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Individuazione del responsabile e intervento sostitutivo della P. A.

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Presentazione sul tema: "Individuazione del responsabile e intervento sostitutivo della P. A."— Transcript della presentazione:

1 Individuazione del responsabile e intervento sostitutivo della P. A.
Rapporti tra pubblico- privato: aspetti economici, procedurali, normativi e tecnici. Gli obblighi e le facoltà del responsabile, del proprietario e del curatore fallimentare. L'intervento del Comune e il recupero delle spese. Dott. Piero Cena Architetto Dirigente Servizio Ambiente del Comune di Settimo Torinese

2 NORMATIVA di RIFERIMENTO
D.Lgs. 152/2006 – Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati Titolo V – Bonifica siti contaminati Art. 242 Procedure operative e amministrative Art. 244 Ordinanze Art. 245 Obblighi di Intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione Art. 250 Bonifica da parte dell’Amministrazione Art. 253 Oneri reali e privilegi speciali

3 Individuazione del responsabile e intervento sostitutivo della P.A.
L'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera 'facoltà' di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute. Il complesso di questa disciplina è rispondente ai dettami del diritto comunitario ed, in particolare, al principio “chi inquina paga” che va interpretato in senso sostanzialistico, in modo da non pregiudicare l’efficacia del diritto comunitario. (TAR Piemonte n. 2207/2004. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 16/06/2009, n. 3885);

4 Art. 242 Procedure operative e amministrative
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. [..] Art. 244 Ordinanze 2. La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

5 Art. 250 Bonifica da parte dell’Amministrazione
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

6 Art. 253 Oneri reali e privilegi speciali
c.1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. c.3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente[..] c.4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito [..]

7 Legge regionale 7 aprile 2000, n.42
Normativa Regionale Legge regionale 7 aprile 2000, n.42 Art. 12 Soggetti obbligati, esecuzione d’ufficio e azioni di rivalsa Art. 13 Sostituzione del comune inadempiente Art. 16 Programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica di aree inquinate 1. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997, visto il Piano di bonifica e su proposta delle province, approva entro il 30 aprile di ogni anno un programma di finanziamento di interventi, da realizzarsi da parte dei comuni o delle province in sostituzione dei soggetti obbligati. 3. Le somme recuperate attraverso le azioni di rivalsa, di cui all'articolo 12, comma 1, vengono introitate dalla Regione in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a). Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9. Art. 43 Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati

8 PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE INQUINATE
Deliberazione 19 gennaio 2009, n. 6 – Giunta Regione Piemonte Art. 16 della L.R. 42/2000 − Criteri, modalità e termini per la presentazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente, bonifica e ripristino ambientale per l'anno 2009 da realizzarsi da parte dei Comuni e delle Province in sostituzione dei soggetti obbligati. (B.U.R. 22 gennaio 2009, n. 3)

9 Anagrafe Regionale Siti contaminati della Provincia di Torino

10 PIRELLI EX CEAT CAVI, cod. 1156
Stato dell’arte dei procedimenti di bonifica sul territorio di Settimo Torinese HUHTAMAKI, cod. 1836 SBG GROUP EX TRASERVICE, cod. 616 PIRELLI EX CF GOMMA, cod. 1877 EX SIVA, cod. 1242 PIRELLI VIA BRESCIA, 8, cod. 1849 EDILECO EX REGIO PARCO, cod. 1336 EX LUCCHINI, cod. 1203 CASTELLUCCIA-PITTARELLI, cod. 1365 EX REGIS, cod. 2147 VIA REJSERA, 76 cod. 1938 GRUPPO FERRERO EX ACCIAIERIE, cod. 722 EX PARAMATTI, cod. 1196 Bonifica in corso In attesa di CAB Bonifica Conclusa con CAB PARCO PO CANTABABBIO, cod. 1377 IFAS EX PASTORE, cod. 1393 PIRELLI TYRE SVE ENI EX AGIP STR. REGIO PARCO, 83

11 Iniziative locali a sostegno delle attività di bonifica
Deliberazione del consiglio comunale n. 90 – 18 dicembre Contributo di costruzione da corrispondere ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per interventi di Rigenerazione Urbana sono previsti due livelli di incentivazione: [..] in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2016: 1°livello di incentivazione Sconto su oneri di urbanizzazione tabellari residenza Sconto su oneri di urbanizzazione tabellari commercio 2°livello di incentivazione Interventi di rigenerazione urbana, ossia su aree con fabbricati che abbiano perso l’originaria destinazione d’uso o funzione [..] Con attività di bonifica di costo fino a euro Con attività di bonifica di costo compreso tra e euro Con attività di bonifica di costo oltre euro


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