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Alessandro Bertoglio Assocarta

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Presentazione sul tema: "Alessandro Bertoglio Assocarta"— Transcript della presentazione:

1 Alessandro Bertoglio Assocarta
Schema normativo per la cogenerazione – meccanismi di sostegno e vincoli Alessandro Bertoglio Assocarta

2 Prima definizione di cogenerazione
Decreto legislativo 79/99 (decreto Bersani): Definizione articolo 2, comma 8: “Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate” Priorità dispacciamento, articolo 3, comma 3: “L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione” Esenzione copertura quota energia rinnovabili, articolo 11, comma 2.

3 Applicazione decreto Bersani
Introduzione definizione di cogenerazione ai sensi dell’articolo 2 comma 8 del decreto Bersani – Delibera dell’AEEG n.42/02: Un impianto è di cogenerazione se: IRE minimo è maggiore del 10, 8 e 5 % in caso rispettivamente di impianto nuovo, rifatto o esistente, LT minimo è maggiore del 15% .

4 Parametri IRE ed LT

5 Storia dei regimi di sostegno
: nessun regime di sostegno previsto per la cogenerazione; 2001 (effettivo dal 2004): accesso ai certificati bianchi per la cogenerazione utilizzata per climatizzazione ambienti – regime di sostegno non previsto esplicitamente per la cogenerazione abbinata a processi produttivi – possibilità di accesso a consuntivo 2004: accesso ai certificati verdi per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento (eliminato con legge finanziaria 2007) –regime di sostegno non previsto per la cogenerazione abbinata a processi produttivi.

6 Presente - Direttiva europea 2004/8/CE
Definizione di cogenerazione ad alto rendimento se risponde ai criteri dell’allegato III: PES maggiore del 10% se di potenza superiore a 1 Mwe Se di taglia inferiore a 1 Mwe possono essere considerati ad alto rendimento Definizione di elettricità da cogenerazione ai sensi dell’allegato II: 100% produzione elettrica se rendimento globale superiore al 75-80%; Previsione di un regime di sostegno economico “necessità di un contesto economico e amministrativo stabile per gli investimenti in nuovi impianti di cogenerazione”; Definizione dei rapporti con la rete per agevolare “la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento”.

7 Decreto legislativo 20/07 Cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della 42/02 e s.m. fino al 31 dicembre 2010; Rapporti con la rete: delega all’AEEG per definizione condizioni tecniche economiche di connessione e per definizione tariffe di trasporto che tengano conto delle condizioni particolari delle unità di cogenerazione;

8 Decreto legislativo 20/07 – regime di sostegno
Conferma previsioni decreto Bersani (priorità dispacciamento, esenzione quota rinnovabili) Accesso ai titoli di efficienza energetica (TEE) Emanazione di un successivo decreto ministeriale per definire i criteri di incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento Scambio sul posto per impianti fino a 200 kW (predisposizione da parte dell’AEEG)

9 Delibera AEEG 307/07 Cogenerazione ad alto rendimento fino al 31 dicembre 2009 se: IRE maggiore del 5, 8 o 10 % a seconda che si tratti di impianto esistente, rifatto o nuovo; LT maggiore di 33,22 o 15% a seconda della potenza elettrica. Comunicazione di alto rendimento entro il 31 marzo di ogni anno al GSE

10 Rapporti con la rete: Delibera 280/07 – Ritiri dedicati
Ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE dal 1 gennaio 2008 tramite stipula convenzione (non più necessario passaggio dal distributore locale) Applicabile solo ad impianti con potenza elettrica inferiore a 10 MVA Il GSE riconosce al produttore per le immissioni (maggiorate delle perdite standard di rete) i prezzi zonali di vendita della borsa elettrica (orari o media mensile per fascia) Viene applicato uno sbilanciamento “semplificato” Costo del ritiro dedicato pari allo 0,5% del controvalore dell’energia ritirata dal GSE (max euro anno)

11 Rapporti con la rete: Delibera 280/07 – Ritiri dedicati
Obbligo di fornire al GSE i programmi orari per gli impianti con potenza compresa tra 1 e 10 MVA; Facoltà di fornire al GSE i programmi per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW; I corrispettivi di sbilanciamento vengono applicati dal GSE ai produttori che chiedono il ritiro dedicato: in proporzione all’energia immessa, nel caso di impianti alimentati da fonti programmabili di potenza fino a 1 MW per i quali non è stato trasmesso al GSE il programma di immissione; in proporzione allo sbilanciamento effettivo in tutti gli altri casi. Poiché i programmi relativi ai singoli impianti vengono aggregati dal GSE per zona, ci si attende che, proprio per effetto dell’aggregazione, lo sbilanciamento associato al programma cumulato presentato dal GSE, e quindi anche i costi conseguentemente sostenuti dal medesimo, sia inferiore alla somma degli sbilanciamenti dei singoli impianti.

12 Scambio sul posto (1) – Delibera ARG/elt 74/08
Lo scambio sul posto: serve a compensare immissioni e prelievi di energia elettrica che avvengono in diversi momenti dell’anno; viene gestito dal GSE con il quale occorre stipulare una convenzione tramite portale internet può essere utilizzato dagli impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza elettrica inferiore a 200 kW. Condizioni necessarie per accedere allo scambio sul posto è che siano presenti produzione e consumo sottesi ad un unico punto di connessione con la rete (bidirezionale) L’utente dello scambio stipula un contratto di acquisto di energia per i prelievi da rete e paga i prelievi di rete al proprio fornitore L’utente dello scambio regola le partite economiche delle immissioni in rete con il GSE

13 Scambio sul posto (2) – Delibera ARG/elt 74/08
L’energia elettrica immessa in rete viene valorizzata “virtualmente” al prezzo zonale in cui si trova l’impianto al netto delle tasse e degli oneri di trasporto L’eventuale valore economico dell’energia prelevata viene compensata al netto delle tasse e degli oneri di sistema nei limiti dell’energia scambiata con la rete Se il valore dell’energia elettrica immessa è maggiore di quella prelevata il valore viene portato a credito per gli anni successivi o in alternativa può essere liquidato dal GSE su richiesta dell’utente dello scambio.

14 Vincoli e criticità Valore economico del regime di sostegno (TEE) per la cogenerazione modesto rispetto agli altri paesi europei Certezza del valore economico dei regimi di sostegno non garantita ma soggetto alle fluttuazioni del mercato dei certificati bianchi Mancano i criteri certi per l’allocazione dei certificati bianchi (decreto ministeriale) Attuale penalizzazione per utilizzo del criterio addizionale - valorizzazione del contributo di risparmio energetico rispetto alla media di mercato – risparmio del risparmio non richiesto dalla direttiva UE Abolizione del ritiro semplificato delle eccedenze di energia elettrica da impianti di cogenerazione per potenze superiori a 10 MVA

15 Cosa resta da fare? Completare recepimento direttiva 2004/8/CE
Adozione dei criteri di allocazione dei certificati bianchi alla cogenerazione tramite il citato decreto ministeriale Definizione di tariffe di trasporto e distribuzione che tengano conto delle condizioni particolari delle unità di cogenerazione


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