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20. La disciplina dei contratti d’impresa  (in materia di contratti) La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della.

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Presentazione sul tema: "20. La disciplina dei contratti d’impresa  (in materia di contratti) La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della."— Transcript della presentazione:

1 20. La disciplina dei contratti d’impresa  (in materia di contratti) La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto […] (art. 1330 cod. civ.)  […] Il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato […] (art. 1722, n. 4 cod. civ.)  Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. […] (art. 1674, cod. civ.) Principio della irrilevanza della morte e della incapacità sopravvenuta dell’imprenditore

2 IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI  (Disciplina generale) Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso (art. 1368, 1° co. cod. civ.)  Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa (art. 1368, 2° co. cod. civ.) E’ un evidente privilegio a favore dell’imprenditore. La regola si spiega con l’esigenza di favorire l’impresa.

3 IN MATERIA DI MONOPOLIO Chi esercita un’impresa in condizioni di monopolio legale ha l’obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa osservando la parità di trattamento (art. 2597 cod. civ.) Tale norma deroga al principio della libertà di contrarre per salvaguardare il principio di eguaglianza in favore dei cittadini.

4 TUTELA DEI CONSUMATORI Gli art. 1341 cod. civ. (condizioni generali di contratto) e 1342 cod. civ. (contratto concluso mediante moduli o formulari) prevedono la necessità della sottoscrizione in forma specifica delle clausole vessatorie. L’art. 1469 bis cod. civ. introduce delle misure volte ad assicurare:  la conoscibilità del contenuto del contratto  la trasparenza del contenuto del contratto  Il rispetto di determinate forme


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