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I titoli di efficienza energetica

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Presentazione sul tema: "I titoli di efficienza energetica"— Transcript della presentazione:

1 I titoli di efficienza energetica
12 maggio 2008 Marco Pece - FIRE

2 Alcune abbreviazioni utilizzate nel corso della presentazione.
Legenda Alcune abbreviazioni utilizzate nel corso della presentazione. MSE: Ministero dello Sviluppo Economico (già MAP e MICA) MATT: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas GSE: Gestore del Servizio Elettrico GME: Gestore del Mercato Elettrico EM: Energy Manager articolo 19 Legge 10/91

3 I Decreti 20 luglio 2004 I D.M. 20 luglio 2004 (MSE/MATTM) puntano ad incentivare le tecnologie energeticamente efficienti mediante un innovativo meccanismo cap and trade. L’idea è quella di mettere in moto soggetti interessati alla realizzazione di interventi come le ESCo ponendo degli obblighi su pochi soggetti ben individuati (i distributori di energia elettrica e gas). I due Decreti sono caratterizzati da uno schema simile di cui si descrivono di seguito i punti salienti.

4 I Decreti 20 luglio 2004 Obiettivi nazionali di risparmio [Mtep]
Elettricità Gas 2005 0,10 2006 0,20 2007 0,40 2008 0,80 0,70 2009 1,60 1,30

5 I Decreti 20 luglio 2004 Individuazione dei distributori soggetti all’obbligo: Sono soggetti agli obblighi i distributori che, alla data del 31 dicembre 2001, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di clienti finali Ripartizione della quota d’obbligo: La quota degli obiettivi in capo al singolo distributore è determinata dal rapporto tra l’energia elettrica (gas naturale) distribuita dal medesimo distributore ai clienti connessi alla propria rete e l’energia elettrica (gas naturale) complessivamente distribuita sul territorio nazionale, conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso.

6 I Decreti – meccanismo Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione i distributori possono: realizzare direttamente interventi di razionalizzazione energetica presso gli utenti, avvalersi di una società di servizi a loro collegata, acquistare i diritti di riduzione dei consumi da una ESCO I certificati associati a tali diritti, detti titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi, saranno rilasciati dal GME a distributori ed ESCO e saranno contrattabili sia in sede bilaterale, sia in un’apposita borsa, gestita dal GME stesso.

7 I Decreti – meccanismo Le riduzioni di consumo ottenute con un certo intervento vengono contabilizzate per cinque anni, che diventano otto nei casi seguenti: isolamento termico degli edifici; controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi; applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica; solare passivo; raffrescamento passivo. In futuro per altri interventi potrà essere individuato un periodo di riferimento diverso dai cinque anni.

8 I Decreti – meccanismo Gli interventi ammissibili devono riguardare l’uso dell’energia e non la generazione di elettricità (fa eccezione il fotovoltaico). I due Decreti contengono in allegato due elenchi indicativi, ma non esaustivi. Le Regioni hanno la facoltà di concordare con i distributori interventi di specifico interesse locale, avvalendosi a tale scopo anche di fondi propri. I distributori rientrano dei costi sostenuti non coperti in altro modo attraverso un rimborso in tariffa.

9 Schema di funzionamento per ESCO
effettua l’investimento AEEG ESCO Distributore presenta TEE Ricavi da minori consumi componente tariffaria sanzioni se inadempiente Borsa del GME Utente rate da contratto acquista TEE GME rilascia TEE trasferimento TEE flussi di cassa trasferimento TEE e flussi di cassa

10 I Decreti – ruolo AEEG Nell’aprile del 2002 l’Autorità ha emanato un documento di consultazione relativo alle linee guida di attuazione dei decreti sull’efficienza. Si è dovuto attendere settembre 2003 per l’emanazione della delibera 103/03 (modificata dalla delibera 200/04): linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica. In seguito con la delibera 219/04 è stato definito il valore del riconoscimento in tariffa per i distributori: 100 €/tep.

11 I Decreti – ruolo AEEG I punti salienti affrontati nel documento sono:
le ESCO sono definite come le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi -> art. 1.1.t; i progetti possono consistere di uno o più interventi accorpabili secondo il medesimo metodo di valutazione o l’unicità del cliente beneficiario -> art. 1.1.p le tre modalità di riconoscimento dei risparmi conseguiti attraverso gli interventi, ossia standardizzata, analitica, a consuntivo -> art. 3 e seguenti;

12 I Decreti – ruolo AEEG la taglia minima degli interventi ammissibili (si passa dai 25 tep/anno per i progetti standardizzati ai 100 tep/anno per quelli a consuntivo tep/anno se realizzati da distributori) -> art. 10; il potere calorifico dei combustibili, caratterizzato da un'eccessiva rigidità per alcuni combustibili solidi (es. i pellet si vedrebbero riconosciute solo kcal/kg) -> art. 8; la documentazione da presentare e conservare ai fini del rilascio dei titoli -> art. 12 e seguenti; alcune azioni attivabili da Regioni e Province Autonome -> art. 15; dimensione (1 tep), tipologia (titoli di tipo I, II e III), contabilizzazione dei titoli di efficienza energetica -> art. 17.

13 I Decreti – ruolo AEEG I progetti possono essere presentati per l’eventuale richiesta della verifica preliminare di conformità alle linee guida e per la richiesta di certificazione dei risparmi e di rilascio dei titoli mediante il sistema informatico disponibile nel sito web dell’AEEG: Alla piattaforma informatica possono accedere i distributori e le ESCO accreditate. L’AEEG rilascia il parere preliminare circa l’ammissibilità di progetti del tipo a consuntivo alle linee guida.

14 I Decreti – ruolo AEEG Finora l’Autorità ha approvato ventidue schede tecniche relative al calcolo del risparmio energetico per interventi standardizzati ed analitici (delibere 234/02, 111/04, 70/05 e 177/05). Le delibere 18/07 e 123/07 intervengono rispettivamente sull’eliminazione del riconoscimento dei buoni e sulle tempistiche di aggiornamento delle schede. Il Regolatore provvede inoltre ad emanare le delibere relative alla determinazione delle quantità di elettricità e gas distribuite a livello nazionale e quelle inerenti agli obiettivi specifici per i singoli distributori.

15 Il rapporto 2007 dell’AEEG Fonte: AEEG.

16 Andamento mercato Elaborazioni FIRE dati AEEG e GME.

17 Criticità e problematiche del meccanismo
Eccesso di offerta di TEE: (graduale disincentivazione alla realizzazione di interventi di efficienza energetica a causa del deprezzamento dei titoli, tipo I -53%, tipo II -11%, con margine di rendita economica per i distributori) Inapplicabilità del meccanismo sanzionatorio Scarsa trasparenza negli scambi dei titoli: (prevalenza delle contrattazioni bilaterali) Obiettivo nazionale non interamente assegnato DM 21 dicembre 2007

18 Le novità principali dei DM del 21/12/2007
Innalzamento obiettivi nazionali di risparmio energetico biennio Nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico triennio Nuova individuazione dei distributori obbligati Revisione della ripartizione degli obiettivi tra i distributori obbligati Estensione del diritto di rilascio di TEE ai soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager

19 I DM del 21/12/2007 Fonte: GME.

20 I DM del 21/12/2007 Obiettivi nazionali di risparmio [Mtep]
Elettricità Gas 2008 1,2 (+0,4) 1,0 (+0,3) 2009 1,8 (+0,2) 1,4 (+0,1) 2010 2,4 1,9 2011 3,1 2,2 2012 3,5 2,5

21 I DM del 21/12/2007 – individuazione dei soggetti obbligati e ripartizione quota d’obbligo
Individuazione dei distributori soggetti all’obbligo: Sono soggetti agli obblighi i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di clienti finali Ripartizione della quota d’obbligo: La quota degli obiettivi in capo al singolo distributore è determinata dal rapporto tra l’energia elettrica (gas naturale) distribuita dal medesimo distributore ai clienti connessi alla propria rete e l’energia elettrica (gas naturale) complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai distributori obbligati, conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso

22 I DM del 21/12/2007 – novità per gli Energy Manager
Estensione del diritto di rilascio dei titoli TEE ai soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager, ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 In consultazione presso l’AEEG un documento necessario a definire la soglia minima di intervento in termini di tep risparmiati

23 I DM del 21/12/2007 – altre novità 1
Se entro il 1 giugno dell’anno successivo a quello d’obbligo, c’è un esubero di TEE non annullati oltre il valore del 5%, il corrispondente risparmio va a sommarsi con la quantità degli obiettivi nazionali degli anni successivi Se dal 2013 non saranno stati stabiliti nuovi obiettivi nazionali, l’AEEG non accetterà ulteriori richieste e ritirerà i TEE ad un prezzo pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel triennio decurtata del 5% Il recupero in tariffa non è rappresentato più da una componente fissa ma basato su numerose voci tra cui il prezzo medio dei TEE, l’evoluzione dei prezzi dell’energia, le conoscenze acquisite dall’AEEG sui costi per la realizzazione dei progetti, …

24 I DM del 21/12/2007 – altre novità 2
E’ stato abrogato l’obbligo di ottenere risparmi energetici in misura almeno pari al 50% sul proprio vettore distribuito Nelle transazioni bilaterali, sia le quantità scambiate che i prezzi dei titoli di efficienza energetica, devono essere registrati Se il distributore consegue almeno il 60% (25% solo nel 2008 per i nuovi distributori sotto clienti finali), può compensare la quota mancante l’anno successivo senza sanzioni


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