SSL in azienda. Il ruolo del MC è stato fortemente rilanciato dalla nuove attribuzioni assegnate a questa figura dal D.Lgs. 81/2008. La sorveglianza sanitaria ha infatti un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie professionali, ruolo che può essere svolto compiutamente solo laddove il MC partecipi attivamente alla VDR. I profili di responsabilità del MC sono molto importanti e sicuramente più delicati rispetto a quanto previsto per il RSPP. Approfondimenti: art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 81 81

82 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Compiti del medico competente Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria Istituisce la cartella sanitaria e di rischio Consegna al DL / al lavoratore / all’ISPESL la documentazione sanitaria alla cessazione del rapporto Informa sul significato sorveglianza sanitaria Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione ai fini della sorveglianza sanitaria Trasmette al Servizio Sanitario competente per territorio le informazioni sulla sorveglianza sanitaria con le informazioni di rischio Allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio Sul MC ricadono una serie di obblighi e responsabilità per le quali sono previste sanzioni pecuniarie (fino a € 4.000), arresto (fino a 3 mesi) e ammende (fino a € 1.600). Si faccia notare che questo tipo di disposizioni penali e amministrative non sono previste per il RSPP. Sottolineare l’importanza della riunione periodica quale occasione per il MC di comunicare gli esiti collettivi della sorveglianza sanitaria (in forma anonima) e commentarne il significato con DL, RSPP e RLS. L’elenco dei compiti del MC che può essere completato con l’illustrazione dei contenuti essenziali della cartella sanitaria e di rischio: dati anagrafici, amministrativi e anamnesi personale e familiare del lavoratore; programma di sorveglianza sanitaria (protocolli, periodicità); valutazioni conclusive dei risultati degli accertamenti; giudizio di idoneità; modalità di conservazione dei giudizi e della cartella sanitaria.    Suggerimenti: chiedere all’aula quale può essere il principio in forza del quale c’è questa “differenza di trattamento” tra RSPP e MC. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 82 82

83 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
Addetti compiti speciali Addetti emergenze: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.) Addetti primo soccorso: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all’uso necessari dei presidi. I lavoratori addetti a compiti speciali hanno l’onere di garantire l’attuazione di procedure relative alla gestione dell’emergenza o al primo soccorso. Tali lavoratori sono designati dal DL o dai suoi rappresentanti (è un obbligo delegabile) e questi non possono rifiutare l’incarico se non con giustificata motivazione. D’altro canto questi lavoratori devono essere scelti tenendo in considerazione le loro attitudini individuali in relazione ai compiti che andranno a svolgere. Al tempo stesso dovranno essere garantite le competenze specifiche per lo svolgimento del compito facendo frequentare appositi corsi i cui contenuti dipendono dalle caratteristiche di rischio dell’azienda. Approfondimenti: artt. 18, 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 83 83

84 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
6 - Schema generale del corso Introduzione alla sicurezza sul lavoro Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organizzazione della prevenzione aziendale Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro; Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi; Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro; Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili ai rischi; Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili ai rischi; Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del sistema aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro; Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 84 84

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Organigramma della Prevenzione DL: MC: _________ RSPP: ________ Dirigente Dirigente Dirigente Preposto Preposto Preposto Preposto Preposto Preposto Addetti al primo soccorso: _____________________ Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula. Se nell’azienda in esame non è prevista sorveglianza sanitaria andrà tolta la casella del MC. In questa slide si introduce lo schema dell’organigramma per la gestione della sicurezza aziendale. Nella lettura dell’organigramma si faccia notare che: Il RSPP è posto in staff al DL; La stessa posizione è associata al MC; In linea generale ci sono diversi preposti per ogni dirigente ma questo non è detto; In un’organizzazione più semplice ci sarebbero i preposti direttamente sotto il DL; Non ci sono posizioni precostituite per i lavoratori addetti a compiti speciali. Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni. Addetti alle emergenze: _______________________ RLS: ________________________________ ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 85 85

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8 - Schema generale del corso Introduzione alla sicurezza sul lavoro Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organizzazione della prevenzione aziendale; Organi di vigilanza, controllo e assistenza Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro; Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi; Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro; Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili ai rischi; Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili ai rischi; Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del sistema aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro; Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 86 86

87 I destinatari delle sanzioni
Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL Datore di lavoro (potenzialmente sempre) Dirigenti (limitatamente a incarico e funzioni) Preposti (limitatamente a incarico e funzioni) Lavoratori Progettisti Installatori Fabbricanti Fornitori Componenti impresa familiare Noleggiatore Concedente d’uso Lavoratore autonomo Responsabile dei lavori Coordinatori per la sicurezza (cantieri) Medico competente Azienda nel complesso (responsabilità D.Lgs. 231/2001) I n questa diapositiva si elencano soggetti che sono destinatari di sanzioni nell’ordinamento che regola la SSL. I diversi soggetti possono essere destinatari di arresto, ammenda o sanzione amministrativa pecuniaria in funzione delle diverse violazioni e dei ruoli rivestiti. Caso particolare è quello della azienda nel suo complesso per la quale si possono applicare i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e che saranno trattati in diapositive successive dei vari moduli. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 87 87

88 La denuncia Chi può sporgere denuncia se accerta una violazione?
Sono tenuti (giuridicamente obbligati) a denunciare un reato i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che ne vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o in ragione dell'esercizio che questi svolgono. I n questa diapositiva si specifica che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono tenuti a denunciare i reati di cui vengono a conoscenza. Di contro, il privato cittadino è tenuto alla denuncia solo in particolari circostanze che non hanno a che fare con la SSL. Gli organi di vigilanza nella maggior parte dei casi sono quindi tenuti a segnalare le violazioni che rilevano. L’UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) che rileva un reato è tenuto a denunciarlo. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 88 88

89 La vigilanza ASL - Aziende Sanitarie Locali
Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL ASL - Aziende Sanitarie Locali DPL - Dipartimenti Provinciali del Lavoro Agenzie Regionali Protezione Ambiente (Non tutte) ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (radioprotezione) Regioni (settore estrattivo) Forze armate e polizia di Stato (si controllano da soli) VVF (antincendio) INAIL (rapporto assicurativo) NIL (nucleo di igiene del lavoro dei carabinieri) VISAG (organismo per il controllo di SSL nell’amministrazione giudiziaria) Autorità portuali e aeroporti Sanità Marittima I n questa diapositiva si elencano soggetti che sono demandati alla vigilanza in tema di SSL. È doveroso sottolineare che questo elenco è da intendersi come non esaustivo perché ulteriori funzioni specifiche potrebbero essere state affidate a soggetti diversi da quelli elencati. I l docente può scegliere, in funzione delle proprie inclinazioni e del clima che si è determinato nello svolgimento dell’incontro, se commentare il fatto che in Germania le funzioni della tabella sono accentrate su un unico soggetto. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 89 89

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L’erogazione della sanzione La sanzione è emessa “in automatico”? Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di erogazione della sanzione. Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento della situazione rilevata con depenalizzazione della violazione. Diapositiva che va semplicemente letta per introdurre il tema della prescrizione per la regolarizzazione dell’illecito rilevato. Approfondimenti: D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. Il meccanismo del 758/94 si applica ai reati del D.Lgs. 81/08. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 90 90

91 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
L’interruzione dell’attività imprenditoriale Art. 14 D.Lgs. 81/08 Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, […] possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto, […]. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni […] presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. D iapositiva che riporta un estratto dell’art. 14 e va semplicemente letta per introdurre il tema della sospensione dell’attività imprenditoriale. Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 14. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 91 91

92 ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori
L’interruzione dell’attività imprenditoriale Quali reati? Lavoratori “al nero” > 20% del totale; Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. D iapositiva che riporta l’elenco dell’allegato I con le violazioni che possono essere presupposto per il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. S i sottolinei che “reiterazione” significa aver ripetuto l’identico reato nello stesso ambito di competenza entro i 5 anni dal rilevamento della prima irregolarità. Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 14 e allegato I. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 92 92

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Seconda parte - domanda di riepilogo Un lavoratore si infortuna cadendo da un carrello elevatore, cosa va a verificare il giudice per individuare le colpe? Funzione prevalente del DL Dirigenti e preposti con adeguati poteri di controllo e di spesa Ruolo di lavoratori, RLS, RSPP e MC L’esempio della domanda di riepilogo permette di riassumere i profili di responsabilità tracciati nella sezione. Si porrà attenzione sulla ricostruzione dell’organigramma per l’individuazione delle figure con competenza nell’evento adottato come esempio. Suggerimenti: sviluppare la domanda chiedendo all’aula di esprimere le possibili cause dell’infortunio: Comportamento imprudente Mancata formazione Macchina non a norma Mancata sorveglianza …. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 93 93

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Schema generale del corso Introduzione alla sicurezza sul lavoro Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organizzazione della prevenzione aziendale Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro; Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi; Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro; Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili ai rischi; Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili ai rischi; Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del sistema aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro; Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro. ECO’ SRL- Corso di formazione generale per i lavoratori 94 94


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