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Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

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Presentazione sul tema: "Ateneo Pontificio Regina Apostolorum"— Transcript della presentazione:

1 Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
DIRITTI UMANI E BIOETICA Prof. CARLO CASINI (lezione del )

2 RIASSUNTO DELLE SCORSE LEZIONI (20-2-07;27-2-07; 6-3-07)
IL PARAGRAFO 18 dell’EVANGELIUM VITAE IL CONCETTO DI DIRITTO L’ORDINAMENTO GIURIDICO: DIRITTO COSTITUZIONALE DIRITTO PENALE DIRITTO INTERNAZIONAE

3 LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
A livello mondiale: l’ONU 2) A livello Europeo: Il Consiglio d’Europa L’Unione Europea

4 L’O.N.U. LA STORIA GLI ORGANI LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL’UOMO E LA MODERNA IDEA DEI DIRITTI UMANI

5 L’UNIONE EUROPEA L'Unione europea (UE) è una famiglia di Paesi europei
democratici che si sono impegnati a lavorare insieme per la pace e la prosperità. Non è né uno Stato che si propone di sostituire gli Stati esistenti, né è una semplice Organizzazione per la cooperazione internazionale. I suoi Stati membri hanno creato una serie di istituzioni comuni a cui delegano una parte della loro sovranità in modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse comune possano essere prese democraticamente a livello europeo.

6 Stati membri dell'Unione Europea e gli Stati candidati
LA STORIA IL PROGETTO DI COSTITUZIONE EUROPEA E LA BIOETICA VII Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca ( ) e le cellule staminali embrionali Stati membri dell'Unione Europea e gli Stati candidati

7 CONDIZIONI DI ADESIONE
ATTIVITA’ STRUTTURA (ORGANI)

8 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO   IL PE E LA BIOETICA CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA CORTE DI GIUSTIZIA

9 Andiamo avanti…. …. Lezione del 13 marzo 2007

10 IL CONSIGLIO D’EUROPA Il Consiglio d’Europa, la più vecchia organizzazione politica del continente (Londra, 5 maggio 1949) è un’organizzazione distinta dall’UE dei "25"; tuttavia, nessun paese ha mai aderito all’Unione senza prima essere membro del Consiglio d’Europa, • ha sede a Strasburgo

11 • raggruppa 46 paesi ha accordato lo statuto di osservatore ad altri 5 Stati (Santa Sede, Stati Uniti, Canada, Giappone e Messico)

12 All’indomani della II GM, l’Europa esce dal conflitto stremata, devastata, rovinata. Incoraggiati dagli Stati Uniti, i paesi europei sono decisi a ricostruire le loro economie distrutte, a ritrovare la loro influenza e soprattutto a scongiurare definitivamente una nuova tragedia.

13 FINALITA’ Il Consiglio d’Europa è stato istituito allo scopo di:
• TUTELARE I DIRITTI DELL’UOMO e la democrazia parlamentare e garantire il primato del diritto concludere accordi su scala continentale per armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri favorire la consapevolezza dell’identità europea, basata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali.

14 Scopo del Cd’E è: “CONSEGUIRE UNA PIU’ STRETTA UNIONE TRA I SUOI MEMBRI PER SALVAGUARDARE E PROMUOVERE GLI IDEALI E I PRINCIPI CHE COSTITUISCONO IL LORO COMUNE PATRIMONIO E DI AVORIRE IL PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE”

15 DA RICORDARE: 4 novembre 1950 CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI, primo strumento giuridico internazionale a protezione dei diritti dell’uomo

16 ORGANI PRINCIPALI ASSEMBLEA PARLAMENTARE raggruppa 630 membri (315 titolari e 315 supplenti) provenienti dai 46 parlamenti nazionali e dalle delegazioni di invitati speciali dei parlamenti dello Stato candidato. COMITATO DEI MINISTRI composto dai 46 Ministri degli esteri o dai loro rappresentanti permanenti a Strasburgo e costituisce l’istanza decisionale dell’Organizzazione, SEGRETARIATO GENERALE composto da circa 1800 funzionari, sotto la direzione del Segretario Generale, dal settembre 2004

17 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti. Non vi è alcuna restrizione quanto al numero di giudici aventi la stessa nazionalità. I giudici sono eletti, ogni volta per sei anni, dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. I giudici siedono nella Corte a titolo individuale e non rappresentano nessuno Stato. Non possono esercitare alcuna attività incompatibile con i loro doveri di indipendenza e imparzialità o con la disponibilità richiesta da un’attività esercitata a tempo pieno. Il mandato dei giudici scade allorquando raggiungono l’età di settanta anni.

18 Ogni Stato contraente o individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione può inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione.

19 DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI

20 PRECEDENTI STORICI DELLA DUDU
IN INGHILTERRA (pp. 97 – 100): 1215, Magna Charta Libertatum (Giovanni senza terra) 1628, Petition of Rights (Carlo V) 1679, Habeas Corpus Act (Carlo II) 1689, Bill of Rights (Guglielmo III d’Orange)

21  uguaglianza, vita, libertà, felicità, compito dello Stato
IN AMERICA (pp. 101 – 103) 1776, Dichiarazione dei diritti e dell’indipendenza americana (Franklin – Gefferson)  uguaglianza, vita, libertà, felicità, compito dello Stato 1787, Costituzione degli Stati Uniti Separazione dei poteri 1791, primi dieci emendamenti (libertà di culto e di pensiero – diritti giudiziari) 1920 diritto di voto alle donne

22 … segue: IL PROBLEMA DELLA POPOLAZIONE NERA E DELLA SCHIAVITU’
1857, sentenza Dred Scott 1861 – 1865, Guerra di secessione 1863, emancipazione schiavi (Lincoln) 1865, XIII emendamento (abolizione schiavitù) 1968 XIV emendamento ( diritto di cittadinanza)

23 1870, XV emenda,mento (diritto di voto)
1896 Corte Suprema: “separati ma uguali” 1954, abolizione separazione nelle scuole 1963, M. L. King: “marcia della libertà” 1964, premio Nobel a M. Luther King 1968, assassinio di M.L. King

24 IN FRANCIA (pp. 104 – 105): , Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino Convocazione Stati Generali (1139 membri, nobili 270, clero 291, terzo stato 578) “L’ignoranza e il disperzzo dei diritti dell’uomo naturali , sacri, inalienabili è causa di disgrazie pubbliche” “uguaglianza, libertà, proprietà, sicurezza, resistenza alla opposizione”

25 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
( ) Patto sui diritti civili e politici ( ) Patto sui diritti sociali, economici e culturali

26 Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948)
Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)

27 CONVENZIONI E DICHIARAZIONI UNIVERSALI E SPECIALI
Dichiarazione sui diritti del fanciullo ( ) Convenzione sui diritti del fanciullo ( ) Convenzione sui diritti politici della donna (1952) Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) Dichiarazione sui diritti delle persone ritardate mentali (1971)

28 CONVENZIONI E DICHIARAZIONI REGIONALI
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (Consiglio d’Europa, ) Convenzione americana dei diritti umani (San Josè de Costa Rica ) Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (Nairobi, )

29 … segue: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Islam
(Parigi, ) Carta araba dei diritti dell’uomo ( )

30 I “Preamboli” (dignità inerente alla persona umana)
PUNTI DI RILEVANZA BIOETICA NELLE DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI I “Preamboli” (dignità inerente alla persona umana) Diritto alla vita (titolarità di “ognuno”, “ogni individuo”, “ogni persona”, “tutti”) Pena di morte

31 … segue sperimentazione sull’uomo personalità giuridica
famiglia e maternità servizi e assistenza sanitaria bambino

32 LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO ALLA VITA
LA DIGNITA’ UMANA “OGNUNO”, “OGNI INDIVIDUO”, “OGNI PERSONA”, “TUTTI” PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

33 Segue: LA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL’UOMO
Art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge, e, in generale, a partire dal momento del concepimento” Art. 1, 2° comma: “Ogni essere umano è persona”

34 PERSONALITA’ GIURIDICA
Art. 6 Dichiarazione Universale D.U. Art. 16 Patto sui diritti civili e politici Art. 3 Convenzione americana sui diritti dell’uomo

35 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948) , art. 6 e Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966), art. 16: “Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua capacità giuridica”

36 art. 1: “… ogni essere umano è persona”
Convenzione americana sui diritti dell’uomo (1969), art. 1: “… ogni essere umano è persona” art. 3: “Ogni persona ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica” art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge sin dal momento del concepimento”

37 PERSONALITA’ GIURIDICA E MODERNA IDEA DEI DIRITTI UMANI
Capacità giuridica (= personalità giuridica) attitudine ad essere titolari di diritti e di doveri distingue il mondo degli oggetti da quello dei soggetti

38 IL “POTERE” DEL LEGISLATORE
COSTITUTIVO-DECISIONALE (organizzazioni collettive) RICOGNITIVO-DICHIARATIVO (esseri umani): la c.g. è la traduzione strettamente giuridica del principio di uguaglianza sostanziale La proposta di modifica dell’art. 1 del codice civile

39 PRESUNZIONE VITALITA’
“frutto di una lunghissima maturazione storica e per decenni indiscusso, dopo i tanti cambiamenti intervenuti (di civiltà, di tecnologie, di scelte nuove che si devono affrontare), si trova oggi in un contesto profondamente diverso: tanto diverso che la storia ha ormai invertito, rispetto al suo mantenimento, l'onere della prova. Non tocca più a chi vuole cambiarlo dimostrare le ragioni per cui intende cambiarlo. Tocca a chi lo vuole lasciare com'è, dimostrare le ragioni attuali per cui dovrebbe restare com'è. La discussione si apre da qui”. (Giuliano Amato, Liberal, aprile 1997) FAVOR FILII STATO SALUTE PRESUNZIONE VITALITA’

40 La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784). Le limitazioni alla. capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi. speciali (abrogato nel 1944). Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

41 LA PENA DI MORTE «Una sentenza capitale non può essere
INAPPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE DONNE INCINTE art. 6/5 Patto sui diritti civili e politici (1966) «Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte»

42 che, al momento in cui il crimine era stato
Art. 4/5 Convenzione americana sui diritti dell’uomo (San José de Costa Rica, 1969) «La pena capitale non sarà inflitta a persone che, al momento in cui il crimine era stato commesso, erano minori di 18 anni e di età superiore ai 70; non sarà applicata a donne incinte»

43  Art. 12 Carta della lega araba (1994)
«La pena di morte non può essere eseguita sui minori di diciotto anni, su una donna in stato di gravidanza fino al parto o su una donna con figli in tenera età se non siano trascorsi due anni dalla data del parto».

44 PROGRESSIVA ABOLIZIONE IN EUROPA:
Articolo 2/1 (CEDU) Diritto alla vita Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena”

45  vieta in tempo di pace il ricorso alla pena di morte
1) Consiglio d’Europa: VI protocollo aggiuntivo, 1983 (in vigore dal 1985)  vieta in tempo di pace il ricorso alla pena di morte

46 3) art. 2 Carta dei diritti fondamentali UE, 2004
"nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato” 2) Consiglio d’Europa: XII protocollo aggiuntivo, 2002 abolisce la pena di morte in ogni circostanza, anche per gli atti commessi in tempo di guerra o di minaccia di guerra

47 Boussel du Burg vs Francia (1993);
SPUC vs Grogan et al. (1991) Vo vs. Francia (2004); Boso vs. Italia (2004); Pretty vs. Regno Unito (2002); Evans v. United Kindom (2006)

48 FLASH (1): Il Parlamento Europeo e la pena di morte
RISOLUZIONE SULL'INIZIATIVA A FAVORE DELLA MORATORIA UNIVERSALE IN MATERIA DI PENA DI MORTE Bruxelles, 1 febbraio 2007

49 I precedenti: Risoluzione sulla pena di morte negli USA, 6-7-2000
Risoluzione sull’abolizione della pena di morte negli USA, Risoluzione sulla questione della pena di morte e la proclamazione di una moratoria universale delle esecuzioni capitali,

50 Risoluzione sulla pena di morte negli USA e il caso Barnabei, 8-10-1999
Risoluzione sull’abolizione della pena di morte, Risoluzione sulla questione della pena di morte e l’istituzione di una moratoria universale belle esecuzioni capitali, Risoluzione sulla pena di morte in USA,

51 Bruxelles, 31 gennaio 2007 “.. Interpreto ottimisticamente la storia umana che, nonostante tutto, è un faticoso cammino verso il bene, sospinto dal crescente emergere di un decisivo valore: la dignità di ogni essere umano. Questa dignità è talmente grande da non essere graduabile e perciò determina l'eguaglianza di tutti quale che sia la condizione della vita umana. Essa è anche indistruttibile: nemmeno le mani di un criminale possono cancellarne le tracce sul volto dell'uomo stesso che ha commesso il delitto.

52 La vita e la dignità non sono a disposizione di
nessuno, né dei singoli Stati. Questa è la vera ragione per cui va abolita la pena di morte. Tutte le altre ragioni pratiche, che pur ben conosco, possono incontrare obiezioni ma questa no. L'Europa che intende costruire la sua identità, non tanto sulla concorrenza e sul mercato, ma sulla dignità e sui diritti umani non può tacere.

53 In questo momento non voglio parlare di incoerenze.
Verrà il tempo in cui la dignità umana e il conseguente diritto alla vita estenderanno la loro forza persuasiva anche in altre aree della vita umana, dove oggi sono offuscati, purtroppo, anche all'interno della nostra Unione, nelle aree più emblematiche della povertà e dell'emarginabilità umana, quali sono il nascere e il morire”.

54 FLASH (2) In Italia, il primo Stato ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana, in data 30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di Toscana. Si trattò del primo Paese civile al mondo ad aver abolito la tortura e la pena capitale.

55 FANCIULLO “Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata tutela giuridica, sia prima che dopo la nascita” (Preambolo Dichiarazione 1959; e Preambolo Convenzione 1989)

56 … segue “Si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” (Art. 1 Convenzione 1989)

57 LA FAMIGLIA Dichiarazione Universale diritti uomo (1948), art. 16/3
“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta” Convenzione europea diritti e libertà (1950), art. 12 “Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

58 Patto diritti civili e politici (1966), art. 23/1
 “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato” Patto diritti economici, sociali, culturali (1966), art. 10/1  “La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico”.

59 Articolo 2 - Diritto alla vita
Segue: LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

60 per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

61 ALCUNI CASI … Open Door/Dublin Well Woman vs. Irlanda (1992);
X vs. Repubblica Federale tedesca (1975); X vs Austria (1976); Bruggermann e Scheuten vs Repubblica Federale tedesca (1977); X vs. Regno Unito (1980); Knudsen vs Norvegia (1985); Amy vs Belgio (1988); H. Vs Norvegia (1992);

62  Non - violazione art. 2 (diritto alla vita)
CASO PRETTY c. REGNO UNITO SENTENZA del 29 APRILE 2002  Ricorso n° 2346/02 Diniego di autorizzazione al suicidio assistito  Non - violazione art. 2 (diritto alla vita)  Non violazione art. 3 (divieto trattamenti disumani e degradanti)  Non violazione art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) Non violazione art. 9 (libertà di coscienza)  Non violazione art. 14 (divieto di discriminazione)

63 CASO EVANS C. REGNO UNITO, SENTENZA DEL 6 MARZO 2006
La questione della sorte degli embrioni soprannumerari e l’evasione della Corte Europea HA DIRITTO ALLA VITA?

64 Consiglio d’Europa e Bioetica (Assemblea Parlamentare)
Ris. e Racc. sui diritti dei malati e dei morenti (1976, 1976, 1977) Racc. sull’ingegneria genetica (1982) Racc. sull’uso di embrioni e feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali (1986) Racc. sull’uso di embrioni e feti umani nella ricerca scientifica (1989)

65 Racc. sugli xenotrapianti (1999)
Racc. sui diritti dell’uomo e la dignità dei malati incurabili e dei morenti (1999) Racc. sulle biotecnologie (2000)

66 segue: Consiglio d’Europa (Comitato dei Ministri)
Racc. sulla ricerca medica sull’essere umano (1990) Racc. sulla diagnosi e sulla selezione genetica prenatale (1990) Racc. sulla gestione delle liste di attesa in materia di trapianto di organi (2001)

67 segue: Consiglio d’Europa
Conf. sui diritti dell’uomo (Vienna 1985): Ris. sui diritti dell’uomo e il progresso scientifico nel campo della biologia, della medicina e della biochimica Conf. dei Ministri europei della Giustizia (Instanbul 1990): Ris. sulla bioetica

68 … segue CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’UOMO E LA BIOMEDICINA
(Oviedo, ) PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUL DIVIETO DI CLONAZIONE DI ESSERI UMANI ( ) [Legge , n. 145] PROTOCOLLO SUI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI DI ORIGINE UMANA ( ) PROTOCOLLO SULLA RICERCA BIOMEDICA ( )

69 Il CAHBI (Comitato ad hoc per la Bioetica)
Documento vincolante Inizio lavori 1990 Il CAHBI (Comitato ad hoc per la Bioetica) L’ “appoggio” del Parlamento Europeo (Ris.sulla tutela dei diritti umani e della dignità dell’essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche, )

70 Convenzione-quadro  Protocolli applicativi 1) Prot. Clonazione del 2) Prot. Trapianti del 3) Prot. Ricerca Biomedica del

71 LEGGE 28 marzo 2001, n Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. Art Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo

72 STRUTTURA: 38 articoli - 14 capitoli.
Rapporti della Convenzione con altre Disposizioni Pubblico dibattito - Interpretazione e applicazione della - Convenzione - Protocolli - Emendamenti - Disposizione finali - Disposizioni generali - Consenso - Vita privata e informazione - Genoma umano - Ricerca scientifica - Prelievo di organi e tessuti - Divieto di profitto e di uso di parti del corpo umano - Violazione delle disposizioni della convenzione

73 FINALITA’ “Necessità di rispettare l’essere umano sia
come individuo sia in quanto appartenente alla specie umana” “assicurarne la dignità umana” esposta a pericoli a causa di un “uso improprio della biologia e della medicina”.

74 Uso dei “progressi della biologia e della
medicina a beneficio delle generazioni presenti e future” “L’INTERESSE ED IL BENE DELL’ESSERE UMANO DEVONO PREVALERE SUL SOLO INTERESSE DELLA SOCIETA’ E DELLA SCIENZA”

75 EQUIVOCITA’ Art. 1: “Le parti della presente Convenzione
proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazioni, il rispetto della sua integrità e degli altri suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina”

76 Art. 18: Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, essa assicura una protezione adeguata all’embrione. La formazione di embrioni umani a fini di ricerca è proibita”.

77 1) Gli Stati possono lecitamente consentire la ricerca (distruttiva) sull’embrione in vitro 2) Non è definito alcun livello di “adeguatezza” della protezione 3) Il divieto generare embrioni a fini sperimentali (ad hoc) ha ben poca importanza pratica: finché ci saranno gli “embrioni soprannumerari” saranno questi l’oggetto della ricerca ! (Es. L. Svizzera )

78 Va detto però che: non è accolto il concetto di “pre – embrione” Tuttavia in precedenza (1979, 1986, 1989) il C d’E era intervenuto in modo più chiaro: “L’embrione e il feto umano devono in qualunque circostanza beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana”

79 NON E’ RICHIESTA UNA LEGGE AD HOC
ELIMINAZIONE AGGETTIVO “DETERMINANTI” IL PARAGRAFO 62 DEL RAPPORTO ESPLICATIVO “tenere in considerazione i desideri precedentemente espressi, non significa che essi debbano essere necessariamente eseguiti” DESIDERI (SOUHAITS, WISHES)

80 PERPLESSITA’ Silenzio su tematiche attuali fondamentali
(assistenza al morente, criteri di accertamento della morte clinica, trattamento dei feti abortiti, allocazione risorse sanitarie, aids, tossicodipendenza,...) Vuoto in materia di procreatica (art. 14 sul divieto di selezione del sesso) Mancanza del diritto all’obiezione di coscienza (art. 4)

81 FINE… …… PER ORA !!!


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