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Riforma fiscale Modifiche al TUIR

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Presentazione sul tema: "Riforma fiscale Modifiche al TUIR"— Transcript della presentazione:

1 Riforma fiscale Modifiche al TUIR
art. 3 TUIR nuova base imponibile IRPEF (al netto dei soli oneri deducibili – articolo 10 TUIR); art.11 TUIR nuova curva delle aliquote e scaglioni di reddito progressivi; art. 12 TUIR reintroduzione delle detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione della c.d. “no tax family area”; art. 13 TUIR reintroduzione delle detrazioni oggettive (per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d’impresa) in sostituzione della c.d. “no tax area”

2 Riforma fiscale Modifica della base imponibile Anno 2006 Anno 2007
Reddito complessivo - “no tax area” “no tax family area” - Oneri deducibili = Reddito imponibile

3 Riforma dell’Irpef Nuove aliquote e e nuovi scaglioni
(comma 6) Scaglioni di reddito Aliquota Fino a 23% Oltre e fino a 27% Oltre e fino a 38% Oltre e fino a 41% Oltre i 43%

4 Riforma dell’Irpef Clausola di salvaguardia per il TFR
In caso di percezione di TFR (o indennità equipollenti o altre indennità connesse alla cessazione del rapporto), qualora l’imposta calcolata con le nuove aliquote sia superiore a quella previgente (caso più probabile) è possibile applicare le aliquote per scaglioni vigenti fino al N.B. nessuna clausola è invece prevista per gli arretrati anni precedenti, diversi dal TFR

5 Riforma dell’Irpef Coniuge (*) Modifica delle deduzioni in detrazioni
Scaglioni di reddito Detrazione annuale in euro (**) Reddito complessivo (RC) fino a € € 800 – 110 * RC / RC > € e fino a € € 690 RC > € e fino a € € 690 * [( – RC) / ] RC > € Non spetta (*) la condizione di coniuge a carico, così come ogni altro familiare rimane quella di non possedere redditi superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (**) La detrazione è aumentata di 10 euro se RC > € ma non a € ; 20 euro se RC > € ma non a € ; 30 euro se RC > € ma non a € ; 20 euro se RC > € ma non a € ; 10 euro se RC > € ma non a € Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta in ragione di 690 €, se è uguale a zero non spetta. Se è compresa tra 0 e 1 spetta in ragione delle prime 4 cifre decimali

6 Riforma dell’Irpef Figli 1 € 800 € 100 € 220 2 € 1.600 3 € 2.400 4
Modifica delle deduzioni in detrazioni Figli (compresi i naturali, adottati, affidati o affiliati) Detrazione annua (potenziale) (*) Maggiorazione x figlio minore di 3 anni Maggiorazione x portatore di handicap Maggiorazione x nuclei con almeno 4 figli 1 € 800 € 100 € 220 2 € 1.600 3 € 2.400 4 € 3.200 Per ogni figlio ulteriore € 200 Altri familiari ex art.433 c.c. € 750 (*) la detrazione effettiva si ottiene dalla seguente formula: ( ( * N.Fg -1) – RC) / ( ( * N.Fg – 1)) Se il risultato è compreso tra 0 e 1 spetta applicando il coefficiente (con 4 cifre decimali) al valore potenziale della detrzione. Negli altri casi non spetta. La detrazione va ripartita al 50% tra i coniugi, salvo che con accordo si imputi la detrazione al coniuge con il reddito più alto.

7 Riforma dell’Irpef Scaglioni di reddito Detrazione annuale in euro (*)
Modifica delle deduzioni in detrazioni Scaglioni di reddito Detrazione annuale in euro (*) Reddito complessivo (RC) fino a € € 1.840 RC > € e fino a € € (502 * ( – RC) / 7.000 RC > € e fino a € € * ( RC) / RC > € Non spetta (*) La detrazione è aumentata di 10 euro se RC > € ma non a € ; 20 euro se RC > € ma non a € ; 30 euro se RC > € ma non a € ; 40 euro se RC > € ma non a € ; 25 euro se RC > € ma non a €

8 Riforma dell’Irpef Modifica delle deduzioni in detrazioni Detrazioni per rapporti a tempo determinato. (art.13 Tuir) Non può essere inferiore a € annui (*). Adeguamento se inferiore. (da intendersi sia quelli sorti contrattualmente come tali, sia, si ritiene, le assunzioni e cessazioni in corso d’anno). (*) Disposizione introdotta dal maxiemendamento per non danneggiare i rapporti di lavoro che, fino al 2006, fruivano comunque della no-tax area di

9 Riforma dell’Irpef Pensionati < 75 anni Scaglioni di reddito
Modifica delle deduzioni in detrazioni Pensionati < 75 anni Scaglioni di reddito Detrazione annuale in euro Reddito complessivo (RC) fino a € € 1.725 RC > € e fino a € € (470 * ( – RC) / 7.000 RC > € e fino a € € * ( RC) / RC > € Non spetta

10 Riforma dell’Irpef Pensionati = > 75 anni Scaglioni di reddito
Modifica delle deduzioni in detrazioni Pensionati = > 75 anni Scaglioni di reddito Detrazione annuale in euro Reddito complessivo (RC) fino a € € 1.783 RC > € e fino a € € (486 * ( – RC) / 7.250 RC > € e fino a € € * ( RC) / RC > € Non spetta

11 Riforma dell’Irpef Detrazione annuale in euro Scaglioni di reddito
Modifica delle deduzioni in detrazioni Redditi assimilati al lavoro dipendente (art.50, comma i TUIR lettere e, f, g, h) per i redditi di lavoro autonomo (art.53 TUIR) ed imprese minori (Art.66) e diversi (art.67) Scaglioni di reddito Detrazione annuale in euro Reddito complessivo (RC) fino a € € 1.104 RC > € e fino a € € – (( – RC) / )) Se il coefficiente è > 0 per il calcolo dell’effettiva detrazione lo si considera relativamente alle prime 4 cifre decimali.

12 Riforma dell’Irpef Calcolo delle addizionali Le principali novità:
1) I Comuni sono autorizzati a versare l’addizionale di compartecipazione all’Irpef con apposita delibera da pubblicare sulla GU entro il limite dello 0,80% 2) I Comuni possono stabilire una soglia di esenzione in casi particolari 3) Il riferimento è al Comune ove il lavoratore risiede al 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’addizionale (prima era il dell’anno precedente) 4) E’ istituito il criterio dell’acconto, pari al 30% dell’aliquota comunale applicata al reddito dell’anno precedente. L’acconto è trattenuto (per dipendenti ed assimilati) dal sostituto di imposta in n.9 rate mensili, a partire da marzo. Il saldo è trattenuto in occasione del conguaglio (es. fine anno) e trattenuto nel numero massimo di 11 rate 5) A decorrere dall’anno fiscale 2007 il versamento va fatto direttamente al Comune con un codice tributo specifico per ogni Comune (ancora da definire).

13 Aumento assegni familiari
Per compensare le maggiori imposte a carico delle famiglie si dispone un aumento degli ANF. Il caso del nucleo familiare con entrambi i genitori ed un figlio minore senza componenti inabili o con un solo genitore ed un figlio minore, sempre senza componenti inabili è già stato previsto nella legge finanziaria con apposita tabella allegata I restanti nuclei con figli: aumento del 15% Tutti i nuclei familiari: si attende DM Nuclei familiari con > 3 figli o equiparati di età < 26 anni. I figli di età compresa tra 18 e 21 rilevano come minori se studenti o apprendisti N.B. La rivalutazione annuale di luglio 2007 si salta e si avrà solo a luglio 2008

14 Altre disposizioni fiscali riferite al lavoro dipendente
Benefit auto uso promiscuo. Le nuove regole introdotte dal D.L 262/2006 sono prorogate al 2007 (7.500 Km x Par. Aci) Esenzione fiscale per i frontalieri: confermata in Euro annue la franchigia (purché il rapporto sia prestato in via continuativa nelle zone di frontiera) - Contributi per assistenza sanitaria versati dai datori di lavoro: es. FASI, FASDAC: Confermata la deducibilità annua fino a € 3.615,20

15 Altre novità fiscali Professionisti: 1) Incassi in contanti:
Fino a 1000 € dal al Fino a € dall’ al Fino a € dall’ 2) Ammortamenti beni strumentali 3) Deduzione spese telefoniche: 80% sia per la telefonia fissa che mobile (prima era deducibile il 100% di quella fissa ed il 50% di quella mobile) 4) Compensi per i 730: esteso ai professionisti il compenso già previsto a favore dei CAF 5) Detraibilità IVA spese di partecipazione a congressi e simili (si spera anche in qualità di relatore): alberghi, ristoranti, ecc.

16 Altre novità fiscali Compensazioni in F24
Qualora si debba compensare un importo superiore a euro, entro il 5° giorno precedente quello in cui si intende effettuare la predetta compensazione, è necessario comunicare e preavvisare l’Agenzia delle Entrate (in via telematica), specificando: importo e titolo del credito. Nel caso in cui l’Agenzia non risponda entro il 3° giorno dello stesso mese scatta il silenzio-assenso alla compensazione. N.B. la disposizione è subordinata all’emanazione di apposito provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

17 Aumento contributi Contributi a carico lavoratore
Aumentano dello 0,30%. Pertanto le due nuove aliquote sono: - 9,19% generalità aziende - 9,49% datori rientranti nell’area Cigs N.B. 5,84% per gli apprendisti

18 Aumento contributi Apprendisti
Viene prevista l’aliquota del 10% in sostituzione del contributi fisso settimanale (c.d. marca) Per le imprese fino a 9 dipendenti l’aliquota è fissata a: - 1,5%; per il 1° anno di apprendistato - 3% per il 2° anno - 10% (aliquota a regime) dal 3° anno in poi. N.B. L’aumento è previsto anche per i contratti di apprendistato già in essere. Non è invece chiaro se si debbano pagare anche i premi Inail nel modo ordinario Istituita l’indennità di malattia anche per gli apprendisti

19 Aumento contributi L’aumento al 10% dei contributi vale anche per tutte quelle assunzioni agevolate che si riferiscono alla contribuzione apprendisti. Ad esempio: - trasformazione apprendista (12 mesi successivi ex legge 56/87) - assunzione liste di mobilità (di tutti i tipi); - lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi (purché provenienti da aziende da almeno 6 mesi in Cigs); - giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica ex art.22 legge 56/87 - contratti di inserimento - c.f.l. (per i contratti residui ancora in essere)

20 Aumento contributi Cooperative sociali
Dal 1° gennaio 2007 viene recuperata la differenza tra la retribuzione convenzionale e quella “contrattuale” ex legge 389/89. Il recupero del differenziale avverrà in 3 anni: - 30% nel 2007 - 60% nel 2008 - 100% nel 2009. E’ fatta salva la facoltà di optare fin da subito per le retribuzioni effettive Dubbi. Non è chiaro se nel 2010, una volta recuperato tutto il differenziale, si passerà, al pari di quanto è previsto dal 2007 per le cooperative ex Dpr 602/70, a tutti gli effetti al regime dell’imponibilità effettiva.

21 Aumento contributi Gestione separata ex legge 335/95
Aumentano le aliquote in base alla seguente distinzione: - 23% per i soggetti privi di altra copertura obbligatoria - 16% per tutti gli altri N.B. All’aliquota pensionistica del 23% si deve continuare ad aggiungersi anche l’aliquota dello 0,50% destinata alle prestazioni, mentre sparisce il contributo aggiuntivo (1%) previsto al superamento della 1^ fascia pensionabile

22 Aumento contributi Posizione soggettiva Aliquote 2006 Aliquote 2007
Non iscritto ad altra forma di previdenza 17,70 + 0,50= 18,20% (*) 23,00 + 0,50%= 23,50% Titolare di pensione diretta 15% 16% Iscritto ad altra forma di prevodenza obbligatoria 10% Titolare di pensione indiretta (o di reversibilità) (*) I contributi aumentavano dell’1% al superamento della 1^ fascia (€ ,00) nei limiti del massimale di € ,00

23 Aumento contributi Estensione prestazioni
Estensione tutela malattia agli iscritti alla gestione separata. Viene istituita un’indennità giornaliera di malattia per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, purché: - La malattia abbia durata non inferiore a 4 gg.. - Non superi il limite di 20 gg nell’anno solare (i giorni eccedenti non sono riconosciuti) Ammontare dell’indennità: - 50% dell’importo già previsto dal DM in caso di indennità per degenza ospedaliera.

24 Aumento contributi Estensione prestazioni
Estensione indennità per congedo parentale agli iscritti alla gestione separata. - Viene istituita un’indennità pari al 30% per 3 mesi del reddito preso a riferimento per il pagamento dell’indennità di maternità (*) - Spetta solo per gli eventi sorti dal 1°gennaio 2007 (nascite o entrata in famiglia) e per il primo anno di vita del bambino. - Viene corrisposta direttamente dall’Inps (come l’indennità di maternità) (*) L'indennità di maternità, la quale spetta per 5 mesi (2 + 3) è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto, per il 2006 pari a € ,00 (art. 4, D.M. 4 aprile 2002). Estensione della maternità anticipata anche alle collaboratrici a progetto (si attende DM), nei limiti delle risorse derivanti dal contributo dello 0,50%

25 Aumento contributi Artigiani e commercianti
Incremento dei contributi previdenziali nelle seguenti misure: - 19,50% dal 2007 - 20% dal 2008

26 Riduzioni premi Inail Sono previste riduzione dei premi:
Per gli artigiani (previo DM e nel limite di 100 mln di euro per il 2007 e nel limite pari alle risorse generate da un tasso di incremento del gettito, e comunque nei limite di 300 mln di euro, per il 2008) Per le imprese di autotrasporto (nel limite di 54 mln di euro per il 2007, con rifinanziamento di 42 mln di euro per il 2005)

27 (Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)
Benefici e DURC Dal 1 luglio (comma 1175) i benefici normativi e contributivi sono subordinati a: 1) possesso DURC 2) rispetto dei degli accordi e dei CCNL, regionali ed aziendali (ove sottoscritti) stipulati da OO.SS. leader. 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E’ di fatto un’estensione della previsione ex art.10 legge 30/2003 la quale così recita: Art. 10 (Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71) 1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente: "Art. 3. (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

28 Altre disposizioni previdenziali
Settore pesca: confermato lo sgravio contributivo del 70% anche per il 2007 Provincia di Bolzano: per gli assistenti domiciliari dell’infanzia, qualificati ed accreditati presso la provincia, i contributi sono calcolati secondo le misure previste per le colf, a prescindere dalla natura giuridica del datore di lavoro (impresa, famiglia, ecc.)

29 Benefici e DURC Modifiche alla procedura DURC.
Con DM, da emanarsi entro 3 mesi, si dovrà stabilire: 1) Modalità di rilascio 2) I contenuti analitici 3) e, soprattutto, le inadempienze non ostative al rilascio.

30 Cuneo fiscale Riduzione indiretta del costo del lavoro attraverso la riduzione della base imponibile IRAP Modificato l’art.11 del “decreto IRAP” (D.Lgs 446/1997) che oggi prevede anche: 1) una deduzione forfetaria di € (ragguagliata ai giorni di effettiva vigenza del rapporto nell’anno) per ogni lavoratore a tempo indeterminato occupato nel periodo (anche part-time). La deduzione è aumentata a € per le regioni del Sud. 2) la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro riferiti ai soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. N.B. E’ necessario però attendere il nulla osta da parte delle competenti autorità europee.

31 Cuneo fiscale Le nuove agevolazioni IRAP non spettano a:
banche, altri enti finanziari, imprese di assicurazione, imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori: energia, acqua, trasporti infrastrutture, poste e telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti.

32 Cuneo fiscale Decorrenza delle nuove riduzioni della base imponibile IRAP. - 50% da febbraio 2007 - 100% da luglio 2007 Ciò significa che: - da febbraio 2007 si potrà applicare la deduzione forfetaria di € / 2 = € 2500 / 12 (*) ed il 50% dei contributi c/azienda. - da luglio 2007 si potrà applicare la deduzione piena (€ 5000 / 12 mesi) + il 100% dei contributi a carico azienda.

33 Cuneo fiscale Esempio di “nuova” (*) deduzione annua IRAP.
Lavatore a tempo indeterminato full time. Contributi mensili a c/azienda = € 550,00 Deduzione totale spettante - Deduzione forfetaria: [(5000 / 2) /12] * 5 mesi (da febbraio a giugno) + € 5000 / 12 * 6 mesi (da luglio a dicembre) = € ,67 - Deduzione sui contributi: 550 / 2 * * 6 = € 4.675 - Totale deduzione: € 8.216,67 Risparmio di imposta: € 8.216,67 * 4,25% = € 349,21 (*) Non sono state prese in considerazione per il mese di gennaio 2007 eventuali “vecchie” agevolazioni. Per il periodo da febbraio in poi la nuova agevolazione introdotta dalla Finanziaria è alternativa a quelle già in essere al 2006.

34 Collocamento Dal 1° gennaio 2007 è prevista:
- Comunicazione di assunzione anticipata di almeno 1 giorno per tutti i settori (di fatto come già avveniva per il settore edile) - Comunicazione di cessazione nei 5 gg. ma non necessaria in caso di contratto a termine con scadenza originaria non modificata

35 Collocamento Accanto alle comunicazioni inerenti le ipotesi di:
Disposta l’estensione delle ipotesi modificative del rapporto oggetto di comunicazione entro i 5 gg. Accanto alle comunicazioni inerenti le ipotesi di: a) proroga del termine inizialmente fissato nelle ipotesi di contratto a termine; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno[1]; d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato (art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000), alle quali va aggiunta anche la trasformazione di rapporto da tirocinio (o altra esperienza professionale) a rapporto di lavoro subordinato, il comma 691 aggiunge altresì le seguenti nuove fattispecie: e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa. [1] Non era invece previsto l'obbligo di comunicazione nelle ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale in quanto in tal caso esiste una specifica procedura di convalida da parte della D.p.l. stabilita dall’art.5, comma 1 del D.Lgs 61/2000. (Cfr. ancora una volta circ. Min.Lav. n.12/2003) N.B. Le comunicazioni di variazione non sono ancora di fatto obbligatorie e passibili di sanzioni in caso di inadempimento in quanto, diversamente dalle comunicazioni di assunzione e cessazione, legate all’emanazione di un decreto interministeriale.

36 Collocamento Dal 1° gennaio 2007 le comunicazioni anticipate al Centro per l’Impiego, oltre che ai lavoratori subordinati, si estendono ai casi di instaurazione dei segg. rapporti: - Lavoro parasubordinato (co.co.co. Lavoro a progetto, ma anche agenti e rappresentanti) - Soci di cooperativa, a prescindere dalla tipologia adottata - Associati in partecipazione con apporto di lavoro (anche non esclusivo, cioè misto) - Tirocinanti, stagisti, borsisti, LSU, ecc.

37 Collocamento Deroghe alla comunicazione preventiva.
In caso di urgenza e necessità (possibili danni a persone o ad impianti): 1) comunicazione ridotta entro il gg. precedente (si comunicano solo le generalità del datore e del lavoratore e la data di assunzione); 2) comunicazione con i dati mancanti entro 5 gg. dall’avviamento

38 Collocamento Deroghe alla comunicazione preventiva.
In caso di forza maggiore (incendi, alluvioni), ma anche in caso di assenza del lavoratore comunicata al datore di lavoro il giorno stesso dell’assenza, ove si renda necessaria la sostituzione con altro lavoratore: 1) comunicazione (completa) da inoltrarsi entro 5 giorni dall’avviamento (nota Ministero del lavoro del )

39 Collocamento Altre disposizioni contenute nella Finanziaria:
Viene mantenuta temporaneamente la DNA all’INAIL Viene eliminato l’obbligo di comunicare all’Autorità di P.S. (Questore o Sindaco), entro le 48 ore, l’assunzione di lavoratore extracomunitario Viene abrogato (senza averlo mai utilizzato) il “ravvedimento operoso” ex art.19, comma 5 del D.Lgs 276/2003 (50% della sanzione minima in caso di adempimento con ritardo contenuto nei 5 gg.) Le comunicazioni (a regime, quando entrerà in vigore specifico DM) dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica. Agenzie per il lavoro: le comunicazioni andranno fatte entro il 20° giorno del mese successivo.

40 Inasprimento sanzioni
Sono aumentate le segg. sanzioni amministrative: 1) Libri paga e matricola. Omessa istituzione ed esibizione: da € a € [*] (non è ammessa diffida) 2) Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la viuolazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e sicurezza, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 (ad eccezione dell’ipotesi sub 1) sono quintuplicati. [*] Si consideri che l’importo delle sanzioni fino al 2006 era il seguente: da € 25 a € 154 (con possibile applicazione diffida ex art.13 D.Lgs 124/2004)

41 Emersione lavoro sommerso
Finalità: Regolarizzazione ed riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. Riferito ai soli lavoratori subordinati

42 Emersione lavoro sommerso
Possono accedervi tutti i datori di lavoro anche se destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento dei contributi evasi e le relative sanzioni Procedura 1) stipula accordo sindacale finalizzato all’emersione di tutti i rapporti in nero presenti in azienda 2) sottoscrizione accordi conciliativi individuali ex art.410 e 411 c.p.c. per chiudere possibili vertenze 3) presentazione, entro il , di apposita istanza all’INPS

43 Emersione lavoro sommerso
Benefici per i datori che si adeguano: 1) Pagamento contributi pregressi (*) in ragione di 2/3 del dovuto (abbuono di 1/3) e versamento dei 2/3 dovuti nel modo seguente: - 1/5 (dei 2/3) all’atto della presentazione dell’istanza all’INPS - 4/5 (dei 2/3) in 60 rate mensili senza interessi (*) Non è chiaro come vada trattata la quota di contributi a carico del lavoratore, fermo restando che al medesimo lavoratore non è chiesto di pagarla. 2) Estinzione sanzioni penali, amministrative e civili (in dubbio quelle non direttamente collegabili alle obbligazioni contributive: es. sanzioni sulla sicurezza, collocamento, libri obbligatori, orario) 3) Sospensione, per un anno degli accertamenti ispettivi

44 Emersione lavoro sommerso
Altri effetti derivanti dall’adesione al piano di emersione. Clausole di garanzia A) Le agevolazioni contributive sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato dai lavoratori “emersi”. B) Le agevolazioni sono subordinate al mantenimento in servizio del lavoratore emerso, per almeno 24 mesi, tranne i casi di licenziamento x giusta causa o dimissioni. Riflessi pensionistici per il lavoratore Il trattamento previdenziale è ragguagliato ai contributi effettivamente versati La previsione di cui alla lettera a) sembra voler stabilire che il datore di lavoro deve versare il 50% del terzo abbuonato, cioè pagare i 2/3 + 1/6 dei contributi evasi.

45 Conversione rapporti di co.co.co.
Finalità: 1) Promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato 2) Garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto

46 Conversione rapporti di co.co.co.
Possono accedervi tutti i committenti che ritengono di aver stipulato contratti di co.co.co “a rischio”, (magari perché non è facilmente individuabile il progetto, o programma o fase), anche se già destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, purché non definitivi, concernenti la qualificazione del rapporto. I provvedimenti rimangono sospesi.

47 Conversione rapporti di co.co.co.
Procedura 1) stipula accordo sindacale, entro il , finalizzato alla conversione del rapporto in lavoro subordinato (di qualsiasi tipo), con possibile attribuzione dei benefici eventualmente previsti per la fattispecie scelta. 2) sottoscrizione accordi conciliativi individuali ex art.410 e 411 c.p.c. per chiudere possibili vertenze riguardanti il passato. 3) versamento alla gestione separata di un contributo straordinario integrativo pari al 50% dei contributi dovuti durante il periodo di vigenza dei co.co.co. 4) deposito presso l’Inps degli atti di conciliazione, dei contratti stipulati con i lavoratori e dell’attestazione di versamento della somma di cui al punto 3), la quale però può essere versata nel modo seguente: - 1/3 (del 50%) immediatamente; - 2/3 (del 50%) in 36 rate mensili

48 Conversione rapporti di co.co.co.
Altri benefici e vincoli derivanti dall’adesione al piano di emersione. Benefici per azienda e per lavoratore A) Estinzione sanzioni penali, amministrative e civili (in dubbio quelle non direttamente collegabili alle obbligazioni contributive: es. sanzioni sulla sicurezza, collocamento, libri obbligatori, orario) e sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi fino alla conclusione della procedura B) Preclusione di ogni accesso ispettivo di natura fiscale o contributiva sui periodi pregressi C) Sarà possibile per il lavoratore (a mezzo di accordi ministeriali) integrare la posizione contributiva del periodo da co.co.co per parificarla a quella dei lavoratori dipendenti Vincoli A) I contratti di lavoro trasformati devono avere durata di almeno 24 mesi, tranne (si ritiene) i casi di licenziamento x giusta causa o dimissioni. B) Se vi è stato accertamento ispettivo l’emersione deve riguardare tutti i lavoratori (co.co.co.) “contestati” La previsione di cui alla lettera a) sembra voler stabilire che il datore di lavoro deve versare il 50% del terzo abbuonato, cioè pagare i 2/3 + 1/6 dei contributi evasi.

49 Nuove tutele per i co.co.co.
Per i contratti di co.co.co. (anche a progetto) “genuini”, “sopravvissuti”, cioè non trasformati in lavoro subordinato, si prevede la stipula di accordi collettivi (anche interconfederali) a mezzo dei quali stabilire: 1) misure atte a contribuire al corretto utilizzo della tipologia contrattuale 2) condizioni migliorative per i collaboratori

50 Ammortizzatori sociali
Proroghe: Cigs in deroga Iscrizione liste di mobilità (c.c. mini-mobilità) Mobilità lunga Contratti di solidarietà LSU Disoccupazione Nuove disposizioni: Cessione di azienda in procedura concorsuale ed in Cigs ed agevolazioni a chi le rileva. Indennità portuali (ragguaglio Cigs) Cigs e disoccupazione in agricoltura

51 Patto fra generazioni Accordo di solidarietà per incentivare l’assunzione di giovani. Trasformazione (su base volontaria) di rapporto da full-time a part-time di lavoratori con almeno 55 anni. Assunzione contestuale (per un numero di ore pari a quelle ridotte) di giovane <25 anni o < 29 se laureato Si attende DM (entro 60 gg.) per stabilire modalità di stipula, requisiti per il finanziamento, nei limiti delle risorse assegnate

52 Età accesso al lavoro Il periodo di istruzione obbligatoria viene elevatro a 10 anni (dall’anno scolastico 2007/2008). Conseguentemente: - L’età minima per l’accesso al lavoro passa da 15 a 16 anni

53 Appalti privati Ulteriori vincoli al regime di solidarietà tra appaltante e appaltatore ed eventuali subappaltatori, mediante sostituzione dell’art.29, comma 2 del D.Lgs 276/2003. In particolare si dispone che: - il regime di solidarietà perdura per 2 anni (anziché un anno) dalla fine dell’appalto (o del subappalto) - I CCNL non possono più prevedere deroghe al vincolo di solidarietà Il vincolo viene espressamente esteso anche al subappalto

54 Appalti privati Art.29 D.Lgs 276/2003 Testo vigente al 31.12.2006
Testo attuale, dopo le modifiche della Finanziaria (comma 911) Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti

55 Appalti privati Nuovi obblighi ex art.7 del D.Lgs 626/94 per il committente in caso di appalto di opere o servizi: 1) Estensione della disciplina ex art.7 agli appalti anche nell’ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda appaltante 2) Nuovo vincolo di solidarietà a carico del committente, nel senso che “L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

56 Agevolazioni contributive
Indici di congruità A mezzo DM, da emanarsi entro 6 mesi, saranno predisposti, in via sperimentale, indici di congruità, per settore, categoria e territorio, in funzione dell’accesso a benefici ed incentivi. Gli indici di congruità definiscono: - il rapporto tra qualità dei beni e servizi e la quantità delle ore necessarie; - lo scostamento tollerabile dall’indice.

57 Previdenza complementare

58 Previdenza complementare
Viene anticipata di un anno l’entrata in vigore del D.Lgs 252/2005 (riforma Maroni), mantenendone di fatto i contenuti I lavoratori, entro il 1° semestre 2007 devono quindi decidere se: 1) optare per l’iscrizione ad una forma di previdenza complementare (scegliendo se destinarvi il solo TFR o anche una contribuzione a proprio carico ed a carico del datore di lavoro) 2) optare per continuare a percepire il TFR 3) non esercitare alcuna opzione. In questo caso il lavoratore viene iscritto “d’ufficio” al Fondo di previdenza, con il solo versamento del TFR

59 Previdenza complementare
In caso di opzione esplicita per la previdenza complementare, il lavoratore può: - versare il TFR al fondo pensione previsto dai contratti collettivi - versare il TFR ad un fondo pensione aperto o ad una polizza assicurativa previdenziale

60 Previdenza complementare
Silenzio - Assenso Se entro sei mesi dal 1 gennaio 2007 o dall’assunzione, il lavoratore NON esercita una delle possibili opzioni, il TFR andrà trasferito “d’ufficio”: - al Fondo pensione previsto dal contratto collettivo, anche territoriale o aziendale - in assenza di fondi contrattuali, al Fondo “residuale” istituito presso l’INPS

61 Previdenza complementare
SITUAZIONE FINO AL Utilizzo del TFR per il finanziamento dei fondi pensione i fondi contrattuali chiedono la destinazione di una quota annuale di TFR ai fondi pensione per i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993 che aderiscano ai fondi pensione il versamento del TFR è integrale MANCATO UTILIZZO RESTAVA IN AZIENDA

62 Previdenza complementare
Viene istituito il: “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei t.f.r. di cui all’art.2120 cod.civ.” Interessa solo le aziende con almeno 50 addetti. Si attende DM (*) Gestirà il TFR di coloro che hanno optato per il mantenimento del TFR (non destinandolo ai Fondi di previdenza complementare). Riguarderà solo il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 (quello riferito fino a tutto il rimane in azienda) La quota di TFR maturata dovrà essere versata mensilmente all’INPS La liquidazione del TFR e delle eventuali anticipazioni viene effettuata sulla base di un’unica domanda, secondo modalità stabilite da DM (*) Il decreto dovrà fissarne i criteri interpretativi, tra i quali: 1) se in forza al 31/12, 2) se occorre fare la media annua 3) quali lavoratori occorre computare ed in che misura

63 Previdenza complementare
D.l. n. 279 del 13/11/06 “trasfuso” nella stessa legge finanziaria 2007 E’ stato anticipato di un anno (dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2006) anche il termine entro cui tutti i fondi pensione sono tenuti ad aggiornare i propri statuti e regolamenti alla nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. I fondi dovranno a tal fine utilizzare gli schemi che sono stati recentemente diramati dalla COVIP. Un termine più ampio (entro il 31 marzo 2007) è stato concesso alle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita per la costituzione di un patrimonio autonomo e separato.

64 Previdenza complementare
D.L. n. 279 del 13/11/06 “trasfuso” nella stessa legge finanziaria 2007 ANTICIPAZIONE AL L’art. 21, comma 2 del Regolamento COVIP del 30 novembre 2006 prevede che le comunicazioni di “adeguamento” degli statuti possa essere effettuato dai Fondi pensione entro il 30 aprile previsto il silenzio - assenso COVIP, quindi nuovi statuti e regolamenti si intendono approvati se il fondo non riceve dalla COVIP il diniego entro il 30 giugno 2007.

65 Previdenza complementare
Conseguenze ed effetto del prescritto adeguamento o meno Scadenza Attività 30 aprile 2007 Adeguamento dello statuto e regolamento 1° gennaio 2007 Possibilità per i fondi che hanno provveduto ad effettuare i prescritti adeguamenti e che ne hanno dato relativa comunicazione alla COVIP di ricevere nuove adesioni 31 marzo 2007 Costituzione di un patrimonio autonomo e separato da parte delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita 30 giugno 2007 Termine entro cui la COVIP deve dare, anche tacitamente, o meno l’autorizzazione ai fondi 1° luglio 2007 Possibilità per i fondi che hanno ottenuto l’autorizzazione dalla COVIP di ricevere le contribuzioni dei nuovi aderenti anche relativamente al primo semestre 2007

66 Previdenza complementare
Conseguenze ed effetto del prescritto adeguamento o meno Attività Esito Conseguenze Adeguamento dello statuto e regolamento entro il 30 aprile 2007 Si il fondo può ricevere dal 1° gennaio 2007 nuove adesioni, con contribuzione anche sotto forma di devoluzione di TFR No il fondo non può ricevere nuove adesioni; l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale anche se non è ancora trascorso il periodo minimo dei due anni di partecipazione al fondo (art. 14, comma 6. D.Lgs. N. 252/05)

67 Previdenza complementare
Informativa dell’impresa al lavoratore Il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata informativa (*): a tutti i lavoratori, prima dell’avvio del periodo di 6 mesi, in merito alle scelte possibili; al lavoratore silente, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi, in merito alla sorte del TFR maturando (31 maggio 2007 per i lavoratori in forza) (*) non vi è una particoloare modulistica

68 Previdenza complementare
Misure di compensazione per le imprese Deducibilità fiscale dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (per le imprese con più di 50 addetti) e al 6% (per le imprese con meno di 50 addetti) dell’importo annuo di TFR conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo Inps per l’erogazione del T.f.r. Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR Riduzione degli oneri sociali (da 0,19% della retribuzione per il 2008 fino allo 0,28% dal 2014)

69 Previdenza complementare
Aspetti fiscali FASE CONTRIBUTIVA FASE di ACCUMULAZIONE FASE di EROGAZIONE Tassazione separata del capitale con aliquote del 15% o 23% Deducibilità contributi: max 5.164,57 Euro; Rendimenti finanziari tassati all’11%, Tassazione separata della rendita con aliquota del 15% Rispetto al regime fiscale attualmente in vigore, è previsto (cfr. articolo 11, comma 6) che le prestazioni comunque erogate (quindi sia in forma capitale che di rendita) sono tassati con l’applicazione all’imponibile, determinato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, di una ritenuta a titolo di imposta pari al 15%, ridotta in misura pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme complementari successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di sei punti percentuali.

70 Previdenza complementare
Aspetti fiscali Tassazione separata del capitale con aliquota del 15% FASE di EROGAZIONE Esempio Il sig. Mario Ferri ha partecipato al fondo aziendale “Fondo Pensione - Previdenza Gamma”: per 38 anni. Al momento dell’erogazione della prestazione lo stesso potrà beneficiare di una aliquota di tassazione ridotta pari al 9% risultante dal conteggio sotto riportato Riduzione teorica: [38 (anni di anzianità) – 15 (riduzione forfetaria)] = 23 (anzianità utile) * 0,30 (riduzione per ciascun anno di partecipazione al fondo) = 6,9 Riduzione effettiva: considerato che la riduzione massima consentita è del 6%, si dovrà portare entro tali limiti la riduzione teorica del 6,9% come sopra determinata. Pertanto: % - 6% = 9%

71 Previdenza complementare
NUOVE REGOLE Iscritti ad una forma di previdenza complementare : - max 5.164,57 Euro annui VECHIE REGOLE ABROGATE DAL Limite del 12% sul reddito complessivo Limite fisso di euro 5.164,57 Limite del doppio del TFR destinato al fondo N.B. IL MINORE DEI TRE LIMITI VENIVA ASSUNTO PER LA DEDUZIONE ANNUA DEI CONTRIBUTI

72 Previdenza complementare LAVORATORI DIPENDENTI Adempimenti del sostituto d’imposta
Il datore di lavoro deve escludere dal reddito di lavoro dipendente gli oneri deducibili di cui all’art.10, comma 1, lettera e-bis) del Tuir se direttamente trattenuti (art. 51, comma 2, lettera h) del Tuir Per determinare l’importo da escludere dalla tassazione, il datore tiene conto dell’ammontare del reddito erogato al dipendente al lordo del contributo a carico del datore stesso, che costituisce reddito (cfr. circolare n. 29/E del marzo 2001) Se c’è la richiesta del dipendente il datore può tener conto degli altri redditi che concorrono al complessivo, comunicati dal dipendente stesso.

73 Previdenza complementare LAVORATORI DIPENDENTI (circolare n
Previdenza complementare LAVORATORI DIPENDENTI (circolare n. 29/E del 2001) ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO Riconoscimento onere deducibile - VECCHI LIMITI - Esempio “Nuovo iscritto” – nessun codice punto 8 CUD/07 dati generali percettore. Reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili ,00 euro Oneri deducibili euro (assegno al coniuge) Contributi del lavoratore versati al fondo 3.150,00 euro Contributi del datore di lavoro versati al fondo ,00 euro Totale contributi versati euro 6.300,00 (3.150, ,00) Limite del 12% euro 6.048,00 determ. su ,00 (47.250, ,00) Limite fisso di euro 5.164,57 Limite del doppio del TFR destinato al fondo euro (2.000 effett. devoluti) LIMITE APPLICABILE: il minore fra i tre: € 4.000,00 Contributi dedotti euro 4.000,00 Contributi non dedotti euro 2.300,00 (6.300,00 – 4.000,00) D. Lgs. N. 124 21 aprile 1993

74 Previdenza complementare In base all’esempio precedente avremo la seguente situazione comparata:
D. Lgs. n.124 del 21 aprile 1993 Vecchie regole Contributi dedotti euro 4.000,00 Contributi non dedotti 2006 euro 2.300,00 (6.300,00 – 4.000,00) D. Lgs. N.52 del 5 dicembre 2005 Nuove regole Contributi dedotti euro 5.164,57 Contributi non dedotti 2007 euro 1.135,43 (6.300,00 – 5.164,57)


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