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Le autorita’ amministrative indipendenti

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Presentazione sul tema: "Le autorita’ amministrative indipendenti"— Transcript della presentazione:

1 Le autorita’ amministrative indipendenti
Se il modello di organizzazione amministrativa in Italia si fonda sulla regola della dipendenza diretta o indiretta dal Ministro, le AAI rappresentano una vera eccezione. Le AAI possono essere definiti quali soggetti/organi posti in posizione di indipendenza rispetto al potere di indirizzo politico (governo) per funzioni in cui è necessaria l’imparzialità e terzietà.

2 QUALI SONO LE AAI Un elenco delle AAI: BANCA D’ITALIA
CONSOB – Commissione per le società e la borsa; ISVAP- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; AGCOM – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; AGCM – Autorità garante per concorrenza e mercato; Autorità per l’energia elettrica ed il gas; Commissione per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; Garante per la protezione dei dati personali;

3 Caratteri comuni e differenze
Differenze: si tratta di autorità amministrative con strutture diverse – organi collegiali, monocratici, enti pubblici - e responsabilità differenziate. Caratteri comuni: nomina dei vertici tra categorie professionali altamente qualificate; clausole vincolanti di incompatibilità; divieto di rinnovo della carica; impossibilità di revoca dell’incarico; autonomia organizzativa e di bilancio; Poteri di regolazione, controllo e sanzione;

4 UN PO’ DI STORIA… Negli ultimi decenni gran parte degli ordinamenti giuridici europei ha conosciuto la nascita e lo sviluppo di autorità amministrative indipendenti; La ragione del sorgere di tali autorità coincide con la necessità di tutelare interessi diffusi o collettivi ritenuti soccombenti rispetto ai poteri economici forti, garantendo un controllo sui mercati e ristabilendo un equilibrio tra i poteri economici e quelli sociali; L’archetipo delle Autorità indipendenti sorte negli ordinamenti europei è rappresentato, seppure con alcune rilevanti differenze, dal modello statunitense delle independent regulatory agencies.

5 Le Autorità amministrative indipendenti nell’Europa continentale
Sia l’esperienza statunitense che quella britannica in materia di autorità indipendenti evidenziano elementi di cambiamento e di continuità rispetto alle origini del modello. All’istituzione di organismi pensati a somiglianza delle “agencies” statunitensi, l’Europa continentale giunge verso gli anni ottanta, sull’onda delle recriminazioni connesse al c.d. overload amministrativo e all’eccesso di regulation. Le autorità amministrative indipendenti, al fine di realizzare un nuovo rapporto tra Stato e società, non intendono promuovere una destatalizzazione, bensì una depoliticizzazione. A tal fine sono mirati alcuni accorgimenti organizzativi: la scelta dei membri delle AAI in base al requisito della competenza tecnica e della riconosciuta imparzialità nel giudizio; la limitatezza del mandato; il severo regime di incompatibilità con altre cariche pubbliche o private; la nomina congiunta o disgiunta dei membri da parte di organi costituzionali.

6 LA BANCA D’ITALIA: FUNZIONI
La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica italiana ed è parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dell'Eurosistema. Persegue finalità d’interesse generale nel settore monetario e finanziario attraverso funzioni di REGOLAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA. mantenimento della stabilità dei prezzi, in conformità del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE); concorre alle decisioni di politica monetaria attraverso la partecipazione del Governatore al Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ; la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario, in attuazione del principio della tutela del risparmio sancito dalla Costituzione (Art. 47); Gestisce le riserve valutarie proprie ed è responsabile della produzione delle banconote in euro, della gestione della circolazione e dell’azione di contrasto alla contraffazione. Come Autorità di Vigilanza, persegue la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l’efficienza del sistema finanziario, nonché l’osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati.

7 Consob: FUNZIONI Le funzioni della Consob riguardano i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti, gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti e i mercati nei quali essi vengono realizzati. La funzione di controllo riguarda: prodotti finanziari - controllo di trasparenza; Intermediari - controllo di correttezza; mercati - Controllo di efficienza; In relazione alle attribuzioni stabilite dalla legge la Consob:  regolamenta la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari; sanziona i soggetti vigilati; controlla le informazioni fornite al mercato dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio  nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate; accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di  manipolazione del mercato (aggiotaggio); comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; collabora con le altre autorità nazionali e internazionali preposte all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari.

8 Isvap: funzioni Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione; La legge attribuisce all'ISVAP funzioni di controllo e di regolamentazione, qualificando l'Istituto come un'amministrazione indipendente, dotata di autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale, che dispone di specifica competenza tecnica e ampi strumenti operativi; Svolge azioni: Vigilanza; Autorizzazione all'esercizio dell'attività; Vigilanza prudenziale; Controllo sui gruppi assicurativi; Regolazione; Sanzionatoria;

9 Agcom: funzioni L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997. L’Agcom è innanzitutto un’autorità di garanzia: la legge istitutiva le affida il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato tramite: l’attuazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, con le attività di regolamentazione e vigilanza e di risoluzione delle controversie; la razionalizzazione delle risorse nel settore dell’audiovisivo; l’applicazione della normativa antitrust nelle comunicazioni e la verifica di eventuali posizioni dominanti; E di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini, tramite: la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, compresa la pubblicità; la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti; la disciplina del servizio universale e la predisposizione di norme a salvaguardia delle categorie disagiate; la tutela del pluralismo sociale, politico ed economico nel settore della radiotelevisione.

10 Agcm: funzioni L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Autorità Antitrust, è stata istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990; Ha anche competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, così come stabilito dal decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, e in materia di conflitti di interessi, come stabilito dalla legge n. 215 del 20 luglio 2004. CONCORRENZA: competenza in merito a sulle intese restrittive della concorrenza; sugli abusi di posizione dominante; sulle operazioni di concentrazione; PUBBLICITA’: Tutela nei confronti della pubblicità ingannevole e comparativa a tutela delle imprese nei loro rapporti commerciali; CONFLITTO DI INTERESSI: vigilare sui conflitti di interessi affinché i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi.

11 ANTITRUST: MODELLO E STRUMENTI
L’AGCM è certamente il modello di riferimento per la struttura e le funzioni delle AAI; Per la regolazione del mercato utilizza strumenti che permettano di valutare, sebbene all’interno di una “discrezionalità tecnica”, che ha messo in difficoltà, in alcuni casi, il GA, l’effettiva distorsione della concorrenza; Tra gli strumenti più importanti, troviamo la nozione di: Intese; Abuso di posizione rilevante; Concentrazioni; Mercato rilevante; Imprese pubbliche;

12 INTESE Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

13 INTESE AMMESSE Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato tali da: comportare un sostanziale beneficio per i consumatori; assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione; Comportare il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

14 POSIZIONE DOMINANTE  È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

15 cONCENTRAZIONI L'operazione di concentrazione si realizza:
a) quando due o più imprese procedono a fusione; b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione. L'Autorità, quando accerti che l'operazione comporta tali conseguenze, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

16 Mercato rilevante l mercato rilevante combina il mercato del prodotto e il mercato geografico definiti come segue: - il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati; il mercato geografico rilevante comprende l'area in cui le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. Quote di mercato: La definizione del mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto e delle dimensioni geografiche, consente di individuare gli operatori (fornitori, clienti, consumatori) attivi sul mercato stesso. Su questa base si possono calcolare le dimensioni complessive del mercato e le quote di mercato di ciascun fornitore, a partire dalle loro vendite dei prodotti rilevanti nella zona rilevante.

17 Imprese pubbliche e monopolio
Le regole antitrust si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale. Non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati. Le imprese “esonerate”, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono in monopolio o per servizi di interesse economico generale, operano mediante società separate. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte (di monopolio o interesse generale, sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

18 ANTITRUST E BANCHE: UN ESEMPIO
Il procedimento ha ad OGGETTO: gli accordi interbancari, predisposti dall’Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche ABI), per la regolazione a livello interbancario di alcune fasi del processo produttivo relativo ai servizi di incasso di crediti RiBa (Ricevuta Bancaria Elettronica) e RID (Rapporti Interbancari Diretti); gli accordi interbancari, predisposti in seno al Consorzio Bancomat, relativi al servizio di prelievo di contante con la carta Bancomat presso gli sportelli bancari automatici (ATM) convenzionati. Gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano, da un lato, la fissazione collettiva a livello associativo da parte dell’ABI di condizioni che governano l’offerta dei servizi RiBa e RID e, dall’altro, la fissazione da parte del Consorzio Bancomat di condizioni che impattano sull’offerta del servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta Bancomat. MERCATO RILEVANTE: - Dal punto di vista geografico, gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano servizi offerti su tutto il territorio italiano dalla quasi totalità delle banche attive in Italia. Gli accordi sono fissati in modo centralizzato e uniforme per tutto il territorio nazionale. Ai fini della loro valutazione, pertanto, i mercati geografici rilevanti hanno dimensione nazionale.

19 ANTITRUST E BANCHE: UN ESEMPIO
La restrittività delle intese: Le banche e gli istituti finanziari aderenti all’ABI e al Consorzio Bancomat sono imprese ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE; ABI e il Consorzio Bancomat costituiscono, pertanto, associazioni di imprese. Gli accordi interbancari in esame sono decisioni di associazioni di imprese, ovvero accordi tra imprese. Ciascun accordo costituisce pertanto un’intesa ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE. Le commissioni interbancarie rappresentano dei corrispettivi versati tra le banche che sono coinvolte nell’offerta dei servizi di cui sopra. Tali oneri interbancari costituiscono dei costi intermedi e possono incidere sulle condizioni economiche praticate dalle singole banche alla clientela finale. La loro fissazione in modo coordinato limita gli spazi di autonomia decisionale delle banche nelle politiche commerciali alla clientela, ed è quindi suscettibile di comportare una significativa riduzione del grado di concorrenza del settore, che può condurre a condizioni economiche più onerose per l’utenza finale. Tanto la natura di tali accordi, quanto i servizi coinvolti, nonché la rilevanza (per numero e dimensione) delle banche aderenti ad ABI ed al Consorzio BANCOMAT, conducono a ravvisare un pregiudizio al commercio a livello comunitario.

20 ANTITRUST E BANCHE: UN ESEMPIO
GLI IMPEGNI, proposti e accettati: Riduzione del costo bancomat del 3%; Pubblicità della commissione applicata (se e quando); Monitoraggio; Riduzione dei costi, pubblicità e trasparenza per RIBA e RID; Pubblicazione degli impegni assunti;

21 Le sanzioni della banca d’italia
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”; VISTO lo Statuto della Banca d'Italia, e in particolare gli artt. 21 e 22 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio; VISTI il provvedimento della Banca d’Italia del 27 giugno 2011 recante “Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa e le Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa; CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia ha accertato, con riguardo alla Banca di Credito Cooperativo di Inzago le irregolarità di seguito indicate: 1. carenze nella gestione, governo e controllo dei rischi di credito e operativi da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Direttore generale ; 2. carenze nei controlli da parte dei componenti il Collegio sindacale ;

22 Le sanzioni della banca d’italia
DISPONE: A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità precisata, sono inflitte, ai sensi dell’art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Componenti il Consiglio di amministrazione: - euro ,00 ciascuno Direttore generale: - euro ,00 Componenti il Collegio sindacale: Totale complessivo delle sanzioni: euro ,00


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