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Le fonti di finanziamento Torino 28 ottobre 2011 Roberto Randazzo.

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Presentazione sul tema: "Le fonti di finanziamento Torino 28 ottobre 2011 Roberto Randazzo."— Transcript della presentazione:

1 Le fonti di finanziamento Torino 28 ottobre 2011 Roberto Randazzo

2 Indice Premesse Donazioni e lasciti testamentari Raccolte pubbliche di fondi Manifestazioni di sorte Sponsorizzazioni e CRM Sms Solidale La partecipazione in società commerciali Il 5 x1000 Il credito: gli istituti dedicati Il futuro:Borsa Sociale, Fondi di investimento, Social Impact Bond

3 Premesse Smantellamento dei servizi Carenza di risorse dal settore pubblico/ritardi nei pagamenti Diminuzione donazioni private Necessità di individuare fonti alternative e di sfruttare al meglio quelle attualmente esistenti

4 Premesse Il fundraising, rappresenta una delle funzioni vitali di una organizzazione senza scopo di lucro Oltre all’aspetto strategico, occorre tener conto anche degli aspetti prettamente operativi che caratterizzano l’attività di raccolta fondi La conoscenza degli elementi giuridici, perlomeno quelli basilari, può assicurare un vantaggio nella pianificazione e nell’attività di raccolta

5 Fonte di finanziamento rilevante Ricerca Fondazione Cariplo “Il valore economico dei patrimoni potenzialmente oggetto di lasciti ad istituzioni di beneficenza in Italia nel periodo 2004-2020 si può stimare in circa € 105 miliardi”. Lasciti e Donazioni

6 Testamento Definizione Il testamento è un atto revocabile, con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Olografo Atto pubblico

7 Autografia Data ( indicazione del giorno, del mese e dell’anno) Sottoscrizione (indicazione del nome e cognome del testatore) Testamento Olografo Elementi Essenziali

8 La dichiarazione di volontà manifestata dal testatore al notaio La predisposizione dell’atto per iscritto, da parte del notaio, alla presenza di due testimoni La lettura dell’atto al testatore, da parte del notaio La sottoscrizione dell’atto da parte del testatore e dei testimoni L’indicazione, del luogo, della data di ricevimento e dell’ora della sottoscrizione Testamento per Atto Pubblico Elementi Essenziali

9 La “scheda” testamentaria che contiene le disposizioni del testatore e che viene consegnata al notaio in presenza di due testimoni L’atto di ricevimento sottoscritto dal notaio, dai testimoni e dal testatore Testamento per atto pubblico Segreto

10 Manca l’autografia o la sottoscrizione Manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’ uno o dell’altro Testamento Nullità

11 Eredità e Legato Successione a titolo universale Successione a titolo particolare

12 Donazione È un contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa un diritto proprio presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa un’obbligazione Animus donandi del donatore Arricchimento del donatario Atto pubblico  sotto pena di nullità Accettazione del donatario

13 Và valutato di volta in volta, in relazione alle condizioni economiche del donante e del donatario Donazione Modico valore

14 La donazione è annullabile quando: è effettuata da coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni è fatta da persona incapace d’intendere e di volere è fatta da inabilitato è fatta da rappresentanti di persone incapaci Donazione

15 Se manifestata contestualmente alla donazione  non necessita di forme particolari Se manifestata in un momento successivo  necessita di atto pubblico Donazione Accettazione

16 Articolo 17 codice civile La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa Senza questa autorizzazione, l’acquisto e l’accettazione non hanno effett o

17 Il donante attribuisce un determinato bene al donatario con l’obbligo di quest’ultimo di utilizzare il bene per un determinato motivo o tramite una modalità stabilita dal donatore Donazione Modale

18 La donazione è revocabile solo in due casi: Per ingratitudine Per sopravvenienza di figli Donazione Revoca

19 Raccolte “occasionali” di fondi D.Lgs 460/97 Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

20 Manifestazioni di sorte Tombole, lotterie, pesche di beneficenza Concorsi a premio Operazioni a premio

21 La disciplina E’ vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Il legislatore consente a livello locale la realizzazione di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza se dette manifestazioni sono promosse da enti senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, per far fronte alle loro esigenze finanziarie

22 Lotterie, Tombole, Pesche Lotteria: deve intendersi la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione Tombola: manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, con premi assegnati alle cartelle nelle quali all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite Pesche o banchi di beneficenza: manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio

23 Concorsi a premio Sono considerati concorsi a premio «le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi dipende: dalla sorte; da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi; dall’abilità o dalla capacità di concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazione sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni; dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento.

24 Ma… Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del decreto le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

25 “Il marketing della cause di interesse sociale, è costituito da qualsiasi sforzo effettuato da un’impresa per accrescere le proprie vendite, contribuendo alla realizzazione degli obbiettivi di una o più aziende non profit.” (Kotler e Andersen) Cause Related Marketing Una definizione

26 “Una nuova tecnica pubblicitaria (…) che consiste nella valorizzazione di un marchio o nel lanciare un prodotto destinando risorse predeterminate o percentuali di ricavi al restauro di un’opera d’arte o al finanziamento di una struttura pubblica o ancora nell’abbinare il proprio marchio ad un’iniziativa di solidarietà sociale o ad un progetto collettivo.” Cause Related Marketing L’amministrazione finanziaria

27 L’accordo attraverso cui un soggetto titolare del marchio osserva la titolarità dei diritti relativi quest’ultimo, conferendo ad altri la facoltà di farne uso. Cause Related Marketing Il contratto di licenza del marchio

28 Codice della Proprietà Industriale “Il marchio può essere oggetto di licenza, anche non esclusiva per la totalità o parte dei prodotti o servizi per cui è stato registrato e per la totalità o parte del territorio dello Stato (…)” Cause Related Marketing Il contratto di licenza del marchio

29 L’azienda tende ad ottenere un ritorno anche di natura commerciale L’organizzazione senza scopo di lucro riceve un sostegno economico per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali IL CAUSE RELATED MARKETING Una definizione…

30 SPONSORIZZAZIONE

31

32 LA SPONSORIZZAZIONE Lo Sponsee si obbliga nei confronti di un altro soggetto (sponsor) ad utilizzare, nello svolgimento delle proprie attività o nella realizzazione di determinate iniziative, il nome, il marchio o un altro segno distintivo riconducibile a quest’ultimo, promuovendone l’immagine, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura.

33 Lo sponsor promuoverà la propria immagine presso il pubblico Lo sponsee reperirà nuove risorse per lo svolgimento della propria attività IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

34 Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a forma libera  essendo qualificato come “atipico” non è espressamente richiesta la forma scritta La forma scritta è comunque opportuna per esigenze di prova e di tutela delle parti. IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

35 SMS SOLIDALE Il mandato L'esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza tra [l’ente non profit] e la società telefonica, fa sì che quest'ultima agisca in nome e per conto dello stesso [ente non profit], nella cui sfera giuridica ricadono tutti gli effetti La società telefonica fungerebbe solo da tramite - fra il donatore e l’ente non profit - assumendo esclusivamente il ruolo di strumento attuativo delle finalità di quest’ultimo.

36 E’ il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra Non è necessaria la forma scritta, e tale accordo può essere concluso anche “per fatti concludenti Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato “con la diligenza del buon padre di famiglia” e non può eccedere i limiti del mandato ricevuto IL MANDATO L’SMS SOLIDALE

37 Atto indirizzo 15 marzo 2005 La detenzione di quote di partecipazione in società di capitali è perfettamente compatibile con lo status giuridico di Onlus Non c’è alcuna conflittualità con la normativa in vigore Secondo l’Agenzia, la titolarità di partecipazioni, rappresenta unicamente una forma di impiego del patrimonio, che può determinare un godimento passivo, senza implicare in se lo svolgimento di alcuna attività. Detenzione di quote in società commerciali - Atto indirizzo 15 marzo 2005

38 Detenzione di quote in società commerciali La Risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005 dell’Agenzia delle Entrate Il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una “gestione statico-conservativa del patrimonio”; Le risorse patrimoniali vengano impiegate per la realizzazione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali Al contrario, prosegue l’Agenzia, si configurerebbe lo svolgimento di una attività non consentita qualora la Onlus, assumesse funzioni di coordinamento incidendo in modo determinante sulle scelte operative della società commerciale. In base a questa interpretazione, sarebbe quindi preclusa alla Onlus - pena la perdita della qualifica - la possibilità di detenere partecipazioni in società nel caso in cui, mediante la partecipazione, venisse esercitata una attività di gestione della partecipata.

39 Onlus/impresa sociale Circolare n. 38/E 1 agosto 2011 Il carattere non lucrativo dell’impresa sociale, unitamente all’obbligo, per la stessa, di svolgere l’attività in particolari settori di rilevanza sociale o al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, inducono a ritenere ammissibile, da parte di una ONLUS, la detenzione di partecipazioni in una organizzazione che abbia assunto la qualifica di impresa sociale.

40 5 x 1000 Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il contribuente indica il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. Non è ancora una “legge”, viene riconfermato annualmente in finanziaria

41 5 x 1000 Per l’anno finanziario 2011, il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità: enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991 Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori indicati dall‘articolo 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs 460/97finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università‘ finanziamento agli enti della ricerca sanitaria sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

42 Gli istituti di credito

43 Quindi… Modelli di rating “dedicati” Prodotti innovativi ed in linea con le esigenze del terzo settore Soluzioni ad hoc

44 Capitali Pazienti Tecniche e strumenti propri del mondo finanziario Rappresentano una grande opportunità per le organizzazioni del terzo settore e le imprese socialmente orientate che realizzano attività di interesse generale.

45 Consiste nell’ applicare alcuni degli schemi tipici del venture capital alla filantropia I venture philanthropist sono soggetti che mirano a supportare le organizzazioni non solo in termini economico-finanziari, ma fornendo un contributo anche strategico, finalizzato a gestire la sostenibilità del proprio intervento Capitali Pazienti

46 Il donatore non deve essere più attivo solo nella fase di erogazione Ma occorre strutturare soluzioni innovative che permettano una sintesi tra gli strumenti della finanza e quelli della “beneficenza” Capitali Pazienti

47 Gli investitori otterrebbero un ritorno sui propri investimenti composta da: Componente finanziaria Componente sociale Capitali Pazienti

48 Social Venture Fondazioni e investitori istituzionali non profit Investitori Privati Fondo Investimenti con cap Imprese low profit a finalità sociale Mix di strumenti finanziari Fondazione Investimenti con cap Erogazioni Cooperative sociali Imprese sociali Enti non profit

49 Social Impact Bonds E’ uno strumento assimilabile ai titoli obbligazionari che può essere utilizzato per la realizzazione di iniziative all’interno di aree di particolare fragilità sociale Un soggetto pubblico, si impegna a garantire indirettamente il finanziamento finanziare la realizzazione di un progetto di utilità sociale, gestito da un ente senza scopo di lucro, a fronte del raggiungimento di un «risultato» Le risorse sono raccolte tra investitori privati che presentino uno specifico interesse verso il progetto Una volta raggiunti gli obiettivi stabiliti, l’ente pubblico erogherà le risorse pattuite, che verranno in parte girate ai sottoscrittori dei Sibs

50 L’esperienza di Social Finance (Uk) Realizzare un intervento nel settore della riabilitazione dei giovani detenuti che, dopo aver scontato una pena detentiva di durata inferiore ai dodici mesi, presentano difficoltà di reinserimento nel tessuto sociale Il progetto mira alla creazione di una struttura assistenziale, che possa supportare gli ex-detenuti a reinserirsi nel tessuto sociale cosi da evitare il rischio di reiterazione del reato Il meccanismo di pagamento, in capo all’ente pubblico, viene però azionato solo qualora il progetto di rieducazione produca una diminuzione della “recidiva”.

51 Ad esempio Ente Senza Scopo di Lucro Ente Pubblico (es. Governo) “Intermediario Finanziario Progetto SIBS Sottoscrittori

52 La Borsa Sociale E’ in corso uno studio finalizzato alla creazione di un mercato di capitali per le imprese a finalità sociale, “La Borsa Sociale”. Tra i soggetti che potrebbero negoziare i propri titoli all’interno della Borsa Sociale figurano: Società di capitali a finalità sociale Società cooperative Imprese a finalità sociale, “controllate” da organizzazioni del libro I del Codice Civile Tra i soggetti che potrebbero investire all’interno della Borsa Sociale figurano: Investitori istituzionali Soggetti privati

53 La Borsa Sociale

54 Venture Philanthrophy Da un’analisi della storia degli ultimi anni emerge come si sia passati dalla nozione di filantropo come singolo individuo che destina parte del proprio patrimonio ad una causa benefica, alla corporate philanthropy - analoga al modello individuale con la differenza che le erogazioni vengono effettuate da una impresa - fino ad arrivare alla nozione di venture philanthropy.

55 Con questo termine, si è soliti identificare una operazione di investimento che mira alla creazione di una relazione di lungo periodo, strutturata in capitale di rischio e know how in imprese e organizzazioni che abbiano come obiettivo principale quello del raggiungimento del benessere per gli individui e la collettività. La caratteristica principale consiste nell’applicare alcuni degli schemi tipici del venture capital alla filantropia, investendo tempo e danaro in organizzazioni non profit e in imprese con una finalità sociale, offrendo anche un sostegno manageriale. Mentre le azioni del venture capitalist sono orientate alla massimizzazione del profitto, la venture philanthropy si distacca da questo modello, in quanto le proprie azioni sono indirizzate verso la creazione di una utilità sociale. Venture Philantrophy

56 FdP RegioneComune Fondazioni Bancarie Altri Enti L’innovazione Privati Coop Istituti di credito

57 La governance Cittadini Soci Partecipanti Soci Fondatori CdA Presidente

58 Le attività della FdP FdP Ricerca Istruzione- Formazione Altri servizi Assistenza Trasporto anziani

59 roberto.randazzo@replegal.it


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