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CNA INTERPRETA Lart. 62 del decreto liberalizzazioni Checklist criticità e possibili proposte A cura di Avv. Roberta Righi Cna Interpreta Roma, 19 Aprile.

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1 CNA INTERPRETA Lart. 62 del decreto liberalizzazioni Checklist criticità e possibili proposte A cura di Avv. Roberta Righi Cna Interpreta Roma, 19 Aprile 2012

2 Roma, 19 Aprile 20122 Gli elementi positivi La conferma e la riproposizione del necessario rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni che debbono regolare i rapporti commerciali e che possono tutelare meglio i piccoli imprenditori nella filiera dei prodotti agricoli e alimentari. La riaffermazione del divieto di comportamenti scorretti e sleali, rafforzata dalla previsione di sanzioni per lipotesi di violazione di questi principi.

3 Roma, 19 Aprile 20123 Le criticità – Gli elementi di discussione La obbligatorietà della forma scritta Il contenuto obbligatorio a pena di nullità Nullità rilevabile dufficio dal Giudice Termini di pagamento imposti Interessi di mora automatici maggiorati di due punti percentuali Sanzioni a carico dei contraenti per il mancato rispetto degli obblighi Sanzioni a carico del debitore per il mancato rispetto dei termini di pagamento Possibilità di azione inibitoria in via cautelare da parte delle associazioni dei consumatori per la tutela degli interessi collettivi

4 Roma, 19 Aprile 20124 La forma scritta Lart. 62, prevede al primo comma, la obbligatorietà della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale. La forma scritta, se da un lato introduce vantaggi di certezza della transazione e maggiore facilità di prova delle condizioni contrattuali in caso di controversia, pone anche possibili complicazioni in termini di maggiori adempimenti amministrativi. Possibile proposta Possibile proposta: interpretazione autentica del significato di forma scritta che deve ricomprendere non solo il contratto nella sua forma più completa (utile per lipotesi di accordi-quadro), ma anche conferme dordine sottoscritte, fatture controfirmate e sottoscritte per accettazione (utili per lipotesi di vendite singole). In definitiva qualsiasi documento scritto che testimoni laccordo delle parti dovrebbe essere considerato valido ai fini delle forma richiesta dallart.62.

5 Roma, 19 Aprile 20125 Il contenuto obbligatorio Lart. 62, comma 1, richiede che il contratto abbia un contenuto minimo obbligatorio, costituito da: -Durata -Quantità e caratteristiche del prodotto -Prezzo -Modalità di consegna -Modalità di pagamento Si tratta di condizioni che già connotano qualsiasi accordo contrattuale di cessione di prodotti e che già possiamo trovare, nella maggior parte dei casi, nella documentazione contabile (fatture).

6 Roma, 19 Aprile 20126 La durata Nel dettaglio: - La durata ha in realtà senso solo se si tratti di rapporti continuativi. In caso di vendite singole, la durata coincide con il tempo di consegna e/o il tempo di pagamento. Una vera e propria clausola di durata si avrà solo in un contratto quadro per la fornitura di prodotti. -Quantità e caratteristiche del prodotto -Quantità e caratteristiche del prodotto sono elemento tipico e necessario per identificare loggetto della cessione. Sono elementi già presenti in qualsiasi fattura o documento accompagnatorio. -Prezzo -Prezzo. Anche il prezzo è elemento tipico e necessario e non pone particolari problematiche nelle vendite singole. Nelle vendite continuative nellambito di un contratto quadro, la relativa clausola dovrà essere formulata in termini generali facendo riferimento ad esempio ai listini in vigore, ad un possibile incremento percentuale annuale, a scalette sconti e così via. Il contenuto obbligatorio

7 Roma, 19 Aprile 20127 Nel dettaglio: -Modalità di consegna -Modalità di consegna. Da intendersi necessaria la indicazione del tipo di consegna e cioè dalle modalità con cui la consegna viene effettuata e quindi del mezzo utilizzato. Più in generale il riferimento può essere anche ai termini di resa che, oltre ad indicare le modalità del trasporto, definiscono, come è noto, anche la ripartizione di costi e responsabilità (es. Franco Fabbrica) -Modalità di pagamento -Modalità di pagamento. Nel caso di contratto quadro, sarà opportuno indicare una clausola che contenga indicazione delle attuali modalità di pagamento, facendo salva, se occorra, la facoltà delle parti di regolare in maniera diversa le modalità nel corso della durata del contratto Il contenuto obbligatorio

8 Roma, 19 Aprile 20128 Termini di pagamento imposti Il 3° comma dellart.62 indica termini legali obbligatori per i pagamenti, distinguendo tra: -Merci deteriorabili; per le quali si prevedono 30 giorni massimo. -Tutte le altre merci, non deteriorabili; 60 giorni al massimo. La previsione di sanzioni, anche particolarmente pesanti, per lipotesi di mancato rispetto dei termini indicati, rende lobbligo inderogabile dalle parti (se non ovviamente in senso migliorativo per il creditore). Si tratta di una disposizione che è molto più restrittiva di quella comunitaria; la Direttiva 2011/7/UE infatti prevede una armonizzazione dei termini di pagamento massimi a 60 giorni, con facoltà delle parti di derogare, concordando per iscritto termini diversi. Lunico limite è quello della palese iniquità a danno del creditore.

9 Roma, 19 Aprile 20129 Termini di pagamento imposti Il comma 3, modifica inoltre in senso peggiorativo, quanto era già previsto allart. 4 della legge 231/02: gli artt.3 e 4 di detta legge sono infatti espressamente abrogati dal comma 11 dellart. 62 Possibile discriminazione rispetto a normative straniere, in particolare quella comunitaria; possibile sottoposizione del contratto a normativa straniera? Inderogabilità dellart.62 rispetto alla normativa straniera? Possibile proposta Possibile proposta: Il comma 3 dellart. 62 presenta possibili profili di contrasto con la normativa comunitaria e potrebbe anche essere in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà di iniziativa economica. Modifica dellarticolo, almeno prevedendo derogabilità su accordo delle parti.

10 Roma, 19 Aprile 201210 Interessi di mora automatici Ancora, il 3° comma dellart.62 prevede che gli interessi decorrano automaticamente dal giorno successivo a quello di scadenza. Il saggio degli interessi è maggiorato di due punti percentuali ed è inderogabile La norma non lo indica espressamente, ma è da ritenere che il saggio di base preso a riferimento sia quello degli interessi legali (ex art. 1284 c.c.) applicati in generale per lipotesi di mora del debitore (attualmente è del 2,5%) Per come è formulata la norma, è poi da ritenere che la inderogabilità riguardi il saggio applicabile, e non lapplicazione degli interessi. Dunque gli interessi possono essere fatti valere da chi vi abbia interesse ma non devono obbligatoriamente essere calcolati e applicati.

11 Roma, 19 Aprile 201211 Il comma 5 dellart. 62 prevede una sanzione amministrativa da Euro 516,00 fino a Euro 20.000,00 a carico del contraente, che non sia il consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 (forma scritta e contenuto obbligatorio). Il criterio per determinare lentità della sanzione è riferito al valore dei beni oggetto di cessione Sanzioni a carico dei contraenti Il comma 6 dellart. 62 prevede una sanzione amministrativa da Euro 516,00 fino a Euro 3.000,00 a carico del contraente, che non sia il consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 (principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità) Il criterio per determinare lentità della sanzione è riferito al beneficio ricevuto dal soggetto inadempiente.

12 Roma, 19 Aprile 201212 Sanzioni a carico del debitore Il comma 7 dellart. 62 prevede invece una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 fino ad Euro 500.000,00 a carico del debitore che non rispetti i termini di pagamento. Lentità viene determinata sulla base del fatturato dellazienda debitrice, la ricorrenza e misura dei ritardi. La vigilanza è affidata alla Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. LAutorità provvede dufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato; in questo ultimo caso, quali potrebbero essere i soggetti interessati? Possibili terzi competitors dei contraenti?

13 Roma, 19 Aprile 201213 Lazione inibitoria delle associazioni dei consumatori e delle rappresentanze imprenditoriali a livello nazionale Il comma 10 dellart. 62 prevede anche la legittimazione delle associazioni dei consumatori e delle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL o comunque rappresentative a livello nazionale, a richiedere, a tutela degli interessi collettivi, linibitoria ai comportamenti in violazione delle disposizioni contenute in detto articolo. Linibitoria è ammessa anche in via durgenza con richiesta di provvedimento cautelare ex art. 669-bis c.p.c. Quali sono gli interessi collettivi tutelati, in particolare nel caso di azioni promosse dalle associazioni dei consumatori, trattandosi di norme che regolano rapporti tra imprese e non ricadono, se non indirettamente, sui consumatori finali? Quali sono i limiti della legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e delle rappresentanze imprenditoriali?

14 Roma, 19 Aprile 201214 Le proposte in sintesi La forma scritta La forma scritta: nelle modalità applicative, definizione ampia di forma scritta, ricomprendendo qualsiasi documento che testimoni laccordo tra le parti e che abbia come oggetto il contenuto obbligatorio indicato sempre nel comma 1. In subordine, ricomprendere almeno la conferma dordine o la fattura sottoscritte per accettazione. Interessi: Interessi: conferma del saggio legale come tasso di riferimento. I termini di pagamento I termini di pagamento: evidenziazione del possibile contrasto del comma 3 dellart. 62 con la normativa comunitaria ed eventuali profili di incostituzionalità, per la mancata previsione della possibilità per le parti di derogare, al termine massimo di pagamento, con accordo scritto.

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