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La tutela della proprietà intellettuale su internet

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Presentazione sul tema: "La tutela della proprietà intellettuale su internet"— Transcript della presentazione:

1 La tutela della proprietà intellettuale su internet
Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti Avv. Stefano Cerutti Venezia

2 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Oggetto della presente relazione sarà - più precisamente - l’esame della disciplina posta a tutela dei siti web e, quindi, delle norme poste a: 1) Tutela dei testi in formato digitale; 2) Tutela delle fotografie digitali; 3) Tutela delle pagine web in sé considerate. Avv. Stefano Cerutti Venezia

3 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Layout Links Fotografie Testi Avv. Stefano Cerutti Venezia

4 Le fonti normative sulla tutela della proprietà intellettuale sono:
Legge n. 633 del 22 aprile 1941 siccome modificata dal: 1) Decreto Legislativo n. 518 del 1992 (attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore); 2) Legge n. 248 del 2000 “Nuove norme a tutela del diritto di autore” (che tuttavia si è limitata a disciplinare le modalità di copia dei libri ed a prevedere l’obbligatorietà dell’apposizione del bollino Siae su”ogni supporto contenete programmi per elaboratore); 3) Decreto Legislativo n. 68 del 2003 (attuazione della Direttiva 29/2001/CEE sui programmi per elaboratore). Avv. Stefano Cerutti Venezia

5 Che cosa tutela esattamente la legge sul diritto di autore?
La legge sul diritto di autore tutela le opere dell’ingegno a carattere creativo purché siano originali. Il concetto di “opera originale” è ben più ampio di quello di “opera d’arte” in senso stretto in quanto prescinde da qualsiasi valutazioni circa il valore artistico o di bellezza dell’opera. Oggetto della tutela, quindi, non è tanto l’idea contenuta nell’opera di ingegno bensì il modo con cui questa viene espressa. Un testo sulla storia di Roma, ad esempio, è tutelato non per le idee o le teorie in esso espresse (che potrebbero anche essere trite e ritrite) ma in relazione all’originalità del modo con cui queste vengono esposte dall’autore. Tutelato, dunque, non è l’argomento in sé bensì il modo e la forma con cui questo viene espresso. Avv. Stefano Cerutti Venezia

6 All’autore spettano i diritti:
MORALI: diritto di paternità dell’opera; diritto all’integrità dell’opera; diritto alla pubblicazione (o di inedito); diritto di pentimento (in caso di gravi ragioni morali previo equo indennizzo). PATRIMONIALI: diritto di riprodurre, di eseguire, di rappresentare, di diffondere, di distribuire, di noleggiare, di prestare, di elaborare – trasformare e modificare. Avv. Stefano Cerutti Venezia

7 I principi fondamentali in materia di diritto d’autore sono :
Principio del consenso dell’autore  vedi, tuttavia, quanto si dirà sulle c.d. libere utilizzazioni Principio di protezione dell’opera nel suo complesso ed in ciascuna delle sue parti Principio di indipendenza dei diritti di utilizzazione economica Principio della prova per iscritto Principio di indipendenza tra proprietà del supporto e delle privative economiche Principio di paternità ed integrità dell’opera Avv. Stefano Cerutti Venezia

8 Esempi di libere utilizzazioni:
Sono liberamente utilizzabili, senza bisogno di consenso e/o pagamento di alcun compenso: Il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un’opera per fini di discussione, insegnamento o critica nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte dell’autore; La riproduzione di opere o di singoli brani di opere per uso personale dei lettori che sia effettuata a mano o comunque con mezzi non idonei allo spaccio od alla diffusione al pubblico; I discorsi di attualità, politici od amministrativi tenuti in occasioni pubbliche Avv. Stefano Cerutti Venezia

9 Per inserire un’opera nel sito web bisogna:
Chiedersi preliminarmente se:  l’opera sia di pubblico dominio o  si ravvisi un’ipotesi di libera utilizzazione In caso contrario occorre: individuare il tipo di utilizzazione alla quale l’opera è sottoposta; Individuare il titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera che si intende utilizzare; Acquisire dal titolare del diritto le necessarie autorizzazioni. Avv. Stefano Cerutti Venezia

10 1) La tutela dei testi in formato digitale:
Premessa: Che cosa è un testo in formato digitale? Se tutti sappiamo distinguere un testo in formato tradizionale da un testo digitale (il primo è veicolato da un supporto cartaceo – il secondo è fruibile per mezzo di un pc) non è tuttavia semplice definire cosa sia esattamente un testo digitale e quali caratteristiche esso debba avere per essere definito tale Un tecnico informatico, infatti, potrebbe affermare che un file di testo sia un qualunque file il cui contenuto estrinseco appaia come un testo, a prescindere dalla sue estrinseche caratteristiche tecniche.  ex: può essere considerato un file di testo anche un’immagine che rappresenti una schermata di un word processor oppure un filmato digitale contenente parole che scorrono tipo l’inizio del film guerre stellari? E’ dunque l’estensione del file a definire aprioristicamente cosa debba intendersi per file di testo oppure è la percezione dell’utente a contare? Avv. Stefano Cerutti Venezia

11 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
In ogni caso, normalmente, per file i testo in formato digitale si intendono quelli con estensione txt, html, doc, rtf e gli e-book. Ai sensi dell’ar codice civile e dell’art. 1 della Legge 633/1941 “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative …” e, dunque, può ritenersi tutelato dalla LdA ogni testo che possieda i caratteri della creatività prescindendo, quindi, dalla circostanza che esso venga pubblicato in forma cartacea o digitale (e della sua estensione). Avv. Stefano Cerutti Venezia

12 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Qualunque file di testo, quindi, se intelleggibile, originale e creativo, è tutelato dalla LdA.  Dal momento della creazione del testo digitale, senza bisogno di alcuna formalità, saranno riconosciuti all’autore tutti i diritti previsti dalla LdA sino a 70 anni successivi alla morte dell’autore.  L’eventuale deposito dell’opera presso la Siae avrà invece l’unico effetto di attribuire una data certa all’opera digitale. Avv. Stefano Cerutti Venezia

13 Sono liberamente utilizzabili:
Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti dell’opera purché effettuati: a scopi di critica, discussione o insegnamento; nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte dell’autore Deve, comunque, sempre essere indicato: Il nome dell’autore Il titolo dell’opera Il nome dell’editore Avv. Stefano Cerutti Venezia

14 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Quali sono le più comuni violazioni al diritto d’autore compiute sui testi digitali? La forma più comune di violazione del diritto morale di autore è il c.d. plagio ovvero l’illecita appropriazione e divulgazione sotto proprio nome di un’opera digitale altrui (come noto, infatti, tutto ciò che infatti si può visualizzare sullo schermo del computer si può anche facilmente copiare mediante “copia ed incolla”). Il plagio, evidentemente, compromette i diritti dell’autore sia sotto l’aspetto morale che patrimoniale. L’autore del testo digitale che si accorga di un plagio a proprio danno può adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’accertamento della propria paternità dell’opera ai sensi degli artt. 168 e 156 L. 633/41 nonché l’inibizione dell’illecito comportamento da parte del terzo oltre, ovviamente, il risarcimento del danno. Avv. Stefano Cerutti Venezia

15 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Meno gravi ma molto più diffusi nella pratica sono invece i casi di di violazione dei diritti patrimoniali d’autore attuati mediante la semplice riproposizione - sul proprio sito web o su altri supporti informatici - di contenuti digitali altrui su cui non si vanta alcun diritto. Tale illecito è meno grave del plagio per il fatto che in tale caso, se il reale autore viene correttamente citato, il terzo non viola diritto morale d’autore di questi ma “solo” il suo diritto patrimoniale sull’opera stessa. Il caso più comune di violazione del diritto di sfruttamento economico dell’opera si ha in ipotesi di violazione della protezione di un e-book con successiva distribuzione dello stesso. In tal caso l’illecito sussiste indipendentemente dal fine di lucro del terzo. Avv. Stefano Cerutti Venezia

16 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Per evitare ogni “disguido” o contestazione sull’illecito utilizzo da parte di terzi dei propri testi digitali pubblicati su internet il consiglio è quello di apporre nei propri siti web specifici “disclaimer” o note informative sul regime di utilizzazione del materiale contenuto nel sito (copyright). Giova tuttavia ricordare che una pagina web ed il suo contenuto è protetta dalla LdA fin dal momento della sua creazione, senza bisogno di alcuna formalità. Da ciò ne consegue che le cosiddette “note di copyright” o “disclaimer” possono apparire, se non inutili, almeno superflue, poiché nulla aggiungono ad un diritto che già esiste. Poiché tuttavia, soprattutto su internet, molti ancora non hanno coscienza del diritto d’autore e tendono a considerare liberamente copiabili i contenuti ivi rinvenuti per il solo fatto che sono gratuitamente disponibili, è utile spendere qualche parola per esplicitare il fatto che i materiali presenti sul sito sono protetti dal diritto di autore e non liberamente copiabili. Avv. Stefano Cerutti Venezia

17 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Tale accortezza si rende addirittura necessaria per impedire o disciplinare la riproduzione da parte di terzi di articoli giornalistici a carattere politico o finanziario posto che ai sensi dell’art. 65, comma 1, L. 633/41 “gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso … messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti … se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata e purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data ed il nome dell’autore se riportato”. Avv. Stefano Cerutti Venezia

18 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Ecco un esempio di disclaimer del sito spystocks.com: CONDIZIONI GENRALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO SPYSTOCKS SpyStocks e' un servizio di informazione on line a carattere finanziario ……………… Tutte le informazioni, i dati, gli articoli, i contenuti editoriali, i software, le immagini, i grafici, i file audio e video, i disegni e, in generale, il materiale contenuto e pubblicato sul Servizio (qui di seguito i "Contenuti") sono di proprieta' di SpyStocks S.p.A. e sono protetti dalle leggi in materia di proprieta' industriale e/o intellettuale. L'Utente si obbliga a non copiare, modificare, creare lavori derivati da o, comunque, disporre in qualsiasi altro modo dei Contenuti. Avv. Stefano Cerutti Venezia

19 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
La dicitura “tutti i diritti riservati” presente nella nota informativa, quindi, esplicita la volontà del titolare dei diritti sui testi digitali di non rivederli riprodotti da terzi senza il proprio preventivo consenso risolvendo a monte ogni possibile contestazione circa la liceità o meno dell’utilizzo dei nostri contenuti digitali da parte dei terzi. © Copyright     Avv. Stefano Cerutti Venezia

20 A titolo esemplificativo, ricordiamo di fare attenzione in caso di:
Rassegne stampa on line : Secondo quanto disposto dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche è possibile riprodurre citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ad un uso corretto e nella misura giustificata dallo scopo e, quindi, purché l’editore non abbia espressamente vietato la riproduzione e purché la riproduzione non integri la fattispecie della concorrenza sleale ai sensi dell’art e segg. c.c. Si può quindi concludere che una rassegna stampa on line sia legittima quando si limiti a citare il titolo e la fonte ma non riproduca invece i contenuti in maniera talmente ampia e rilevante da scoraggiare l’utente a visitare la pagina contenente l’articolo originale. Avv. Stefano Cerutti Venezia

21 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Ove la rassegna stampa sia effettuata mediante collegamenti ipertestuali va ricordato che di recente (5 luglio 2003) una corte di giustizia Danese ha stabilito l'illegittimità della condotta consistente nel presentare titoli o sommari di articoli pubblicati su un altro sito senza transitare dalla home page dell'editore  Sulla legittimità dei links (deep o surface) torneremo in seguito. Avv. Stefano Cerutti Venezia

22 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Il testo scambiato via o via servizio istant messaging riceve una tutela giuridica del tutto analoga a quella dell’ordinaria corrispondenza con la conseguenza che la corrispondenza avente carattere confidenziale, contenete un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore o facente riferimento alla vita privata non potrà essere pubblicata, riprodotta o comunque portata a conoscenza del pubblico senza l’espresso consenso dell’autore. Avv. Stefano Cerutti Venezia

23 Come posso tutelare i miei testi digitali?
In linea di massima si può affermare che i testi digitali, stante la loro “semplicità informatica” e comunque la possibilità di essere riprodotti riscrivendoli ex novo, non siano efficacemente tutelabili. Utilizzo di particolari software (ad esempio Adobe Acrobat) che inibiscono l’utilizzo della funzione “copia ed incolla”; Digital Rights Menagement (DRM), si sta andando nella direzione di inserire in ogni pc un microchip che permetta l’accesso ai quei soli documenti digitali per i quali si abbia i diritti di accesso  progetto Palladium di Microsoft, decisione della Federal Communication Commission dal 2005 anche sui videoregistratori, Microsoft Office 2003 che permette il controllo all’accesso ai documenti; Monitoraggio successivo  basato sui crawlers (EX: google) oppure su società specializzate nel monitoraggio della rete (Ex: cyveillance.com). Avv. Stefano Cerutti Venezia

24 2) La tutela delle fotografie digitali
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della LdA sono protette “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (anche il digitale, quindi) le opere fotografiche sempre che non si tratti delle c.d. semplici fotografie. l’opera di ingegno fotografico gode di protezione per 70 anni dopo la morte dell’autore mentre la semplice fotografia è tutelata per 20 anni dalla sua produzione; Il diritto nasce dal momento stessa della creazione della fotografia digitale senza bisogno di ulteriori formalità. Avv. Stefano Cerutti Venezia

25 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Se trovo una fotografia su internet la posso liberamente utilizzare sul mio sito web? Per rispondere a tale domanda bisogna in primo luogo distinguere: le c.d. opere fotografiche, tutelate dalla LdA; Le semplici fotografie tutelate invece ai sensi del c.d. diritto connesso d’autore. Avv. Stefano Cerutti Venezia

26 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Le opere fotografiche Sono quelle scattate con mezzi e creatività non comune da un autore particolarmente dotato di talento (ad esempio le foto di Oliviero Toscani). Tali opere fotografiche non potranno essere utilizzate senza il consenso dell’autore se non limitatamente ad una copia ad uso strettamente personale  SI utilizzo come screen saver  NO pubblicazione sul nostro sito web. Avv. Stefano Cerutti Venezia

27 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
A maggior ragione tali fotografie non potranno essere in alcun modo modificate neppure, ad esempio, mediante cambio di risoluzione, cambio delle tonalità cromatiche, mediante applicazione di filtri, ecc.  L'opera fotografica gode della piena protezione accordata dalla legge, diritto morale d'autore e diritto patrimoniale d'autore, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre in caso contrario - quando, configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti (Cass. civile n. 8186/1992) - beneficia della più limitata tutela prevista dalla LdA per le c.d. semplici fotografie. Avv. Stefano Cerutti Venezia

28 Le semplici fotografie
Le semplici fotografie, invece, sono quelle fotografie che noi tutti comunemente scattiamo e che sono prive di particolare pregio e costituiscono la maggior parte di quelle rinvenibili su internet. Le semplici fotografie sono tutelate dalla LdA (art. 90) purché nella fotografia sia indicato: il nome del fotografo; la data di produzione; il nome dell’autore dell’opera eventualmente riprodotta. In tal caso sorgerà in capo all’autore della semplice fotografia il c.d. diritto connesso (artt. 91 e 98 LdA) con conseguente impossibilità da parte dei terzi di utilizzare la semplice fotografia rinvenuta su internet senza previo pagamento di un equo compenso all’autore. Avv. Stefano Cerutti Venezia

29 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Esempio di indicazioni da apporre su una semplice fotografia per renderla oggetto di tutela da parte dalla LdA  equo compenso in caso si utilizzo da parte di terzi Autore: Stefano Cerutti Data : Panorama Santorini – Grecia Avv. Stefano Cerutti Venezia

30 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Qualora invece – come comunemente accade su internet – non siano presenti tutti tali requisiti (nome autore, data produzione, ecc) le semplici fotografie sono liberamente utilizzabili a meno che l’autore non provi la malafede dell’altrui condotta. Famoso a tal proposito il c.d. “caso Bernardini” ovvero la persona che raccolse prima sul proprio sito internet e poi fece pubblicare su un libro una raccolta di foto tratte dalla campagna propagandistica di Silvio Berlusconi artatamente modificate per fini di parodia. Avv. Stefano Cerutti Venezia

31 Non sono invece tutelate le immagini:
di scritti di documenti di carte d’affari di oggetti materiali di disegni tecnici e prodotto similari. Avv. Stefano Cerutti Venezia

32 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Le fotografie che ho personalmente scattato le posso pubblicare sul mio sito web? La risposta a tale domanda è affermativa purché i soggetti o gli oggetti rappresentati non siano coperti da diritti poiché : - i soggetti si trovano in luogo pubblico (attore ritratto in una serata di beneficenza); - perché si hanno ottenuto i permessi (attore ritratto a casa sua); - perché i diritti sono scaduti  l’opera d’arte antica Avv. Stefano Cerutti Venezia

33 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
A titolo esemplificativo ricordiamo che: - per pubblicare il ritratto di una persona è sempre necessario il consenso di questa tranne nei casi di notorietà, di esigenza di giustizia o polizia, per scopi scientifici o culturali ovvero quando la fotografiche è stata scattata in occasioni svoltesi in pubblico o di interesse pubblico; - la fotografia di un comune panorama sarà verosimilmente sempre riproducibile (a meno che la riproduzione non sia effettuata in malafede a danno di terzi); - l’opera d’arte è liberamente riproducibile purché vengano rispettati i diritti dell’autore dell’opera che scadono dopo 70 anni dalla sua morte (diritto d’autore) e dopo 20 anni dalla produzione dell’opera (diritto connesso); Avv. Stefano Cerutti Venezia

34 Come posso tecnicamente tutelare le mie fotografie digitali?
Watermarking  per watermarking si intende un ridotto gruppo di bits che, in maniera del tutto invisibile, viene inserito nel documento digitale (immagini, audio, video) e serve a proteggere la proprietà intellettuale dei contenuti digitali identificandone la provenienza e la destinazione (nome dell’autore e del legittimo acquirente). Il watermark deve essere: - invisibile, anche se può essere visibile qualora tenda a scoraggiare in via preventiva l’abusiva duplicazione; - non identificabile, inserendosi in modo causale nei dati del documento digitale (c.d. rumore di fondo); - robusto, deve cioè resistere inalterato ad eventuali compressioni dei dati in forma lossy. Avv. Stefano Cerutti Venezia

35 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Fingerprinting  consiste in un’impronta digitale del tutto visibile che viene apposta al documento digitale e serva a scoraggiare in via preventiva l’abusiva duplicazione della fotografia; Stenografia  (dal greco stéganos=nacosto grafein=scrittura) consiste nella tecnica di inserire nelle immagini digitali un breve documento testuale invisibile che contiene tutti i dati dell’autore e della licenza. Quando si rinviene su un altro sito una propria foto digitale, utilizzando l’apposita chiave di interpretazione del codice che solo noi possediamo potremmo dimostrare la nostra proprietà sulla stessa. Se con la stenografia si potranno immagazzinare nella foto molti più dati relativi all’autore ed alla licenza rispetto il watermark questa, tuttavia, non resiste alle modifiche del documento originale (ad esempio le compressioni). Avv. Stefano Cerutti Venezia

36 3) La tutela delle pagine web
Va subito detto che il diritto d’autore sulla pagina è del tutto indipendente da quello sui contenuti: una pagina può essere protetta anche se rappresenta contenuti totalmente banali o privi di diritto d’autore (perché scaduto, perché l’autore vi ha rinunciato o altro). La creatività di una pagina web dipende infatti dal lavoro di organizzazione sistematica e visualizzazione dei contenuti, dalla sua “usabilità”, ecc. Ci si chiede, tuttavia, se l’oggetto della tutela giuridica delle pagine web sia il codice sorgente - cioè il linguaggio con il quale è scritta la pagina – ovvero il risultato visivo ovverosia ciò che appare sullo schermo (layout)? Avv. Stefano Cerutti Venezia

37 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Considerare oggetto di tutela il codice sorgente, tuttavia, pone alcuni problemi non sussistendo una corrispondenza biunivoca tra un dato layout grafico ed un dato listato di codice sorgente ben potendo infatti il primo essere ottenuto con diverse soluzioni tecniche oppure mediante l’utilizzo di diversi linguaggi di programmazione. In teoria, quindi, sarebbe possibile avere una medesima pagina internet “interpretata” partendo da codici sorgente che non hanno nemmeno una linea in comune. Scegliendo pertanto come oggetto di tutela, ai sensi della legge sul diritto d’autore, il solo codice, si finisce con il dover considerare lecita la copia pedissequa degli espedienti grafici visualizzati nel browser, utilizzando però un sorgente diverso Avv. Stefano Cerutti Venezia

38 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
E’ invece possibile considerare come oggetto di tutela anche il layout grafico della pagina web siccome visualizzato dal browser. In tal caso il layout viene tutelato come bene giuridico in sé - prescindendo quindi dal codice sottostante e dai contenuti della pagina web - ogni qual volta abbia i connotati di un’opera dell’ingegno originale ed innovativa ovvero, ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale, ogni qual volta un concorrente imiti pedissequamente le impostazioni grafiche utilizzate o comunque adotti impostazioni tali da creare confusione tra i siti web.  In tale maniera le pagine html possono godere di una doppia tutela tramite cioè la disciplina del diritto d’autore e quella della concorrenza sleale. Avv. Stefano Cerutti Venezia

39 Le più comuni violazioni ad diritto d’autore sulle pagine web sono:
La copia parziale o totale del codice di un sito web  nelle ipotesi in cui sia possibile considerare il codice html come un’opera dell’ingegno tutelata dalla LdA (originale /innovativa), la sopra descritta condotta costituisce violazione del diritto d’autore Gli abusi sul c.d. “look&feel”  nelle ipotesi in cui ciò che viene “rubato” non è un singolo elemento coperto dal diritto d’autore bensì l’insieme dei colori utilizzati, la particolare forma dei caratteri o di altri originali espedienti che rendano un determinato sito immediatamente riconoscibile alla massa degli utenti internet; Avv. Stefano Cerutti Venezia

40 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
La riproduzione del sito su altro supporto (ad esempio su cd)  poiché i codici html vengono per la maggior parte compilati per essere pubblicati su internet solo il legittimo titolare può deciderne ed autorizzarne l’eventuale altrui fruizione off-line; Avv. Stefano Cerutti Venezia

41 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Nel costruire il proprio sito web andrà tenuta ben presente l’illecità di alcune comunissime condotte quali: Il Deep Linking consiste in quella pratica di pubblicare sul proprio sito web un link (o collegamento ipertestuale) ad altro sito ma non direttamente alla pagina principale di questo (il link alla home page è comunemente detto surface link) bensì ad una pagina interna. Tale condotta può considerarsi illecita sotto svariati profili:  quale concorrenza sleale non permettendo molto spesso il deep linking di identificare immediatamente il reale fornitore dell’informazione con conseguente pericolo di confusione o sviamento di clientela ovvero ancora di illecita appropriazione e usurpazione della paternità di contenuti altrui;  quale soppressione dell’altrui marchio, ai sensi dell’art. 12 Legge Marchi;  quale pregiudizio al sito linkato per diminuzione di conteggio accessi con conseguente danno per diminuita forza contrattuale nello stipulare contratti di pubblicità; Avv. Stefano Cerutti Venezia

42 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Ciò purché, ovviamente, non vi sia l’espresso consenso al deep-linking da parte del sito web linkato Ad esempio nel sito compare il seguente disclaimer:  I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. La riproduzione è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto dell'editore. E' consentita la copia per uso esclusivamente personale. Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte "InterLex", compreso l'indirizzo telematico " Sono consentiti i link da altri siti alla prima pagina di InterLex o a pagine interne (deep link). Non occorre chiedere un'autorizzazione, ma è gradita una segnalazione del link inserito. Avv. Stefano Cerutti Venezia

43 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Se in Italia non vi sono state ancora pronunce giudiziarie in tema di deep-linking non così è avvenuto all’estero anche se con risultati contrastanti:  Con sentenza del 26 dicembre 2000 il Tribunale di Parigi ha dichiarato l'illiceità del deep linking su ricorso della società Cadre on line che aveva lamentato la scorretta condotta della società Keljob SA, la quale, utilizzando nel proprio sito keljob.com deep linking diretti alle pagine interne del proprio sito cadreonline.com, arbitrariamente modificava i codici html di tali pagine web impedendo altresì ai navigatori la visualizzazione dell'url di destinazione ; Con sentenza il Tribunale Rotterdam ha ritenuto lecito il deep-linking ritenendo che il deep linking e i riferimenti ipertestuali sono una pratica comune e costitutiva del web stesso e ha ritenuto la perdita di introiti lamentata dalla ricorrente per mancato conteggio di accessi non imputabile ai deep linkers ma bensì alle strategie pubblicitarie scelte dai gestori del sito poiché non esiste nessuna norma che impedisca l'inserimento di banner pubblicitari nelle pagine interne del sito. Avv. Stefano Cerutti Venezia

44 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Il c.d. Framing (letteralmente cornice) consiste in quella tecnica di programmazione che vincola la visualizzazione di diversi contenuti di un sito ad elementi grafici costanti che, appunto, fungono da cornice del sito web. Tale tecnica è particolarmente pericolosa perché il frame può essere utilizzato non solo per veicolare i contenuti del proprio sito web ma anche quelli presenti in altri siti i quali verrebbero così visualizzati in costante associazione con la cornice del nostro sito web con evidenti profili di illiceità ai sensi della disciplina della concorrenza sleale, dello sfruttamento parassitario del lavoro altrui e per il rischio di confusione negli utenti. A differenza del deep-linking, inoltre, in presenza di tecniche di framing l’abuso dell’altrui diritto sussiste sempre sia nel caso in cui il frame punti alla home page di un altro sito sia, a maggior ragione, in presenza di un deep-linking. In tal caso sia avrà anche violazione dell’art. 12 della Legge Marchi (impossibilità del commerciante di sopprimere il marchio del produttore) e del diritto di autore. Avv. Stefano Cerutti Venezia

45 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Esempio di framing: Sito di origine, nell’esempio quello del Corriere della Sera                                                                                 Stai visitando un sito esterno a Corriere.it. Per tornare indietro clicca qui. Sito di destinazione, nell’esempio quello di F. Fontana, ove sul margine superiore rimane il marchio del sito di provenienza Corriere della Sera. Avv. Stefano Cerutti Venezia

46 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
I Meta tags: i modi in cui si raggiunge un sito internet sono normalmente due: uno diretto consistente nel digitare l’esatto indirizzo del sito che stiamo cercando ed uno indiretto consistente nel passare attraverso un motore di ricerca. I motori di ricerca, a loro volta, rintracciano il sito che stiamo cercando analizzando i nomi a dominio dei siti internet, il titolo delle pagine web, i contenuti testuali di tali pagine e, soprattutto, i c.d. meta tags ovvero quei tag di codice html aventi proprio la funzione di indicare ai motori di ricerca gli argomenti trattati dal sito (attraverso gli attributi name=keywords e content). Avv. Stefano Cerutti Venezia

47 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Accade così nella pratica che talvolta per dare rapida notorietà ad un sito web o per sviare i navigatori dai siti di aziende concorrenti vengano utilizzati nei meta tag marchi famosi altrui dando così vita al c.d. “traffic diversion” o deviazione del traffico. Il pericolo di confusione per i consumatori di tale pratica è tanto maggiore in quanto i meta tags non sono visibili nella pagina web visualizzata essendo invece necessario, per visualizzarli, visualizzare il codice html sorgente della pagina stessa. I meta tags quindi non devono contenere: - nome di persona senza il consenso di questa  ai sensi dell’art. 6 c.c. ogni persona ha diritto a che il proprio nome non sia utilizzato od usurpato da altri; - marchio altrui  legge marchi - termini non corrispondenti al contenuto reale del sito  condotta sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 74/92 sulla “pubblicità ingannevole” poiché può indurre in errore i consumatori. Avv. Stefano Cerutti Venezia

48 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Il problema dell’utilizzo scorretto dei meta tags, specie per attuare tecniche di concorrenza sleale o di abuso del marchio, sono da tempo conosciuti e condannanti dalla giurisprudenza anche italiana. Famoso è il provvedimento del Tribunale di Roma del nel c.d. caso Genertel nel quale compagnia assicuratrice aveva citato in giudizio la Crowe Assicurazioni sentirla condannare per aver inserito nei meta tags del proprio sito web il marchio Genertel così che tutti gli utenti della rete che avessero per mezzo di un motore di ricerca ricercato il sito web della Genertel sarebbero stati immediatamente indirizzato sul sito web della società concorrente Crowe Assicurazioni. Più recentemente il Tribunale di Ancona in data ha inibito ad una società di utilizzare il marchio di un’altra impresa quale meta-tags per indirizzare fraudolentemente gli utenti di internet verso il proprio sito web. Avv. Stefano Cerutti Venezia

49 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
A chi spetta la proprietà intellettuale del sito web? al committente od alla web agency? Dipende. E’ bene che colui che commissiona la realizzazione di una o più pagine web ad un soggetto esterno specifichi esplicitamente nel contratto che con esso vengono trasferiti anche tutti diritti di sfruttamento economico sull’opera creata. Viceversa potranno porsi delicate questioni, poiché, interpretando alla lettera la legge sul diritto d’autore, all’autore solamente competono tutti i diritti di riproduzione, modifica, fissazione, ecc. e la cessione di uno tra essi non implica affatto la cessione dei rimanenti. Un contratto mal scritto potrebbe esporre il committente al rischio di non poter modificare le pagine per la cui realizzazione ha pagato. Avv. Stefano Cerutti Venezia

50 Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia
Conclusioni: Si può, quindi, concludere il presente incontro affermando che i contenuti digitali che solitamente compaiono nei siti web sono tutelati dalla LdA alla stessa stregua del loro omologhi pubblicati sui più tradizionali formati cartacei. Non vanno tuttavia sottaciute alcune particolarità proprie dei prodotti digitali che rendono più difficile, in un’ottica processuale, la difesa dei diritti del loro autore. Si pensi, ad esempio, all’assoluta identità sussistente tra originale e copia delle fotografie digitali che, in mancanza di possibilità di esibire il negativo, rende spesso difficile la prova della loro titolarità ovvero alla facile modificabilità di quanto visualizzabile sullo schermo del computer che di recente ha indotto la Corte di Cassazione – con sentenza n del – a ritenere non utilizzabile ai fini probatori una copia di “pagina web” su supporto cartaceo se non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento. Avv. Stefano Cerutti Venezia

51 La tutela della proprietà intellettuale su internet Fine
Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti Avv. Stefano Cerutti Venezia


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