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Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2011-2012 Sezione 5 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli 1.

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1 Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2011-2012 Sezione 5 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli 1

2 Transazioni al di fuori della normale gestione Operazioni sul capitale Emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione Sezione 5

3 Slide 3  Il fatto Consente la partecipazione al capitale di una società per azioni o in accomandita per azioni  I presupposti Nelle società per azioni il capitale sociale sottoscritto è suddiviso in numero prestabilito di azioni, tutte di identico ammontare, che conferiscono al possessore lo status di Socio.  Il momento L’approvazione del bilancio sociale - Sezione 5 - Emissione di Azioni Contesto Aziendale

4 Slide 4 Gli effetti Le azioni conferiscono al possessore uguali diritti e poteri di natura amministrativa e patrimoniale, tra cui: Diritto agli utili e alla quota di liquidazione (art. 2350 c.c.); Diritto di intervento e voto nelle assemblee (art. 2351 c.c.); Diritto di opzione; Diritto di recesso.  L’atto Delibera dell’assemblea (emissione di azioni) Delibera dell’assemblea straordinaria (ai fini di escludere o limitare il diritto di opzione) Apposita relazione degli amministratori, da cui si deducano i motivi dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione, o, nel caso in cui l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e le modalità di determinazione del prezzo di emissione. - Sezione 5 - Emissione di Azioni Contesto Aziendale

5 Slide 5 Diritto di Opzione Al fine di tutelare il socio da potenziali perdite di valore della propria partecipazione, è riconosciuto al socio il diritto di prelazione nella sottoscrizione di azioni ed obbligazioni convertibili di nuova emissione.  Limitazioni o esclusioni L’art. 2441 c.c. definisce le fattispescie in grado di limitare o escludere il diritto di opzione: -il diritto di opzione può essere escluso limitatamente ad un quarto delle azioni a pagamento di nuova emissione, nel caso in cui queste vengano offerte ai dipendenti della società o di società controllanti o controllate; -l’azionista può essere privato in tutto o in parte del diritto di opzione ogni qualvolta lo esiga l’interesse della società; -il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che debbano essere liberate mediante conferimento in natura. Nota: salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo il diritto di opzione spetta anche ai possessori di azioni di risparmio, purchè questi risultino già nella struttura del capitale sociale al momento dell’ emissione di nuove azioni. - Sezione 5 - Emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione

6 Slide 6  Quale informativa? Motivi dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione; Modalità di determinazione del prezzo di emissione nel caso in cui l’esclusione derivi da un conferimento in natura. Valore nominale di ciascuna azione Condizioni di emissione (diritti conferiti, sanzioni in caso di inadempimento) Quali strumenti di informativa ? Bilancio; Delibera dell’assemblea (emissione delle azioni); Delibera dell’assemblea straordinaria (ai fini di escludere o limitare il diritto di opzione); Apposita relazione degli amministratori, da cui si deducano i motivi dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione, o, nel caso in cui l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e le modalità di determinazione del prezzo di emissione; Comunicazione al Collegio Sindacale (o al consiglio di sorveglianza o al soggetto incaricato della revisione contabile) della relazione degli amministratori. Quali finalità? Trasparenza del processo decisionale Tutela del diritto alla sottoscrizione di azioni - Sezione 5 - Perché è necessaria un’Informativa Specifica

7 Slide 7 Disciplina c.c. art. 2346. Emissione delle azioni. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. - Sezione 5 -

8 Slide 8 c.c. art. 2346. Emissione delle azioni (cont.). A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. - Sezione 5 - Disciplina

9 Slide 9 c.c. art. 2441. Diritto di opzione. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma. - Sezione 5 - Disciplina

10 Slide 10 c.c. art. 2441. Diritto di opzione. (cont.) Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima. - Sezione 5 - Disciplina

11 Slide 11 c.c. art. 2441. Diritto di opzione. (cont.) Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. - Sezione 5 - Disciplina

12 Slide 12 c.c. art. 2441. Diritto di opzione. (cont.) Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma. - Sezione 5 - Disciplina

13 Slide 13 Contabilizzazione Aumento del Capitale sociale con sovrapprezzo - Sezione 5 - Cr vs Sociaaaaaa Diversi Versamenti c/aumento Capitale F.Do sovrapp Az 120.000 20.000 140.000 Si supponga che in data 1/5 l’assemblea dei soci deliberi il seguente aumento di capitale sociale a pagamento, interamente sottoscritto dagli azionisti esistenti: Aumento del capitale sociale 120.000 euro Sovrapprezzo azioni 20.000 euro Versamento del 25% da parte degli azionisti 30.000 euro Costi generali vari 2.000 euro L’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale avviene in data 15 Luglio: fino a quella data non è possibile effettuare la scrittura contabile di aumento del capitale.

14 Slide 14 Contabilizzazione Aumento del Capitale sociale con sovrapprezzo - Sezione 5 - Banca c/caCrediti vs Soci50.000 Spese di ImpiantoaCosti Generali2.000 Versamento c/Aumento di Cap aCapitale Soc120.000

15 Slide 15 Relazioni di Revisione – Disciplina di rif. TUF Art.158 - Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi RE Art.70 - Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura RE Art.72 - Altre modifiche dell’atto costitutivo ed emissione di obbligazioni RE Art.90 – Informazioni su operazioni straordinarie Codice civile - Art. 2441- Diritto di opzione - Sezione 5 -

16 Slide 16 TUF - Art. 158 Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi 1.In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. Il revisore legale o la società di revisione legale esprime il proprio parere entro trenta giorni. 2.La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 3.La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile. - Sezione 5 - Parere della società di Revisione – Disciplina di rif.

17 Slide 17 RE Art. 70 (Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura) 1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell’assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall’articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile. 2. La relazione illustrativa dell’organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-septies e 2506-ter del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A. 3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo prevista dall’articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall’articolo 2440 del codice civile. 4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest’ultima, in relazione alle caratteristiche dell’operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3B. - Sezione 5 - Parere della società di Revisione – Disciplina di rif.

18 Slide 18 RE Art. 72 - (Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni) 1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A. 2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4,ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. 3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione degli amministratori integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. - Sezione 5 - Parere della società di Revisione – Disciplina di rif.

19 Slide 19 RE Art. 90 - (Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura) 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob: a)la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione e sull’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo; b)la documentazione prevista dall’articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506 -bis e 2506-ter del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea; c)il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall’articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea; d)il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l’assemblea ha deliberato;d-bis) la documentazione di cui all’articolo 70, comma 5, contestualmente alla diffusione al pubblico; e)copia dell’atto di fusione o di scissione con l’indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall’avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-ter del codice civile; f)l’atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese. 2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo previsto dall’articolo 70, comma 4. - Sezione 5 - Parere della società di Revisione – Disciplina di rif.

20 Slide 20 Parere di congruità sull'aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione - Art. 158 c 1 Dlgs 58/98 Agli Azionisti della ABC SpA Ai sensi dell'articolo 158, 1° comma del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58 abbiamo ricevuto dalla ABC SpA in data _______ la comunicazione di aumento del capitale sociale di _______ euro mediante emissione di n° _____ azioni ordinarie con esclusione (limitazione) del diritto di opzione, ai sensi del 4° (o 5°) comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, accompagnata da apposita relazione del Consiglio di amministrazione, che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, convocata in prima convocazione per il giorno _______ e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno _______. La relazione del Consiglio di amministrazione propone che il prezzo di emissione sia (descrivere in sintesi i valori contenuti nella proposta). Ai sensi dell'articolo158 del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, esprimiamo nel seguito il nostro parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni - Sezione 5 -

21 Slide 21 Il nostro esame ha fatto riferimento al bilancio da noi assoggettato a revisione per l'esercizio _________ ed ha comportato, tra l'altro: l'analisi della relazione del Consiglio di amministrazione; la valutazione della ragionevolezza dei criteri con cui sono stati predisposti i dati prospettici utilizzati; l'analisi della relazione giurata dell'esperto designato dal Presidente del Tribunale un esame critico della documentazione predisposta, delle metodologie, incluse le formule di valutazione, e dei presupposti del calcolo; l'ottenimento delle attestazioni che, per quanto a conoscenza della Direzione della società, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati contabili presi in considerazione; il riferimento all'andamento delle quotazioni, nel semestre precedente la delibera, delle azioni ordinarie della…..; (aggiungere o modificare in base ai documenti utilizzati od alle conclusioni da evidenziare). Tutto ciò premesso, esprimiamo parere favorevole, ai sensi del 6° comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni, proposto per l'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti, in _________ euro. Luogo, data Società di revisione FIRMA - Sezione 5 - Parere di congruità sull'aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione - Art. 158 c 1 Dlgs 58/98


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