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PubblicatoSelvaggia Oliva Modificato 11 anni fa
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La Costituzione della Repubblica Liceo scientifico E MEDI
Conoscerla per amarla Battipaglia, 26 febbraio 2011 Liceo scientifico E MEDI
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Nessuno può rivelarvi se non quello che già cova semi addormentato nell'albore della vostra conoscenza. Se il maestro è saggio veramente, non vi offrirà di entrare nella casa della propria sapienza; vi condurrà fino alla soglia della vostra mente. Kalhil Gibran
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LA COSTITUZIONE ITALIANA
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LA STRUTTURA 139 articoli La Costituzione Italiana
2 parti, precedute dai Principi fondamentali (art.1 all’art. 12) La Parte Prima Diritti e doveri dei cittadini La Parte Seconda L’organizzazione della Repubblica Disposizioni transitorie e finali
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PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12
Principio personalista La Costituzione coglie la tradizione liberale e giusnaturalista del testo dell'art. 2: in esso infatti si dice che "la Repubblica ”riconosce” e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".. Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è agevolmente rinvenibile nella parola "riconoscere" che implica la preesistenza di un qualcosa. Tale impostazione, stimolata dalla componente d'ispirazione cattolica dell'assemblea costituente, fu il frutto di una sentita reazione al totalitarismo e alla concezione hegeliana dello Stato che in esso si propugnava
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PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12
Principio di laicità La Costituzione all'art. 7 sancisce che Stato italiano e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti. Il principio di laicità, che non ha nella Costituzione italiana un richiamo diretto e letterale, così come avviene in altre Carte costituzionali, è stato ricostruito dalla Corte costituzionale sulla base di quanto espresso nell'articolo 7 e degli altri articoli. «Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale
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PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12
Principio pluralista È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delle minoranze linguistiche(art. 6), delle confessioni religiose(art. 8), delle associazioni(art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, com. 1), delle scuole (art. 33, com. 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, com. 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49) ). È riconosciuta altresì anche la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le compongono, ). È riconosciuta altresì anche la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne. in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne.
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PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12
Principio lavorista Ci sono riferimenti già agli art. 1, com. 1 ed all'art. 4, com. 2. Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita l'uomo. Non è solo un diritto, bensì anche un dovere che eleva il singolo. Non serve ad identificare una classe. Nello stato liberale la proprietà aveva più importanza, il lavoro ne aveva meno. I disoccupati, senza colpa, non devono comunque essere discriminati.
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PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12
Principio democratico Già gli altri tre principî sono tipici degli stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela della minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti; ma soprattutto il principio di sovranità popolare (art. 1, com. 2).
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PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12
Principio di uguaglianza (art 3) Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (ug formale c.1). Lo Stato rimuove gli ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza e agli individui di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (ug sostanziale c.2) (art. 8) Tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge.
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PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12
Principio solidarista I diritti inviolabili sono riconosciuti all'individuo sia considerato singolarmente sia nelle formazione sociali adeguate allo sviluppo della personalità e finalizzate alla tutela degli interessi diffusi (interessi comuni ai diversi gruppi che si sviluppano in forma associata). Associazioni politiche, sociali, religiose,culturali, familiari
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PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12
Principio pacifista Art 11 - la Repubblica italiana ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (ovvero consente l'uso di forze militari per la difesa del territorio in caso di attacco militare da parte di altri paesi, ma non con intenti espansionisti) e accetta una limitazione alla propria sovranità (ad esempio accetta di ospitare sul proprio territorio forze armate straniere) nell'intento di promuovere gli organismi internazionali per assicurare il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni. Partecipazione ad una guerra in difesa di altre nazioni con le quali siano state instaurate alleanze (ad esempio in caso di attacco armato ad un paese membro della NATO).
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PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12
Principio internazionalista Art. 10, l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; ciò comporta un "rinvio mobile" ovvero un adattamento automatico di tali norme nel nostro ordinamento. Art. 11 consente, in condizioni di parità con gli altri stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare una pacifica coesistenza tra le Nazioni.
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PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Artt. 13-54
TITOLO I: Rapporti civili TITOLO II: Rapporti etico-sociali TITOLO III: Rapporti economici TITOLO IV: Rapporti sociali
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Rapporti civili dall'articolo 13 al 28
Libertà individuali Libertà collettive
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Rapporti etico-sociali dall'articolo 29 al 34
La salute La famiglia L'arte e la cultura La scuola
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Rapporti economici dall'articolo 35 al 47
il diritto di proprietà L’iniziativa economica privata L'organizzazione del lavoro La cooperazione Il risparmio
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Rapporti politici dall'articolo 48 al 54
L’elettorato Le tasse I partiti I doveri
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L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
PARTE II artt L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I Il Parlamento TITOLO II Il Presidente della Repubblica TITOLO III Il Governo TITOLO IV La Magistratura TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni TITOLO VI Garanzie costituzionali
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Il Parlamento dall'articolo 55 al 82
Le Camere = Parlamento Camera dei Deputati Senato della Repubblica La Formazione delle Leggi
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Il Presidente della Repubblica dall'articolo 83 al 91
Modalità di elezione I poteri e le responsabilità Garanzia dell'equilibrio dei poteri
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Il Governo dall'articolo 92 al 100
Il Consiglio dei ministri La Pubblica Amministrazione Gli Organi Ausiliari
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La Magistratura dall'articolo 101 al 113
Ordinamento giurisdizionale Norme sulla giurisdizione Gli Organi Ausiliari
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I Governi Locali dall'articolo 114 al 133
I Comuni Le Province Le Regioni
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Garanzie Costituzionali dall'articolo 134 al 139
Revisione della costituzione e leggi costituzionali La Corte Costituzionale
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L’architettura costituzionale
Camera dei Deputati Presidente della Repubblica Governo Presidente del Consiglio e Ministri Senato della Repubblica
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La Corte Costituzionale
regola il sistema Dirime i conflitti e verifica la costituzionalità delle norme
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I-XVIII
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La COSTITUZIONE ITALIANA
racchiude i principi e gli istituti fondamentali in base ai quali è organizzato lo stato italiano. Una delle caratteristiche più importanti della nostra Costituzione è la sua : RIGIDITA’ le sue disposizioni, infatti, non possono essere modificate con le leggi ordinarie.
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LA STORIA La Costituzione nasce dalle ceneri dello STATUTO ALBERTINO, concesso il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto, re del Piemonte e Sardegna, ai suoi sudditi. Lo Statuto era una Costituzione flessibile, poiché modificabile con legge ordinaria. Esso si ispirava al principio della separazione anche se in pratica il re controlla tutti i poteri dello stato. L’attenuarsi del potere del re portò alla Monarchia parlamentare. Dopo il periodo totalitaristico di Benito Mussolini, legato alla seconda guerra mondiale, e la liberazione nazionale dal nazi-fascismo del 2 giugno 1946, si svolse un referendum per affidare al popolo la scelta tra monarchia e repubblica. Il popolo italiano era chiamato per la prima volta a votare a suffragio universale. Gli elettori furono convocati per dare un duplice voto: per il referendum e per le elezioni dei deputati dell'Assemblea Costituente La scelta si concluse a favore della Repubblica.
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La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell'Assemblea costituente, Terracini.La Costituzione fu definitivamente approvata il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Nella foto, il presidente dell’Assemblea costituente Umberto Terracini firma il documento davanti al presidente della Repubblica Enrico de Nicola.
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Direttive Comunitarie e Regolamenti
U E Direttive Comunitarie e Regolamenti Costituzione FONTE DEL DIRITTO ORGANO CHE EMANA Fonti Costituzionali PARLAMENTO Fonti Primarie REGIONE GOVERNO Fonti Secondarie Fonti Consuetudinarie Art 117 Cost modificato
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In Italia ci sono diverse fonti del diritto.
Il diritto e’ un insieme di norme legislative o consuetudinarie che disciplinano i rapporti sociali In Italia ci sono diverse fonti del diritto. Le più importanti sono due: FONTI FATTO: consistono in comportamenti spontanei, chiamati consuetudini. FONTI ATTO: sono invece le Norme scritte, emanate da organi dello Stato.
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LA NORMA CI SONO 2 TIPI DI NORME :
LA NORMA E’ UNA REGOLA CI SONO 2 TIPI DI NORME : le Norme giuridiche, emanate dallo stato. Le norme giuridiche sono uguali per tutti. Esempio: fermarsi al semaforo rosso le Norme non giuridiche, cambiano a seconda da chi le impone:la famiglia, la comunità . Esempio: aiutare in casa, apparecchiare la tavola
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DIRITTO OGGETTIVO LA COSTITUZIONE
L’insieme delle norme scritte emanate dagli organi dello Stato costituiscono l’ ORDINAMENTO GIURIDICO e rappresentano il DIRITTO OGGETTIVO Le norme non hanno tutte lo stesso valore ma sono classificate in una scala gerarchica. LA COSTITUZIONE è la fonte più importante del nostro diritto e stabilisce i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico
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LA LEGGE COSTITUZIONALE
LA LEGGE COSTITUZIONALE modifica le norme della COSTITUZIONE o ne introduce di nuove. Le leggi di revisione costituzionale sono leggi approvate dal Parlamento secondo una complessa procedura detta revisione costituzionale. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale
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L’Iter Legislativo si articola in 4 fasi :
Con il termine LEGGE ORDINARIA ci si riferisce alle leggi emesse dal Parlamento Italiano a seguito di una specifica procedura chiamata Iter Legislativo. L’Iter Legislativo si articola in 4 fasi : Il progetto di legge può essere proposto a una delle due Camere del Parlamento dal Governo, da un membro delle due Camere, da un numero di elettori superiore a soggetti. L’iniziativa La presentazione del progetto di legge attiva il procedimento legislativo, sollecitando l'esame del primo da parte dalle commissioni competenti delle Camere. La legge, una volta esaminata, deve essere deliberata da entrambe le camere. La discussione e approvazione delle Camere
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La legge viene resa ufficiale con dichiarazione solenne del Presidente della Repubblica dopo aver verificato che non sia in contrasto con la Costituzione. La promulgazione: La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con lo scopo di far conoscere la legge a tutti i cittadini. Dopo 15 giorni di vacatio legis la legge entra in vigore. La pubblicazione:
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La legge regionale E’ una legge che ha un’efficacia limitata al territorio della Regione che le emana. Il decreto legislativo (dlgs) è un atto normativo avente forza di legge adottato dal governo su delega del Parlamento. Decreto legislativo Il decreto legge(dl) è un atto normativo avente forza di legge adottato eccezionalmente dal governo senza l’autorizzazione delle camere. Decreto legge In base alla potestà regolamentare del Governo, questo emana regolamenti diretti generalmente a produrre norme subordinate a quelle primarie. I regolamenti governativi sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione né tanto meno alle leggi ordinarie. Regolamenti
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Il decreto ministeriale (D. M
Il decreto ministeriale (D.M.) è un atto amministrativo emesso da un ministro; non ha forza di legge ed è al pari di un regolamento governativo. Il decreto ministeriale spesso contiene norme tecniche di uno specifico argomento come la nomina dei dirigenti dell’Anas, l’attuazione di un regolamento sanitario ecc. D.M. Il decreto del presidente della repubblica è atto del Presidente della Repubblica. Con il D.P.R. vengono emanati i decreti legge e i decreti legislativi ed altri atti del Governo a contenuto amministrativo e normativo. D.P.R. Sono le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella coscienza giuridica. Consuetudini
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GLI ORGANI ISTITUZIONALI
IL PARLAMENTO Il Parlamento della Repubblica italiana è l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa, ha una struttura bicamerale perfetta, ovvero è composto da due Camere aventi funzioni identiche: La Camera dei Deputati E’ formata da 630 deputati, che vengono detti deputati; la carica di deputato è sempre elettiva, con suffragio universale e diretto, e ha durata quinquennale, salvo il caso di scioglimento anticipato delle camere. Può diventare deputato qualsiasi cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i 25 anni. Sede della Camera dei deputati è Palazzo di Montecitorio
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Il Senato della Repubblica
E’ composto da 315 senatori cui vanno aggiunti i senatori a vita (ossia, salvo rinuncia, gli ex Presidenti della Repubblica e, su nomina del Presidente della Repubblica, «cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». La carica di senatore è elettiva, con durata quinquennale (salvo scioglimenti anticipati eccezionali) Sede del Senato è Palazzo Madama a Roma.
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Le due Camere si riuniscono separatamente Il Parlamento si riunisce in seduta comune
per l'elezione del Presidente della Repubblica per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica per la messa in stato di accusa dello stesso Presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione per l'elezione di 45 cittadini fra i quali estrarre i giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica
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Il Governo ha sede a Palazzo Chigi, a Roma
Il Governo è un organo costituzionale complesso ed è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. Il Governo è composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia come il Consiglio dei Ministri che costituisce un organo collegiale a sé stante. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti. I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e, collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri. Il Governo ha sede a Palazzo Chigi, a Roma
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Il Governo può esercitare la funzione legislativa quando:
il Parlamento stesso conferisce al Governo, con un'apposita legge di delega, il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge emana autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità del nostro paese. E’ eletto, a scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune. Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che goda dei diritti civili e abbia compiuto i 50 anni. Resta in carica 7 anni. L’attuale Presidente della Repubblica Italiana è Giorgio Napolitano E’ stato eletto il 10 Maggio 2006 dal precedente Presidente Carlo Azelio Ciampi. Il suo mandato scadrà il 15 Maggio del E’ l’undicesimo presidente e risiede a Roma presso il Palazzo del Quirinale
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Le funzioni del Presidente della Repubblica
Comanda le forze armate Nomina il Presidente del Consiglio e i ministri Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Nomina 5 membri della Corte Costituzionale. Può inviare messaggi alle camere. Può diminuire le pene. Può sciogliere le camere. Può promulgare le leggi Può rinviare le leggi al parlamento.
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E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere al fine di
La Magistratura La MAGISTRATURA è il terzo potere fondamentale dello STATO e si definisce come l'insieme degli organi civili, penali e amministrativi dello stato che svolgono la funzione giurisdizionale. E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere al fine di tutelare i giudici da pressioni degli altri organi dello stato o da parte di privati. Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato istituito un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33 membri eletti ogni 4 anni. I magistrati possono essere nominati solo attraverso concorso, sono soggetti soltanto alla legge e non possono essere sollevati dal servizio senza il loro consenso e neppure trasferiti in altra sede.
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Siete pronti ? A cimentarvi negli organi di partecipazione ? A scrivere qualcosa sulla Costituzione ? Ad affrontare la prima prova di italiano della maturità ? La conoscenza della Costituzione potrà esserVi utile. Tutto quel che vi è scritto serve a Voi; non delegate ad altri. Siate arbitri dei Vostri interessi e del …. Vostro futuro.
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In bocca al lupo !
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FINE
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