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Il Pluralismo Sindacale La rappresentatività

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Presentazione sul tema: "Il Pluralismo Sindacale La rappresentatività"— Transcript della presentazione:

1 Il Pluralismo Sindacale La rappresentatività
Diritto Del Lavoro Il Pluralismo Sindacale La rappresentatività Il contratto di lavoro individuale e la contrattazione collettiva Avv. Gianfranco Curci Avvocato Del Lavoro - Consulente del Lavoro - Consulente Contabile Tributario Revisore Cooperative – A.G.C.I. - Associazione Generale Cooperative Italiane - Formatore Aziendale – Formatore AIFOS –Sicurezza Sul Lavoro –

2 Il Contratto di lavoro subordinato
Nozione di contratto – L’art cod. civ. ‘’ il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.’’-

3 Il Contratto di lavoro Il contratto di lavoro–
Il rapporto giuridico patrimoniale che si crea nel contratto di lavoro pone le parti contrattuali, il datore di lavoro e il lavoratore su diverse posizioni. Da una parte il lavoratore che ai sensi dell’art cod. civ. assolve la propria obbligazione contrattuale prestando la sua opera intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore dall’altra il datore di lavoro che, in applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni contrattuale ex art codice civile, è tenuto a corrispondere la retribuzione al lavoratore per le prestazioni contrattuali svolte dallo stesso.

4 Il Contratto di lavoro Principio del favor lavoratoris La giurisprudenza definisce il favor lavoratoris come quel principio, derivante dalle norme di legge, per cui il lavoratore è in ogni caso il contraente più debole da tutelare ( cassazione sez. Lavoro 6487/93) Dato il principio del favor lavoratoris – quanto dispone l’art.1322 del codice civile, che di fatto pone le parti contrattuali sullo stesso piano e statuisce l’atipicità dei contratti nel nostro ordinamento giuridico, non è praticamente applicabile al contratto di lavoro.

5 Il Contratto di lavoro Principio del favor lavoratoris Il diritto del lavoro di fatto è l’insieme delle norme che il legislatore ha elaborato al fine di tutelare la parte ‘’debole ‘’ nel contratto di lavoro

6 Il Contratto di lavoro Associazionismo dei Lavoratori . La ‘’debolezza’’ della posizione della parte contraente lavoratore ha portato all’aggregazione sociale di gruppi di lavoratori. Le prime forme di associazione dei lavoratori sorsero in Gran Bretagna: le trade unions. Le trade unions furono le prime vere forme di rappresentanza sindacale. Furono essenzialmente dei sindacati nazionali di mestiere che si formano in Gran Bretagna nel 1824, con lo scopo di rendere più sopportabili le condizioni di vita dei lavoratori nelle fabbriche dopo la rivoluzione industriale.

7 Il Contratto di lavoro Associazionismo dei Datori di Lavoro. Il termine sindacato è solitamente associato a quello dei lavoratori. In realtà, le associazioni di categoria cosiddette "datoriali", ovvero quelle dei datori di lavoro, sono anch'essi, a tutti gli effetti, sindacati in quanto svolgono le classiche funzioni di rappresentanza, tutela, assistenza dei propri delegati.

8 A.N.C.L. Il Contratto di lavoro Associazionismo dei Datori di Lavoro.
Esempi di sindacati delle imprese sono: Confartigianato, Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, Confcooperative, Lega Coop. A.G.C.I. - Federmeccanica, Confagricoltura, API, Conftrasporto, Assintel, CLAAI (Confederazione libere associazioni artigiane italiane). Oltre ai sindacati delle imprese esistono anche i sindacati dei lavoratori autonomi tra cui quelli dei libero professionisti. Si indica una di queste a caso ! A.N.C.L.

9 Sindacati dei lavoratori in Italia ( Elencazione non esaustativa ).
Il Contratto di lavoro Sindacati dei lavoratori in Italia ( Elencazione non esaustativa ). Confederali Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CISAL) Unione Italiana del Lavoro (UIL) Unione Generale del Lavoro ( UGL) Confederazione Italiana Lavoratori Democratici indipendenti (CILDI) Unione sindacale lavoratori italiani (USLI)

10 Sindacati dei lavoratori in Italia ( Elencazione non esaustiva ).
Il Contratto di lavoro Sindacati dei lavoratori in Italia ( Elencazione non esaustiva ). Autonomi CONF.A.I.L. FLP -- F.S.I.(Federazione Sindacati Indipendenti) I.S.A. Intesa Sindacato Autonomo " Confederazione " Confsal RdB - CUB Sindacato nazionale autonomo telecomunicazioni e radiotelevisivi (enti lirici e teatro) (SNATER) Confederazione sindacale nazionale autonoma dei lavoratori e dei pensionati (SINALP)

11 Sindacati dei lavoratori in Italia ( Elencazione non esaustiva ).
Il Contratto di lavoro Sindacati dei lavoratori in Italia ( Elencazione non esaustiva ). di Base Cobas Confederazione unitaria di base (CUB) Unione Sindacale Italiana (USI) Unione Sindacale di Base (USB)

12 la contrattazione collettiva
Il Contratto di lavoro COME SI CONCRETIZZA LA TUTELA E LA RAPPRESENTANZA DEI RAPPRESENTATI IN CAPO ALLE ASSOCIAZIONI ? ? : lavoratori datori di lavoro Con la contrattazione collettiva

13 Il Contratto di lavoro Il Contratto Collettivo – origine - ITALIA – L'introduzione del contratto collettivo nazionale di lavoro in Italia si ebbe, durante il ventennio fascista con la promulgazione della Carta del Lavoro, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927.

14 Sono più tranquillo . Io non ci capisco niente !!!
Il Contratto di lavoro EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA : 1)Controllo sociale 2)Disposizioni pattizie frutto di analitica analisi e trattativa nei loro contenuti 3) Neutralità posizione della parte contraente lavoratore che nella fase pre contrattuale non influenzato da soggezione per richiesta di applicazioni disposizioni già previste dal contratto collettivo La standardizzazione delle norme che disciplinano il contratto di lavoro Sono più tranquillo . Io non ci capisco niente !!!

15 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
CHE CONTRATTO APPLICARE ???? Art ° comma del Codice Civile- ‘’L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dell’imprenditore ‘’. SIAMO NEL 1942 – NON VI E’ ANCORA ART. 39 COSTITUZIONE

16 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
Cosa statuisce tale precetto Costituzionale ? ART. 39 Costituzione L'organizzazione sindacale è libera . Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

17 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
Libertà di associazione Art. 18 Costituzione I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

18 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
Dati tali precetti costituzionali ,si è consolidata la giurisprudenza che ha di fatto svuotato il contenuto di dell’art del codice civile. Si riporta la massima delle Sezioni Unite della Cassazione n°2665 del 26/3/97. «…nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quella svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 della Costituzione, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato o l’attività effettivamente esercitata dell’imprenditore».

19 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
LA RETRIBUZIONE La massima delle Sezioni Unite della Cassazione n°2665 del 26/3/97 si riferisce nello specifico all’aspetto relativo alla retribuzione. Vi è evidentemente altro nella dinamica del rapporto di lavoro ( le condizioni di lavoro etc.). Nello specifico della retribuzione : l’art cod. civ. – comma 2 prevede che ‘’ in mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti la retribuzione è determinata dal giudice ……’’,

20 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
Discrezionalità del Giudice Il 1°comma dell’art cod. civ. nell’indicare il criterio che allora le norme corporative dovevano applicare per la determinazione quantitativa della retribuzione si riferisce alle ‘’modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito’’ Quali sarebbero le ‘’modalità ‘’ e i’’ termini in uso ‘’ ?

21 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
La retribuzione Esistenza libera e dignitosa Proporzionalità retribuzione Quale criterio oggettivo per identificare le caratteristiche previste dall’art. 36 Costituzione ? ’Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa’’. Pluralismo sindacale significa PIU’ contratti collettivi La Comparazione meramente tabellare della retribuzione prevista dai diversi contratti come deve essere svolta ?

22 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
L’art. 39 della Costituzione statuisce il principio della libertà sindacale. Tale principio consente al datore di lavoro di poter decidere se applicare o meno un contratto collettivo di categoria. E’ necessario distinguere se: Il datore di lavoro è iscritto a una associazione di categoria che ha sottoscritto dei contratti collettivi. Il datore di lavoro non è iscritto a una associazione di categoria che ha sottoscritto dei contratti collettivi

23 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
La distinzione tra datori di lavoro e lavoratori aderenti o non aderenti ad associazioni firmatarie di un contratto collettivo è fondamentale nel ns. ordinamento considerando che non si è mai data attuazione all’art. 39 costituzione. No registrazione dei sindacati di fatto ha impedito che la contrattazione collettiva abbia efficacia erga omnes – ossia efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori operanti nel settore a cui si riferisce il contratto Ne deriva che il contratto collettivo altro non è che un contratto di diritto comune che ha efficacia nei confronti delle sole parti contraenti

24 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
Coordinamento di contratti collettivi diversi- Aspetti non relativi alla retribuzione Esempio passaggio appalto : Vi sono norme contrattuali che prevedono in caso di passaggio di appalto il diritto soggettivo dei lavoratori che operano presso la committenza ad essere assunti dal nuovo appaltatore – Si veda l’art. 4 del c.c.n.l. – Pulizie/Multiservizi ( cgil-cisl-uil)- La questione è – Se il nuovo appaltatore applica un contratto collettivo diverso, che non prevede il diritto di assunzione dei lavoratori, il nuovo appaltatore sarà tenuto in ogni caso ad assumere tali lavoratori?

25 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro
Coordinamento di contratti collettivi diversi- Aspetti non relativi alla retribuzione Esempio comporto malattia : Sempre il c.c.n.l. – Pulizie/Multiservizi ( cgil-cisl-uil)- all’art. 51 nel disciplinare la malattia riferendosi al computo del comporto prevede che tale computo debba considerare il lasso temporale decorso ‘’ attraverso più rapporti di lavoro consecutivi nel settore’’ Anche in tal caso tale disposizione che in caso di identità di applicazione del contratto collettivo tra datore di lavoro uscente e subentrante ha piena applicazione, non ha invece alcun effetto nel caso in cui il datore di lavoro subentrante applica un diverso contratto collettivo.

26 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico Imponibilità Previdenziale (Articolo 1, comma 1 del DL , n. 338, convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389): «non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo» Retribuzione del lavoratore 2099 (cod. civ.) Imponibile previdenziale reddito (art.51 d.p.r.917/86-t.u.i.r.)

27 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico (art. 2 co.24 della legge 28/12/1995 n°549) «l’art.1 del D.L n°389 si interpreta nel senso che ,in caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria»

28 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «rappresentatività» Nozione sociologica che indica la capacità di una organizzazione di esprimere adeguatamente il consenso dei soggetti ai quali si rivolge per rappresentarne e difenderne gli interessi- (Del Punta - Diritto Del Lavoro ) RILIEVO GIURIDICO Comparativamente più rappresentativo Maggiore rappresentatività

29 «Maggiore rappresentatività»
Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Maggiore rappresentatività» La legge 902/1977 – che ha disciplinato la ripartizione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste Ha introdotto dei criteri per determinare la MAGGIORE rappresentatività Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative Effettiva partecipazione in trattazione controversie individuali e collettive Consistenza numerica dei rappresentati Partecipazione alla formazione e stipulazione contratti collettivi

30 «Sindacato comparativamente più rappresentativo»
Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Sindacato comparativamente più rappresentativo» La legge 549/1995 – Determinazione base imponibile previdenziale FINALITA’ DI ATTRIBUIRE LEGITTIMITA’ SOLO AGLI ATTI SOTTOSCRITTI DALLA ORGANIZZAZIONE COMPARATIVAMENTE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA E la libertà sindacale ?? E la attività delle altre associazioni sindacali ? Cosa serve ?

31 «Sindacato comparativamente più rappresentativo»
Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Sindacato comparativamente più rappresentativo» 12 Marzo 2015 PROTOCOLLO INPS CGIL –CISL –UIL Questa convenzione sottoscritta dai soggetti sopra indicati è finalizzata a porre in essere l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Conseguenziale all’accordo interconfederale Confindustria – Cgil/cisl /Uil del 28 giugno 2011

32 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico L’accordo interconfederale stipulato in data 28 giugno 2011 da Confindustria, CGIL, CISL, UIL ha previsto la possibilità di porre in essere  contratti aziendali derogatori del contratto nazionale con efficacia generale, ossia vincolanti per tutto il personale in forza e per tutte le associazioni sindacali operanti all’interno dell’azienda, purché stipulati da organizzazioni sindacali dotate di una rappresentatività, per così dire, “qualificata”, ossia “misurata” a livello sia nazionale che aziendale.

33 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico A livello nazionale viene stabilita come condizione per negoziare una soglia minima di rappresentatività non inferiore al 5% della totalità della categoria dei lavoratori cui si applica il contratto collettivo nazionale. Per il calcolo della rappresentatività di ciascuna organizzazione l’accordo impone di far riferimento alle deleghe relative ai contributi sindacali conferiti dai lavoratori (tale dato sarà certificato dall’Inps). A livello aziendale l’accordo precisa che la contrattazione è possibile nelle materie delegate dai contratti collettivi nazionali o dalla legge. Ai fini della rappresentatività, gli accordi sono validi, erga omnes, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rsu elette secondo le regole interconfederali vigenti. La medesima tecnica derogatoria (e con la medesima ratio di favorire lo sviluppo del lavoro ed il rilancio della produttività) è stata scelta dal legislatore nell'art. 8 del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, che consente a contratti aziendali o territoriali di derogare la disciplina legale e quella collettiva nazionale di fondamentali materie fino ad oggi tradizionalmente sottratte alla regolamentazione pattizia, quanto meno in senso peggiorativo dei diritti del lavoratore. L’art. 8 della manovra finanziaria, opportunamente denominato “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”, rappresenta un vero punto di svolta nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, poiché affida ai soggetti più “vicini” alle parti interessate (di qui la denominazione “contrattazione collettiva di prossimità”), ossia alle organizzazioni sindacali, il compito di modulare ed adattare, attraverso intese idonee a derogare le norme di legge e del contratto collettivo, le tutele dei lavoratori negli specifici contesti produttivi e in relazione alle reali esigenze delle aziende. Al fine di impedire un uso scriteriato di tale potere derogatorio il legislatore pone una condizione relativa alla qualità dei soggetti stipulanti ed un limite relativo all'oggetto della deroga, circoscritto a talune specifiche materie. Riguardo al primo aspetto, con un richiamo all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, il legislatore ha inteso selezionare i soggetti stipulanti sulla base della loro rappresentatività. L'art. 8, c. 1, della normativa in esame attribuisce efficacia generale ai contratti aziendali o territoriali purché stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale oppure dalle loro rappresentanze aziendali, purché sottoscritti "sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali". In sostanza quello che conta per il legislatore è il rispetto di un criterio maggioritario riferito all'ambito aziendale. 

34 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico Se in azienda sono presenti rsa, i suddetti contratti aziendali hanno efficacia generale se approvati dalle rsa che, singolarmente o insieme ad altre, risultino detentrici della maggioranza delle deleghe conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipula. I contratti stipulati da rsa devono essere, comunque, sottoposti al voto dei lavoratori, ove, entro dieci giorni dalla conclusione del contratto, ne faccia richiesta anche una sola delle organizzazioni sindacali firmatarie, ovvero almeno il 30% dei lavoratori interessati. Per la validità della consultazione è richiesta la partecipazione del 50 % + 1 degli aventi diritto e l’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

35 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico Gli effetti del richiamo della legislazione al concetto di ………. «Sindacato comparativamente più rappresentativo»

36 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Sindacato comparativamente più rappresentativo» Questo è il requisito soggettivo che consente di poter correttamente dare applicazione a norme di diritto del lavoro e legislazione sociale. !!! -art.1 Decreto legge n.338/1989 convertito in legge n.389 sul limite minimo di retribuzione imponibile; -art.1 legge n.863/1984 sui contratti di solidarietà ; -artt.13 (lavoro notturno ) e 17 commi 1 e 2 (deroghe ) del dec.leg.vo n.66/03 sull’orario di lavoro; -artt.1 comma 2 e 4 comma 2 legge n.223/91 riguardanti rispettivamente la cigs e l’avvio della procedura di mobilità ; -art.5 legge n.164/1975 sulla procedura di cigo; -artt. 1 comma 1,. 5 commi4 bis e 4 quater dec.leg.vo n.368/01 sul lavoro a termine; --artt. 20 comma 3 ,24 comma 4,33, 34 comma 1, 37 comma 2, 48 comma 4 e 49 commi 5 e 5 bis dec.leg.vo n.276/03. -art.1 comma 3 dec.leg.vo n.61/00 art.47 comma 1 legge 428/90

37 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Sindacato comparativamente più rappresentativo» Questo è il requisito soggettivo che consente di poter correttamente dare applicazione a norme di diritto del lavoro e legislazione sociale. !!! Art.1 comma 3 dec.leg.vo n.61/00 ( lavoro a tempo parziale) Art.47 comma 1 legge 428/90 ( consultazione sindacale trasferimento d’azienda) Art. 20 comma 3 lett. i)- dec.leg.vo 276/2003 – somministrazione lavoro – Art. 24 comma 4, dec.leg.vo 276/2003 – diritti sindacali ambito rapporti esternalizzati ( distacco-appalti-somministrazione) Art. 34 comma 1, dec.leg.vo 276/ previsione dei contratti collettivi delle ipotesi di lavoro a chiamata Art. 2 del d.p.r. 218/ esame congiunto per CIGS da contratti di solidarietà-

38 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Sindacato comparativamente più rappresentativo» Effetti – esempi: CIGS Fase di consultazione sindacale  per la cigs ,l’art. 2 D.P.R. 218/2000 recita che «l’impresa che intende fare ricorso  a detto trattamento previdenziale  deve darne preventiva comunicazione alle R.S.U. o in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella Provincia». Pertanto   l’impresa, che applica un contratto collettivo sottoscritto da sindacati non rientranti  tra quelli  comparativamente  più rappresentativi, DEVE per forza procedere in tal senso pena la illegittimità della procedura di consultazione.

39 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Sindacato comparativamente più rappresentativo» Effetti – esempi : MOBILITA’ La legge n.223/91, all’art.4, comma 2,dispone che ”Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.” Se le imprese applicano nei confronti dei dipendenti un Ccnl  non sottoscritto da associazioni non aderenti confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ? Dal chiaro tenore letterale della legge si evince chiaramente che tali associazioni  sono escluse  dalla consultazione e  non  potranno stipulare l’accordo per la mobilità dei lavoratori di quella impresa, a  pena d’impugnazione della procedura da soggetti interessati;

40 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Sindacato comparativamente più rappresentativo» Effetti – esempi: TRASFERIMENTO D’AZIENDA l’art.47 legge n. 428/90 che regolamenta il  trasferimento d’azienda  occupante più di 15 lavoratori ,dispone al comma 1  l’obbligo per l’impresa    di fornire  comunicazione  circa la  volontà  di cedere o affittare l’azienda  o  un ramo della  stessa  ad altro  operatore economico nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi. Se l’ impresa applica nei confronti dei dipendenti un Ccnl  non sottoscritto da associazioni non aderenti confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ? Legittimo il trasferimento ?

41 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Sindacato comparativamente più rappresentativo» La norma SOVRANA - LEGGE 296/2006 COMMA 1175 «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».

42 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Sindacato comparativamente più rappresentativo» La norma SOVRANA - LEGGE 296/2006 COMMA 1175 L’esonero contributivo per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015 che non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato stabile nei 6 mese precedenti l’assunzione – Legge 23 dicembre 2014 n° (Legge di Stabilità 2015) – ? ? ? ?

43 E’ vero tutto questo ma ……………..
Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico «Sindacato comparativamente più rappresentativo» E’ vero tutto questo ma ……………..

44 Anomalia offerte in pubbliche gare d’appalto.
Contrattazione collettiva pubblici appalti Giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VI. 22 marzo 2013, n. 1633; 29 maggio 2012, n. 3226) Anomalia offerte in pubbliche gare d’appalto. Art. 86 del D.lg. n. 163 del 2006- I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta sotto tale profilo, con la conseguenza che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo essere accertato quando risulti puntualmente e rigorosamente giustificato 15/04/2017

45 Contrattazione collettiva pubblici appalti Giurisprudenza amministrativa
Del Costo del Lavoro nei Pubblici Appalti. Con particolare riguardo alla questione del costo del lavoro, è stato anche affermato che un’offerta non può essere ritenuta senz'altro anomala e comportante l'automatica esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, giacché queste ultime non costituiscono parametri inderogabili, ma solo indici del giudizio di congruità; così che - ai fini del giudizio di anomalia dell'offerta - è necessario che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4306), purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (Cons. St., sez. III, 28 maggio 2012, n. 3134). 15/04/2017

46 Il contratto collettivo Possibilità di scelta del datore di lavoro Diritto privato e Diritto Pubblico Tar Lombardia n del 31 dicembre 2014 La distorsione del mercato è un rischio concreto quando si sia in presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali per la medesima categoria (come nel caso deciso dal Tar, in cui si contrapponevano i contratti di settore Cnai e Confcommercio). Nella sentenza del Tar di Brescia il problema è stato risolto allineandosi agli orientamenti della Cassazione (7383/1996; 4074/1999), sottolineando che, per determinare la “giusta retribuzione”, non è possibile scegliere un cosiddetto “contratto leader” quale indice di commisurazione del trattamento economico complessivo proporzionato ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Applicando quindi principi di libertà sindacale delle imprese concorrenti, si è escluso che il bando di gara possa imporre agli imprenditori l’applicazione di uno piuttosto che altro Ccnl: la gara è quindi stata giudicata all’offerta che, senza risultare anomala, è risultata più conveniente nella voce costo del lavoro.

47 Elementi di riflessione
Da uno studio del Ministero del Lavoro del Marzo 2012 sono stati tratti i dati di seguito riportati – Quanti sono gli iscritti al Sindacato ? Qui di seguito sono riassunti gli ultimi dati disponibili relativamente al numero ed alla composizione delle quattro maggiori confederazioni: ./.

48 Elementi di riflessione
Da uno studio del Ministero del Lavoro del Marzo 2012 sono stati tratti i dati di seguito riportati – Quanti sono gli iscritti al Sindacato ? Iscritti Lavoratori attivi Pensionati CGIL (44,9%) attivi (55,1%) pensionati CISL (50,5%)attivi (49.5%) pensionati UIL (73,6%) attivi (26,4%) pensionati CISAL (74,9%) attivi (25,1) pensionati Tot (53,3%) attivi (46,7%) pensionati

49 Elementi di riflessione
Vediamo ora un dato particolarmente Interessante: gli iscritti che CGIL-CISL-UIL denunciano in Italia e quanti, invece, ne dichiarano alla CES ITALIA EUROPA CISL CGIL UIL TOT


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