La presentazione ĆØ in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione ĆØ in caricamento. Aspetta per favore

DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre"ā€” Transcript della presentazione:

1 DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre
PROF. MICHELE ONORATO Anno accademico 2013/2014 II semestre

2 LEZIONI N. 10 E 11 FONTI E DISCIPLINA GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI.
L'ADEMPIMENTO E GLI ALTRI MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE

3 Diritti relativi: caratteristiche.
Possono essere fatti valere solo nei confronti di un soggetto, sul quale grava uno specifico dovere di comportamento (relativitĆ ). Il titolare puĆ² realizzare lā€™interesse protetto dalla norma solo con la cooperazione di un altro soggetto (mediatezza). Sono diritti relativi: Diritti potestativi DIRITTI DI CREDITO

4 Rapporto obbligatorio
RAPPORTO GIURIDICO che si instaura tra due soggetti: CREDITORE DEBITORE (soggetto attivo) (soggetto passivo) titolare di una in capo al quale pretesa sussiste una situazione ad ottenere un passiva, lā€™obbligo, comportamento che gli impone di tenere che realizzi il un certo comportamento. proprio interesse.

5 Nel codice non cā€™ĆØ una definizione
Lā€™obbligazione Nel codice non cā€™ĆØ una definizione Lā€™OBBLIGAZIONE ƈ UN VINCOLO GIURIDICO IN VIRTƙ DEL QUALE IL DEBITORE Eā€™ TENUTO VERSO IL CREDITORE AD UNA PRESTAZIONE

6 Obbligazione naturale
Ben diversa, invece, ĆØ lā€™OBBLIGAZIONE NATURALE prevista dal legislatore ai sensi dellā€™art c.c., la quale: nasce da DOVERI MORALI O SOCIALI il suo adempimento rende IRRIPETIBILE quanto sia stato spontaneamente pagato (Es. debito di gioco).

7 Fonti delle obbligazioni (art. 1173 c. c
Fonti delle obbligazioni (art c.c.) - argomento trattato nelle lezioni successive - Contratto (art c.c.) Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformitĆ  dellā€™ordinamento giuridico Fatto illecito (art c.c.) .... Gestione di affari altrui (art c.c.) Pagamento dellā€™indebito Promesse unilaterali (art c.c.) Arricchimento senza causa (art c.c.) Contatto sociale

8 Oggetto delle obbligazioni: la prestazione (art. 1174 c.c.)
La prestazione deve LECITA essere suscettibile di corrispondere ad un VALUTAZIONE INTERESSE anche non POSSIBILE ECONOMICA patrimoniale DEL (patrimonialitĆ ) CREDITORE DETERMINATA O DETERMINABILE PuĆ² consistere in un: Dare Fare Non fare

9 Obbligazioni: tipologia
SEMPLICI: ĆØ dedotta una sola prestazione il cui adempimento estingue lā€™obbligazione. CUMULATIVE: sono dedotte una o piĆ¹ prestazioni ed il debitore ĆØ liberato dallā€™obbligazione con lā€™adempimento di tutte le prestazioni. FACOLTATIVE : ĆØ dedotta una sola prestazione, ma ĆØ rimessa al debitore la facoltĆ  di estinguere lā€™obbligazione eseguendo una prestazione diversa. ALTERNATIVE: sono dedotte due o piĆ¹ prestazioni, ma il debitore si libera dallā€™obbligazione adempiendo una sola di esse. (v. disciplina).

10 Segue: PARZIARIE : sono quelle in cui ci sono piĆ¹ creditori e di piĆ¹ debitori ed in cui ogni creditore ha diritto di esigere solamente la quota che gli spetta e ogni debitore ĆØ tenuto a pagare solamente la propria quota di debito. SOLIDALI (v. slide successive) Discussa in dottrina e priva di un riscontro nel codice ĆØ la distinzione che viene compiuta tra obbligazioni di MEZZI (ove lā€™oggetto dellā€™obbligazione ĆØ tenere una determinata condotta) e di RISULTATO (in cui oggetto dellā€™obbligazione ĆØ il conseguimento di un determinato risultato).

11 Obbligazioni solidali
SOLIDARIETƀ PASSIVA, cioĆØ dal lato debitorio, comporta che il creditore possa rivolgersi indifferentemente a uno solo dei condebitori, chiedendogli lā€™intero, salvo diritto di regresso di questā€™ultimo nei confronti degli altri per ottenere il rimborso delle relative quote. SOLIDARIETƀ ATTIVA, cioĆØ dal lato creditorio, comporta che ciascun creditore ha diritto di chiedere lā€™adempimento per lā€™intero, salvo lā€™obbligo di versare agli altri creditori la quota loro spettante.

12 Azione di regresso (art. 1299 c.c.)
Il debitore che ha pagato lā€™intero debito puĆ² esperire lā€™azione di regresso per ripetere dai condebitori la quota di loro competenza.

13 Obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c. e ss.)
Hanno ad oggetto una SOMMA DI DANARO, si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Sono DEBITI DI VALUTA soggetti al principio nominalistico, in base al quale il debitore si libera pagando la somma originariamente determinata (sempre la stessa quantitĆ  nominale di moneta), anche se il suo potere di acquisto si ĆØ modificato nel tempo intercorso tra la nascita dellā€™obbligazione e la sua scadenza. principio non valido, invece, per i DEBITI DI VALORE, rapporti obbligatori nei quali la somma dovuta deve essere determinata con riferimento al valore del bene in un certo momento, assunto come tempo di riferimento (ad esempio, obbligazione di risarcimento del danno)

14 Interessi (art c.c.) Sono frutti civili prodotti da una somma di denaro. Legale FONTE Convenzionale Legali TIPI Convenzionali Moratori FUNZIONE Risarcitoria Compensativa

15 DIVIETO DEL TASSO USURARIO ANATOCISMO (art. 1283 c.c.)
Segue: DIVIETO DEL TASSO USURARIO ANATOCISMO (art c.c.)

16 Lā€™ESTINZIONE DELLā€™OBBLIGAZIONE: Lā€™adempimento (art. 1176-1200 c.c.)
Lā€™ADEMPIMENTO ĆØ il fisiologico modo di estinzione dellā€™obbligazione che si sostanzia nella ESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEDOTTA NELLā€™OBBLIGAZIONE Estinzione liberazione quietanza Dellā€™obbligazione del debitore

17 Esatto adempimento Piano OGGETTIVO SOGGETTIVO Contenuto del in relazione al destina- comportamento tario del pagamento dedotto nellā€™ob. e (art c.c.) alle sue modalitĆ  che devono essere il pagamento al creditore conformi allā€™interes- incapace apparente se del creditore (art (art c.c.) c.c.)

18 Segue: Lā€™ESATTO adempimento, pertanto, deve essere tale dal punto di vista qualitativo quantitativo nonchĆ© eseguito eseguito con nel luogo e al tempo cose di cui di qualitĆ  non convenuto il debitore poteva disporre inferiore alla media se (art c.c.) si tratta di obbligazioni generiche (art c.c.) Il creditore, di conseguenza, puĆ² RIFIUTARE UN ADEMPIMENTO Lā€™ADEMPIMENTO DEL UNA PRESTAZIONE PARZIALE TERZO DIVERSA DA (art c.c.) (art c.c.) QUELLA CONVENUTA (eccetto ex art 1197 c.c.)

19 Il comportamento delle parti: diligenza nellā€™adempimento (art. 1176 c
Il comportamento delle parti: diligenza nellā€™adempimento (art c.c.) e buona fede (art 1175 c.c.) Il debitore, nellā€™adempiere lā€™obbligazione, deve usare la DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA diligenza speciale attivitĆ  professionale Sia il debitore che il creditore devono comportarsi secondo la regola della correttezza BUONA FEDE OGGETTIVA

20 Luogo dellā€™adempimento (art. 1182 c.c.)
convenzione ƈ determinato da usi natura della prestazione La consegna di cosa determinata va eseguita nel In assenza luogo in cui si trovava la cosa al momento in cui di ĆØ sorta lā€™obbligazione. indicazioni Lā€™obbligazione pecuniaria va pagata presso il domicilio del creditore. Negli altri casi al domicilio del debitore.

21 Tempo dellā€™adempimento (art. 1183 c.c.)
Se il TERMINE PER Lā€™ADEMPIMENTO: - non ĆØ fissato, il creditore puĆ² esigerlo immediatamente; se ĆØ fissato si presume a favore del debitore; ĆØ necessario, ma non ĆØ stato fissato, in assenza di accordo tra le parti, lo stabilisce il giudice; se ĆØ rimesso alla volontĆ  del debitore, lo stabilisce il giudice; se ĆØ rimesso alla volontĆ  del creditore, puĆ² essere fissato su istanza del debitore.

22 La prestazione in luogo dellā€™adempimento (art. 1197 c.c.)
Il debitore puĆ² estinguere lā€™obbligazione eseguendo una PRESTAZIONE DIVERSA DA QUELLA CONVENUTA, se il CREDITORE LO CONSENTE. In caso di CESSIONE DI UN CREDITO in luogo dellā€™adempimento, lā€™obbligazione si estingue con la RISCOSSIONE DEL CREDITO (art c.c.).

23 Surrogazione nel pagamento
Opera quando il terzo, che estingue una obbligazione attraverso il pagamento del debito al creditore in luogo del debitore, subentra nella posizione creditoria. La surrogazione puĆ² essere: legale per volontĆ  del per volontĆ  del (art c.c.) creditore debitore (art c.c.) (art.1202 c.c.)

24 MODI DI ESTINZIONE DELLā€™OBBLIGAZIONE DIVERSI DALLā€™ADEMPIMENTO
SATISFATTORI Compensazione Confusione Novazione NON SATISFATTORI Remissione ImpossibilitĆ  sopravvenuta

25 Compensazione (art. 1241 c.c.)
Funzione della compensazione: realizzare una economia di atti, evitando che siano posti in essere due adempimenti Tipi: Compensazione legale (art , co.1, c.c.), opera automaticamente in presenza di crediti omogenei (le cose devono essere della stessa specie, come il danaro, o almeno devono essere fungibili, cioĆØ appartenenti allo stesso genere), liquidi (il credito deve essere oggettivamente certo nel suo ammontare) ed esigibili (il credito non deve essere sottoposto a temine o a condizione). Compensazione giudiziale opera per effetto di una sentenza quando una parte invochi un credo liquido ed esigibile e la controparte opponga un credito omogeneo, non liquido, ma di facile e pronta liquidazione. Compensazione volontaria opera quando cā€™ĆØ un accordo atra le parti. Vi sono crediti che non consentono la compensazione. Opera quando intercorrono rapporti obbligatori reciproci ossia due soggetti sono contestualmente creditore e debitore lā€™uno dellā€™altro e le rispettive obbligazioni si estinguono sino a concorrenza dellā€™ammontare comune.

26 Confusione (art. 1253 - 1255c.c.) Eccezioni:
art c.c.: La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito art c.c.: Se nella medesima persona si riuniscono le qualitĆ  di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purchĆ© il creditore vi abbia interesse cambiale Quando la qualitĆ  di creditore e quella di debitore confluiscono in capo alla medesima persona, per atto tra vivi o per atto mortis causa, lā€™obbligazione si estingue ed i terzi che hanno prestato garanzia per il creditore sono liberati

27 Novazione (art. 1230-1235 c.c.) Soggettiva (diversitĆ  di soggetti)
Le parti sostituiscono allā€™obbligazione originaria, che si estingue, una nuova con titolo ed oggetto differente rispetto a quella estinta. Soggettiva (diversitĆ  di soggetti) Novazione Oggettiva (diversitĆ  dellā€™oggetto o del titolo) Obbligazione da novare Requisiti Aliquid novi Animus novandi (inequivoco ed espresso).

28 Segue: differenze con Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorie (delegazione, espromissione e accollo) consistono in sostituzioni del soggetto passivo. Dazione in pagamento (art c.c.) estingue lā€™obbligazione con lā€™immediata soddisfazione del credito e non con una nuova obbligazione, che, ovviamente, non determina lā€™immediata soddisfazione del creditore.

29 Remissione (art c.c.) Questā€™ultimo, tuttavia, puĆ² dichiarare in un congruo termine, di non volerne approfittare. La remissione puĆ² essere espressa o tacita. Determina lā€™estinzione delle garanzie reali e personali. La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido. La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito. La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori, viceversa, se accordata a uno dei fideiussori, non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per lā€™intero. La dichiarazione del creditore di rimettere ossia di rinunziare al proprio debito, estingue lā€™obbligazione quando ĆØ comunicata al debitore.

30 ImpossibilitĆ  sopravvenuta (art. 1256 c.c.)
Lā€™obbligazione si estingue se lā€™impossibilitĆ  della prestazione ĆØ: definitiva non imputabile al debitore

31 Segue: effetti (Art. 1207 c.c.)
ƈ a carico del creditore lā€™impossibilitĆ  sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. Il debitore non deve piĆ¹ corrispondere gli interessi ed i frutti della cosa percepiti. Il creditore deve risarcire i danni e sopportare le spese per la custodia e la conservazione della cosa.

32 ImpossibilitĆ  temporanea (art. 1256, 2Ā° comma, c.c.)
Ā«Se lā€™impossibilitĆ  ĆØ solo temporanea, il debitore, finchĆ© essa perdura, non ĆØ responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia lā€™obbligazione si estingue se lā€™impossibilitĆ  perdura fino a quando, in relazione al titolo dellā€™obbligazione o alla natura dellā€™oggetto, il debitore non puĆ² piĆ¹ essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piĆ¹ interesse a conseguirlaĀ»

33 ImpossibilitĆ  parziale (art. 1258 c.c.)
Ā«Se la prestazione ĆØ divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dallā€™obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che ĆØ rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunchĆ© dal perimento totale della cosaĀ»

34 Mora del creditore (art. 1206 c.c. e ss.)
Il creditore ĆØ in mora quando, in assenza di un motivo legittimo, non riceve il pagamento non compie il necessario per offerto dal debitore consentire al debitore lā€™adempimento OFFERTA: Reale se il creditore rifiuta lā€™offerta, SOLENNE Per intimazione il debitore si libera con il deposito della cosa secondo lā€™art c.c.

35 Lā€™INADEMPIMENTO (art. 1218 c.c.)
Nel caso in cui il debitore non esegua la prestazione dovuta (totale o parziale) o esegua una prestazione inesatta (qualitativamente, quantitativamente etc.), ĆØ tenuto al RISARCIMENTO se non prova che DEL DANNO lā€™inadempimento o il ritardo derivino da CAUSA A LUI NON IMPUTABILE (v. slide successive) RESPONSABILITƀ CONTRATTUALE (Art e 1223 c.c.)

36 Segue: le norme rilevanti
Art c.c.: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta ĆØ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che lā€™inadempimento o il ritardo ĆØ stato determinato da impossibilitĆ  della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Art c.c.: La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile Art c.c.: Nellā€™adempiere lā€™obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia Art c.c. ƈ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilitĆ  del debitore per dolo o per colpa grave

37 ModalitĆ  dellā€™inadempimento
Qualitativamente inesatto (art c.c.: Quando la cosa venduta non ha le qualitĆ  promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui ĆØ destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchĆ© il difetto di qualitĆ  ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi; art ter c.c.: Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita). Quantitativamente inesatto. Inesatto nelle modalitĆ  temporali.

38 ImputabilitĆ  Al soggetto che agisce (capace di intendere e di volere) deve essere ricondotta lā€™azione che ha (volontariamente) compito (nesso di causalitĆ  tra il fatto e lā€™atto posto in essere). Lā€™inadempimento: Imputabile Non imputabile (impossibilitĆ  sopravvenuta) Lā€™obbligazione Lā€™obbligazione si non si estingue estingue Risarcimento danni prevedibili No risarcimento danni (anche imprevedibili se lā€™inademp. ĆØ dovuto a dolo del debitore ā€“ art c.c.- ) che ĆØ diminuito in caso di concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno (art c.c.). v. slide successive

39 ResponsabilitĆ  PuĆ² essere:
Contrattuale, quando deriva da un rapporto preesistente e relativo tra le parti, puĆ² trovare fonte anche nella legge. Extracontrattuale, che trova la sua principale disciplina negli artt ss. del codice, quando nasce al di fuori di un rapporto preesistente e, una volta che ĆØ sorta, determina una obbligazione fra il soggetto a cui ĆØ imputabile il danno e il soggetto che ha subito il danno ingiusto.

40 RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 1223 ss. c.c.)
Rimedio generale comune ai due tipi di responsabilitĆ . Il codice detta una serie di norme relative allā€™obbligazione risarcitoria, che ha la funzione di reintegrare il soggetto nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato senza lā€™inadempimento attraverso una prestazione diversa (normalmente, pagamento di una somma di danaro). art.1223 c.c. Il risarcimento del danno per lā€™inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosƬ la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta

41 Voci di danno DANNO EMERGENTE LUCRO CESSANTE
diminuzione del mancato guadagno che patrimonio a causa si sarebbe percepito dellā€™inadempimento con lā€™adempimento

42 Il Danno: i criteri per la sua delimitazione
Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dellā€™inadempimento: si parla, al riguardo, del principio di causalitĆ : non tutta la catena di eventi negativi puĆ² essere addossata al debitore, ma solo le conseguenze immediate e dirette (secondo la giurisprudenza, occorre tener conto delle conseguenze normali, secondo un criterio di regolaritĆ  causale). La prevedibilitĆ : il danno deve essere prevedibile al tempo in cui ĆØ sorta lā€™obbligazione, tranne in caso di dolo, ove il risarcimento si estende anche ai danni imprevedibili (art c.c.). Il concorso del fatto colposo del debitore (art c.c.: Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento ĆØ diminuito secondo la gravitĆ  della colpa e lā€™entitĆ  delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non ĆØ dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).

43 ResponsabilitĆ  per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.)
Salva diversa volontĆ  delle parti, il debitore che nellā€™adempimento dellā€™obbligazione si vale dellā€™opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

44 Valutazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.)
Se il danno non puĆ² essere provato nel suo preciso ammontare, ĆØ liquidato dal giudice con valutazione equitativa

45 Clausola penale (art. 1382 c.c.)
La clausola, con cui si conviene che, in caso dā€™inadempimento o di ritardo nellā€™adempimento, uno dei contraenti ĆØ tenuto a una determinata prestazione, ha lā€™effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non ĆØ stata convenuta la risarcibilitĆ  del danno ulteriore. La penale ĆØ dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

46 Risarcimento in forma specifica (art. 2058 c.c.)
Il danneggiato puĆ² chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice puĆ² disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore

47 MORA DEL DEBITORE (art. 1219)
Ricorre quando il debitore non adempie tempestivamente: Il credito sia esigibile, Sia imputabile al debitore il ritardo nellā€™adempimento Costituzione in mora.

48 Costituzione in mora MORA DI DIRITTO (EX RE ) MORA EX PERSONA
Si ha senza lā€™intervento del si ha lā€™intervento del creditore creditore quando: allorquando: -le Ob. derivano da fatto illecito; il debito ĆØ pagabile presso -Il debitore dichiara per Iscritto il debitore; di non voler adempiere; in assenza di un termine. -Il termine ĆØ scaduto e la prestazione deve eseguirsi presso il domicilio del creditore. EFFETTI: 1)rischio dellā€™impossibilitĆ  sopravvenuta 2) risarcimento del danno 3)interruzione prescrizione

49 Rimedi allā€™inadempimento
RISARCIMENTO ESECUZIONE IN DEL DANNO FORMA SPECIFICA Inadempimento se la prestazione ĆØ imputabile al possibile e permane debitore lā€™interesse del creditore allā€™adempimento

50 MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Cessione del credito (art c.c.) Delegazione Espromissione (art c.c.) Accollo (art c.c.)

51 Cessione del credito (art. 1260 c.c.)
Non ĆØ necessario il consenso del debitore e la cessione ĆØ efficace nei suoi confronti se ĆØ stata accettata, gli sia stata notificata o ne abbia comunque avuto conoscenza. IncedibilitĆ  di determinati crediti (v. art c.c.) pro soluto Tipologia di cessione pro solvendo ƈ il contratto con il quale il creditore trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, il proprio credito ad un altro soggetto a patto che non sia ā€œstrettamente personaleā€ o la legge ne vieti il trasferimento

52 Delegazione Istituto in forza del quale si sostituisce ovvero si aggiunge un nuovo creditore a quello precedente (delegazione attiva) o un nuovo debitore (delegazione passiva).

53 Delegazione passiva Delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.)
Il debitore delegante delega un terzo delegatario ad eseguire il pagamento al creditore delegatario. Delegazione di debito (delegatio promittendi) Il debitore delega un terzo ad assumersi lā€™obbligazione verso il creditore ossia a promettergli lā€™impegno di provvedere al pagamento ad una scadenza futura.

54 Segue: liberatoria Delegazione cumulativa
Rapporto di provvista tra delegante (debitore) e delegatario (terzo) Rapporto di valuta tra delegante (debitore) e delegatario (creditore). liberatoria Delegazione cumulativa V. art c.c. in merito alle eccezioni opponibili dal delegato.

55 Espromissione (art. 1272 c.c.)
ƈ il contratto mediante il quale un terzo (espromittente) si assume nei confronti del creditore (espromissario) il debito del debitore (espromesso) senza lā€™intervento di questā€™ultimo. cumulativa Espromissione liberatoria Disciplina delle eccezioni art c.c. Si differenzia dalla delegazione, poichĆ© il terzo assume spontaneamente il debito.

56 Accollo (art. 1273 c.c.) interno esterno Accollo cumulativo
Contratto tra il terzo (accollante) ed il debitore (accollato ), con il quale il primo si accolla il debito di questā€™ultimo. interno esterno Accollo cumulativo liberatorio Regime delle eccezioni opponibili


Scaricare ppt "DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre"

Presentazioni simili


Annunci Google