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VALORI LIMITE – Art. 201 Il valore d’azione rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela.

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0 CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP-MODULO A
PANORAMICA DEI RISCHI DA AGENTI FISICI VANESSA MANNI

1 VALORI LIMITE – Art. 201 Il valore d’azione rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti. Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l’attuazione di interventi mirati alla riduzione del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti. Il valore limite rappresenta il livello di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza di dispositivi di protezione

2 DECRETO LEGISLATIVO n.195 /2006 Titolo VIII, Capo II D.Lgs 81/2008
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) Titolo VIII, Capo II D.Lgs 81/2008 Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

3 CAMPO DI APPLICAZIONE Determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito

4 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE
Giornata Lavorativa di 8 ore valori limite di esposizione rispettivamente = 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa; b) valori superiori di azione: rispettivamente = 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa ; c) valori inferiori di azione: rispettivamente= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa. dB(C)

5 MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore

6 EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE
L’orecchio può essere interessato da due diverse situazioni: Un rumore molto forte (esplosione) provoca dolore e spesso lacerazione del timpano

7 RIDUZIONE DELL’UDITO Un rumore meno forte ma superiore a 80dB può determinare RIDUZIONE DELL’UDITO IPOACUSIA DA RUMORE

8 Ipoacusia da rumore EFFETTI DEL RUMORE
L’esposizione continuativa al rumore invecchia precocemente le cellule acustiche logorandole fino alla loro distruzione I problemi di udito diventano seri quando le cellule uditive danneggiate sono molte Ipoacusia da rumore stato di salute del soggetto: otiti, traumi,etc. età del soggetto: con l’aumentare dell’età si ha riduzione dell’udito (presbioacusia)

9 EFFETTI EXTRA-UDITIVI
descrizione Neuro-psichici Depressione, stanchezza, irritabilità, cefalea, disturbi del sonno, riduzione dell’attenzione Funzione visiva Restringimento della pupilla con conseguente disturbo della percezione in rilievo Apparato respiratorio Aumento della frequenza degli atti respiratori Apparato digerente Digestione prolungata, bruciori di stomaco, gastriti, ulcere Sistema endocrino Stress: squilibri nell’attività di alcune ghiandole che producono ormoni AUMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO Diminuzione dell’attenzione e della concentrazione degli operatori e della percettibilità dei segnali acustici

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11 RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA
Propagazione nello spazio dell'energia associata ai campi elettrici e magnetici, variabili nel tempo, generati da cariche e correnti oscillanti, strettamente intercorrelati fra di loro                                                      

12 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
-Radiazioni ionizzanti, che comprendono raggi X, raggi gamma ed una parte dei raggi ultravioletti (DLGs 230/95; DLGs 241/00). -Radiazioni non ionizzanti (NIR), che hanno un'energia associata che non è sufficiente ad indurre nella materia il fenomeno della ionizzazione ovvero non possono dare luogo alla creazione di atomi o molecole elettricamente cariche (ioni). L'INTERAZIONE CON LE NIR, QUINDI, NON PROVOCA UN DANNO DIRETTAMENTE SULLA CELLULA, MA REALIZZA MODIFICAZIONI TERMICHE, MECCANICHE E BIOELETTRICHE

13 SPETTRO ELETTROMAGNETICO

14 LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO
Rischio generico: per tutti i lavoratori che utilizzano qualsiasi elettrodomestico che funziona a corrente elettrica o lavorano davanti a videoterminali o in luoghi di lavoro situati in prossimità di antenne radiobase o elettrodotti Rischio specifico: per quei lavoratori che usano giornalmente fonti di emissione di campi elettromagnetici

15 ESPOSIZIONE LAVORATORI
Elevati livelli di esposizione Molto vicini alla fonte Tempi lunghi di esposizione Esposizione disomogenea sul corpo del lavoratore

16 VALORI LIMITE I risultati di tali studi scientifici sono attualmente esaminati dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti nel quadro della revisione delle sue raccomandazioni attualmente in corso, da un lato, e dall’Organizzazione mondiale della sanità nel quadro della revisione dei suoi «criteri d’igiene ambientale», dall’altro lato. Le nuove raccomandazioni, che saranno pubblicate entro la fine del 2008, potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite.

17 VALORI LIMITE In tale contesto è opportuno riesaminare in modo approfondito l’eventuale incidenza dell’attuazione della direttiva 2004/40/CE sull’utilizzo delle procedure mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali, al fine di garantire un equilibrio tra la prevenzione dei rischi potenziali per la salute dei lavoratori e l’accesso ai vantaggi offerti da un impiego efficace delle tecnologie mediche in questione.

18 DIRETTIVA 46/08/CE L’emanazione della Direttiva 46/08/CE, sposta di quattro anni il limite temporale di applicazione delle disposizioni prescritte nella 2004/40/CE, quindi al 30 Aprile 2012 Ciò a causa dell’imminente pubblicazione di nuove raccomandazioni della Comunità Europea, che potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite di esposizione dettati dalla Direttiva 2004/40/CE

19 VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione del rischio, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

20 CONDIZIONE GIUSTIFICABILE
Condizione che può avvalersi di una più semplice modalità di valutazione del rischio nella quale la condizione espositiva non comporta particolari rischi per la salute

21 CONDIZIONI ESPOSITIVE GIUSTIFICABILI
Computer ed attrezzature informatiche Computer ed attrezzature informatiche con trasmissione wireless Attrezzature da ufficio Cellulari e cordless Apparati luminosi Attrezzature elettriche per il giardinaggio Apparecchiature audio e video Ecc.

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23 DEFINIZIONI –Art. 200 a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

24 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE
Periodo di riferimento: 8 ore Sistema mano-braccio: a) valore limite di esposizione giornaliero: 5 m/s2 mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; b) valore d'azione: 2,5 m/s2. Corpo intero: a) valore limite di esposizione giornaliero: 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; b) valore d'azione giornaliero: 0,5 m/s2. Periodi brevi: 1 minuto mano-braccio, 3 minuti corpo intero

25 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE- Art. 203
Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione Se vibrazioni> valori d'azione DL elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative


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