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Sostanze pericolose: dati pertinenti e fonti informative

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Presentazione sul tema: "Sostanze pericolose: dati pertinenti e fonti informative"— Transcript della presentazione:

1 Sostanze pericolose: dati pertinenti e fonti informative
La classificazione ed etichettatura di una sostanza chimica o di una miscela di più sostanze si basa sulla valutazione del pericolo connesso al loro uso, secondo quanto previsto dal D.Lgs.vo 52/97 (per le sostanze) e dal D.Lgs.vo 285/98 (per i preparati). L’etichettatura e le schede di sicurezza sono i mezzi di informazione del pericolo. Questa valutazione deve essere effettuata per ogni sostanza e preparato prodotti o importati nel territorio della UE e immessi nel Mercato Comune Europeo. Essi devono essere valutati per le loro proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche al fine di individuare la loro potenziale pericolosità per l’uomo e per l’ambiente. Le risultanti classificazioni ed etichettature, oltre ad essere comunicate agli utilizzatori attraverso l’etichetta e la scheda di sicurezza, sono anche un utile strumento per la gestione del rischio per i prodotti chimici. Ma questo strumento non può più essere il solo. Il D.lgs.vo 66/00 sanciva sostanzialmente due principi: che le liste di sostanze classificate ufficialmente non possono essere considerate esaustive e che l’industria deve essere responsabilizzata ad effettuare proprie valutazioni per quelle sostanze non ancora classificate ufficialmente. Successivamente il D.Lgs.vo 25/02 ha compreso fra gli agenti chimici pericolosi non solo quelli classificati ed etichettati come tali ma anche quelli che pur non essendolo possono comportare comunque un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro. La raccolta di informazioni sugli agenti chimici utilizzati diventa quindi una fase molto importante per una corretta valutazione del rischio chimico questa fase deve sicuramente fare riferimento alla normativa nazionae, che risulta articolata e complessa, ma si deve poi aprire all’analisi di altre fonte informative autorevoli. Dott.ssa Rossella Serra Servizio di Prevenzione e Protezione Alma Mater Studiorum Università di Bologna

2 Identificazione delle sostanze
Nome IUPAC N° CAS Chemical Abstract Service N° EINECS European INventory of Existing Commercial chemical Substances N° ELINCS European List of Notified Chemical Substances Tutte le sostanze chimiche sono identificabili oltre che dal loro nome IUPAC anche dal numero di CAS (Chemical Abstract Service). Le sostanze chimiche immesse sul mercato dell’Unione Europea prima del 18 settembre 1981 sono inoltre identificabili anche da un numero EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances), mentre quelle immesse dopo tale data sono caratterizzate da un numero ELINCS (European List of Notified Chemical Substances). Solo nell’inventario EINECS sono contenute sostanze tra tutte queste sostanze quelle classificate ed etichettate come pericolose sono poco meno di 3000.

3 Normativa di riferimento per le sostanze chimiche pericolose
Direttiva del Consiglio 67/548/CEE Legge 256/74 Allegato I - Classificazione ed etichettatura delle singole sostanze pericolose Allegato II - Simboli ed indicazioni di pericolo Allegato III - Elenco delle frasi di rischio Allegato IV - Elenco dei consigli di prudenza Allegato V - Metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche e delle tossicologiche ed ecotossicologiche Allegato VI - Criteri generali per la classificazione e l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi Allegato VII - Set di base di studi per il dossier di notifica Allegato VIII - Studi supplementari per il dossier di notifica Allegato IX - Specifiche tecniche per chiusure di sicurezza per i bambini e avvertenze tattili per i non vedenti Le sostanze pericolose sono state disciplinate per la prima volta con la direttiva del Consiglio 67/548/CEE, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, recepita in Italia dalla Legge 256/74. La direttiva prevedeva la definizione dei requisiti di base per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze pericolose integrati da nove allegati tecnici che riguardano: Allegato I - Classificazione ed etichettatura delle singole sostanze pericolose Allegato II - Simboli ed indicazioni di pericolo Allegato III - Elenco delle frasi di rischio Allegato IV - Elenco dei consigli di prudenza Allegato V - Metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche e delle tossicologiche ed ecotossicologiche Allegato VI - Criteri generali per la classificazione e l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi Allegato VII - Set di base di studi per il dossier di notifica Allegato VIII - Studi supplementari per il dossier di notifica Allegato IX - Specifiche tecniche per chiusure di sicurezza per i bambini e avvertenze tattili per i non vedenti La direttiva è stata modificata otto volte attraverso relative Direttive del Consiglio (tabella 1) e adeguata al progresso tecnico ventotto volte con direttive della Commissione (Tabella 2).

4 Normativa di riferimento per le sostanze chimiche pericolose
Titolo Direttiva Recepimento Italiano Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose 67/548/CEE Legge 256/74 Direttiva del Consiglio 1° modifica 69/81/CEE Direttiva del Consiglio 2° modifica 70/189/CEE Direttiva del Consiglio 3° modifica 71/144/CEE Direttiva del Consiglio 4° modifica 73/146/CEE Direttiva del Consiglio 5° modifica 75/409/CEE DPR 1147/77 Direttiva del Consiglio 6° modifica 79/831/CEE DPR 927/81 DPR 141/88 Direttiva del Consiglio 7° modifica 92/32/CEE D.Lgs.52/97 D.Lgs. 90/98 Direttiva del Consiglio 8° modifica 96/56/CE D.Lgs. 90/98 In particolare per quanto riguarda le ultime due modifiche (tabella 1) risulta di rilievo la settima modifica che introduce importanti innovazioni, mentre l’ottava indica solo la necessità di sostituire laddove compaia, la dicitura CEE con CE. Il D.Lgs. 52/97 rimane quindi a tutt’oggi la norma quadro di riferimento in Italia per quanto riguarda la classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose e per le procedure di notifica delle sostanze nuove.

5 Normativa di riferimento per le sostanze chimiche pericolose
Titolo Direttiva Recepimento Italiano Direttiva della Commissione recante adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE 76/907/CEE DM 17/12/77 Direttiva della Commissione che adegua per la 2° volta al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE 79/370/CEE DM 21/05/81 Direttiva della Commissione recante 27° adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE 2000/33/CE DM 11/04/01 Direttiva della Commissione recante 28° adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE 2001/59/CE In vigore dal 30/07/2002 A livello di norme tecniche applicative la situazione è più complessa, perché l’evoluzione tecnico-scientifica è molto rapida. Gli Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATP) facenti parte delle Direttive della Commissione aggiornano uno o più allegati tecnici. La norma tecnica attualmente in vigore è il DM 11/04/01 che recepisce gli allegati tecnici della direttiva 67/548/CEE fino al 27° adeguamento al progresso tecnico (ATP). In tale norma l’allegato I riprende l’elenco completo di tutte le sostanze fino ad ora classificate, ciò è particolarmente utile perché ogni ATP può aggiungere nuove sostanze classificate, ma anche modificare la classificazione di altre o addirittura cancellarle. La normativa nazionale non è tuttavia a tutt’oggi in linea con quella comunitaria, il 28° ATP, nonostante siano scaduti i limiti temporali, non è stato ancora recepito dalla nostra legislazione. Con il 28° ATP vengono introdotte modifiche importanti, esso infatti consolida gli allegati II, III, IV, VI ed aggiorna l’allegato I. Il consolidamento di un allegato tecnico significa che il testo riportato in quel documento è completo, e pertanto sostituisce tutte le versioni precedenti. Poiché i termini di recepimento del 28° ATP sono scaduti il 30 luglio 2002 si è entrati in un regime transitorio in cui la direttiva comunitaria entra comunque in applicazione, anche in assenza della norma di recepimento, ma rimane in vigore anche la norma nazionale precedente (DM 11/04/2001).

6 Normativa di riferimento per le sostanze chimiche pericolose
Modifiche all’Allegato I (variazioni, aggiunte e cancellazioni). Modifiche alle frasi di rischio relative alla classe 3 dei cancerogeni e alla classe 3 dei mutageni, precedentemente coperte dalla sola R40 (possibilità di effetti irreversibili). Per permettere una distinzione fra le due classi: mutageni di classe 3: R68-possibilità di effetti irreversibili; cancerogeni di classe 3: R40-possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti. Modifiche all’Allegato V relativo ai metodi di prova. Modifiche all’Allegato VI (criteri di classificazione), con ripubblicazione dell’intero allegato. Modifiche all’Allegato VII (set di studi per la notifica di nuove sostanze chimiche) con l’introduzione di un protocollo specifico per gli intermedi ad esposizione limitata. Modifiche allegato VIII (set di studi complementari per le nuove sostanze chimiche) Modifiche minori agli allegati II (simboli), III (frasi di rischio) e IV (consigli di prudenza) per le quali si è ritenuto opportuno ripubblicare gli interi allegati. In particolare le novità di rilievo sono:

7 Normativa di riferimento per i preparati chimici pericolosi
Titolo Direttiva Recepimento Italiano Direttiva del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi 88/379/CEE D.Lgs. 285/98 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi 1999/45/CE In vigore dal 30/07/2002 Direttiva della Commissione recante adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi 2001/60/CE Rettifica della Direttiva 1999/45 Per i preparati pericolosi dopo un susseguirsi di diverse norme si è arrivati alla emanazione della Direttiva del Consiglio n°88/379, del 7 giugno 1988, per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi che abroga tutta la normativa in essere e definisce quella ad oggi in vigore. Tale Direttiva è stata recepita dalla normativa nazionale con il D.Lgs. 285/98 ed è a tutt’oggi la norma di riferimento. La necessità di seguire le variazioni del settore ha portato all’emanazione della direttiva n°1999/45 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, direttiva in corso di recepimento. Anche in questo caso si è entrati in un regime transitorio in cui coesistono due norme.

8 Normativa di riferimento per i preparati chimici pericolosi
Entrano nel campo di applicazione della direttiva anche i preparati antiparassitari, tutti i preparati fitosanitari nonché i disinfettanti registrati in Italia come Presidi Medico Chirurgici. L’entrata in vigore della direttiva 1999/45/CE slitta al 30 luglio 2004. Viene introdotta anche per i preparati la classificazione ambientale, al momento applicabile solo alle sostanze. Viene scoraggiata la sperimentazione sul preparato, privilegiando il meccanismo di calcolo. L’obbligo della scheda di sicurezza si estende anche ai preparati che, pur non classificandosi pericolosi, contengono sostanze pericolose in concentrazione superiore all’1% ma inferiore ai limiti percentuali di classificazione. La scheda di sicurezza diventerà obbligatoria anche per i preparati fitosanitari a partire dal luglio 2004. Gli aspetti più innovativi della nuova direttiva sono: Entrano nel campo di applicazione della direttiva anche i preparati antiparassitari e viene abrogata la direttiva 78/631/CEE (DPR 223/88). Sono coinvolti in questo cambiamento tutti i preparati fitosanitari (91/414/CEE), nonché i disinfettanti registrati in Italia come Presidi Medico Chirurgici in attesa della piena applicazione del D.Lgs. 174/2000 che recepisce in Italia la direttiva 98/8/CE sui biocidi. Per questo motivo, per tutti i preparati che rientrano nel campo di applicazione delle due direttive citate(91/414/CEE e 98/8/CE) l’entrata in vigore della direttiva 1999/45/CE slitta al 30 luglio 2004. Viene introdotta anche per i preparati la classificazione ambientale, al momento applicabile solo alle sostanze. Viene scoraggiata la sperimentazione sul preparato, privilegiando il meccanismo di calcolo. L’obbligo della scheda di sicurezza si estende anche ai preparati che, pur non classificandosi pericolosi, contengono sostanze pericolose in concentrazione superiore all’1% ma inferiore ai limiti percentuali di classificazione. La scheda di sicurezza diventerà obbligatoria anche per i preparati fitosanitari a partire dal luglio 2004.

9 Dati pertinenti 1. Dati indispensabili sono quelli riguardanti le proprietà di tossicità e di reattività intrinseci alla sostanza Tossicità Reattività Tossicità acuta Esplosività Tossicità subacuta Infiammabilità Tossicità cronica Incompatibilità Potere corrosivo Formazione di composti pericolosi Potere irritante Reazioni esotermiche Potere cancerogeno Tossicità riproduttiva Mutagenesi Risposte allergiche Ecotossicità Relazione dose-risposta e concentrazione –risposta Tossicità sull’uomo derivata da osservazioni e verifiche epidemiologiche I dati pertinenti sono quelli che concorrono alla identificazione dei potenziali rischi per la salute e l’ambiente. Nel recupero di tali dati il primo passo è quello della identificazione certa della sostanza di interesse mediante nome chimico, formula bruta, formula di struttura, famiglia chimica di appartenenza, denominazione IUPAC, numero CAS e numero CE, si procederà quindi alla raccolta di informazioni sulle proprietà intrinseche di pericolo.

10 Dati pertinenti 2. Proprietà intrinseche della sostanza che caratterizzano il suo comportamento nell’ambiente e, in conseguenza di questo, i possibili modi di esposizione. Queste includono proprietà chimico fisiche essenziali, quali: proprietà che identificano la sostanza e caratterizzano la forma nella quale essa è presente nell’ambiente (peso molecolare, punto di fusione, punto di ebollizione, densità); proprietà che determinano il destino ambientale e quindi le modalità di esposizione (solubilità, tensione di vapore, tendenza all’adsorbimento al carbonio organico, tendenza a migrare dalla fase acquosa alla fase organica, coefficienti di ripartizione tra i vari compartimenti ambientali).

11 Dati pertinenti 3. Dati di reattività e di incompatibilità utili a identificare i rischi connessi sia con la sostanza in se stessa che in contatto con altre sostanze (punto di infiammabilità, autoinfiammabilità, esplosività, proprietà ossidanti, possibilità di reazioni esotermiche e fuggitive, possibilità di formazione di sostanze pericolose). 4. Parametri che derivano da valutazioni di rischio già operate da Enti a ciò ufficialmente preposti.

12 Fonti informative Riferimenti per la classificazione degli agenti chimici pericolosi Elenco contenuto nel DM 11/04/2001 – recepimento Direttiva 2000/33/CE recante 27° adeguamento al progresso tecnico. Direttiva 2001/59/CE 28° adeguamento al progresso tecnico La scheda di sicurezza che deve essere redatta ai sensi del D.Lgs. 52/97 e la classificazione contenuta nell’etichetta del prodotto Istituto superiore di Sanità “Classificazione delle sostanze pericolose” aggiornato al 28° adeguamento della direttiva 2001/59/CE sul sito Fiches toxologiques collezione completa maggio 2000 su CD ROM (Institut National de Recherche et de Sécurité Francia) oppure direttamente sul sito Sintalex 7.0 banca dati italiana su CD-ROM (Associazione Ambiente e Lavoro Fonti informative primarie riguardanti le sostanze ed i preparati chimici pericolosi, indispensabili per una corretta individuazione del pericolo e quindi della valutazione del rischio chimico, sono sicuramente le normative nazionali, le direttive europee in caso di regime transitorio e le schede di sicurezza obbligatoriamente fornite dal rivenditore. Queste fonti possono però non essere esaustive. In questo caso si può fare ricorso a fonti di informazione di tipologia diversa reperibili sul web. L’accesso tramite internet è meno costoso di quello tramite manuali cartacei o tramite centri di documentazione (CD-ROM) inoltre è più facilmente sottoponibile ad un continuo aggiornamento anche se l’utilizzo di dati veicolati tramite internet fa emergere problematiche legate a qualità, reperimento, citazione e archiviazione dei dati, mentre il mondo cartaceo ha regole e criteri ben codificati rispetto a stabilità, affidabilità e reperibilità dei dati. L’invecchiamento precoce delle informazioni e la volatilità degli indirizzi dei siti web rappresentano un ulteriore aspetto da considerare. Gli allegati A e B sono riportati integralmente dalle Linee Guida al Titolo VII-bis del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.

13 Fonti informative Cas No 67-66-3 EEc No 200-663-8 No 602-006-00-4
N gif"> IT: triclorometano cloroformio Classificazione XnR22-48/20/22XiR38Carc.Cat.3R40 Etichettatura R: /20/22 S: (2-)36/37 Limiti di concentrazione C ³ 20% Xn R /20/22 5% £ C < 20% Xn R /20/22 1% £ C < 5% Xn R40 Xn Questo estratto di tabella è preso dall’Allegato I del Decreto Ministeriale del 03/12/1985 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee. Il testo riportato è quello vigente dopo le sostituzioni, modifiche ed integrazioni apportate dai numerosi D.M. di attuazione di direttive CE. In particolare Allegato I : è stato da ultimo sostituito dall'Allegato I al D.M. 16 febbraio 1993 (a sua volta da ultimo sostituito dall'Allegato I al D.M. 28 aprile 1997, così come anch'esso a sua volta da ultimo sostituito dal D.M. 11 aprile 2001 che riporta appunto (all'allegato III) "un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni". ). Decreto Ministeriale del 11/04/2001 Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante XXVII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

14 Fonti informative Allegato B: Alcuni siti web per le informazioni sugli agenti chimici pericolosi 1.Sintesi informativa EXTOXNET Univerity of California Davis, Oregon, Michigan and Cornell (USA) Extension Toxicology Network Lista di 200 pesticidi, Informazioni corredate di rif. Bibliografici. Ricerca nome chimico, sinonimo, commerciale. MSDS University of Vermont (USA) Material Safety Data Sheet Aggregazione dibanche dati che forniscono una Scheda tossicologica relativa alla sostanza richiamata. Ricercaper nome chimico, n° CAS, nome del prodotto CANUTEC Transport Canada TC, Department Transportation (USA) DOT e Messico SCT NAERG North American Emergency Guidebook 1996 Informazioni su circa 3700 materiali chimici aggregati per classe di pericolosità sulla base delle proprietà della sostanza. Ricerca per nome del materiale NTP National Toxycology Program Chemical Health and Safety Data Raccolta di informazioni su 2000 sostanze circa. Ricerca per nome chimico, n° CAS, sinonimo.

15 Fonti informative Allegato B: Alcuni siti web per le informazioni sugli agenti chimici pericolosi 1.Sintesi informativa ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry (USA) Toxicology Frequently Asked Question Raccolta d’informazioni 100 composti chimici. Ricerca sulla lista dei composti. CCRIS NCI NLM National Library of Medicine (USA) Chemical Carcinogenesis Research Information System NCI (National Cancer Institute) 8000 sostanze, in continuo aggiornamento. Ricerca per nome, n° CAS. Visualizza solo le informazioni selezionate. HSDB NLM Hazardous Substances Data Bank 45020 record, uno per ogni agente disponibile su Toxnet. Banca dati complessa, aggiornamenti costanti. Ricerca per nome chimico, o con termini multipli.

16 Fonti informative Allegato B: Alcuni siti web per le informazioni sugli agenti chimici pericolosi 1.Sintesi informativa IRIS National Library of Medicine (USA) Link con EPA Integrated Risk Information System Informazioni su circa 500 sostanze chimiche. Banca dati di complessa lettura e uso. Aggiornamento costante. Ricerca per nome chimico, n°CAS o con più termini di ricerca. ChemID plus NLM Chemical identification plus Raccolta di informazioni su sostanze. Aggiornamento quadrimestrale. Ricerca per nome chimico, n° CAS, formula chimica e codici RTECS. EMIC EPA e NIESH (National Institute of Environmental Health Sciences) Environmental Mutagen Center Database Raccolta di i8nformazioni bibliografiche (88000 circa) di cui la gran parte da MEDLINE Ricerca per nome chimico, n°CAS.

17 Fonti informative Allegato B: Alcuni siti web per le informazioni sugli agenti chimici pericolosi 1.Sintesi informativa INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Fiches Toxilogiques Métrologie des polluants 950 sostanze circa, aggiornato al maggio 2002. Ricerca nome chimico alfabetico, restituisce l’informazione in formato PDF. ARPAT Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale della Toscana Sostanze pericolose Offre la possibilità di scaricare una data base (Access 97 e/o 200 file compattato) che restituisce la classificazione della sostanza ai sensi del recepimento italiano del 27° adeguamento. Ricerca per nome chimico o suo frammento, n° CAS, n° CE o n° d’indice.


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