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IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI A cura di Ing. Alfonso Massaro.

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1 IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI A cura di Ing. Alfonso Massaro

2 SCOPO DEL DOCUMENTO Il presente contributo si prefigge lo scopo di supportare l’attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione nell’ espletamento degli obblighi che gli attengono

3 INDICE Committente – Responsabile dei lavori
I compiti del committente o del Responsabile dei lavori: Fase progettuale, Fase precontratto, Fase contratto, Fase pre esecutiva, Fase esecutiva Facoltà previste Responsabilità art. 93 Coordinatore per la Progettazione e responsabilità, Coordinatore per la Esecuzione dei lavori e responsabilità Sicurezza in fase di progettazione: generalità, Criteri di progettazione delle opere in atto, I nuovi criteri di progettazione ergonomica Il Piano Operativo di Sicurezza: un valido contributo Contributo per la riduzione dei rischi lavorativi durante la costruzione di un’opera L’azione di collaborazione del Coordinatore per la progettazione secondo il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: Il colloquio con il Progettista, Scelte progettuali nel campo delle tecniche costruttive, Materiali da impiegare, Tecnologia da adottare

4 Committente – Responsabile dei Lavori
Il Committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Il Committente ha facoltà di delegare i propri compiti ad una figura appositamente istituita, cioè il Responsabile dei Lavori

5 Il Committente – Responsabile dei Lavori
Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Responsabile dei Lavori è il Responsabile del Procedimento

6 I compiti del Committente e del Responsabile dei lavori
I compiti del Committente o del Responsabile dei Lavori (RL) possono essere raggruppati in cinque diverse fasi legate alla concezione e alla realizzazione di un’opera, che sono le seguenti: fase progettuale fase precontratto fase contrattuale Fase pre esecutiva Fase esecutiva

7 Fase Progettuale In fase progettuale il Committente o il RL ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, sia per effettuare le scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, al fine di pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, sia all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro; nomina il coordinatore per la progettazione (CSP) nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. In questa fase può facoltativamente nominare anche il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE). Non sussiste l’obbligo della nomina del CSP, per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro ,00. Tuttavia, in questo caso, le funzioni del CSP sono svolte dal CSE se nominato.

8 Prende in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera;
Verifica che il CSP abbia assolto ai propri obblighi (art. 93), cioè che abbia redatto il PSC e il fascicolo dell’opera in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008. E’ stato riformulato dal D.Lgs. 106/2009, che ha soppresso la sanzione originariamente prevista dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da da 2.500,00 a ,00, nei casi in cui il committente (o il RL ove previsto) non avesse provveduto a determinare la durata dei lavori o fasi di lavoro al fine di permettere la pianificazione per la loro esecuzione in condizioni di sicurezza

9 Il Committente o il RL prima della stipula del contratto di appalto:
Fase Precontratto Il Committente o il RL prima della stipula del contratto di appalto: nomina il CSE nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; trasmette il PSC alle imprese invitate a presentare le offerte. Limitatamente all’appalto di opera pubblica, si equipara alla trasmissione del PSC, la messa a disposizione dello stesso piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto; richiede alla/e impresa/e a cui affidare le opere, i documenti necessari ad effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale, che sono elencati nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008; effettua la suddetta verifica; chiede alle imprese la dichiarazione dell’organico medio annuo e del contratto collettivo applicato.

10 Fase Contratto Il committente stipula il contratto di appalto con l’impresa affidataria e/o il lavoratore autonomo e comunica agli stessi soggetti il nominativo del CSP e del CSE. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

11 Fase Pre Esecutiva Prima dell’inizio dei lavori, il Committente o il Responsabile dei Lavori: trasmette la notifica preliminare all’ ASL e alla Direzione Provinciale, territorialmente competenti; trasmette alla Amministrazione concedente il permesso di costruire (o a cui è rivolta la DIA), la copia del DURC di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi, della dichiarazione attestante dell’avvenuta verifica di idoneità tecnico- professionale del soggetto affidatario e dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese sul loro organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato.

12 Fase Esecutiva Nel corso dell’esecuzione dei lavori, il Committente o il RL: verifica che il CSE abbia assolto ai propri obblighi; si assicura che l’impresa affidataria corrisponda gli oneri della sicurezza alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, in relazione alle imprese subappaltate; si assicura che sia stata effettuata la formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell’impresa affidataria sui compiti propri di quest’ultima prescritti dall’art. 97 del D.Lgs 81/2008.

13 FACOLTA’ PREVISTE Il Committente ha la facoltà:
di nominare il Responsabile dei lavori, definito quale soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. Questa definizione di RL è quella del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009. Rispetto alla originaria formulazione del D.Lgs. 81/2008, è decaduto il vincolo in base al quale il RL doveva coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dei lavori. Inoltre è stato fugato l’equivoco sorto nella prima formulazione del D.Lgs. 81/2008, in base al quale la nomina del RL appariva obbligatoria. di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, qualora sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008; di sostituire in qualsiasi momento i coordinatori per la sicurezza, anche personalmente se è in possesso dei requisiti di cui all’art. 98.

14 Responsabilità art. 93 Le responsabilità del Committente sono legate al suo ruolo di responsabile della concezione e della realizzazione dell’opera, e di sostenitore del costo complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza). Essendo quindi al vertice della piramide realizzativa dell’opera, egli risponde della mancata vigilanza sull’operato delle altre due figure coinvolte (culpa in vigilando), cioè dei coordinatori della sicurezza e della scelta dei soggetti (responsabile dei lavori, coordinatori della sicurezza, imprese e lavoratori autonomi) non idonee a svolgere i compiti cui sono preposti (culpa in eligendo). Quindi, il Committente è responsabile della scelta dei coordinatori della sicurezza, del responsabile dei lavori ove presente, dell’impresa affidataria e/o esecutrice dei lavori, per i quali deve valutare i requisiti tecnico -professionali. Per il responsabile dei lavori vale quanto esposto per il Committente, tranne quando si verificano sul suo operato forti ingerenze da parte del delegante. A titolo di esempio, si veda la seguente sentenza della Corte di Cassazione: “in un cantiere edile, la mancanza di coordinamento tra lavorazioni diverse, connesse e interferenti, rende evidente la responsabilità del Committente (fattispecie relativa a lavori di pavimentazione del cortile e di demolizione della scala incombente sullo stesso cortile).” Cass. Pen. Sez. IV 16 gennaio 2009 Nr. 1770, Pres. Brusco, rel d’Isa.

15 Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008
Quadro sintetico degli obblighi e delle sanzioni previsti a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008 Sanzione F A S E P R O G T U L Si attiene ai principi e alle misure generali di cui all’art. 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavoro o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma I avviene ne rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. Art. 90, comma I e I-bis Prende in considerazione il PSC ed il Fascicolo dell’Opera. Art. 90, comma 2 Designa il Coordinatore per la Progettazione, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea Art. 90, comma 3 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro

16 Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008
Quadro sintetico degli obblighi e delle sanzioni previsti a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008 Sanzione F A S E P R O G T U L La designazione non è dovuta per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro ,00. La designazione non è dovuta per lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione Art. 90, comma II Art. 100, comma 6 Verifica che il CSP abbia assolto ai propri obblighi, cioè che abbia redatto il PSC e il fascicolo dell’opera Art. 93, comma 2 Arresto da 3 a 4 mesi o ammenda da a euro In assenza del PSC o del Fascicolo dell’Opera (quando previsti) è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (Art. 90, comma 10)

17 Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008
Quadro sintetico degli obblighi e delle sanzioni previsti a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008 Sanzione F A S E P R C O N T Trasmette il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Designa, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea Art. 101, comma I Art. 90, comma 4 e 5 Sanzione amministr. pecuniaria da 500 a euro Arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro Quanto sopra si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento ai lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese

18 Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008
Quadro sintetico degli obblighi e delle sanzioni previsti a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008 Sanzione F A S E P R C O N T Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII. Art. 90, comma 9, lett. A) e b) Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro

19 Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008
Quadro sintetico degli obblighi e delle sanzioni previsti a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008 Sanzione F A S E P R C O N T b) Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiori ai 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’imprese del DURC fatto salvo quanto previsto dall’art. 16bis, comma 10, del decreto legge , n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge , n. 2 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. Quanto sopra è dovuto anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo. Art. 90, comma 9, lett. a) e b) Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro

20 Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008
Quadro sintetico degli obblighi e delle sanzioni previsti a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008 Sanzione F A S E C O N T R U L Stipula il contratto di appalto. Comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Art. 90, comma 7 Sanzione amministr. Pecuniaria da 500 a euro

21 Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008
Quadro sintetico degli obblighi e delle sanzioni previsti a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008 Sanzione F A S E P R C U T I V Trasmette prima dell’inizio dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’art. 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia inferiore ai 200 uomini/giorno. Art. 99, comma 1 In assenza di notifica preliminare (quando prevista), è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (Art. 90, comma 10)

22 Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008
Quadro sintetico degli obblighi e delle sanzioni previsti a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008 Sanzione F A S E P R C U T I V Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare all’articolo 99, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16bis, comma 10, del decreto legge , n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge , n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). Art. 90, comma 9 lett. c) Sanzione amministr. pecuniaria da 500 a euro. In assenza del DURC, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (Art. 90 comma 10)

23 Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008
Quadro sintetico degli obblighi e delle sanzioni previsti a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori Riferimento legislativo: D.Lgs. 81/2008 Sanzione F A S E C U T I V Verifica che il CSE abbia assolto agli obblighi di all’articolo 92, comma I, lettere a), b), c), d) ed e). Assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si applica l’art. 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo Art. 93, comma 2 Art. 100, comma 6 bis Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro Nota: il testo in blu è stato introdotto dal D.Lgs. 106/2009

24 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
Gli obblighi del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) sono indicati nell’art. 91 del D.Lgs 81/2008. Egli deve: redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) , conforme ai contenuti dell’allegato XV; predisporre il fascicolo dell’opera, conforme ai contenuti dell’allegato XVI. La redazione del fascicolo non è richiesta nel caso di lavori di manutenzione ordinaria; coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma I, che dispone:” il Committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare : Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; All’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro”.

25 RESPONSABILITA’ Le responsabilità del CSP (e come vedremo anche del CSE), sono state delineate dalla Corte di Cassazione, che lo identifica quale soggetto titolare di autonoma posizione di garanzia. Si veda al riguardo la sentenza Cass. Pen. Sez. IV (9/07/2008) 3/10/2008, n , Riv. 24/217. Egli si affianca (non sostituisce) agli altri soggetti destinatari della legislazione antinfortunistica, in relazione ai compiti che il D.Lgs. 81/2008 gli assegna.

26 COORDINATORE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI
Gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSP), sono indicati nell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, che dispone che il CSE: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC e il fascicolo dell’opera, in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

27 COORDINATORE PER ESECUZIONE DEI LAVORI
d) verifica, l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere ; e) segnala al Committente o al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il RL non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comuniazione della inadempienza alla ASL o alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti; f) sospende in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

28 COORDINATORE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI
Il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i propri compiti, è tenuto a redigere il PSC ed il fascicolo dell’opera, nel caso in cui in origine non è stato nominato il CSP (lavori non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ai euro).

29 RESPONSABILITA’ Le responsabilità del CSE (e analogamente del CSP), sono state delineate dalla Corte di Cassazione, che lo identifica quale soggetto titolare di autonoma posizione di garanzia. Si veda al riguardo la sentenza: Cass. Pen. Sez. IV (09/07/2008) 3/10/2008, nr Riv Egli si affianca, non si sostituisce, agli altri soggetti destinatari della legislazione antinfortunistica, in relazione ai compiti che il D.Lgs. 81/2008 gli assegna. Il CSE, a differenza del CSP, è gravato di ulteriori responsabilità in forza dei poteri a contenuto impeditivi in situazioni di pericolo grave e imminente, che gli assegna l’art. 92 lettera f) del D.Lgs. 81/2008. Essendo tenuto ad esercitare tali poteri, egli deve effettuare costanti controlli sull’esecuzione dei lavori, che implicano fre quenti e non occasionali sopralluoghi nel singolo cantiere.

30 RESPONSABILITA’ Le funzioni del CSE non si riducono a compiti organizzativi e di raccordo o collegamento tra le varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, bensì si sostanziano anche - a maggiore garanzia dell’incolumità dei lavoratori - nel compito di vigilare la corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro (Cass. Pen. Sez. IV (04/06/2008) 4/07/2008, nr Pres. Marini, Rel. Licari).

31 SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
La progettazione di un’opera, intesa non solo come definizione della sua capacità a svolgere la funzione richiesta dall’opera, ma anche come verifica dalla capacità del progetto a sviluppare la costruzione, rappresenta uno degli strumenti che consentono di individuare, sin dalla fase di progetto preliminare, gli accorgimenti prevenzionali da adottare. Questi accorgimenti prevenzionali debbono, inoltre, trovare nello sviluppo del progetto definitivo e in quello esecutivo precisi riferimenti in relazione alle diverse fasi di realizzazione dell’opera, in modo da consentire la completa definizione dei vincoli e quindi dei termini contrattuali dell’appalto. In questa fase è quindi non solo opportuna ma indispensabile, la presenza nel team di progettazione, a fianco degli esperti di progettazione di strutture e di impianti, di specialisti nel campo della realizzazione e della sicurezza e dell’igiene, per la corretta esamina delle modalità operative, valutandone le condizioni di rischio e determinandone le misure preventive e protettive da adottare e se, del caso, adottando nuove ipotesi progettuali per l’opera.

32 Il Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.): un valido contributo
L’art. 31 della legge nr. 109, ribadito nell’art. 131 del D.Lgs. 163/06, obbliga l’appaltatore o il concessionario a redigere e a consegnare alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC. L’art. 96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. obbliga i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui in cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, a redigere un Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV punto L’art. 92 comma 1 lettera b del D.Lgs 81/08 e s.m.i. obbliga il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., a verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza. L’art. 100 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. obbliga i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi ad attuare quanto è previsto nel PSC e nel POS. L’art. 101 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. obbliga ciascuna impresa esecutrice a trasmettere, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, il proprio POS all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE per la verifica di idoneità.

33 Il Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.): un valido contributo
Il punto dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dà facoltà al CSP di indicare nel PSC il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Tutto ciò premesso possiamo affermare che: Il POS va sempre redatto da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici (tenere presente che l’art. 96 comma 1 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. esclude dall’obbligo di redigere il POS le imprese che eseguono mere forniture di materiali o attrezzature). I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono, a loro discrezione e responsabilità, incaricare un soggetto o una struttura, senza che obbligatoriamente debbano possedere particolari requisiti, di redigere per loro conto il POS, ma essi lo devono poi fare proprio e firmare. Il POS deve essere redatto prima di iniziare i lavori. Nell’ambito dei lavori pubblici il POS va consegnato alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori. Esso fa parte integrante del contratto di appalto o di concessione e i relativi oneri evidenziati nei bandi di gara non soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell’ Appaltatore o del concessionario costituiscono causa di risoluzione del contratto.

34 Il Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.): un valido contributo
I POS redatti da ciascuno dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, senza che essi abbiano ricevuto o abbiano dovuto consultare un PSC, sempre devono essere redatti ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., devono contenere una valutazione dei rischi specifica dei lavori ad essi assegnati e devono contenere almeno gli elementi di cui il punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In questa ipotesi il Committente che riceve i POS non ha su di essi alcun obbligo di verifica, ma farebbe bene almeno di accertarsi che siano relativi ai lavori da lui assegnati e che contengano la trattazione di tutti gli elementi di cui il punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. astenendosi il più possibile dal giudicare i contenuti per non condizionare le scelte discrezionali dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici. I POS, redatti da ciascun datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici dopo aver ricevuto o dovuto consultare il PSC fin dalla richiesta di offerta da parte del Committente, prima di essere resi operanti, devono sottostare alla verifica di idoneità da parte del CSE come previsto dall’art. 92 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

35 Il Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.): un valido contributo
Verificare l’idoneità di un POS redatto da un’impresa significa: verificare che sia attinente ai lavori assegnati all’impresa; verificare che tratti gli aspetti complementari e di dettaglio operativo rispetto quanto prescritto nel PSC; verificare che siano stati evasi tutti gli elementi del punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; verificare che i POS delle imprese esecutrici siano stati verificati dalla loro impresa affidataria come previsto dall’art. 97 comma 3 lettera b e dall’art. 101 comma 3; I POS redatti in compresenza di un PSC hanno con esso cinque legami: sono ad esso sequenziali e coerenti sono ad esso complementari sono di dettaglio operativo il loro contenuto rispetta tutti gli elementi del punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Contengono le specifiche integrazioni richieste dal CSP nel PSC I POS non devono mai essere alternativi o in contrasto con il PSC rispetto al quale è difficile definire una linea netta di demarcazione

36 Il Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.): un valido contributo
In conclusione, si può affermare che il POS è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di ridurre i rischi lavorativi; esso se ben redatto e diligentemente attuato, oltre a determinare una diminuzione dei rischi, può fa aumentare la produttività e la produzione nel lavoro poiché contribuisce a realizzare una buona organizzazione e gestione dei lavori.

37 Contributo per la riduzione dei rischi lavorativi durante la costruzione di un’opera
Il CSE, di cui all’art. 89 comma 1 punto f del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prima di accettare l’incarico dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è opportuno esamini attentamente il PSC al fine di rendersi conto dei suoi contenuti e poter giudicare se si sente in grado di svolgere i correlati compiti dell’art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Questo non è ovviamente necessario se il PSC è stato da lui stesso redatto, avendo ricevuto il doppio incarico di coordinatore per la progettazione (CSP) di cui l’art. 89 comma l punto e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di CSE. Costituisce scelta meritevole ed opportuna, anche se non obbligatoria, da parte del committente o del responsabile dei lavori quella di incaricare il CSE contestualmente al CSP ed al progettista dell’opera. Il CSE, ricevuta la designazione da parte del committente o del responsabile dei lavori, è opportuno illustri ad essi, per iscritto, i criteri che intende adottare per adempiere i disposti dell’art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i nonché come intende coordinarsi con la direzione dei lavori per conto del committente. Tutto questo è indispensabile per evitare in corso d’opera interferenze decisionali, confusioni di competenze o decisioni contrastanti che sarebbero deleterie e impedirebbero una buona gestione della sicurezza.

38 Contributo per la riduzione dei rischi lavorativi durante la costruzione di un’opera
Il CSE dovrà in primis prendere visione dell’importante strumento di lavoro costituito dal “cronoprogramma dei lavori” contenuto nel PSC. In esso sono indicate, in base alla complessità dell’opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata. E’ importante che il CSE faccia tesoro delle fasi critiche evidenziate nel cronoprogramma in quanto deve prefiggersi di evitare che i rischi di lavoro possano transitare da una lavorazione all’altra. Nei momenti delle fasi critiche e importanti, il CSE dovrà essere presente in cantiere per verificare l’adempimento delle prescrizioni contenute nel PSC. Deve considerarsi fase importante l’installazione del cantiere che deve precedere l’inizio dei lavori di costruzione dell’opera; è pure fase importante lo smontaggio del cantiere che non deve avvenire prima del termine dei lavori di costruzione. Se il cronoprogramma prevede che un apprestamento, ad es. un ponteggio, o un attrezzatura, ad es, una gru a torre, siano installati prima dell’inizio di una lavorazione, queste fasi di lavoro devono considerarsi critiche perché evidenziano la necessità del coordinamento e della regolamentazione, ai fini della sicurezza, dell’uso comune dell’apprestamento o dell’attrezzatura.

39 Contributo per la riduzione dei rischi lavorativi durante la costruzione di un’opera
Il CSE non dovrà dimenticare che “durante il periodo di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro deve verificare periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, se esistente, delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte del PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il PSC ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario”. Attraverso i sopralluoghi in cantiere, il CSE deve attuare le verifiche periodiche e fare gli eventuali aggiornamenti del PSC secondo l’andamento dei lavori. Al riguardo è bene siano redatti i verbali di sopralluogo da portare a conoscenza o del committente o del responsabile dei lavori, delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, dei lavoratori autonomi interessati nonché del direttore dei lavori. Il CSE deve diligentemente integrare il PSC con i nominativi delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attuare il PSC e, previa consultazione delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, deve aggiornare la cronologia di attuazione delle scelte progettuali ed organizzative, delle procedure, delle misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro indicando le modalità di verifica delle relative misure di coordinamento.

40 Contributo per la riduzione dei rischi lavorativi durante la costruzione di un’opera
Per avere un’alta probabilità di eliminare o perlomeno di ridurre al minimo i rischi lavorativi durante la costruzione dell’opera molto dipende dai seguenti aspetti: se c’è un buon progetto dell’opera; se il committente o il responsabile dei lavori ha verificato diligentemente e con perizia che le imprese e i lavoratori autonomi, sia da loro scelti, sia proposti dalle imprese affidatarie, abbiano una idoneità tecnica e professionale adeguata al lavoro che devono svolgere; se c’è un buon PSC; se viene adottato un buon sistema di gestione della sicurezza; se c’è un diligente, prudente e perito CSE che adempie in pieno quanto gli viene chiesto nell’art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; se ci sono dei buoni Piani Operativi di Sicurezza (POS) redatti dalle imprese affidatarie e dalle imprese esecutrici. Da quanto esposto è chiaro che il CSE non è il dominus della sicurezza durante la costruzione, ma è indubbio che può e deve dare un contributo al raggiungimento dell’obiettivo di eliminare o di ridurre i rischi lavorativi.

41 Contributo per la riduzione dei rischi lavorativi durante la costruzione di un’opera
Al CSE si raccomandano i seguenti consigli operativi: prima che un’impresa o un lavoratore autonomo interessato inizi i lavori deve avere un incontro con il rappresentante dell’impresa in cantiere (es. il Preposto) o con il lavoratore autonomo interessato al fine di accertarsi che siano in possesso del PSC, lo abbiano letto ed abbiano ben chiara la sua valenza giuridica e contrattuale; consideri l’appaltatore e il subappaltatore, essendo entrambi datore di lavoro esecutore, sullo stesso piano ai fini della sicurezza in cantiere; pertanto nell’attività di verifica e coordinamento abbia rapporti diretti con entrambi. Pure con i lavoratori autonomi nell’attività di verifica e di coordinamento abbia rapporti diretti; tenga un giornale dei lavori su cui annotare sia le sue disposizioni date all’impresa ed ai lavoratori autonomi interessati, sia le richiesta dell’imprese. Il giornale dovrà avere tre fogli tutti firmati dal CSE e dal rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo interessato. Un foglio rimarrà al CSE, uno al committente o al responsabile dei lavori ed il terzo all’impresa o al lavoratore autonomo; pretenda che prima di iniziare i lavori un’impresa sia essa affidataria o esecutrice abbia ottenuto il suo giudizio di idoneità del POS. Il giudizio di idoneità del POS lo emetta solo dopo aver constatato che esso soddisfa a queste quattro condizioni: a) sia coerente con il PSC, b) sia complementare al PSC, c) sia di dettaglio rispetto al PSC, d) abbia soddisfatto in toto quanto richiesto nel punto 3.1 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

42 Contributo per la riduzione dei rischi lavorativi durante la costruzione di un’opera
5. al fine di verificare che non vi siano interferenze lavorative da eliminare pretenda che l’appaltatore (impresa affidataria) attesti per iscritto che ha verificato la congruenza dei POS dei propri subappaltatori (imprese esecutrici) rispetto al proprio prima che questi che gli siano presentati per la verifica della loro idoneità; ogni quindici giorni almeno per i piccoli cantieri e ogni settimana almeno per i medi e grandi cantieri pretenda che si tenga un incontro, alla sua presenza, fra le imprese ed i lavoratori autonomi interessati perché verifichino l’attuazione dei POS; ogni quindici giorni almeno per i piccoli cantieri e ogni settimana almeno per i medi e grandi cantieri, dopo aver ispezionato il cantiere, tenga un incontro con tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi interessati comunicando loro le risultanza della sua visita che dovranno essere riportate nel giornale dei lavori; pretenda che un’impresa, sia essa appaltatore (impresa affidataria) o subappaltatore (impresa esecutrice), nonché un lavoratore autonomo interessato qualora durante i lavori notasse una qualunque situazione di pericolo conseguente ad una interferenza operativa o ad una perdita di validità strutturale o funzionale di una parte o di un semplice componente di un apprestamento o di una attrezzatura o di un impianto o di mezzi e servizi di protezione collettiva, promuova immediatamente un incontro con tutte le altre imprese e i lavoratori autonomi interessati al fine di determinare il da farsi per rimuovere quanto prima la situazione di pericolo;

43 Contributo per la riduzione dei rischi lavorativi durante la costruzione di un’opera
sia sempre d’esempio ai lavoratori del cantiere circa il suo comportamento ed il suo abbigliamento durante le visite in cantiere; non faccia mai compromessi né deroghe sui principi. Faccia di tutto e di più per conquistare la stima e la condivisione del committente o del responsabile dei lavori, del direttore dei lavori, dell’impresa 8in primis del suo rappresentante) e dei lavoratori autonomi interessati

44 L’azione di collaborazione del Coordinatore per la Progettazione secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il Coordinatore per la Progettazione (CSP), di cui l’art. 89 comma 1 punto e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ricevuta la designazione del committente o dal responsabile dei lavori deve subito attivarsi per adempiere quanto gli è richiesto nell’art. 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e precisamente deve redigere il PSC nonché deve predisporre il fascicolo con le caratteristiche dell’opera. Il CSP per redigere un valido PSC deve innanzitutto aver bene assimilato quanto gli viene chiesto nel comma 1 dell’art. 100 e nei punti 1, 2 e 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il CSP deve operare, contestualmente al progettista, fin dalla fase preliminare del progetto dell’opera. Il CSP deve porsi l’obiettivo di redigere un PSC specifico per l’opera da realizzare, di concreta fattibilita’, di facile lettura e comprensione, con contenuti credibili e quali risultati delle scelte progettuali ed organizzative fatte insieme con il progettista dell’opera.

45 L’azione di collaborazione del Coordinatore per la Progettazione secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
In sostanza l’attività del CSP per la redazione del PSC deve partire insieme con il progetto dell’opera che compete per gli aspetti strutturali, architettonici e funzionali al progettista, ma che riceve un apporto, per quanto attiene all’eliminazione o alla riduzione al minimo dei rischi di lavoro durante la sua costruzione, da parte del CSP che pertanto il ruolo di progettista e pianificatore della sicurezza. Il CSP per poter svolgere il suo compito in merito alle scelte progettuali nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare, è opportuno si dia delle linee guida volte alla sicurezza che le sosterrà durante la collaborazione con il progettista dell’opera. Ad esempio farebbe bene a pretendere che gli scavi, le demolizioni e le sottomurazioni vengano eseguiti solo in base ad uno specifico progetto; che venga utilizzata il più possibile la prefabbricazione; che le tecniche costruttive non debbano impiegare l’impresa esecutrice a far ricorso ad apprestamenti rischiosi da realizzare e pertanto dovrebbero essere evitati il più possibile per limitare i rischi lavorativi.

46 L’azione di collaborazione del Coordinatore per la Progettazione secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tutto ciò premesso, il CSP è bene rediga il PSC trattando sempre i sottoprecisati dodici punti: identificazione e descrizione dell’opera; soggetti con compiti di sicurezza; azioni da svolgersi prima di redigere il PSC e precisamente: colloquio con il Committente per chiedergli il costo, il tempo e i vincoli per realizzare l’opera sopralluogo dove si svolgerà l’opera colloquio con il Progettista colloquio con gli eventuali gestori dei servizi interessati durante la costruzione dell’opera 4. planimetria e sezioni; programma cronologico; Esplicitazione delle procedure , degli apprestamenti e delle attrezzature relative alle fasi di lavoro; Costi della sicurezza (meglio sarebbe chiamarli oneri) derivati dall’attuazione del PSC;

47 L’azione di collaborazione del Coordinatore per la Progettazione secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi; misure di coordinamento relative all’uso comune da parte delle imprese degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva; modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento nonché della reciproca informazione fra l’appaltatore, i subappaltatori e i lavoratori autonomi interessati; servizio di Primo Soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; procedure complementari e di dettaglio al PSC da esplicitare nel POS.

48 Il colloquio con il progettista
Perché questo colloquio? Cosa argomentare il CSP in questo colloquio? Le risposte le troviamo nell’allegato XV punto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e precisamente ove è detto che “il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo e mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’art. 15 del presente decreto”. Le scelte progettuali ed organizzative sono definite al punto lett. a dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Insieme di scelte effettuate in fase di progettazione Progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori”. Di seguito si riportano alcuni esempi relativi alle scelte progettuali che dovrebbero essere oggetto dell’azione dei CSP nella fase di progettazione dell’opera.

49 Scelte progettuali nel campo delle tecniche costruttive
Se i vincoli ambientali legati al sito dove è ubicata l’opera da realizzare lo consentono, caldeggiare l’adozione della prefabbricazione e/o la modularizzazione. La prefabbricazione unisce più elementi singoli assemblati in officina o nel piazzale o a piè d’opera in cantiere; essa, salvo casi semplici, richiede uno studio ingegneristico per assicurarsi di mettere in opera correttamente il prefabbricato. Con la prefabbricazione si tende ad ottenere l’obiettivo non tanto di evitare il rischio di danno, quanto di scongiurare il rischio di evento di danno. Se viene sollevata una trave si evita il rischio di danno, nel caso essa cadesse, segregando l’area sottostante, mentre si scongiura il rischio dell’evento di danno facendo in modo che la trave non cada – se sollevo un prefabbricato composto di 10 travi, per nove volte ho evitato che cadano travi. La modularizzazione consiste nel costruire l’opera a moduli più o meno grandi che si ottengono unendo più elementi prefabbricati in officina o nel piazzale o a piè d’opera in cantiere; in sostanza l’opera è sezionata in parti di per sé complete e viene composta a guisa del lego.

50 Scelte progettuali nel campo delle tecniche costruttive
La scelta della tecnica realizzativa è principalmente determinata da vincoli economici e temporali, ma dobbiamo tener conto che la prefabbricazione e /o la modularizzazione, portando il lavoro a terra e/o in officina, aiutano anche a ridurre i rischi lavorativi, per cui si può affermare che con esse non solo possono ottenersi soluzioni valide sottto l’aspetto tecnico- economico, ma anche per contribuire ad ottenere la sicurezza e la salute dei lavoratori nella fase di realizzazione dell’opera. Nel caso in cui la progettazione preveda sottofondazioni, caldeggiare l’adozione di pali trivellati o di diaframmi rispetto ai pali battuti al fine di evitare a causa di maneggi di lunghi elementi segregazioni ampie di aere di lavoro del cantiere nonché elevati rumori. Nel caso di opere strutturali, per i piani e le coperture dell’opera caldeggiare l’adozione di soluzioni progettuali che consentano di eseguire i piani e le coperture in tempi ridotti, favorendo l’inserimento strutturale delle lamiere grecate o dei grigliati, quando previsti, il più possibile a terra nel contesto della prefabbricazione della struttura dei piani o dei tetti. Nel caso di opere strutturali o di finitura in elevazioni, caldeggiare perché siano adottate soluzioni progettuali che consentono di ridurre al minimo l’utilizzo di opere provvisionali poiché per montarle e smontarle si verificano rischi per tempi quasi sempre più lunghi del loro utilizzo per realizzare l’opera.

51 Scelte progettuali nel campo delle tecniche costruttive
Nel caso di strutture metalliche ad esempio chiedere: di eliminare il più possibile la saldatura in opera; di adottare tacchi di appoggio, saldati in officina, per le travi per le quali non è previsto un premontaggio a terra o in officina; Nel caso l’opera preveda strutture interrate (tubazione, cunicoli, dispersori di terra, ecc.) chiedere che la progettazione sia fatta in tempi tali da consentire di eseguirle prima di iniziare nell’area da loro interessata l’esecuzione delle opere in elevazione. Per tutti gli scavi pretendere che siano progettati. La progettazione dovrà almeno definire: se occorre aggottare la falda e di quanto; la distanza minima dei carichi mobili e dei carichi fissi dal ciglio dello scavo; le eventuali opere di drenaggio delle acque superficiali; l’angolo di scarpata; e l’eventuale necessità di armature.

52 Scelte progettuali nel campo delle tecniche costruttive
Per tutte le demolizioni pretendere che siano progettate siano esse relative a un manufatto o a un’opera. Il progetto dovrà definire se sono presenti e dove sono ubicati materiali contenenti amianto, le modalità, le successioni operative e le eventuali opere strutturali provvisionali tali da evitare crolli non controllati o situazioni di eccessivo rischio per la perdita di validità strutturale di una parte o di tutta l’opera. Per le sottomurazioni pretendere che siano progettate. Il progetto dovrà definire le eventuali opere strutturali provvisionali per non compromettere la validità strutturale dell’opera.

53 Materiali da impiegare
Pretendere in generale che sia stabilito dal progetto l’utilizzo di materiali nocivi se sostituibili con altri materiali non nocivi di pari requisiti tecnici. Ad esempio come mano di fondo in un ciclo di verniciatura si può usare lo zincante inorganico anziché quello organico che emette vapori più nocivi durante l’utilizzo. Per le armature dei pali e/o dei diaframmi di fondazione pretendere che il ferro di armatura sia saldabile al fine di scongiurare situazioni di rischio per rotture di saldature fragili durante il loro maneggio. Pretendere che i fanghi bentonitici, necessari durante l’esecuzione di diaframmi e/o pali trivellati, non contengano sostanze chimiche altamente nocive per le acque di falda. Nelle saldature di parti metalliche, caldeggiare l’utilizzo di elettrodi con rivestimento che emetta il livello più basso possibile di fumi di gas nocivi alla salute del saldatore.

54 Tecnologie da adottare
Nel caso di saldature di grosse tubazioni, caldeggiare saldature senza riprese o scalpellature dall’interno, ad esempio utilizzando all’interno un anello di supporto o la prima passata all’esterno in argon. Nell’operazione di saldatura in genere caldeggiare perché la corrente elettrica di saldatura sia mantenuta nel mezzo della gamma consigliata dal produttore dell’elettrodo utilizzato per evitare che la velocità di emissione dei fumi sia eccessiva. Se è accettabile tecnicamente, è meglio aumentare il diametro dell’elettrodo restando nella gamma media degli amperaggi, con ciò si ottiene un aumento della velocità del deposito e dell’apporto termico senza produrre un aumento del tasso di emissione dei fumi.


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