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PubblicatoAnnibale Quarta Modificato 7 anni fa
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giovedì 28 aprile 2016 Georgia Zeami 1 Principi, valori e norme dell’ordinamento fondamentale dello Stato
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giovedì 28 aprile 20162 Etimologia del termine Costituzione Il termine costituzione deriva dal latino constitutio ed indica l’atto del fondare i componenti fondamentali 1.L’azione grazie a cui un popolo, una comunità, uno Stato decide di darsi un assetto proprio ispirandosi a principi comuni. 2.L’insieme degli elementi che ne fanno parte e che nel loro reciproco relazionarsi e contenersi ne garantiscono stabilità e autonomia.
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giovedì 28 aprile 20163 Definizione generale di Costituzione Legge fondamentale di uno Stato in cui vengono espressi i valori morali e le norme giuridiche sostanziali su cui esso si fonda e a cui si ispira.
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giovedì 28 aprile 20164 Tipologie di Costituzioni Scritte Documenti redatti che fissano le norme e i valori Non scritte Complesso di norme, valori e consuetudini tramandate oralmente
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giovedì 28 aprile 20165 Italiana Inglese
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Concesse Sono elargite dall’alto, ad esempio da un sovrano che risponde con l’emanazione di una costituzione alla richiesta di maggiori tutele e diritti da parte del popolo. Votate Sono il risultato di un processo decisionale che coinvolge tutti o parte dei cittadini, i quali attraverso il voto scelgono la forma costituzionale che più li rappresenta. giovedì 28 aprile 20167
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Rigide La trasformazione degli articoli che la costituiscono è sottoposta a un complesso iter parlamentare. Flessibili La trasformazione degli articoli che la costituiscono è prevista mediante semplici mutamenti di leggi ordinarie. giovedì 28 aprile 20168
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Lunghe In esse vengono presentati non solo i principi fondamentali su cui si fonda uno Stato, ma anche quell’insieme di norme che regolano la convivenza civile e quel complesso di doveri che gli organi politici devono assicurare per l’espletamento dei diritti. Brevi In esse vengono presentati pochi principi fondamentali e illustrate le principali funzioni degli organi dello Stato. giovedì 28 aprile 20169
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La storia costituzionale del nostro Paese affonda le proprie radici nello Statuto Albertino, la costituzione concessa nel marzo del 1848 dal re Carlo Alberto di Savoia ai sudditi del Regno di Sardegna, poi estesa, con l’unificazione d’Italia nel 1861, all’intero territorio nazionale. Essa rimase in vigore, nonostante le traversie storico-politiche dell’Italia, sino all’emanazione della nostra attuale Costituzione. giovedì 28 aprile 2016 https://www.youtube.com/watch?v=S Wkpb1Me72Q 10 Gestazione storico- ideale della Costituzione
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Il sovrano Comandava le forze armate Firmava i trattati di pace, di alleanza e di commercio Dichiarava guerra Nominava i senatori e i ministri (e poteva rimuoverli dall’incarico) Poteva respingere una legge emanata dal Parlamento Poteva concedere la grazia e/o commutare le pene Nonostante fosse istituito un Parlamento, eletto dai cittadini e costituito da un Senato e da una camera dei Deputati, che esercitava il potere legislativo, un Consiglio dei Ministri, con potere esecutivo, e una Magistratura che deteneva il potere giudiziario, il re manteneva un enorme influenza sui corpi dello Stato. giovedì 28 aprile 201612
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Suffragio ristretto e censitario Flessibilità delle norme espresse dalla Costituzione Garanzia dei diritti fondamentali: Diritti di libertà (domicilio, associazione, religione, stampa) Diritto all’eguaglianza formale Diritto ad avere un giudice naturale giovedì 28 aprile 201613 Principi fondamentali dello Statuto Albertino
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Le norme dello Statuto Albertino potevano essere mutate attraverso un semplice procedimento legislativo ordinario. Inoltre non era prevista l’istituzione di un organo di controllo che verificasse costantemente la conformità delle leggi emanate con i principi costituzionali. giovedì 28 aprile 201614 La flessibilità delle norme nello Statuto
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giovedì 28 aprile 201616 http://www.raistoria.rai.it/articoli/fascis mo-la-nascita/7154/default.aspx
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Il governo fascista, grazie alla flessibilità dello Statuto Albertino, mise capo a una serie di provvedimenti legislativi volti a stravolgere tanto la struttura dello Stato quanto quelle libertà fondamentali previste dalla Costituzione allora vigente. giovedì 28 aprile 201617 Repressione delle libertà in epoca fascista
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giovedì 28 aprile 201618 Avocò al consiglio dei Ministri e al Duce, in qualità di Capo del governo, il potere legislativo. Emanò una legge in base a cui i sindaci potevano essere soltanto designati dal Capo del Governo. Sciolse nel 1926 tutti i partiti politici e le organizzazioni sindacali. Reintrodusse la pena di morte. Istituì un organo di censura per la stampa e l’editoria. Stravolse il sistema elettorale. Di fatto il Parlamento venne svuotato di ogni funzione legislativa. Di fatto vennero soppresse le autonomie locali. Di fatto continuò a esistere il solo partito fascista e l’organizzazione sindacale che esso faceva riferimento. Di fatto esercitò in tal modo il più crudele strumento di repressione politica del dissenso. Di fatto la stampa smise di essere libera. Di fatto le elezioni smisero di essere libere
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Di fronte alla disastrosa esperienza della II guerra mondiale e all’abbraccio di ferro stretto con la Germania nazista dal governo fascista, il re d’Italia Vittorio Emanuele III decise di deporre Mussolini e di far insediare al posto di capo del governo il maresciallo Badoglio. Questi smantellò l’apparato fascista dello Stato e stipulò l’8 settembre del 1943 un armistizio con le potenze alleate. Nel frattempo il paese era diviso in due parti: il Nord era occupato dai nazisti ma animato dalla resistenza partigiana, il Sud era occupato dalle forze alleate e modesta era la resistenza. Quando Mussolini tentò di restaurare la caduta dittatura con l’appoggio dei nazisti, l’esperimento durò ben poco e il 25 aprile del 1945 finalmente l’Italia fu liberata dal nazifascismo. giovedì 28 aprile 201619 La caduta del fascismo
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Il referendum popolare del 1946 Durante il referendum popolare, cui furono chiamati al voto tutti i cittadini e le cittadine italiane senza alcuna distinzione, per scegliere tra la forma di governo monarchica e quella repubblicana, venne anche eletta l’Assemblea Costituente, ovvero l’insieme degli uomini e delle donne che diedero vita alla nostra attuale Costituzione giovedì 28 aprile 201620
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L’Assemblea Costituente si insediò il 25 Giugno 1946 e svolse i propri lavori sino alla fine del 1947 Oltre a svolgere la funzione di redigere la Carta Costituzionale, l’Assemblea si occupò anche di guidare il Paese sia politicamente, sia economicamente. giovedì 28 aprile 201621
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giovedì 28 aprile 201622 Il rispetto per la costituzione e il dovere morale di partecipare alla vita politica
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scrittaEssa è redatta in forma scritta e articolata secondo principi e nome. votataIl testo venne approvato dall’Assemblea costituente a sua volta eletta dal popolo italiano. rigidaPuò essere modificata solo attraverso un complesso procedimento parlamentare. lungaIn essa vengono esposte le linee essenziali dell’ordinamento dello Stato e i diritti fondamentali, ma anche una capillare ricognizione dei diritti civili e politici. giovedì 28 aprile 201623 Caratteri della Costituzione Italiana
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DemocraticoTutti i cittadini detengono il potere dello Stato e i politici sono espressione del consenso popolare. PersonalistaTutti i cittadini possiedono dei diritti inalienabili e la persona umana deve essere sempre rispettata nella sua integralità. LavoristaLa Repubblica italiana considera il lavoro un valore da rispettare e al contempo il fondamento su cui edificare se stessa. InternazionalistaLa nostra nazione sente di appartenere a una grande comunità internazionale e mira ad avere rapporti pacifici con tutti gli altri stati. PluralistaLo Stato italiano promuove e accoglie, tutelandola, la diversità delle prospettive politiche, religiose ed economiche. giovedì 28 aprile 201624 Principi ispiratori della Costituzione Italiana
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Principi fondamentaliArt.1-12Costituiscono le fondamenta dello Stato Parte IArt.13-54Normano i rapporti civili, etico-sociali, economici e politici tra i cittadini Parte IIArt.55-139Stabiliscono l’ordinamento politico della Repubblica e dei suoi organi principali Disposizioni transitorie e finali I-XVIII Furono norme transitorie, di durata limitata, per consentire il passaggio da una forma di governo all’altra, e finali, ovvero derogano ad alcune disposizioni generali dei diritti civili e politici. giovedì 28 aprile 201625 STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
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I primi dodici articoli della Costituzione Italiana dicono l’assetto etico-politico ideale entro il quale i padri costituenti decisero di disegnare la neonata Repubblica. Essi rappresentano non soltanto i principi fondanti, ma anche degli ideali che sempre il corpo dello Stato nel suo insieme deve tener presente. giovedì 28 aprile 201626 I principi fondamentali
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Questi possono a loro volta essere suddivisi in 6 grandi gruppi, ognuno dei quali descrive un diverso ambito Thursday, April 28, 201627
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L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. giovedì 28 aprile 201629 Art. 1
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La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. giovedì 28 aprile 201631 Art. 2
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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. giovedì 28 aprile 201632 Art. 3
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La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. giovedì 28 aprile 201633 Art. 4
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La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. giovedì 28 aprile 201634 Art. 6 Art. 5 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
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Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. giovedì 28 aprile 201635 Art. 7
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Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. giovedì 28 aprile 201636 Art. 8
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La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. giovedì 28 aprile 201637 Art. 9
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L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. 1 giovedì 28 aprile 201638 Art. 10
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L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. giovedì 28 aprile 201639 Art. 11
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La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. giovedì 28 aprile 201640 Art. 12
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Può essere suddivisa in quattro grandi sezioni: Titolo I regola i rapporti civili Titolo II regola i rapporti etico-sociali Titolo III regola i rapporti economici Titolo IV regola i rapporti politici giovedì 28 aprile 201641 Parte I Diritti e doveri del cittadino
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Titolo I Regolazione dei rapporti civili In questa sezione della Costituzione (Art.13-28) vengono espressi i diritti civili di cui godono i cittadini italiani, ovvero quell’insieme di libertà che permette a ognuno di vivere ed esprimere le proprie opinioni, il proprio credo e il proprio ideale politico senza alcun condizionamento da parte dello Stato. Libertà personale, di domicilio e di comunicazione Libertà di circolazione, di soggiorno, di riunione e di associazione Libertà di culto Libertà di pensiero Tutela dalle discriminazioni e dagli abusi (politici e giuridici) e responsabilità personale. Thursday, April 28, 201642
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Titolo II Regolazione dei rapporti etico-sociali In questa sezione della Costituzione (Art. 29-34) vengono espressi i diritti civici del cittadino, ovvero quell’insieme di interventi promossi dallo Stato volti a garantire l’esercizio delle libertà e la tutela dei principi fondamentali. Diritto di famiglia Diritto alla salute Diritto all’istruzione e libertà d’insegnamento Thursday, April 28, 201643
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Titolo III Regolazione dei rapporti economici In questa sezione della Costituzione (Art. 35-47) vengono espressi i diritti dei lavoratori (il lavoro è inteso sia come dovere sia come diritto del cittadino), affermata la tutela della proprietà privata (pur nei vincoli previsti dallo Stato) e promossa l’iniziativa economica personale. Diritto di famiglia Diritto alla salute Diritto all’istruzione e libertà d’insegnamento Thursday, April 28, 201644
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Titolo IV Regolazione dei rapporti politici In questa sezione della Costituzione (Art. 48-54) troviamo i diritti politici sanciti e difesi dallo Stato italiano. Essi consentono e impongono ai cittadini la partecipazione alla vita pubblica e politica, garantendo la possibilità di eleggere i propri rappresentanti e di essere eletti come tali. In essi si fa concreto il concetto di sovranità popolare espresso nei principi fondamentali. Diritto di voto e libertà ad associarsi formando partiti politici Diritto di petizione e libertà di accesso alle cariche pubbliche Doveri di difesa dello Stato e regolamentazione in materia di partecipazione economica alla spesa pubblica Thursday, April 28, 201645
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Può essere suddivisa in sei grandi sezioni: Titolo I Parlamento Titolo II Presidente della Repubblica Titolo III Governo Titolo IV Magistratura Titolo V Regioni, province, comuni Titolo VI Garanzie costituzionali giovedì 28 aprile 201646 Parte II Ordinamento della Repubblica
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In questa sezione della Costituzione, che comprende gli articoli dal 55 al 139, vengono definite le funzioni politiche dello Stato, la suddivisone dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) e l’interazione tra gli stessi. Essa è stata modificata in più parti nel corso degli anni. La riforma più ampia è intervenuta con la Legge Costituzionale del 2001 che ha ridefinito i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali. Il funzionamento dello Stato e la relazione tra poteri Thursday, April 28, 201647
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La divisione dei poteri Thursday, April 28, 201648
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Il parlamento Camera dei Deputati Composto da 630 componenti eletti su base nazionale. Senato Composto da 310 componenti eletti su base regionale e da alcuni senatori a vita e di diritto (personalità autorevoli ed ex presidenti della repubblica). Thursday, April 28, 201649
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È eletto dal Parlamento in seduta comune ogni 7 anni. Rappresenta, promuove e tutela l’unità nazionale. Indice le elezioni. Nomina il Primo Ministro. Promulga le leggi del Parlamento. Può chiedere, per una sola volta, il riesame di un provvedimento approvato dal Parlamento (ovvero può rifiutarsi di promulgare una legge). Il Presidente della Repubblica Thursday, April 28, 201650
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Il governo viene nominato dal Presidente della Repubblica e prima di insediarsi deve ottenere la fiducia dai due rami del parlamento. Nonostante svolga una essenziale funzione esecutiva, può in taluni casi arrogarsi il diritto di emanare provvedimenti di legge straordinari (decreti legge), i quali tuttavia devono comunque passare l’approvazione del Parlamento per divenire leggi ordinarie. Il governo decade una volta persa la fiducia del Parlamento. Il governo Thursday, April 28, 201651
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È un corpo dello Stato indipendente sia rispetto al Parlamento sia rispetto al Governo. Dispone di un organo di autogoverno volto a garantirne autonomia e libertà (Consiglio Superiore della Magistratura). È vietata nel nostro Paese l’istituzione di giudici straordinari o tribunali speciali. La magistratura Thursday, April 28, 201652
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Essi sono enti costitutivi della Repubblica Italiana, cui è affidato, in virtù della loro autonomia, determinate funzioni e potestà: I.Normativa II.Amministrativa III.Finanziaria Lo Stato Italiano riconosce, inoltre, ad alcune regioni per motivazioni geografiche, storiche, territoriali o linguistiche particolari autonomie legislative. Gli enti locali Regioni, province e comuni Thursday, April 28, 201653
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Ha il compito di controllare che le leggi emanate dal Parlamento non siano in contrasto con i principi espressi dalla Costituzione. Ha il compito di controllare che non vi siano conflitti di potere tra Stato e Regioni e tra Regioni e Regioni. Ha il compito di valutare l’ammissibilità dei referendum abrogativi. Ha il compito di giudicare l’operato del Presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. La Corte Costituzionale Thursday, April 28, 201654
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La Corte Costituzionale È composta da 15 giudici: 5 nominati dal Presidente della Repubblica 5 eletti dal Parlamento in seduta comune 5 appartenenti alle Magistrature superiori (3 Corte di Cassazione, 1 Consiglio di Stato e 1 Corte dei Conti). Thursday, April 28, 201655
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