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D.G.P.I.C.P.M.I. Le Linee guida Ocse per le imprese multinazionali Maria Benedetta Francesconi Ministero dello Sviluppo Economico L’approccio sindacale.

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Presentazione sul tema: "D.G.P.I.C.P.M.I. Le Linee guida Ocse per le imprese multinazionali Maria Benedetta Francesconi Ministero dello Sviluppo Economico L’approccio sindacale."— Transcript della presentazione:

1 D.G.P.I.C.P.M.I. Le Linee guida Ocse per le imprese multinazionali Maria Benedetta Francesconi Ministero dello Sviluppo Economico L’approccio sindacale e partecipativo alla responsabilità sociale di impresa (RSI). Modelli, esperienze, prospettive. Centro Studi N.le Cisl 19 Maggio 2014 L’approccio sindacale e partecipativo alla responsabilità sociale di impresa (RSI). Modelli, esperienze, prospettive. Centro Studi N.le Cisl 19 Maggio 2014

2 LE LINEE GUIDA OCSE: COSA SONO le “Linee Guida destinate alle imprese multinazionali” sono:  allegate alla “Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali” sottoscritta dai Governi per favorire la libertà degli investimenti internazionali ed al contributo che le multinazionali possono dare al progresso economico e sociale  insieme di principi e raccomandazioni che i Governi firmatari rivolgono alle imprese che operano sui mercati internazionali per: promuovere il contributo delle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile, prevenire gli impatti negativi dell’attività imprenditoriale, stabilire un level playing field a livello internazionale  uniche raccomandazioni sulla RSI sottoscritte dai Governi  complete ed organiche, toccano tutti gli aspetti più qualificanti di una condotta responsabile raccomandando standard e norme riconosciute a livello internazionale 2 Unico strumento internazionale che prevede un meccanismo di attuazione tramite i Punti di Contatto Nazionali

3 3 IL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE ITALIANO IL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE ITALIANO COMPOSIZIONE Il Direttore Generale Il Segretariato Il Comitato PCN: Ministeri: Sviluppo Economico, Esteri, Ambiente, Economia e Finanze, Lavoro, Giustizia, Politiche Agricole, Salute; Conferenza Stato-Regioni; Unioncamere; Sindacati: CGIL, CISL, UIL; Associazioni: Confindustria, ABI, CNA- Confartigianato; CNUC MiSE- Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI COMPITI :  Favorire l’attuazione delle Linee Guida (informare, promuovere, sensibilizzare, fornire strumenti alle imprese)  Coordinare la propria azione con le attività in materia di condotta d’impresa responsabile in ambito nazionale e internazionale  Gestire il meccanismo non giudiziale di mediazione nelle controversie tra un impresa e uno stakeholders: cd. meccanismo delle istanze

4 Eventuali contatti con le parti Istanza al PCN Valutazione preliminare Istanza inammissibile: (non merita di essere esaminata) La procedura non ha seguito Pubblicazione della decisione Istanza inammissibile: (non merita di essere esaminata) La procedura non ha seguito Pubblicazione della decisione Istanza ammissibile: (merita di essere esaminata) Avvio dell’istruttoria Istanza ammissibile: (merita di essere esaminata) Avvio dell’istruttoria Repliche delle controparti Attività istruttoria Fine istruttoria Parere del Comitato Costante ricerca di soluzione consensuale- MEDIAZIONE Accordo tra le Parti Comunicazione di chiusura del caso Accordo tra le Parti Comunicazione di chiusura del caso Mancanza di accordo tra le parti Dichiarazione finale del PCN (Final statement) Mancanza di accordo tra le parti Dichiarazione finale del PCN (Final statement) Normalmente la procedura ha termine entro 12 mesi dall'inizio dell'esame del caso, previa debita consultazione delle parti, fino alla pubblicazione della decisione. Imparziabilità, prevedibilità, equità, compatibilità con le LG IL MECCANISMO DELLE ISTANZE SGUARDO DI INSIEME IL MECCANISMO DELLE ISTANZE SGUARDO DI INSIEME 4

5 5 ISTANZA - VALUTAZIONE PRELIMINARE Istanza al PCN Entro 30gg dalla ricezione dell’istanza, il PCN comunica l’esito della valutazione preliminare effettuata dal Segretariato in base a: Identità dell’istante Interesse dell’istante Pertinenza delle norme applicabili Trattazione di casi analoghi Rilevanza e pertinenza della questione rispetto alle finalità delle Linee Guida Parallel proceedings Esito negativo l’istanza è inammissibile (non merita di essere esaminata). Il PCN lo comunica al proponente con le motivazioni ed avanza una proposta per la pubblicazione della relativa dichiarazione. ntro 20 gg dalla ricezione della comunicazione, il proponente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni. A tali osservazioni il PCN risponde entro 20 gg. Esito positivo l’istanza è ammissibile (merita di essere esaminata). Il PCN comunica all’istante, alle controparti e ad eventuali terzi, individuati dal Segretariato, prioritariamente in base a quanto indicato nell’istanza, l’avvio dell’istruttoria, fornendo gli estremi della istanza. le controparti presentano le repliche nel termine massimo di 30gg proro- gabile su richiesta sino ad ulteriori 30 gg. Per eventuali memorie integrative la tempestività è onere delle parti, salvo il rispetto dei termini indicati Entro 7gg dalla ricezione il Segretariato ne dà conferma al proponente Il Segretariato nel corso della valutazione preliminare può richiedere al proponente di integrare la documentazione prodotta, concedendogli un termine massimo di 30gg, prorogabile, su sua richiesta, sino ad ulteriori 30 gg. In tal caso l’esito della valutazione va comunicata entro 30 gg dalla ricezione delle integrazioni. All’esito Il PCN, pubblica una dichiarazione

6 6 ISTANZA - ISTRUTTORIA ISTRUTTORIA Il Segretariato del PCN effettua la necessaria istruttoria sul caso proposto al PCN: consulta le parti interessate e può convocarle anche separatamente; esamina i mezzi di prova forniti o indicati dalle parti che ritiene rilevanti e può acquisirne di ulteriori; acquisisce tutte le informazioni che ritiene utili; può procedere ad ispezioni e visite in loco, anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti; può sollecitare il parere delle autorità competenti e/o dei membri del Comitato e/o dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni governative e non governative e di esperti; può consultare i PCN degli altri Paesi interessati e/o in mancanza, i Governi di tali Paesi; può consultare il Comitato Investimenti dell’OCSE nel caso di dubbi sull'interpretazione delle Linee Guida; può fare ricorso a consulenti esterni. Fermo il rispetto del termine complessivo per la procedura, quando valuta il caso debitamente istruito, il Segretariato chiude l’istruttoria e ne informa il Direttore Generale che sottopone il caso al parere del Comitato nella prima riunione successiva. Il Comitato del PCN analizza e dibatte l’istanza esprimendo il relativo parere entro 14 gg o richiedendo, eventualmente, un supplemento di istruttoria Lungo tutta l’istruttoria, il PCN incoraggia la soluzione consensuale delle questioni. A tal fine offre e facilita l'accesso delle parti a strumenti consensuali ed a procedure non contenziose. In qualunque momento, su iniziativa di una delle parti o del PCN è possibile concordare un incontro o più incontri tra le parti ed il PCN, per ricercare un‘intesa che risolva in tutto o in parte le questioni.

7 7 ISTANZA - CONCLUSIONE Entro 12 mesi dall’avvio dell’istruttoria salvo proroga motivata Accordo delle parti Dichiarazione finale che tiene conto del Parere del Comitato e contiene, eventualmente, le raccomandazioniRapporto Mancato accordo delle parti Il Direttore Generale del PCN adotta gli atti definitivi, tenendo conto dei pareri espressi dal Comitato Richiesta di monitoraggio Le parti possono, di comune accordo, chiedere assistenza al PCN nel monitorare l’attuazione dell’accordo e il PCN può prestarla, nei termini concordati con le parti. Consultazione delle parti sulla pubblicazione Monitoraggio eventuale Nel caso di raccomandazioni rivolte dal PCN alle parti, ove il PCN ritenga opportuno monitorare esse come vi abbiano dato seguito. Se la tempistica di tale monitoraggio dovrà essere indicata nella dichiarazione finale

8 . PUBBLICAZIONE 8

9 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LG 9 Profilo territoriale: multinazionali operanti nei territori dei Paesi firmatari, o a partire da tali territori, ovunque esercitino la loro attività. 46 Paesi - i membri OCSE più 12 non membri - che contano per la maggioranza degli investimenti internazionali Profilo soggettivo: impresa multinazionali (società madre o e/o branch) che operano in tutti i settori dell’economia. Non c’è una definizione di multinazionale, rileva la natura multinazionale o meno dell’attività dell’impresa a prescindere dalla specifica struttura organizzativa. La proprietà può essere privata, pubblica o mista. Pur riconoscendo che le PMI non dispongono delle stesse capacità delle grandi imprese, i governi aderenti le invitano ad osservare le raccomandazioni delle LG nella misura più ampia possibile.

10 Lavoro e relazioni industriali Ambiente Consumatori Scienza e tecnologia ConcorrenzaFiscalità Diritti Umani Temi non coperti da altri strumenti di CSR Concetti e principi Orientamenti di policy Trasparenza Lotta alla corruzione LE LINEE GUIDA OCSE: CONTENUTI Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani 10

11 11 Dieci anni dalla revisione precedente mutamenti dello scenario economico internazionale e nelle catene di fornitura a livello globale crisi economico- finanziaria e nuove istanze etiche necessità di maggiore tutela dei Diritti umani diritti umani: nuovo capitolo (IV) sulla base dei Principi Guida delle Nazioni Unite “Business and Human rights” due diligence sistemi decisionali e gestione del rischio dell’impresa, per identificare, prevenire e mitigare il proprio impatto negativo, effettivo e potenziale catena di fornitura estensione della sfera di responsabilità delle imprese alle relazioni di affari(catene di fornitura ma non solo..) ma non trasferimento della responsabilità stakeholders richiamo ad un rapporto corretto e collaborativo con gli stakeholders commercio elettronico e internet freedom proactive agenda come strumento per assistere le imprese AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA- 2011 le imprese dovrebbero:  evitare di provocare o contribuire all’impatto negativo nelle materia trattate nelle LG e prendere le misure adeguate quando tale impatto si verifichi  cercare di prevenire o minimizzare un impatto negativo quando, pur non avendo contribuito a provocarlo, tale impatto sia tuttavia direttamente legato alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro servizi in virtù di un rapporto commerciale. le imprese dovrebbero:  evitare di provocare o contribuire all’impatto negativo nelle materia trattate nelle LG e prendere le misure adeguate quando tale impatto si verifichi  cercare di prevenire o minimizzare un impatto negativo quando, pur non avendo contribuito a provocarlo, tale impatto sia tuttavia direttamente legato alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro servizi in virtù di un rapporto commerciale.

12 LINEE GUIDA OCSE – FOCUS CAPITOLO V OCCUPAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI Le LG riflettono gli standard ILO: le disposizioni pertinenti della Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998, la Dichiarazione tripartita di principi sulle Imprese multinazionali e la politica sociale del 1977 (revisione 2006). I termini “lavoratori occupati dall’impresa multinazionale” e “lavoratori ale loro dipendenze” è inteso nello stesso senso della Dichiarazione tripartita. Le imprese troveranno indicazioni utili nella Raccomandazione 198 dell’ILO del 2006. 12 La responsabilità delle multinazionali, che consiste nell’evitare il coinvolgimento in impatti negativi (su questioni oggetto delle Linee guida) e nel contrastare tali impatti ovunque si verifichino, amplia la responsabilità delle multinazionali, estendendola ai lavoratori della catena della fornitura e ad altri rapporti commerciali (relativamente a quelle raccomandazioni che riguardano il potenziale coinvolgimento della multinazionale in un impatto negativo) La responsabilità delle multinazionali, che consiste nell’evitare il coinvolgimento in impatti negativi (su questioni oggetto delle Linee guida) e nel contrastare tali impatti ovunque si verifichino, amplia la responsabilità delle multinazionali, estendendola ai lavoratori della catena della fornitura e ad altri rapporti commerciali (relativamente a quelle raccomandazioni che riguardano il potenziale coinvolgimento della multinazionale in un impatto negativo)

13 . LINEE GUIDA OCSE – FOCUS CAPITOLO IV DIRITTI UMANI 13 L’impresa dovrebbe: Nel quadro dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, degli obblighi internazionali dei Paesi in cui operano, nonché delle leggi e dei regolamenti nazionali, le imprese dovrebbero: Rispettare i diritti umani: evitare la violazione e affrontare l’impatto negativo Evitare di causare effetti negativi sui diritti umani o di contribuire a tali effetti attraverso le proprie attività, Prevenire o mitigare l’impatto negativo sui diritti umani direttamente collegato, per via di un rapporto d’affari/commerciale (n.b. catena di fornitura ma non solo) alle proprie attività, prodotti o servizi anche se non contribuisce a tale impatto Adottare una politica che le impegni al rispetto dei diritti umani; Mettere in atto una adeguata procedura di dovuta diligenza (due diligence) in materia Prevedere o prendere parte ad opportuni meccanismi rimediali quando risulti che essi sono la causa o hanno contribuito all’impatto negativo Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani

14 IL CASO BANGLADESH 14 Iniziative internazionali in risposta all’incidente negli stabilimenti di produzione di abbigliamento del Rana Plaza (Dacca):  Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh Finalità: Messa in sicurezza degli impianti di tutti i fornitori delle imprese firmatarie (ad oggi calcolati in circa 2.000). Accordo legalmente vincolante firmato da: 150 imprese del settore abbigliamento di Europa, Nord America, Asia e Australia; due sindacati globali (industriALL e UNI); numerosi sindacati del Bangladesh. Diverse ONG e iniziaitive internazionali come la Clean Clothes Campaign sono testimoni dell’Accordo, l’ILO agisce come Chair indipendente.  Rana Plaza Arrangement Finalità: istituire un meccanismo per il risarcimento delle vittime dell’incidente. L’accordo operativo crea un Trust Fund gestito dall’ILO in linea con la Convenzione 121. E’ stato firmato da grandi buyers (Primark, Loblaw, Bonmarche, El Corte Ingles), il Ministero del Lavoro, le associazioni di categoria (BEF e BGMEA), IndustriALL Bangladesh National Council, Bangladesh Institute for Labour Studies (BILS), IndustriALL e Clean Clothes Campaign.

15 IL PCN ITALIANO E IL CASO BANGLADESH Dichiarazione congiunta di tutti i PCN OCSE che si sono impegnati ad intraprendere azioni Piano d’Azione Bangladesh del PCN Italiano: azioni per inviare le imprese ad aderire alle iniziative internazionali, adottare meccanismi di due diligence azioni per aumentare la condotta responsabile nella catena di fornitura del tessile anche attraverso iniziative collettive 15 Insegnamento: A fronte di rischi sistemici sono importanti iniziative collettive e che coinvolgono i diversi attori con un endorsment da parte dei grandi players nazionali e internazionali di settore. Tali iniziative dovrebbero essere preventive, continuative, credibili e maggiormente diffuse, coinvolgendo i diversi anelli dalle catena di fornitura. N.B.: I sindacati e i lavoratori hanno un ruolo importante da svolgere nel favorire il dialogo sociale e l’evoluzione e il rispetto dei diritti dei lavoratori

16 Manuale per le PMI orafe e set di indicatori per monitorare e comunicare i comportamenti responsabili sulla base dello standard RJC (Protocollo d’intesa, (18 maggio 2012) tra MiSE, Federorafi e il Responsible Jewellery Council) IL PCN ITALIANO: DUE DILIGENCE E KPI PER LE PMI Guida alla due diligence nella catena di fornitura di supporto alle PMI 16 La gestione sostenibile della catena del valore del settore siderurgico: sperimentazione dell’applicazione delle Linee Guida OCSE – case study Feralpi Piattaforma di indicatori (KPI) per la RSI ad uso delle imprese (autovalutazione) e delle Amministrazioni (premi e incentivi) disponibile su: businessethics.it

17 PROGETTO MYANMAR Progetto : con l’OCSE per la promozione e delle Linee Guida in Myanmar presso il Governo, le istituzioni e gli operatori economici birmani e gli investitori internazionali nel Paese. Come : Seminari, workshop ed incontri in Italia e Myanmar. Materiale divulgativo Convegno: “Myanmar. La nuova frontiera asiatica” 23 ottobre 2013 promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico- (DGPICPMI) e dal Ministero degli Affari Esteri-DGMO, in collaborazione con l’OCSE e con Osservatorio Asia. Analisi delle sfide che il paese affronta per reintegrarsi pienamente nel consesso internazionale e nella percezione dell’opinione pubblica Rassegna degli scenari aperti all’integrazione economica imposta dalla globalizzazione in Myanmar In Myanmar 2014: 1 Marzo, Naypytaw (presenza di istituzioni e parlamentari) - 4 Marzo, Yangon (imprese locali, internazionali, società civile) 17

18 . LE LINEE GUIDA COME BASE DELLA POLITICA PER LA CSR DEL MISE 18

19 GRAZIE. 19


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