La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Regimi Contabili Studio Guarducci E. – Lorenzini C. & Associati

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Regimi Contabili Studio Guarducci E. – Lorenzini C. & Associati"— Transcript della presentazione:

1 Regimi Contabili Studio Guarducci E. – Lorenzini C. & Associati
Dott. Salvatore Marchese

2 Scelta del regime contabile

3 Regimi particolari Il professionista, alternativamente al regime di tassazione ordinario, caratterizzato dall’applicazione di aliquote progressive che variano in base al reddito, in caso vengano rispettati i requisiti imposti dal Legislatore, può optare per uno dei due seguenti regimi: Regime delle nuove iniziative economiche; Regime dei Minimi. Entrambi i regimi hanno come caratteristiche comuni: L’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali locali (10% per le nuove iniziative economiche e il 20% per il regime dei minimi); La non concorrenza del reddito di lavoro autonomo alla formazione del reddito complessivo del contribuente; Può essere utilizzato per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i due successivi; Ridotti adempimenti contabili.

4 Regime dei Minimi Regime dei Minimi
Il Regime dei minimi prevede il rispetto delle seguenti condizioni: Nell’anno solare precedente: Il contribuente abbia avuto compensi annui < € ,00; Assenza di lavoratori dipendenti o collaboratori; Nel triennio solare precedente: Non abbia effettuato acquisti, anche mediante leasing, di beni strumentali > € ,00; Nel caso in cui il professionista rientri nelle condizioni sopra esposte, sorgono determinati adempimenti in capo allo stesso, che differiscono dal regime ordinario.

5 Regime dei Minimi Regime dei Minimi
Il reddito è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo medesimo. Sul reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. Gli adempimenti obbligatori sono i seguenti: Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; Certificazione dei corrispettivi; Conservazione, per almeno 10 anni, dei documenti ricevuti ed emessi; Presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

6 Regime dei Minimi Regime dei Minimi
L’applicazione di tale regime determina semplificazioni, vi è l’esonero dai seguenti obblighi: ai fini IVA, essendovi l’esclusione del diritto di rivalsa dell’IVA ai clienti, non è necessario effettuare la liquidazione e versamento periodico ed annuale; presentare la dichiarazione e comunicazione annuale; registrazione delle fatture emesse e degli acquisti, nonché di tenuta delle scritture contabili; ai fini IRAP, l’esenzione al pagamento del tributo e della dichiarazione; parametri e studi di settore.

7 Regime dei Minimi Regime dei Minimi
Per aderire a tale regime fiscale agevolato, l’interessato deve presentare un apposito modello all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, che può essere fatto: per i soggetti che iniziano l’attività, insieme alla dichiarazione d’inizio attività (quella di richiesta partita IVA); per i soggetti già in attività, mediante l’esercizio dell’opzione. La scelta così effettuata è valida per almeno un triennio. Trascorso tale periodo minimo si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

8 Regime dei Minimi Regime dei Minimi
La fuoriuscita da tale regime, effettuando il passaggio alla tassazione ordinaria, può avvenire: Scelta del contribuente anche tramite comportamento concludente, ad esempio addebitando in fattura l’IVA ai propri committenti; Ricavi annui > € ,00 con effetto, anche degli obblighi contabili, nel corso del periodo d’imposta nel quale il limite è stato superato; Ricavi annui > € ,00 ma < € ,00 con effetto, anche degli obblighi contabili, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono superati gli importi.

9 Regime dei Minimi Regime dei Minimi
Di seguito l’esempio di fattura emessa nei confronti di un soggetto sostituto d’imposta:

10 Regime dei Minimi Regime dei Minimi
Di seguito l’esempio di fattura emessa nei confronti di un soggetto non sostituto d’imposta:

11 Regime dei Minimi Regime dei Minimi Gli svantaggi di tale regime sono:
indetraibilità dell’Iva sugli acquisti, che diventa però un costo deducibile ai fini dell’imposta sostitutiva; perdita delle normali deduzioni (tranne che per i contributi previdenziali obbligatori versati) e detrazioni IRPEF, cui si continua ad avere diritto solo nel caso di presenza di altri redditi, diversi da quello professionale. I vantaggi di tale regime sono: Esonero dagli studi di settore; Esonero dalla dichiarazione IRAP e relativo pagamento.

12 Regime delle nuove iniziative economiche
Il Regime delle nuove iniziative economiche prevede il rispetto delle seguenti condizioni: Il contribuente non deve aver esercitato nell’ultimo triennio attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata; L’attività da esercitare non deve essere una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo; L’ammontare dei compensi annui deve essere < € ,41; Devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. Nel caso in cui il professionista rientri nelle condizioni sopra esposte, sorgono determinati adempimenti in capo allo stesso, che differiscono dal regime ordinario.

13 Regime delle nuove iniziative economiche
Per aderire a tale regime fiscale agevolato, l’interessato deve presentare un apposito modello all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ciò può essere fatto: insieme alla dichiarazione d’inizio attività (richiesta partita IVA), oppure nei 30 giorni successivi alla presentazione di questa; entro il 30 gennaio dei due anni seguenti quello d’inizio attività. La scelta così effettuata è vincolativa per almeno un periodo d’imposta (01/01 – 31/12). Se continuano a sussistere i requisiti tale regime è applicabile anche per i due esercizi successivi. Quindi, la durata dell’agevolazione è al massimo di tre anni.

14 Regime delle nuove iniziative economiche
Decorso il primo anno, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è possibile uscire da tale regime ed effettuare il passaggio alla tassazione ordinaria, per: Scelta del contribuente mediante revoca dell’opzione; Redditi annui > € ,12 con effetto nel corso del periodo d’imposta nel quale il limite è stato superato, ma con obblighi contabili ordinari a partire dal periodo d’imposta successivo; Redditi annui < € ,12 con effetto, anche degli obblighi contabili, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui il limite è superato.

15 Regime delle nuove iniziative economiche
La tassazione ridotta di cui al punto precedente riguarda solo l’IRPEF relativa ai redditi di natura professionale, per cui le altre imposte vanno regolarmente versate. I vantaggi legati all’applicazione di tale regime agevolato sono: ai fini IVA consente di versare l’imposta dovuta, anziché alle ordinarie scadenze periodiche (mensile o trimestrale), in unica soluzione in sede di dichiarazione annuale; inoltre, si è esonerati anche dall’obbligo del versamento annuale dell’acconto IVA, la cui scadenza è fissata, per tutti gli altri contribuenti, il 27 dicembre di ogni anno; nessun obbligo alla tenuta delle scritture contabili e all’effettuazione delle registrazioni, neppure nella forma ridotta concessa ai soggetti in regime semplificato; applicazione sui redditi di una tassazione sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 10%.

16 Regime delle nuove iniziative economiche
Il regime speciale prevede un’imposizione fissa del 10% in luogo del pagamento dell’IRPEF e delle sue addizionali (comunali e regionali), calcolato sul reddito di lavoro autonomo e, quindi, sui compensi al netto delle spese. La tassazione ridotta avviene nella dichiarazione annuale dei redditi ed il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF si esegue con il modello F24 presso Banche e Poste, indicando il codice tributo Il reddito di lavoro autonomo, essendo tassato con aliquota sostitutiva del 10%, non va incluso nel reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, sfuggendo in tal modo all’ordinaria (e più gravosa) imposizione fiscale delle persone fisiche. Questa speciale tassazione di favore, sostitutiva di quella ordinaria, impedisce l’utilizzo in dichiarazione delle detrazioni fiscali (per carichi di famiglia e per oneri) previste per l’IRPEF. Pertanto, il risparmio fiscale è più accentuato qualora il contribuente possa comunque far valere le suddette detrazioni dichiarando altri tipi di reddito, diversi da quello di lavoro autonomo per il quale beneficia della riduzione del carico fiscale.

17 Regime delle nuove iniziative economiche
Gli svantaggi di tale regime sono: Applicazione del regime sostitutivo di tassazione solo al reddito di lavoro autonomo, che essendo tassato con aliquota sostitutiva del 10%, non va incluso nel reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, sfuggendo in tal modo all’ordinaria (e più gravosa) imposizione fiscale delle persone fisiche. Quindi eventuali altri redditi sono soggetti a tassazione ordinaria; Questa speciale tassazione di favore, sostitutiva di quella ordinaria, impedisce l’utilizzo in dichiarazione delle detrazioni fiscali (per carichi di famiglia e per oneri) previste per l’IRPEF e in tal caso non correlate con l’attività esercitata. Pertanto, il risparmio fiscale è più accentuato qualora il contribuente possa comunque far valere le suddette detrazioni dichiarando altri tipi di reddito, diversi da quello di lavoro autonomo per il quale beneficia della riduzione del carico fiscale.

18 Regime delle nuove iniziative economiche
Gli adempimenti obbligatori sono i seguenti: Fatturazione e certificazione dei corrispettivi; Conservazione, per almeno 10 anni, dei documenti ricevuti ed emessi; Relativamente all’acquisto di beni ammortizzabili, predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo in cui riportare gli elementi utili per la determinazione delle quote di ammortamento: costo ammortizzabile, coefficiente di ammortamento, quote di ammortamento già spesate, costo residuo da ammortizzare; Regolare tenuta dei libri previsti dalla legislazione sul lavoro; Presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, quelle dell’IVA e dell’IRAP. Non va invece presentata la dichiarazione annuale dati IVA.

19 Regime delle nuove iniziative economiche
Aderendo a tale regime, i committenti che pagano i compensi non devono effettuare alcuna ritenuta, pertanto nella fattura emessa dal professionista non deve essere inserita la ritenuta. Chiaramente, per comunicare al sostituto d’imposta questa condizione, il contribuente deve rilasciare allo stesso un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono sono soggetti a imposta sostitutiva del 10%.

20 Regime delle nuove iniziative economiche
Di seguito l’esempio di fattura emessa nei confronti di un soggetto che non è un sostituto d’imposta:

21 Regime delle nuove iniziative economiche
Di seguito l’esempio di fattura emessa nei confronti di un soggetto sostituto d’imposta:

22 Contabilità Semplificata
Tale regime contabile è il regime naturale per i professionisti qualunque sia l’ammontare dei compensi, salvo la possibilità per gli stessi di optare per il regime ordinario. I libri e registri conseguenti all’applicazione di tale regime sono: Registri IVA: Fatture acquisti e fatture vendite; Registro degli incassi e pagamenti ove annotare cronologicamente entro 60 gg dall’incasso o pagamento le somme percepite, alternativamente è possibile integrare i registri IVA con i ricavi e costi estranei all’IVA, con la tenuta di sezioni denominate “registro IRPEF degli incassi e pagamenti” all’interno dei registri IVA, essendo tali informazioni necessarie per il calcolo del risultato finale d’esercizio (è sui registri Iva che vanno registrati i fatti di gestione); Libro Unico del Lavoro se esistono dipendenti; Registro dei beni ammortizzabili (facoltativo se le annotazioni avvengono nel registro Iva degli acquisti).

23 Contabilità Semplificata
I vantaggi di tale regime sono: Semplificazione nella registrazione delle operazioni; Minor costo per la tenuta. Gli svantaggi sono: Scarsi elementi informativi per il controllo di costi e ricavi; Assoggettamento presuntivo del reddito sulla base dei parametri e studi di settore.

24 Contabilità Ordinaria
Nel caso in cui il professionista decida di optare per il regime di contabilità ordinaria, può farlo effettuando fiscalmente un’opzione che consistente nel tenere un comportamento concludente, cioè applicando materialmente tale regime, comunicando la scelta eseguita nella dichiarazione IVA inerente l’anno per il quale si è utilizzato il regime ordinario.

25 Contabilità Ordinaria
Gli adempimenti conseguenti all’applicazione di tale regime sono: Contabili: tenuta di un registro cronologico dei componenti di reddito e dei movimenti finanziari, in cui annotare cronologicamente entro 60 giorni dall’incasso o dal pagamento le operazioni produttive di componenti positive e negative di reddito, nonché le relative movimentazioni finanziarie. libro degli inventari (facoltativo), deve redigersi all’inizio dell’attività e successivamente ogni anno e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa; libro mastro (facoltativo), costituito dall’insieme delle schede contabili accese ai singoli conti dello stato patrimoniale e del conto economico. IVA: registro fatture emesse; registro fatture acquisti; Libro unico del lavoro se vi sono dipendenti. Registro beni ammortizzabili (il quale può essere sostituito dalle specifiche annotazioni prescritte per lo stesso da apporre nel registro IVA acquisti).

26 Contabilità Ordinaria
I vantaggi derivanti dall’applicazione di tale regime sono: Miglior dettaglio informativo; Maggior elasticità con riguardo all’accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore). Gli svantaggi sono: Maggiori adempimenti formali; Maggior costo per la tenuta della contabilità.

27 Movimentazioni finanziarie

28 Conservazione dei documenti
I registri Iva, il registro dei beni ammortizzabili ed eventualmente il libro unico del lavoro, devono, prima di essere posti in uso, essere numerati foglio per foglio a cura dell’interessato . I registri devono essere compilati senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi possono essere fatte abrasioni e, se necessaria qualche cancellatura, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate restino visibili. I registri sono esenti da imposta di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative. Devono essere conservate, per almeno 10 anni, ordinatamente per ciascun affare: originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e delle ricevute di spesa; copie delle lettere, dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

29 Detrazione e deduzione costi
Il significato di questi due concetti è segnato da una profonda differenza: DEDUZIONE è un’agevolazione fiscale che opera sul reddito imponibile anziché sull’imposta, quindi nel momento in cui bisogna calcolare il reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) vengono dedotte le somme che costituiscono una deduzione riconosciuta fiscalmente. Hanno rilevanza nella determinazione del reddito imponibile, prima del calcolo dell’imposta. DETRAZIONE è un’agevolazione che opera sull’imposta anziché (come per le deduzioni) sul reddito imponibile; dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l’imposta, da questa vengono detratte le somme che costituiscono una detrazione. Le detrazioni sono considerate dopo aver determinato l’imposta dovuta e ne riducono quindi l’ammontare.

30 Detrazione e deduzione costi
Esempio di calcolo di detrazioni e deduzioni: Reddito Lordo complessivo annuo € ,00 (+) Deduzioni € ,00 (-) Totale Imponibile € ,00 Imposta Lorda (Applicazione Aliquote IRPEF) € ,00 Detrazioni € ,00 (-) Imposta Netta € ,00

31 Detrazione e deduzione costi
DEDUZIONE COSTI ESERCIZIO ATTIVITA’ Nell’ambito dell’attività professionale le spese sostenute generalmente sono deducibili interamente, salvo alcuni casi particolari in cui la disciplina fiscale ammette una deducibilità limitata. Sono costi interamente deducibili: Costi per personale dipendente (retribuzione, contributi previdenziali e assistenziali); Compensi corrisposti a terzi per servizi resi al dichiarante in relazione all’attività professionale svolta; Cancelleria, valori bollati e postali; Energia elettrica, riscaldamento e acqua del bene immobile strumentale all’attività; Interessi passivi per finanziamenti relativi all’attività o per dilazioni di pagamento sull’acquisto di beni strumentali; Libri, riviste, enciclopedie e sussidi per l’aggiornamento professionale; Premi di assicurazione per rischi specificatamente inerenti l’attività; Tasse pagate, escluse le imposte sui redditi, nonché quelle per le quali si esercita la rivalsa sul committente e quelle la cui indeducibilità è fissata dalla legge; Alberghi e ristoranti per trasferte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi fuori dal territorio comunale; Ammortamento o canoni leasing di beni strumentali all’attività; Canone locazione beni immobile strumentale.

32 Detrazione e deduzione costi
DEDUZIONE COSTI ESERCIZIO ATTIVITA’ La legge per alcune tipologie di costo prevede una deducibilità limitata a delle percentuali predeterminate: Spese telefoniche: 80% del costo sostenuto; Alberghi e ristoranti: 75%, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; Spese di rappresentanza (omaggi ai clientela, cene offerte a clienti..): nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; Convegni, congressi e corsi di aggiornamento del professionista: 50% dell’ammontare, ivi comprese le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione; Costo legati all’autovettura (acquisto autovettura, benzina, bollo, pneumatici, revisione, manutenzione..): 40%, con unico limite quantitativo per l’acquisto ammontante ad € ,99.

33 Detrazione e deduzione costi
DEDUZIONE ALTRI COSTI L’amministrazione finanziaria permette la deduzione di altri costi, non inerenti l’attività professionale: Abitazione principale e pertinenze; Spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap; Assegni periodici corrisposti al coniuge e alimentari; Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e facoltativi; Contributi a fondi sanitari integrativi; Contributi a fondi pensione e a forme pensionistiche individuali; Erogazioni liberali ad enti religiosi e ad organizzazioni non governative in favore di Paesi in via di sviluppo.

34 Detrazione e deduzione costi
DETRAZIONI Caratteristica diversa hanno invece le detrazioni, le quali sono espresse dalla normativa tributaria: Interessi passivi su mutui acquisto prima casa; Spese mediche; Assicurazioni sulla vita o infortuni; Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche, per attività culturali e artistiche, per attività di spettacolo, a onlus e a partiti e movimenti politici; Spese funebri; Spese scolastiche; Rette per asili nido; Spese per la pratica sportiva di minori; Addetti all’assistenza personale (badanti).

35 Conto bancario unico o distinto
Il conto corrente da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente deve essere dedicato esclusivamente all’attività professionale ma può essere utilizzato anche per operazioni non afferenti l’esercizio della professione. Quindi è possibile anche tenere un unico conto corrente nel quale affluiscono sia le operazioni personali sia quelle professionali.

36 Conto bancario unico o distinto
Dal 25 giugno 2008, mediante la c.d. Manovra d’Estate, non è più obbligatorio istituire un conto corrente bancario o postale ove far affluire le somme incassate nella gestione dell’attività professionale. Tuttavia potrebbe essere opportuno tenere un conto corrente dedicato o gestire gli incassi e pagamenti con sistemi di pagamento tracciabili al fine di contrastare le presunzioni che il Fisco potrebbe utilizzare nello svolgimento dell’attività di accertamento nei confronti dei professionisti.

37 Incasso di fatture Le modalità mediante le quali il professionista può procedere all’incasso delle fatture è la seguente: Bonifico bancario; Assegno bancario trasferibile dal percipiente mediante girata se di importo < € ,00; Assegno bancario intestato al professionista con clausola non trasferibile se di importo > € ,00; Assegno circolare; Vaglia postale. Contanti se compenso è di importo < €12.500,00;

38 Pagamento di fatture Il professionista può procedere al pagamento delle fatture ricevute mediante le seguenti modalità: Bonifico bancario; Carta di credito; Bancomat; Vaglia postale; Assegno circolare; Assegno bancario trasferibile se di importo < € ,00; Assegno bancario intestato al percettore con clausola non trasferibile se di importo > € ,00; Contanti se il pagamento è di importo < €12.500,00.

39 Pagamento di fatture Per quanto riguarda la modalità di pagamento mediante assegno, la nostra banca normalmente ci rilascia assegni con l’apposizione della clausola “non trasferibile”, diversamente il professionista interessato ad ottenere assegni liberamente trasferibili dal percettore dovrà effettuare una richiesta scritta alla banca, assolvendo all’imposta di bollo pari ad € 1,50 per ogni assegno.

40 Modello F24 e invio telematico
Compilazione: L’F24 è un modulo la cui modalità di compilazione viene stabilita dall’Agenzia delle Entrate, con lo scopo di identificare e permettere il versamento di numerose imposte e tasse a carico del soggetto passivo d’imposta. Oggetto: Il Modello F24 viene utilizzato non solo per il pagamento delle imposte dirette e le ritenute alla fonte, ma anche molte altre imposte e i contributi previdenziali e assistenziali. Tale Modello può essere utilizzato anche per effettuare la compensazione dei crediti con i debiti di altre imposte e/o contributi e va presentato anche quando, per effetto della compensazione, presenta un saldo pari a zero. Il saldo finale non può essere negativo, se gli importi a credito da compensare sono superiori a quelli a debito da versare, l’eccedenza a credito potrà essere compensata in occasione dei successivi versamenti.

41 Modello F24 e invio telematico
Presentazione: Il professionista per la presentazione titolare di partita IVA è tenuto ad utilizzare, anche tramite intermediari, il modello telematico. I titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti dovuti: Direttamente : Mediante utilizzo del servizio Entratel o Fisconline; Mediante servizi di remote/home banking offerti dagli istituti di credito; Tramite intermediari abilitati a Entratel. Il conto corrente da cui si effettua il pagamento può essere cointestato a condizione che il soggetto indicato nel Modello F24 sia uno degli intestatari con poteri di firma.

42 Modello F24 e invio telematico
Di seguito un fac-simile di Modello F24:


Scaricare ppt "Regimi Contabili Studio Guarducci E. – Lorenzini C. & Associati"

Presentazioni simili


Annunci Google