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L’AFFITTO (art. 1615 – 1654).

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Presentazione sul tema: "L’AFFITTO (art. 1615 – 1654)."— Transcript della presentazione:

1 L’AFFITTO (art – 1654)

2 L’affitto è una locazione di cosa produttiva.
locatore affittuario

3 L’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa. Ad esempio, costituisce affitto (e non locazione) il contratto che ha per oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra, che è un bene produttivo. La mancata utilizzazione della cosa ne compromette le potenzialità produttive.

4 Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso. (art. c.c. 1616) Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze in stato da servire all’uso e alla produzione per cui è destinata. (art. c.c. 1617)

5 Il locatore: può chiedere la risoluzione del contratto, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa. (art. c.c. 1618) può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono. (art. c.c. 1619) è tenuto ad eseguire a sue spese,durante l’affitto,le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario. (art. c.c.1621)

6 Affitto di fondi rustici, a coltivatore diretto, affitto di azienda
Norme particolari regolano l’affitto di fondi rustici, l’affitto a coltivatore diretto e l’affitto di azienda. L’affitto è diventato il prevalente dei contratti agrari. Il termine minimo di durata è fissato in 15 anni. Il coltivatore ha diritto di prelazione in caso di vendita del fondo. L’affitto di fondi rustici è regolato dagli articoli L’affitto a coltivatore diretto è regolato dagli articoli

7 L’affitto di azienda è regolato, per rinvio operato, dall’articolo 2562, dall’art 2561 che disciplina l’usufrutto di azienda. Ai sensi di tale norma, l’affittuario dell’azienda deve: esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue; gestirla senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

8 Federica Viezzer Alessandra Della Bella


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