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PubblicatoDebora Cavaliere Modificato 11 anni fa
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IL CONTRATTO COLLETTIVO: Parte obbligatoria e parte normativa
DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO: Parte obbligatoria e parte normativa
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Una bipartizione fondamentale dei contratti collettivi:
Parte obbligatoria e parte normativa
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CONTRATTO COLLETTIVO Parte normativa CLAUSOLE OBBLIGATORIE Datori
Organizzazioni sindacali Associazioni datoriali Parte obbligatoria CONTRATTO COLLETTIVO Parte Obbligatoria. Parte normativa Parte normativa Datori di lavoro Lavoratori CLAUSOLE NORMATIVE
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Clausola obbligatoria
Due esempi AL LAVORATORE AMMALATO sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie (CCNL dipendenti dalle industrie dell'abbigliamento) Le unità produttive con più di ottanta dipendenti, PORTERANNO A preventiva CONOSCENZA delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti: - le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale; - i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari; - le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno (CCNL dipendenti dalle industrie tessili) Clausola normativa Clausola obbligatoria
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Una recente pronuncia Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 6 aprile-24 settembre 2004, n. 19271
(a proposito di art. 19 St.) La causa del contratto collettivo di lavoro non può essere ridotta alla funzione normativa - cioè la funzione di determinare i contenuti dei futuri contratti individuali di lavoro - in quanto ogni contratto collettivo contiene una serie di clausole non riconducibili a tale funzione, ad esempio le clausole che impongono ai datori di lavoro di fornire informazioni alle organizzazioni sindacali: la caratteristica comune di queste clausole va individuata nel fatto che esse instaurano rapporti obbligatori che non hanno effetti diretti sui futuri contratti di lavoro, ma producono effetti giuridici esclusivamente nei confronti dei sindacati e dei datori stipulanti
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L’evoluzione quantitativa e qualitativa delle clausole obbligatorie
E’ espressione delle più ampie funzioni assunte dal contratto collettivo come metodo di governo delle relazioni individuali e collettive di lavoro Più il sindacato tende ad “invadere” l'area delle c.d. prerogative datoriali, tanto più cresce, per qualità ed importanza, la parte obbligatoria del contratto collettivo
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GLI EFFETTI DELLA BIPARTIZIONE:
le diverse conseguenze in caso di violazione del contratto collettivo
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La violazione delle clausole normative
La violazione di questa clausola legittima l’associazione sindacale stipulante ad attivare un contenzioso giudiziario? Un datore di lavoro retribuisce un lavoratore meno di quanto si è impegnato a fare sottoscrivendo il contratto collettivo
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La violazione delle clausole obbligatorie
Qual’è lo strumento processuale più adeguato per sanzionare tali violazioni? Rimedi civilistici per l’inadempimento contrattuale II) Repressione della condotta antisindacale (art. 28 Statuto)
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Se viene violata una clausola obbligatoria
La distinzione tra clausole obbligatorie e clausole normative sul piano della loro “giustiziabilità” Se viene violata una clausola normativa Il sindacato stipulante non è legittimato alla azione giudiziale (a meno che non ricorrano gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 St.) Il lavoratore si Se viene violata una clausola obbligatoria Il sindacato stipulante è legittimato alla azione giudiziale (per inadempimento contrattuale o ex art. 28 St.) Il lavoratore no
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