La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

SPSAL RIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "SPSAL RIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004"— Transcript della presentazione:

1 SPSAL RIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004
ZONE TERRITORIALI N. 12 / N. 13 AREA VASTA DICEMBRE 2004

2 MALATTIE CORRELATE AL LAVORO PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA DENUNCIA
DECRETO (G.U. n. 134 del ) MALATTIE CORRELATE AL LAVORO PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA DENUNCIA ART. 139 T.U.

3 ELENCO MALATTIE LISTA I: MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI ELEVATA PROBABILITA’; LISTA II : MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI LIMITATA PROBABILITA’; LISTA III: MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ SOLO POSSIBILE; N.B.: Non ci sono quindi malattie che sono riconosciute “automaticamente” dall’INAIL come “lavorative”, le cosiddette tabellate.

4 La distinzione tra “elevata probabilità”, “limitata probabilità” e “possibile” , introduce la novità della obbligatorietà della segnalazione all’INAIL e al SPSAL anche per quelle patologie di cui ancora non si ha certezza della loro derivazione dall’attività lavorativa. Tra i nuovi agenti patogeni compresi, sono anche indicati il laser, i virus dell’ epatite e il cloruro di vinile. Le malattie sono catalogate per patologia (malattie da agenti fisici, della pelle, respiratorie, tumori professionali) e infine anche per ogni agente patogeno o lavorazione associata.

5 NOVITA’ : FUMO PASSIVO E MOBBING . MOBBING INDIVIDUATO DA:
Marginalizzazione e svuotamento delle mansioni, inattività forzata, ripetuti trasferimenti ingiustificati; Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti; Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti; Impedimento sistematico all’accesso a notizie; Inadeguatezza delle informazioni inerenti l’attività di lavoro; Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative e di aggiornamento professionale; Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.

6 Esempi Malattie Professionali
Idrocarburi Policiclici Aromatici (Catrame, bitume, pece, olii da taglio, olii minerali) D.I.C. (Olii minerali) D.A.C. (Olii Minerali) Dermatite follicolare Tumori cute e polmoni Microtraumi e posture incongrue arti superiori - ritmi continui e ripetitivi per almeno metà del tempo del turno lavorativo. Sindrome da sovraccarico biomec. della spalla/gomito/polso (tendinite cuffia rotatori, borsite, epicondilite, tendiniti, dito a scatto, tunnel carpale) Fabbricazione e riparazione calzature Tumori delle cavità nasali, tumori dei seni paranasali, leucemie Polveri di legno duro Tumori delle cavità nasali, tumori dei seni paranasali

7 LAVORO NOTTURNO D.Lgs 532 del 26.11.1999
l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino; Lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero; 2) qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.

8 Art tutela della salute : i lavoratori notturni devono essere sottoposti ,a cura e spese del datore di lavoro, per mezzo del Medico Competente , ad: Accertamenti preventivi volti a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti Accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute Accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno In caso di inidoneità al lavoro notturno, accertata dal Medico Competente, è garantita al lavoratore l’assegnazione ad altre mansioni (Sanzione al ddl da 1500 a 3000 €)

9 Categorie di lavoro notturno
Panificatori Addetti alla stampa di quotidiani Addetti ai mercati ittici ed ortofrutticoli Addetti alla distribuzione giornali Guardia notturna Assistenza notturna -infermieri Locali di ritrovo aperti al pubblico ( Dj….) Call center Attività alberghiera

10 Giudizi di idoneita’ – condizioni morbose che possono comportare INIDONEITA’al lavoro notturno
Disturbi cronici del sonno; Gravi malattie gastrointestinali; Malattie cardiovascolari; Malattie cerebrali e/o epilessia; Diabete insulino-dipendente; Nefropatie croniche; Importanti alterazioni tiroidee.

11 Condizioni a cui prestare particolare attenzione e cautela
Patologie respiratorie croniche; Alcolismo e psicofarmaci; Grave deficit visivo; Donne con bambini piccoli; Persone di età superiore a 50 anni; Persone con lunghi tempi di pendolarismo; Persone con spiccate caratteristiche di nevrocitismo.

12 Limitazione al lavoro notturno art. 53 D.Lgs 151/2001
E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati al lavoro notturno: 1) Lavoratrice madre figlio età < 3 anni 2) Lavoratrice unico genitore affidatario di figlio convivente di età < 12 anni 3) Lavoratrice con soggetto disabile.

13 NUOVA DIRETTIVA APPRENDISTI
DGRM 822 DEL PUBBLICATA SUL BUR N. 82 DEL

14 Tabella riepilogativa del controllo sanitario di lavoratori minori e maggiorenni
TIPOLOGIA DI LAVORATORE VISITA PREVENTIVA VISITA PERIODICA Minore esposto a rischio con obbligo di sorveglianza sanitaria Medico Competente Minore non esposto a rischi con obbligo di sorveglianza sanitaria Medico del SSR ASUR Apprendista maggiorenne esposto a rischi con obbligo di sorveglianza sanitaria Apprendista maggiorenne non esposto a rischi con obbligo di sorveglianza sanitaria Non più necessaria!!

15 QUALI SONO I REQUISITI DEI MINORI PER ESSERE AMMESSI AL LAVORO?
Il compimento del 15° anno di età Assolvimento dell’obbligo scolastico (diploma di licenza media inferiore o frequenza per almeno 8 anni della scuola dell’obbligo)

16 QUALI LAVORI POSSONO SVOLGERE GLI ADOLESCENTI?
E’ VIETATO ADIBIRE GLI ADOLESCENTI( minori di età compresa tra i 15 anni di età e i 18 anni e che non sono più soggetti all’obbligo scolastico) AI PROCESSI E AI LAVORI INDICATI NELL’ALLEGATO I DELLA L. 977/67

17 ADOLESCENTI Lavori non a rischio Lavori a rischio NON vietati
“Lavori vietati” – All. I deroga D.P.L.

18 Lavori non a rischio Sono attività lavorative NON soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I capo IV del Dlgs 626/94. Sono quindi lavori per cui NON E’ OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del Medico Competente ( settore turistico-alberghiero, servizi, commercio…)

19 Lavori a rischio NON vietati
Sono attività lavorative, non comprese nell’allegato I della L. 977/67, soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al Titolo I capo IV del Dlgs 626/94. Sono quindi lavori per cui è OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del Medico Competente

20 LAVORI VIETATI – ALL. I Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati nell’allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per: 1) Indispensabili motivi didattici e di formazione professionale, svolta in laboratorio e in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista, purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti

21 Lavori vietati – All. I -DEROGA
Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati nell’allegato I, possono essere svolti dagli adolescenti solo dopo autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere della Zona Territoriale competente per territorio.

22 La Valutazione dei rischi va effettuata con particolare riguardo a:
Sviluppo non ancora completo , mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in relazione all’età Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici Movimentazione manuale dei carichi Sistemazione, scelta e utilizzazione delle attrezzature Pianificazione dei processi di lavoro Situazione della formazione e dell’informazione dei minori

23 VISITA MEDICA Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro, deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria ( art. 8 comma 6 L. 977/67)

24 PRONTO SOCCORSO Decreto 388/2003
Il 3 Febbraio ( a seguito di proroga approvata il 27 Luglio 2004) , entra in vigore il Regolamento 388 , recante disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15 , comma 3, del Dlgs 626/94, che individua le caratteristiche minime delle attrezzature di Pronto Soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

25 Classificazione delle aziende
Gruppo A: ( cassetta di ps) I) Centrali termoelettriche, aziende estrattive, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, industrie a rischio di incidente rilevante II) Aziende con oltre 5 lavoratori con indice infortunistico maggiore di 4 (INAIL) III) Aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato

26 Classificazione delle aziende
Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A ( cassetta di pronto soccorso) Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A ( pacchetto di medicazione)

27 Comunicazione alla ASL
Il datore di lavoro , sentito il Medico Competente , ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda e , solo nel caso appartenga al Gruppo A , la comunica alla Zona territoriale competente, Dipartimento Emergenza, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso

28 Indici di frequenza d’infortunio per gruppo di tariffa INAIL ( g. u. n
Indici di frequenza d’infortunio per gruppo di tariffa INAIL ( g.u. n. 192 del 17/8/2004) > 4 Lavorazioni meccanico-agricole: 10,84 Macellazione-pesca: 6,41 Costruzioni edili : 8,60 Prima lavorazione legname : 7,95 Falegnameria e restauro: 7,18 Metalmeccanica e metallurgia: 5,47 Lavorazione del vetro Facchinaggio : 15,99 Pulizie e nettezza urbana: 5,57

29 Organizzazione del Pronto Soccorso
Nelle aziende o unità produttive di Gruppo A e di Gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: * cassetta di pronto soccorso, custodita in un luogo facilmente accessibile , contenente la dotazione minima dell’allegato I, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del Medico Competente

30 Organizzazione del Pronto Soccorso
Nelle aziende o unità produttive di Gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: * pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti sul luogo di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione col Medico Competente, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presìdi ivi contenuti;

31 Organizzazione del Pronto Soccorso
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il Medico Competente, ove previsto, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di Pronto Soccorso interno ed il Sistema di emergenza sanitaria

32 Formazione degli addetti al P.S.
Gli addetti al pronto soccorso designati, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento… La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico + s.s.n. Aziende di gruppo A : corsi di 16 ore Aziende di gruppo B e C : corsi di 12 ore N.B. sono validi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto La formazione andrà ripetuta ogni 3 anni !!!

33 Attrezzature minime per gli interventi di Pronto Soccorso
Il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

34 RISCHIO CHIMICO Dlgs 25/02-7 bis
Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

35 Art. 72 quater – Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro determina, preliminarmente, l’eventuale presenza degli agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti prendendo in considerazione in particolare: a) le proprietà pericolose b) le schede di sicurezza c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici, compresa la quantità degli stessi. e) i valori limite di esposizione professionale f) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese

36 Valutazione del rischio
La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione periodicamente, e quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

37 Valutazione del rischio
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo, quantità, modalità e frequenza di esposizione, vi è solo Rischio Moderato (trascurabile, irrilevante per la salute e basso per la sicurezza) per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure generali (riduzione quantità, riduzione durata ed intensità esposizione, riduzione numero lavoratori, attrezzature idonee), sono sufficienti a ridurre il rischio, NON si applicano le seguenti disposizioni: 1) Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori; 2) Dispositivi di protezione individuale; 3) Misure organizzative di protezione collettiva; 4) Valutazione del superamento dei valori limite di esposizione professionale; 5) Disposizione in caso di incidenti o di emergenza

38 Valutazione del rischio
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo, quantità, modalità e frequenza di esposizione, vi è un Rischio Non Moderato (quindi più alto) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si applicano le seguenti disposizioni: 1) Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori; 2) Dispositivi di protezione individuale; 3) Misure organizzative di protezione collettiva; 4) Valutazione del superamento dei valori limite di esposizione professionale; 5) Disposizione in caso di incidenti o di emergenza

39 E’ evidente che la Sorveglianza Sanitaria non è necessaria e quindi non va effettuata, quando e in quanto si sia in presenza di un rischio irrilevante per la salute. Il monitoraggio biologico nei casi in cui si configuri come una delle possibili misure dell’esposizione, può essere inteso come valido strumento contributivo alla valutazione del rischio, anche quando la S.S. in senso stretto risulti non necessaria, quindi del tutto indipendentemente da essa. Risulta, pertanto, fondamentale l’opera del binomio tecnico costituito dal RSPP e dal MC. Voi sapete che all’elaborazione della Valutazione del Rischio concorrono, se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza già intraprese. L’AIDII e SIMLI criticano decisamente il declassamento della S.S. da misura generale (Art. 3 D.Lgs 626/94) a misura specifica (Art. 72/6 D.Lgs 25/02), soprattutto per il non fedele recepimento della Direttiva Comunitaria:(Art. 10 – 98/24/CE “Nel caso in cui sia stato fissato un valore limite biologico … la s.s. è una prescrizione obbligatoria per il lavoro con l’agente chimico in questione.”)

40 La valutazione del rischio raramente si conclude con il rischio = 0; in genere invece si conclude con rischio residuo ritenuto accettabile. In questo caso la sorveglianza sanitaria, pur programmata con periodicità anche allungata, diventa un elemento essenziale della stessa valutazione del rischio, confermandone i risultati o evidenziando la necessità di una sua revisione Ma quale figura, se non il MC, è in grado di definire, al termine del processo di valutazione, se la situazione riscontrata rientra nella prima o nella seconda ipotesi di lavoro? Di qui emerge l’utilità della presenza del MC nel processo di valutazione dei rischi a prescindere dalla obbligatorietà o meno della successiva esecuzione di visite mediche. Il MC, secondo l’AIDII, non può essere infatti escluso da tale processo, anzi è la figura tecnica che può avere competenza nella valutazione comparata delle differenti vie di assorbimento e delle cautele da porre in atto e nell’indirizzare verso la decisione della NON necessità di esecuzione della S.S.

41 Sorveglianza Sanitaria. Sono abrogati:
L’intero capo II D.Lgs 277/91 (Piombo); ne consegue che l’intera problematica dell’esposizione al Pb è ormai normata dal titolo VII bis del 626/94 con i nuovi allegati VIII ter sostituito dal Decreto Min.Lav. (valori limite di esposizione) e VIII quater; L’intero Decreto Legislativo Gennaio 1992 n. 77; Le voci da 1 a 44 della tabella al DPR 303/56.

42 La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata:
Prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione; Periodicamente, di norma una volta l’anno, o con periodicità diversa decisa dal MC con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota al RLS, in funzione della valutazione del rischio e del risultato della S.S. Alla cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il MC deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

43 L’Organo di Vigilanza può disporre , con provvedimento motivato, periodicità diverse da quelle stabilite dal Medico Competente. Per i lavoratori esposti ad agenti( Pb)per i quali è fissato un valore limite biologico, è obbligatorio il monitoraggio biologico (pena la sanzione di cui all’art. 92 Dl 626/94), e dei risultati deve essere informato il lavoratore, mentre i risultati in forma anonima devono essere allegati al Documento di valutazione dei rischi. Qualora la sorveglianza sanitaria evidenzi in un lavoratore, o in un gruppo di lavoratori, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute o il superamento del v.l.b., il MC informa individualmente i lavoratori interessati e il Datore di lavoro (sanzione di cui all’art. 92)

44 Il Datore di Lavoro , da parte sua : a) rivede la valutazione dei rischi b)rivede le misure adottate anche tenendo conto del parere del Medico Competente c)fa effettuare una visita medica straordinaria ai lavoratori che hanno avuto analoga esposizione d) su conforme parere del MC, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati N.B. Nella cartella sanitaria e di rischio, il M.C. dovrà indicare i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale!! Alla cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio devono essere trasmesse all’ISPESL !!

45 Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici- Decreto 26/2/2004 (G.U. 58 del 10/3/2004) Benzene Cloruro di vinile monomero Polveri di legno Acetone Tricloroetano 1,1,1 Xilene Glicole etilenico Cicloesanone Fenolo Piombo inorganico Acido cloridrico Diclorobenzene

46 Decreto Legge 66/2000- Protezione da Agenti Cancerogeni
Il campo di applicazione della norma si estende a tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti cancerogeni e/o mutageni, senza limitazione alcuna. Le sostanze, i preparati, le miscele, le lavorazioni e i processi che possono essere compresi nella definizione di cancerogeni sono molti. Gli agenti cancerogeni si possono presentare in tre condizioni diverse: 1)materie prime 2) sostanze emesse durante la lavorazione 3) sostanze ,preparati e processi dell’Allegato VIII

47 Categorie di sostanze cancerogene e frasi di rischio (D.Lgs 52/97)
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione possa provocare lo sviluppo di tumori. Simbolo T – R45: può provocare il cancro Simbolo T – R49: può provocare il cancro per inalazione Simbolo T – R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

48 Allegato VIII – Elenco di sostanze, preparati e processi
Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. Lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.

49 IL MEDICO COMPETENTE Deve esercitare un ruolo attivo nella fase della valutazione del rischio/valutazione dell’esposizione, e collaborare al processo di individuazione e ottimizzazione delle misure di prevenzione messe a punto dal DL e dal RSPP. Egli deve fondamentalmente individuare tutte le misure di carattere igienico che possano limitare al massimo l’entità dell’esposizione, qualora la sostanza cancerogena non possa essere eliminata o utilizzata a ciclo chiuso, contribuendo inoltre alla scelta dei DPI e alla formazione dei lavoratori sul loro corretto utilizzo.

50 Il MC deve essere inoltre in grado di fornire elementi importanti per la valutazione del livello di esposizione dei lavoratori impegnati in particolari lavorazioni, utilizzando il monitoraggio biologico della dose interna, quando siano disponibili idonei indicatori e sia accuratamente programmata e curata la raccolta dei campioni biologici; inoltre può attivare una nuova valutazione del rischio a seguito di comunicazione al DDL dell’evidenza di anomalie imputabili all’esposizione riscontrate nei lavoratori esposti, con gli accertamenti sanitari.

51 IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI
Il registro degli esposti è un archivio cartaceo o informatico, corredato di precisi meccanismi di inclusione dei dati; Il registro previsto dall’art. 70 del D.Lgs 626/94, è istituito dal DDL, il quale si avvale per questa funzione del MC per il tramite del quale il registro viene compilato e tenuto aggiornato; La trascrizione nel registro di annotazioni individuali e l’inclusione nelle cartelle cliniche dei dati sanitari individuali, rappresentano due attività distinte e indipendenti l’una dall’altra, ma entrambe di stretta competenza del MC. Gli eventuali parametri biologici e gli accertamenti sanitari, devono essere annotati esclusivamente nella cartella sanitaria e di rischio.

52 E’ proprio durante la valutazione dei rischi che il MC può procedere alla definizione delle categorie di esposizione per lavoratore/mansione e individuare i lavoratori addetti, costituendo, così, la base informativa per un registro degli esposti utile e funzionale. Il MC deve infatti collaborare con il DDL sia nella individuazione delle mansioni a rischio, sia nella registrazione dei lavoratori esposti, verificando l’entità e la qualità dell’esposizione In seguito lo stesso MC aggiornerà il registro con tutti i cambiamenti che si dovessero verificare, sia nella tipologia/ entità/ variabilità dell’esposizione, sia nella mobilità/flessibilità degli addetti. Dovranno anche essere annotate le esposizioni occasionali, rispettive e quelle accidentali o inconsuete causate da incidenti. L’RSPP e l’RLS hanno accesso al registro; il lavoratore, in caso di cessazione dell’attività ha diritto a ricevere copia sia della cartella sanitaria, sia delle annotazioni individuali contenute nel registro.

53 Valori limite di esposizione individuale
In generale per i cancerogeni/mutageni , non è possibile evidenziare una “ soglia” di esposizione sicura, anche se bassa o molto bassa; ciò porta a dire che è verosimile che per tali sostanze la soglia non debba esistere, e ciò risulta particolarmente vero per i fini pratici della prevenzione. Tuttavia il Dl 66/2000 ha introdotto i valori limite per CVM, benzene e polveri di legno ( 5 mg/m3). Sia i valori limite ambientali che quelli biologici ( Pb), non debbono mai essere superati

54 Divieti per lavorazioni con esposizione a cancerogeni
Lavoratori temporanei interinali D.M. 31 Maggio 99 : individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza medica e di quelle pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo Lavoratrici in gravidanza e puerperio D.L.vo 151/2001 “ testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità” Minori ( per i minori è ammessa la deroga da parte della DPL, previo parere dello SPSAL) D,Lvo 262/2000 in materia di protezione dei giovani sul lavoro, Dlvo 345/99.

55 Modifiche apportate dal D. Lgs
Modifiche apportate dal D.Lgs. 66/2000 “Polveri di legno duro” Elenco tipologie legni duri/esotici LEGNI DURI Acero Betulla Castagno Ciliegio Faggio Frassino Noce Pioppo Platano Quercia Tiglio Salice LEGNI DURI ESOTICI Afromosia Ebano Iroko Legno del Brasile Legno di balza Mogano d’Africa Noce mansonia Palissandro Pino rosso Teak

56 Parametri per il riconoscimento della valutazione del rischio
Le aziende in cui si impieghi legno duro, dovranno provvedere ad una integrazione ad hoc. Identificare i singoli legni lavorati e le quantità Identificare le lavorazioni a rischio (produzione di polveri fini inalabili) Durata e modalità delle lavorazioni Effettuare misure di concentrazione della polverosità Polveri fini e finissime inalabili si producono soprattutto nelle fasi di taglio a misura e della sagomatura dei pezzi, e ancor più in fase di carteggiatura/levigatura/finissaggio Quantità importanti di polveri fini e finissime di legno inalabili, si producono non solo nella produzione e restauro di mobili, ma anche nella produzione, posa in opera, e restauro di parquet.

57 Registrazione dei lavoratori professionalmente esposti a polveri di legno duro
Appare corretto proporre che ai fini della registrazione, i DDL includano nella categoria dei “professionalmente esposti a polveri di legno duro” tutti i lavoratori che siano o siano stati addetti a mansioni comportanti interventi meccanici polverigeni sui legni duri (sia tramite macchina, sia anche manuali, ad es. per la carteggiatura) e che in tal modo abbiano accumulato un totale di 120 ore di esposizione. Ad esempio si ritiene ragionevole che vada classificato come professionalmente esposto, un lavoratore che abbia lavorato in media per un’ora al giorno, per 5 giorni la settimana per 4 settimane al mese, durante l’arco di un periodo di lavoro pari o superiore a 6 mesi.

58 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
Si ritiene ragionevole l’adozione del seguente protocollo di sorveglianza sanitaria in ordine al controllo complessivo di tutte le patologie da esposizione professionale a polveri di legno. Asma,patologie irritative delle vie aeree superiori, displasie delle mucose del naso, adenocarcinomi del naso e dei seni paranasali Controlli da effettuarsi con periodicità indicativamente “ annuale”: a)indagine anamnestica mirata alla evidenziazione di patologie respiratorie e allergiche; b)visita medica generale; c)spirometria con valutazione dei flussi a livello delle piccole vie aeree Controlli da effettuarsi prima possibile qualora siano segnalati disturbi respiratori, dispnea, rinorrea, epistassi, ostruzione respiratoria nasale: a) visita medica specialistica, pneumologica e/o ORL e/o allergologica, a giudizio del Medico Competente Aziendale.

59 Questionario per lo studio dei disturbi nasali (da inserire all’interno della cartella clinica dove è riportata l’anamnesi lavorativa, per mettere in evidenza i disturbi nasali che necessitano di (21 DITTE) approfondimenti specialistici (246 LAVORATORI) 1 Ha mai subito interventi chirurgici al naso? Se si , in quale anno ? SI 28 NO 211 2 Ha mai subito traumi nasali con intervento medico? Se si, in quale anno? 11 239 3 Utilizza farmaci per via nasale? Se si, da quanto tempo? 9 219

60 Invio allo specialista ORL in caso di almeno 1 risposta positiva alle domande sottoriportate ( relative al solo periodo lavorativo!!!) 1 Ha mai avuto perdite di sangue dal naso? Se si , da quanto tempo? SOLO PERIODO LAVORATIVO!!! Si 45 No 201 2 Le sembra di non respirare bene con il naso? (Escludendo il semplice raffreddore!) 40 218 3 Le capita di sentire meno gli odori? Se si, da quanto tempo? Mono o bilaterale? 16 230 4 Le capita di sentire formicolii e sensazioni strane al volto? Se si, da quanto tempo? 9 237 5 Ha mai notato tumefazione della gengiva superiore? Se si , da quanto tempo? 245 6 Soffre mal di testa, soprattutto frontale, per la quale non è stato possibile stabilire la causa? 27 219

61 Astensione maternità – flessibilità congedo ( Legge 53/2000)
L’art. 12 della Legge 53/2000 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, posticipando l’astensione obbligatoria all’ottavo mese. Pertanto la lavoratrice, se lavora in una azienda ove è prevista la presenza del Medico Competente e quindi l’obbligo della Sorveglianza sanitaria, dovrà chiedere al MC una certificazione attestante l’assenza dei rischi per lo stato di gestazione così impostato: “ Si certifica che…...nata……dipendente della Ditta …. con la qualifica di …. NON subisce pregiudizio alla salute della stessa e a quella del nascituro per le mansioni svolte, per l’ambiente di lavoro e/o per l’articolazione dell’orario di lavoro previsto. Non esistono inoltre controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alla modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.”

62 Le novità del Testo Unico
Gli Acc. San. non possono essere effettuati per accertare tossicodipendenze o sieropositività da HIV. Obbligo di sorveglianza sanitaria per autonomi e componenti impresa familiare , nei casi previsti!! Lavoratore è…anche colui che opera semplicemente sotto le direttive altrui, anche formalmente non dipendente, allorchè vengano a trovarsi più o meno stabilmente inseriti in un contesto organizzativo gestito da altri. …in caso di inidoneità…il lavoratore sarà adibito, ove possibile , ad altra mansione. Il MC collabora con il ddl, e RSPP, previa consultazione dell’RLS, alla valutazione dei rischi.

63 Le novità….. e le criticità
Rischio chimico: in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi non è “ LIEVE” (??), si devono effettuare gli ASP. E’ stato inserito il termine “ lieve” rispetto alla gravità del rischio, in relazione alla “quantità” di agente chimico presente, nel qual caso NON si applicano le misure specifiche di protezione e prevenzione ( sorveglianza sanitaria, DPI, eliminazione degli agenti chimici, misurazione degli agenti…) Disposizioni e non sanzioni ( ricorribili!!) per le norme Tecniche ( salvo che il fatto non costituisca reato = infortunio?) (L’RLS non può acquisire il Documento di Valutazione dei Rischi) e portarlo fuori dell’azienda, può solamente consultarlo!! Custodia della cartella sanitaria o di rischio presso lo studio del Medico e non più in azienda per le piccole imprese Allegato II (fino a 50dipendenti, agricole fino a 10, altre fino a 200) Rilascio copia cartella al lavoratore e invio all’ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio, alla cessazione del rapporto di lavoro.

64 Le criticità… e le novità
Nel corso della riunione periodica, il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti , anche “l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali” , che sarà il MC a fornirgli!! Nelle aziende fino a 15 dipendenti, l’RLS non può più chiedere la convocazione di una apposita riunione!! Gli Organismi Bilaterali, a richiesta del ddl, svolgono sopralluoghi nell’azienda al fine di verificarne il rispetto delle normative e rilasciano la relativa certificazione; lo SPSAL tiene conto di tali certificazioni nella programmazione degli interventi ispettivi di vigilanza ( e in caso di infortunio o MP ? ) Non sarà più prescritto dall’ordinamento l’obbligo di perseguire una sicurezza assoluta, ma solo relativa, dettata dalle applicazioni tecnologiche generalmente praticate e dagli accorgimenti organizzativi e procedurali generalmente acquisiti nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, secondo il principio della “ concreta attuabilità”. L’art. 7 del T.U. NON richiama l’obbligo del DDL in precedenza previsto dall’art. 4 /626, di richiedere “ l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal TU”; viene così cancellato l’obbligo, penalmente sanzionato, del ddl di vigilare affinchè il MC svolga i compiti che la Legge gli attribuisce!!

65 Dipartimento di Prevenzione
Sito web: IL SERVIZIO PSAL HA ATTIVATO UN SITO WEB CUI RIVOLGERSI PER QUALSIASI QUESITO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DEL SERVIZIO (COMUNICAZIONI, F.A.Q., MODELLI ECC…..) WWW. ASL 12. MARCHE.IT Dipartimento di Prevenzione SPSAL

66 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
…….AUGURI PER IL PROSSIMO NATALE…..


Scaricare ppt "SPSAL RIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004"

Presentazioni simili


Annunci Google