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PubblicatoRoberta Olivieri Modificato 11 anni fa
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Progetto co-finanziato dallUnione Europea Ministero dellInterno Dipartimento per le Libertà Civili e lImmigrazione Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Associazione Nazionale Comuni Italiani Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 1° Giornata – Modulo C (ottobre 2010)
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 2 IL FENOMENO MIGRATORIO IN ITALIA LA VITA DEL CITTADINO IMMIGRATO Influenze del diritto internazionale privato nel quotidiano esercizio dei diritti personali: La nascita La filiazione Il diritto al nome Il matrimonio I regimi patrimoniali Il decesso e i procedimenti di polizia mortuaria
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 3 I RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 31/5/1995 n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato Regolamento Consiglio europeo 27/11/2003 n. 2201 Relativo alla competenza, al riconoscimento e allesecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (Ce) n. 1347/2000 Convenzioni internazionali Circolari
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 4 LE FONTI COMUNITARIE Oltre al diritto interno, occorre considerare anche le cc.dd. fonti comunitarie, che sempre più spesso si occupano della sfera dei diritti personali. Ad es. Il Regolamento n. 2201/2003 in materia di riconoscimento delle sentenze di divorzio
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 5 I PRINCIPI FONDAMENTALI Ogni Stato, nellesercizio della propria potestà legislativa, si dota di un apparato normativo Le norme adottate dai diversi Stati possono entrare in conflitto fra loro Scopo del sistema normativo denominato D.I.P. è quello di prevenire e se possibile risolvere i potenziali conflitti che possono insorgere fra le normative di diversi Stati
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 6 I PRINCIPI FONDAMENTALI La crescente mobilità dei popoli determina un incremento dei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto al diritto interno. In sostanza da questi rapporti nasce un potenziale concorso tra norme di diversi ordinamenti giuridici collegabili alla fattispecie concreta.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 7 I PRINCIPI FONDAMENTALI Il problema si pone: per i cittadini italiani che hanno vicende di stato civile allestero Per i cittadini stranieri che hanno vicende di stato civile in Italia Per evitare il conflitto tra queste norme ciascuno stato stabilisce norme di diritto interno, connotate di internazionalità ovvero di punti di contatto con ordinamenti giuridici stranieri (es. cittadinanza, luogo di svolgimento del rapporto).
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 8 E una norma di diritto interno che: determina lambito della giurisdizione italiana pone i criteri per lindividuazione del diritto applicabile disciplina lefficacia delle sentenze e degli atti stranieri Si pone il problema della giurisdizione non nellottica dei limiti della giurisdizione italiana quanto ai fini della ricerca del Giudice più adeguato a risolvere una questione collegata a più ordinamenti. LA LEGGE N. 218/1995
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 9 CONVENZIONI INTERNAZIONALI Esistono, poi, le convenzioni internazionali. Consistono in determinazioni comuni con cui due o più stati assumono determinati obblighi e riconoscono determinati diritti, con efficacia vincolante solo per i Paesi firmatari che hanno anche proceduto alla ratifica. Esistono, inoltre, norme di diritto internazionale che, complete in tutti i loro elementi, sono suscettibili di applicazione immediata nellordinamento interno. Lapplicabilità di queste norme nellordinamento italiano è subordinata allemanazione di norme italiane di esecuzione e allentrata in vigore dellaccordo sul piano internazionale
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 10 ATTENZIONE ! Le disposizioni della legge n. 218 non pregiudicano lapplicazione delle convenzioni internazionali in vigore per lItalia (ad es. Concordato fra Italia e Santa Sede) Nellinterpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e della esigenza della loro applicazione uniforme.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 11 QUALE LEGGE È APPLICABILE AGLI STRANIERI? E fondamentale conoscere quale diritto è applicabile nel caso in cui linteressato sia cittadino non italiano e si tratta di situazioni e rapporti di natura personale o familiare. A questo fine, la legge individua dei criteri di collegamento, cioè viene dato rilievo: alla cittadinanza delle persone o alla residenza, o al luogo in cui è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale, o al luogo di celebrazione del matrimonio, ecc...
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 12 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE LIMITE DELLORDINE PUBBLICO - ART. 16 La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari allordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. Il limite all'applicazione del diritto internazionale è costituito dall'ordine pubblico; tale limite comporta il rigetto delle soluzioni formulate dal diritto straniero, dichiarato competente, in seguito alla valutazione negativa, effettuata dall'interprete, sulle conseguenze inaccettabili che i suoi effetti produrrebbero rispetto ai principi, valori e concezioni ritenuti fondamentali e irrinunciabili dall'ordinamento italiano.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 14 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE LE NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA - ART. 17 Sono un ulteriore limite allapplicazione della legge straniera; si tratta di quelle disposizioni interne che, per le loro caratteristiche, il loro oggetto e le loro finalità devono essere applicate, anche se, in teoria, si dovrebbe tenere conto dell'applicazione di norme straniere. In presenza di norme di questa natura, infatti, si impedisce al meccanismo rappresentato dalle norme di diritto internazionale privato, in via preventiva, di funzionare. E fatta salva la prevalenza, sulle disposizioni che seguono, delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, devono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 15 LE NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA Sono di applicazione necessaria quelle norme dellordinamento interno che in determinate materie, vengono dotate di una sfera di applicazione spaziale-personale che prescinde dai criteri fissati dalla regole di diritto internazionale privato. Un esempio è larticolo 116 comma 2 del Codice Civile Italiano che estende al matrimonio dello straniero lapplicazione dei divieti che gli articoli 86, 87 e 88 del Codice Civile prevedono per il matrimonio del cittadino italiano; ad esempio il divieto di contrarre matrimoni tra parenti di un certo grado.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 16 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE APOLIDI E RIFUGIATI - ART. 19 Nei casi in cui la legge n. 218/1995 fa rinvio alla legge nazionale di una persona, se questa è apolide (priva di qualsiasi cittadinanza) o riconosciuta rifugiata, si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 17 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE PERSONA CON PIÙ CITTADINANZE Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 18 DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – ART. 24 Lesistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. Diritti della personalità: sono quelli che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della persona umana: diritto alla vita, allintegrità fisica, alla riservatezza, allonore, allintegrità morale, allimmagine e al nome. Essi hanno carattere non patrimoniale, assoluto, di inalienabilità, intrasmissibilità e imprescrittibilità. La lex personae non trova però applicazione per quei diritti della personalità che sono soggetti alle norme di applicazione necessaria
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 19 LA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE RELATIVI A CITTADINI STRANIERI Le vicende rilevanti per lo stato civile relative a cittadini stranieri richiedono in capo agli ufficiali di stato civile la capacità di individuare quale normativa sia applicabile per ogni singola fattispecie: Nascita Riconoscimento di filiazione naturale Diritto al nome Matrimonio Morte
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 20 LA NASCITA DA GENITORI STRANIERI La nascita in Italia del figlio di cittadini stranieri è unipotesi sempre più frequente ! La dichiarazione di nascita è disciplinata dagli artt. 29 e segg. d.P.R. n. 396/2000. Possono presentarsi alcune difficoltà operative in sede di denuncia di nascita di figlio di cittadini stranieri Anche per il cittadino straniero la registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identità personale) (Cfr. Massimario per lufficiale di stato civile del Ministero dellinterno)
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 21 LA NASCITA DA GENITORI STRANIERI … la dichiarazione di nascita deve essere accettata, anzi, essa è un ATTO DOVUTO nei confronti del bambino: in presenza di attestazione di nascita o di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, comma 3, del DPR 396/2000, l'ufficiale di stato civile formerà il relativo atto, dopo aver accertato l'identità del dichiarante o dei dichiaranti. E necessario, perciò, che latto di nascita venga redatto tempestivamente, senza indugio, registrando la dichiarazione resa dallinteressato. Difatti, qualunque errore o inesattezza eventualmente contenuti nellatto potranno costituire oggetto di rettificazione o correzione (ai sensi degli artt. 95 o 98 d.P.R. n. 396/2000). Questo principio vale anche qualora i dichiaranti siano cittadini stranieri. Non si può subordinare la formazione dellatto alla esibizione di attestazioni rilasciate dalle autorità dello Stato di appartenenza !
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 22 FIGLIO LEGITTIMO O NATURALE ? Lu.s.c. in sede di formazione dellatto di nascita non ha responsabilità in merito al contenuto delle dichiarazioni rese dal dichiarante e non deve verificarne la veridicità. Si dovrà invece accertare che la nascita sia effettivamente avvenuta, mediante lattestazione di nascita Sarà dunque il genitore straniero a dichiarare se il figlio è nato da unione legittima o naturale, assumendosi la responsabilità di eventuali false dichiarazioni, sanzionabili penalmente.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 23 FIGLIO LEGITTIMO O NATURALE ? Se la nascita viene dichiarata da unione naturale, la denuncia di nascita prevarrà sul riconoscimento, per cui i genitori dovranno dichiarare: di avere la capacità di fare il riconoscimento e che, secondo le leggi dello stato di appartenenza, sussistono le condizioni ed i requisiti per operare il riconoscimento. Restano, tuttavia, fermi i limiti di ordine pubblico: es. divieto di riconoscimento per i genitori che non abbiano compiuto 16 anni (art. 250 comma 5 cod. civ.). ATTENZIONE !
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 24 COGNOME E NOME DEL NEONATO STRANIERO Art. 1 della Convenzione di Monaco del 5.9.1980 Art. 24 della legge n. 218/1995 I diritti della personalità, fra cui il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto. Questo significa che al neonato straniero non possono essere applicati criteri di cognomizzazione italiani. Perciò lu.s.c. in sede di denuncia di nascita di neonato straniero dovrà chiedere al genitore quale cognome spetta al figlio conformemente alle disposizioni vigenti in materia nello Stato di appartenenza. Indicherà tale cognome nellatto, inserendo, dopo lindicazione del nome che viene imposto al nato, una dicitura del tipo e il cognome xxx in applicazione della legge xxx
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 25 Se al momento della formazione dellatto non è stata osservata la legge nazionale del soggetto, lu.s.c. può provvedere direttamente, mediante annotazione, alla correzione del nome o del cognome dellinteressato, ai sensi dellart. 98 DPR 396/2000, sulla base di apposita attestazione rilasciata dallautorità diplomatica o consolare dello stato di cui linteressato è cittadino, da cui risulti che lattribuzione del nome o del cognome non è conforme allordinamento giuridico vigente in tale Stato. COGNOME E NOME DEL NEONATO STRANIERO
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 26 IL NOME DEL NEONATO STRANIERO E rimesso totalmente alle scelte del dichiarante, nel rispetto della normativa, in proposito, dello Stato di appartenenza Non si applicano i limiti di cui allart. 34 primo comma del DPR 396/2000 Si potranno utilizzare le lettere dellalfabeto italiano con laggiunta di J,K,Y,X,W e, ove possibile, i segni diacritici dellalfabeto della lingua di origine del nome
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 27 IN SOSTANZA… Per gli aspetti formali – redazione e formazione dellatto – si applicano le disposizioni del nostro ordinamento; Per gli aspetti sostanziali dellatto di nascita – status del figlio, riconoscimento, attribuzione del cognome, scelta del nome – si applicano esclusivamente le normative dello Stato di appartenenza
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 28 FILIAZIONE - ART. 33 1.Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. 2.E legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio. 3.La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dellaccertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori non può essere contestato che alla stregua di tale legge
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 29 FILIAZIONE - ART. 33 L. 218/1995 La legge nazionale è competente per determinare il rapporto di filiazione anche sotto il profilo dellaccertamento della maternità e degli effetti del matrimonio putativo, nonché delle condizioni per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale. Per legge nazionale si intende quella che nel momento della domanda appare essere tale. Il favor legitimationis trova impiego quando la legge nazionale del figlio non riconosce lo stato di figlio legittimo
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 30 LEGITTIMAZIONE - ART. 34 L. 218/1995 1.La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio al momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei due genitori nel medesimo momento. 2.Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte. I criteri di collegamento impiegati (cittadinanza del figlio o di uno dei genitori e cittadinanza del genitore) sono presi in considerazione al momento della legittimazione e non della nascita
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 31 RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE ART. 35 L. 218/1995 1.Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevoli, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene. 2.La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale. 3.La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza ( es. il riconoscimento di cittadini italiani avvenuto allestero è valido se, nella sostanza, sono state rispettate le norme della legge del nostro Paese) Per ciò che concerne la necessità del consenso del figlio si ritiene che esso rappresenti una condizione del riconoscimento quando è richiesto dalla legge nazionale del figlio.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 32 I CITTADINI STRANIERI E IL DIRITTO AL NOME Art. 24 L. 31.5.1995 n. 218 : Lesistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto Convenzione di Monaco del 5.9.1980 (L. 19.11.1984 n. 950): Art. 2 I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello stato di cui è cittadino. A questo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi ed i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. In caso di cambiamento di nazionalità viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 33 I CITTADINI STRANIERI E IL DIRITTO AL NOME Per il cittadino straniero, anche se residente e nato in Italia, non si può adottare la procedura per il cambiamento o la modifica del cognome e/o del nome, di cui agli artt. 84 e segg. DPR 396/2000. (cfr. nota Min. Interno DCSD prot. 02002111-15100/17017 del 18.7.2002 e Circ. DCSD n. 66 del 29.11.2004 ) Questi potrà cambiare le proprie generalità solo in base alla legge dello stato di appartenenza. (art. 24 L. 218/1995)
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 34 VARIAZIONE DELLE GENERALITÀ DELLO STRANIERO Potrà essere disposta a seguito di esibizione di documentazione autentica dalla quale risultino le nuove generalità spettanti al cittadino straniero. Questa procedura trova fondamento nel principio espresso nellart. 24 della L. 218/1995. Negli atti di stato civile si potrà procedere adattando la formula del cambiamento di cognome. Negli atti anagrafici si disporrà la variazione con apposito provvedimento.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 35 IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. (art. 27 L. 218/1995) E la legge nazionale del nubendo a stabilire se sussistono i requisiti di età e gli impedimenti alla celebrazione del matrimonio. La legge nazionale inoltre deve essere applicata per stabilire la rilevanza dei vizi della volontà e i loro effetti sul matrimonio.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 36 IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO Problemi di compatibilità delle norme straniere con lOrdine Pubblico si possono porre per le norme relative alletà dei nubendi e per gli effetti dei matrimoni poligami. La tendenza è quella di ritenere contrarie allOrdine Pubblico le norme che consentono di contrarre matrimonio a persone di età inferiore a 16 anni e di riconoscere effetti limitati alla tutela del coniuge e dei figli per i matrimoni poligamici conclusi allestero.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 37 Anche il cittadino straniero, residente o domiciliato in Italia, che intende contrarre matrimonio in Italia deve chiedere le pubblicazioni e a tal fine deve presentare allufficiale di stato civile una dichiarazione, rilasciata dallautorità competente del proprio paese, che NULLA OSTA al matrimonio, secondo le leggi cui è sottoposto. In alternativa al nulla osta, Certificato di capacità matrimoniale, previsto dalla Convenzione di Monaco del 5.9.1980 (solo per gli Stati aderenti); tale certificato prevede lindicazione dei nubendi e la dichiarazione che possono contrarre matrimonio tra loro. MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 38 Anche lo straniero è soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87 n. 1, 2 e 4, 88 e 89 cod. civ.; non occorre ulteriore documentazione, ma tali limiti vanno rispettati. Perciò, anche in presenza del nulla osta, se risulti la sussistenza di uno degli impedimenti previsti dalla nostra legge (parentela, infermità di mente, mancanza di stato libero) le pubblicazioni dovranno essere rifiutate. Anche l'art. 84 cod. civ. dovrà essere rispettato, in quanto materia attinente l'ordine pubblico interno. Si tratta, dunque, di norme di applicazione necessaria MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 39 MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA Dall8 agosto 2009 il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante secondo le regole: del T.U. n. 286/1998 in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato (per soggiorni superiori a 3 mesi) dellart. 1 della Legge 28.5.2007 n. 68 (per soggiorni inferiori a 3 mesi
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 40 LA MODIFICA DELLART. 116 COD. CIV. Lart. 116 cod. civ., nella nuova formulazione determinata dallart. 1 comma 15 della legge n. 94/2009, dispone: Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare allufficiale dello stato civile una dichiarazione dellautorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano Obiettivo del legislatore è quello di impedire la celebrazione dei matrimoni di convenienza.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 41 I TEMPI DELLA VERIFICA La condizione di regolarità del soggiorno deve sussistere e perciò deve essere verificata dallu.s.c. allatto della pubblicazione e al momento della celebrazione (cfr. circ. n. 19/2009). In mancanza della condizione di regolarità di soggiorno lu.s.c. non potrà procedere alla pubblicazione e/o alla celebrazione. Dovrà perciò rilasciare un rifiuto scritto ai sensi dellart. 7 d.P.R. n. 396/2000 con lindicazione dei motivi del rifiuto provvedere alla segnalazione allAutorità giudiziaria Dovrà comunque prestarsi particolare attenzione alle diverse casistiche che possono verificarsi
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 42 RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI - ART. 29 I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata Per rapporti personali tra coniugi si intende linsieme dei diritti e doveri di contenuto non patrimoniale che sussistono tra i coniugi (dovere di fedeltà, di coabitazione, di reciproca assistenza) e in particolare le questioni relative allo stabilimento della residenza coniugale e agli effetti del matrimonio sul nome dei coniugi. La legge nazionale comune è quella sussistente nel momento in cui si pone la questione
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 43 RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - ART. 30 1.I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. 2.Laccordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se considerato tale dalla legge scelta o da quello del luogo in cui laccordo è stato stipulato. 3.Il regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile a terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa La convenzione sul regime patrimoniale deve essere annotata nellatto di matrimonio
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 44 SEPARAZIONE PERSONALE SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 1.La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda della separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2.La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge Italiana.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 45 IL DECESSO DELLO STRANIERO IN ITALIA La formazione dellatto di morte del cittadino straniero deceduto in Italia segue regole identiche a quelle applicate per i cittadini italiani. Bisogna invece prestare particolare attenzione ai trattamenti post-mortem, alla cremazione in particolare. Per questi ultimi casi si deve far riferimento a quanto disposto dalla legge nazionale dello stato di appartenenza del deceduto (art. 24 L. 218/1995)
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 46 ADEMPIMENTI BUROCRATICI Art. 83 d.P.R. n. 396/2000 Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino Cfr. anche: 1) Circolare Ministero interno 12/4/2002 n. 5 2) Circolare Ministero interno 1/7/2004 n. 30 Entrambe ribadiscono lobbligo di trasmettere con sollecitudine gli atti di morte degli stranieri alle autorità diplomatico-consolari dello stato di appartenenza del defunto
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 47 ADEMPIMENTI BUROCRATICI Circolare 12 aprile 2002 n. 5 Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri al M.A.E. per successiva trasmissione alle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia La regola generale prevede lobbligo per i Comuni di inviare esclusivamente gli ATTI DI MORTE alle Autorità diplomatiche o consolari dei Paese di cui il defunto era cittadino. Eccezioni: a)la Convenzione per lo scambio di informazioni sullo stato civile firmata a Istanbul il 4/9/1958 prevede lobbligo di trasmissione degli atti di MORTE e di MATRIMONIO fra i seguenti Stati: Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania,, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Turchia, Polonia b)Esistono accordi bilaterali con Argentina, Austria, Spagna e Svizzera, che prevedono la comunicazione diretta tra gli Ufficiali dello stato civile degli Stati contraenti o l'invio degli atti agli Uffici consolari competenti, senza il tramite dei Ministero degli Affari Esteri.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 48 ATTENZIONE ! Non sussiste un obbligo generale di trasmissione di tutti gli atti di stato civile alle Autorità straniere degli Stati di cui gli interessati sono cittadini ADEMPIMENTI BUROCRATICI Poiché linoltro tramite il MAE (previsto dallart. 83 d.P.R. n. 396/2000) si concretizza in una mera ritrasmissione alle autorità diplomatico-consolari straniere con le quali, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, le Amministrazioni italiane possono corrispondere direttamente, si devono trasmettere direttamente alle autorità diplomatico-consolari straniere gli atti concernenti i cittadini stranieri
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 49 LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI Occorre prestare particolare attenzione anche alle diverse convenzioni internazionali stipulate dallItalia. Molto importante la Convenzione di Berlino del 10.02.1937 Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme che introduce il cd. passaporto mortuario, per facilitare il trasferimento della salma allinterno dei territori degli Stati contraenti.
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Fondo Europeo per lIntegrazione di Cittadini di Paesi Terzi Programma di Formazione Integrata per il superamento dellemergenza e linnovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 50 IN CONCLUSIONE Nella maggior parte delle ipotesi esaminate deve farsi riferimento e deve essere applicata la legge straniera. Lufficiale di stato civile deve quindi, di volta in volta, essere in grado di valutare quale normativa applicare ogni volta che si crea un rapporto che coinvolge ordinamenti giuridici diversi.
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