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Leggi europee nazionali e regionali a confronto. Questioni Sociolinguistiche e politica linguistica di base Scutari 12/11/2013 1 Joyce Mattu.

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1 Leggi europee nazionali e regionali a confronto. Questioni Sociolinguistiche e politica linguistica di base Scutari 12/11/2013 1 Joyce Mattu

2 Leggi europee, nazionali e regionali a confronto Art. 1, 3, 4 Art. 2 Parte II e III Art. 3 e 6 Art. 1 Comma 1; Art. 2, 3, 4, 6 Art. 5 1. DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE MINORANZE NAZIONALI O ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE 2. CARTA EUROPEA 3. COSTITUZIONE ITALIANA 4. LEGGE 482/99 5. STATUTO AUTONOMO DELLA SARDEGNA L. R. 26/1997 L. R. 7 12/11/2013Joyce Mattu2

3 DICHIARAZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE MINORANZE NAZIONALI O ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE Articolo 1 1. Gli Stati proteggeranno lesistenza e lidentità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze allinterno dei rispettivi territori e favoriranno le condizioni per la promozione di tale identità. 2. Gli Stati adotteranno idonee misure legislative ed altre allo scopo di conseguire questi obiettivi. Articolo 2 1. Le persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (dora in avanti chiamate persone appartenenti a minoranza) hanno il diritto di beneficiare della loro cultura, di professare e praticare la loro religione e di usare il loro linguaggio, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenza o qualsiasi altra forma di discriminazione. 2. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica. 3. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla presa delle decisioni sul piano nazionale e, ove opportuno, sul piano regionale quando riguardino la minoranza alla quale esse appartengono o le regioni in cui esse vivono, in maniera non incompatibile con la legislazione Articolo 4 1. Gli Stati adotteranno misure, ove necessario, per assicurare che le persone appartenenti a minoranza possano esercitare pienamente ed effettivamente tutti i loro diritti umani e libertà fondamentali senza alcuna discriminazione e in piena eguaglianza davanti alla legge. 2. Gli Stati adotteranno misure allo scopo di creare condizioni favorevoli 12/11/20133Joyce Mattu

4 Preambolo Carta Europea …..sottolineato il valore dellinterculturalità e del plurilinguismo e considerato che la promozione delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle, coscienti del fatto che la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e Regioni dEuropa contribuiscano in modo considerevole a costruire unEuropa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nellambito della sovranità nazionale e dellintegrità territoriale, tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ogni regione dei Paesi dEuropa, hanno convenuto quanto segue: 12/11/20134Joyce Mattu

5 Carta Europea Articolo 2 – Impegni 1. Ogni Parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie usate sul proprio territorio relative alle definizioni dellarticolo 1. 2. Per quanto concerne qualsiasi lingua indicata al momento della ratifica, dellaccettazione o dellapprovazione, conformemente allarticolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13. 12/11/20135Joyce Mattu

6 Parte II Carta Europea 2. Le Parti si impegnano a eliminare, se non lhanno ancora fatto, qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate che concernono luso di una lingua regionale o minoritaria e hanno lo scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di questultima. Ladozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie, destinate a promuovere luguaglianza fra i parlanti di tali lingue e il resto della popolazione o miranti a considerare le loro situazioni particolari, non è ritenuta un atto discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse. 3. Le Parti si impegnano a promuovere, mediante misure appropriate, la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi delleducazione e della formazione impartite nel Paese, e a esortare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire il medesimo obiettivo. 12/11/20136Joyce Mattu

7 Costituzione Italiana Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche Legge 482/1999 12/11/20137Joyce Mattu

8 Legge 482/1999 Art. 1 1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano. 2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge. Art 2 In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. 12/11/20138Joyce Mattu

9 Statuto Autonomo della Sardegna Non contempla lufficialità della lingua sarda nel territorio regionale ma allart. 5 recita: Art. 5 Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi…..> Diritto concorrente 12/11/2013Joyce Mattu9

10 Legge 26/97 RAS Art.2 Oggetto l. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare, la lingua sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l' espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali. 12/11/2013Joyce Mattu10

11 LEGGE 26/97 RAS Art.4 Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale Art.5 Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda Art.10 Censimento del repertorio linguistico dei Sardi Art.12 Programmazione> Piano triennale 12/11/2013Joyce Mattu11

12 Legge 7 RAS 2006/09 Sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dellinsegnamento e dellutilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare - L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 10 12/11/2013Joyce Mattu12

13 La legislazione ONU ed Europea Ci conducono ad individuare i limiti della legislazione nazionale e regionale che non consentono il pieno riconoscimento e sviluppo delle lingue minoritarie di : Art. 1 Comma 1 Legge 482/99 1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano. 2. La non previsione nella L. 482/99 dell insegnamento nella scuola superiore della lingua minoritaria (alla quale supplisce la L. R. n.7 ma è generalizzata 3. La non applicazione dellart 5 dello Statuto Autonomo della Regione Sarda 12/11/201313Joyce Mattu

14 Parte III – Misure a favore delluso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dellarticolo 2 paragrafo 2 Articolo 8 – Insegnamento Articolo 9 – Giustizia Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi pubblici Articolo 11 – Mezzi di comunicazione di massa Articolo 12 – Attività e infrastrutture culturali Articolo 13 – Vita economica e sociale 12/11/201314Joyce Mattu

15 12/11/2013Joyce Mattu15

16 Stato delle Lingua minoritarie storiche non alloglotte SARDO (o altra L.M.) ITALIANO/FRANCESE 1. Insegnamento nella scuola- 2. Uso pubblico/ufficiale - 3. Uso in letteratura/- mass-media - 4. Accettazione generale - 5. Prestigio - 6. Norma scritta - 1. Insegnamento nella scuola + 2. Uso pubblico/ufficiale + 3. Uso in letteratura/mass- media + 4. Accettazione generale + 5. Prestigio + 6. Norma scritta + 12/11/201316Joyce Mattu

17 BILINGUISMO PERFETTO 12/11/2013Joyce Mattu17

18 Diglossia 12/11/2013Joyce Mattu18

19 Diglossia con codeschwiching > mixing= =anticamera della perdita della lingua 12/11/201319Joyce Mattu

20 Motivi di diglossia e conseguente mixing Le L1 sono subordinate alle L2 per diversi motivi: 1. Politica monolinguistica degli stati nazionali 2. Legislazione inadeguata o inaplicazione delle leggi in materia di minoranza 3. Applicazione formale/non sostanziale della legislazione in materia 4. Casi storici di destrutturazione linguistica e culturale 12/11/2013Joyce Mattu20

21 Politica Linguistica di base Alla base di questi problemi della lingua, del suo riconoscimento, del suo prestigio, della sua funzionalità sta proprio la mancanza o il non riconoscimento di una norma scritta. Con lassenza di una norma scritta non si ha nessuna circolazione della lingua e se ne rischia la perdita. Con la mancanza di una norma scritta ognuno è legittimato a scrivere dizionari, grammatiche, traduzioni, libri, testi, calendari, nella propria variante con simboli spesso arbitrari ed inventati che non rispecchiano leffettiva fonetica o leffettivo suono della stessa variante voluta rappresentare e, per di più risultano essere incomprensibili e illeggibili, non solo per gli altri paesi, le altre varianti, micro e macrovarianti, ma anche per gli stessi paesani. 12/11/2013Joyce Mattu21

22 Ora, la questione della norma scritta, rimane una questione politica e più precisamente di politica linguistica. I centenari, i poeti, i sardo-parlanti, quelli che veramente hanno ancora il sardo come prima lingua e come lingua 1, non hanno avuto e non hanno, ancora oggi, nessuna difficoltà a parlare e a scrivere per farsi capire da tutti. Una koeinizzazione spontanea, così continuo a definirla, nei nostri paesi vi è sempre stata e continua ad esserci. La standardizzazione non è un metodo per annullare, ma per salvaguardare la lingua: 1) se vi è una codificazione comune si facilita la comunicazione linguistica anche nella lingua minoritaria (nessuno avrà più il problema di dire: custu non mi cumprendet ca amus unu limbazu divertzu); 12/11/2013Joyce Mattu22

23 2) se vi è un codice comune sarà possibile: scrivere in letteratura, manuali, dizionari, grammatiche, sussidiari, testi scolastici per ogni ordine e grado e per tutte le materie/discipline, nei mass-media dal quotidiano al web, nei cartelli e insegne e in tutta la società, che si tratti di contesti formali o informali; non ultimi cd rom e manuali per imparare il sardo (anche per gli stranieri) in modo da garantire, non la chiusura, come il senso comune e alcuni intellettuali vogliono far credere, ma la circolazione della lingua, il confronto e lapertura verso lesterno. È chiaro che se il sardo (o altra L.M) rimane relegato ai contesti informali e non viene utilizzato e scritto nei contesti ufficiali e non se ne garantisce la circolazione, rimarrà sempre una lingua non minoritaria ma minore e minorata, perché parlata da sempre meno gente e perché sempre meno utile. 12/11/2013Joyce Mattu23

24 3) Se vi è un codice comune di comunicazione tutti i discorsi ufficiali, quali convegni, conferenze, comizi, si potranno tenere anche in sardo, senza che si ripeta quella inutile e deleteria frase non lo capisco, sono troppo diverse le parole quando poi magari le parole cioè il lessico è identico e cambiano semplicemente i modi di pronunciarle/o; 4) Con una codificazione comune saranno meno probabili le alterazioni/infiltrazioni dellitaliano, perché credo che uno che si metta a scrivere in sardo abbia qualche problema a scrivere cola-mi sa buttiglia/ su stomaco/ o ancora su tavolinu, pensandoci sopra prima e, rendendosi conto che con un po di poltronite mentale in meno trova i termini ampulla, istògomo, jenna/zenna/janna, messighedda, mesigedda e via dicendo e non solo, man mano che si scrive e si comunica sempre di più in sardo si recupera il lessico e la grammatica, si riescono a creare dei neologismi e si riacquistano funzionalità e prestigio. 12/11/2013Joyce Mattu24

25 5) Anche per questo la standardizzazione non annulla le varietà locali ma le valorizza, perché aiuta a recuperare lessico e grammatica del posto e non è un esperanto ma una codificazione di norme indispensabili alla scrittura, unu cuncordu in cui le diverse varianti possano prendere voce nelle loro forme verbali, lessicali, morfologiche, semantiche. 12/11/2013Joyce Mattu25

26 Conclusioni Ora per un effettivo riconoscimento delle lingue minoritarie, per uneffettiva valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche e culturali, per una reale realizzazione del bilinguismo perfetto > plurilinguismo, è indispensabile agire con gli strumenti disponibili a livello legislativo regionale e nazionale: 1. Rispettare quanto stabilito dallart. 3 e 6 della Costituzione; 2. applicare lart. 5 dello Statuto anche elaborando ed emanando una specifica legge sulla lingua che preveda la stabilizzazione di quanto previsto dalla Parte III della Carta Europea; 3. Rispettare la Dichiarazione ONU, ratificare e applicare quanto previsto dalla Carta Europea: 12/11/2013Joyce Mattu26

27 Parte III Carta Europea Articolo 8 – Insegnamento Articolo 9 – Giustizia Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi pubblici Articolo 11 – Mezzi di comunicazione di massa Articolo 12 – Attività e infrastrutture culturali Articolo 13 – Vita economica e sociale 12/11/2013Joyce Mattu27

28 Tutta la società deve parlare, scrivere, pensare ed esprimersi anche in lingua minoritari. Questo è un principio basilare garantito da qualsiasi stato federale o centrale che si dica democratico. Un principio e un diritto civico e civile di cittadinanza culturale, storica, linguistica con il quale si può davvero esercitare la propria sovranità e condivisione culturale dal basso e con il quale ci si può realmente sentire e realizzare come cittadini di unEuropa che si possa definire dei popoli. 12/11/2013Joyce Mattu28


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