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I Principi Contabili Internazionali IAS-IFRS

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Presentazione sul tema: "I Principi Contabili Internazionali IAS-IFRS"— Transcript della presentazione:

1 I Principi Contabili Internazionali IAS-IFRS
Bilancio consolidato (IFRS 10),Bilancio Separato (IAS 27)

2 Analisi dei seguenti principi contabili internazionali
Sommario Analisi dei seguenti principi contabili internazionali IFRS 10 - Consolidated financial statements IAS 27 - Separate financial statements

3 Ambito di riferimento:
IFRS 10 Ambito di riferimento: redazione del bilancio consolidato di un gruppo di imprese (con rinvio per la determinazione della contabilizzazione delle differenze di consolidamento a quanto indicato nell’IFRS 3 rilevazione di partecipazioni in controllate, collegate (IAS 28) e joint ventures (JV, IAS 31) nel bilancio separato della partecipante Definizioni Bilancio consolidato: bilancio del gruppo di imprese costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate considerato come una unica entità rispetto i terzi Capogruppo: Impresa con una o più società controllate Controllata: impresa controllata da un'altra impresa (indicata come capogruppo)

4 IFRS 10 - Soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato
Regola generale: Ogni capogruppo è tenuta a redigere il bilancio consolidato Deroghe (IFRS 10.4): Sub-holding a sua volta interamente (o quasi) controllata, ma solo con il preventivo consenso da parte degli azionisti di minoranza la controllante non ha strumenti di debito o di capitale scambiati in mercati pubblici, né ora nè nel futuro prossimo la controllante diretta o indiretta della sottogruppo pubblica un bilancio consolidato IFRS Compliant Differenze rispetto al D.Lgs. 127/1991: Non sono previste deroghe per il mancato superamento di soglie dimensionali Attualmente i limiti per l’esenzione dal B.C. in Italia sono rappresentati da: euro per le attività euro per i ricavi 250 dipendenti La direttiva 2003/38/CE, non ancora approvata in Italia, ha elevato i primi due limiti come segue: euro per le attività euro per i ricavi

5 Rapporto di controllo (appendice B IFRS 10)
Nozione di controllo Controllo come esposizione o diritto ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con la controllata e capacità del controllante di influenzare tali risultati per effetto del potere esercitabile sulla stessa (analisi sostanziale) Rapporto di controllo (appendice B IFRS 10) Controllo di diritto: possesso di più della metà dei voti esercitabili in assemblea (considerazione anche dei diritti di voto potenziali conferiti alla controllante o a terzi dal possesso di call options, obbligazioni convertibili, warrants, ecc), salvo prova contraria nelle note esplicative 2. Controllo di fatto: in presenza di diritti di voto della controllante inferiori alla maggioranza dei diritti di voto, nei seguenti casi: Stipula di patti di sindacato conferenti più della metà dei diritti di voto Possibilità di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa in virtù di una clausola statutaria o di patti parasociali Capacità di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori Capacità di indirizzo della maggioranza dei voti alle riunioni del CdA Eccezioni: Impossibilità di esercizio controllo in presenza dei casi sub.1 e 2 Perdita del controllo: fine della situazione di cui ai punti 1 e/o 2 Attenta analisi, ai fini del controllo, dei diritti di veto esercitabili dagli azionisti di minoranza (es. presenza di quorum partecipativi più elevati di quelli della controllante per determinate materie). Altri elementi utili: Accordi di corporate governance ove determinino il livello a cui csono assunte le decisioni; La significatività dei quorum deliberativi rispetto alla normale operatività aziendale. Disponibilità dei beni della controllata da parte della controllante; Capacità di sottoscrivere contratti (anche di finanzniamento) in nome e per conto della controllata Concessione di garanzie alla partecipata Analisi dei diritti di voto potenziali (derivanti da call options, warrants, ecc.) nella misura in cui gli stessi siano effettivamente esercitabili alla data di redazione del bilancio (no quindi se condizionati all’esercizio da una data successiva o al verificarsi di una condizione futura) e che siano effettivamente in grado di incidere se esercitati sulla determinazone della relazione di controllo. Nella valutazione del contributo dei diritti potenziali all’esercizio del controllo si devono osservare tutti gli elementi che possono influenzare i diritti potenziali, salvo l’intenzione dei manager di esercitarli effettivamente o la loro capacità finanziaria. Esempi: 1 in caso di opzioni reciproche: vale l’ordine di priorità nell’esercizio delle stesse; 2. La presenza di sostanza economica dell’esercizio (es. px di esercizio dell’opzione è non conveniente N.B. i diritti potenziali rilevano solo per determinare la presenza del controllo, non per determinare le procedure di conslidamento (rimane la percentuale dei diritti di voto effettivi).

6 Area di consolidamento
tutte le controllate che soddisfano la definizione di controllo sono incluse nell’area di consolidamento (sostituzione della partecipazione con le attività e le passività della controllata), comprese le seguenti: Imprese con attività dissimile da quella delle altre imprese del gruppo (conforme a d.lgs. 127/91 che in precedenza ammetteva tale causa) Controllate per cui è impossibile l’ottenimento delle informazioni necessarie al consolidamento (esclusioni facoltative in d.lgs.127/91) Imprese controllate per la successiva alienazione da consolidare e valutare separatamente in base al principio IFRS 5 (obbligo di rappresentazione di assets e debiti nel consolidato come destinati alla vendita (salve eccezioni indicate nel principio IFRS 5) Controllate escluse o escludibili dall’area di consolidamento Controllate non rilevanti (per sproporzione nel rapporto Costi/Benefici) Controllate con limitazioni nei diritti della controllante (es. per procedure concorsuali, liquidazione, rischi paese, ecc.) Condizioni poste dall’IFRS 5: L’attività deve essere nelle condizioni per essere messa immediatamente in vendita in relazione alle normali caratteristiche dell’attività destinata ad essere ceduta e la cessione deve essere alatamente probabile: Cessione altamente probabile: Il management avente adeguate responsabilità deve essersi imegnati in un programma di vendita, con l’intenzione effettiva di trovare un compratore e l’inizio del programma di vendita. Il bene deve essere sul mercato a un prezzo che sia una ragionevole approssimazione del suo fair value. La vendita deve concludersi entro l’anno successivo da quella della classificazione dell’attività nella categoria, ma possono esserci circostanze che giustificano la conclusione in un periodo maggiore. Questi elementi non giustificano modifiche nella classificazione dell’attività (che rimane held for sale)

7 Procedure di consolidamento (IFSR 10 App. B, § B.86-B93)
Consolidamento voce per voce dei dati di bilancio, con rinvio al principio IFRS 3 per la contabilizzazione delle differenze derivanti dalla considerazione del fair value delle attività e passività acquisite e dell’eventuale avviamento (IFRS 10 § B.86.a) Eliminazione del conto partecipazione della società partecipante contro la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata (IFRS 10 § B.86.b) Eliminazione integrale dei saldi economici e patrimoniali e delle operazioni infragruppo (IFRS 10 § B.86.c) Evidenziazione del patrimonio netto di pertinenza delle minoranze alla data di acquisto del controllo e delle variazioni del patrimonio da quella data in avanti considerando gli assetti proprietari attuali e non quelli risultanti da diritti di voto potenziali (IFRS 10 § B.89), salvo casi particolari (IFRS 10 § B.90)

8 Procedure di consolidamento (IFSR 10 App. B, § B.86-B93)
Obbligo di riferimento dei bilanci della capogruppo e delle controllate alla medesima data con obbligo, in caso di difformità delle date, di redazione di un bilancio delle controllate riferito alla data di chiusura della capogruppo (IFRS 10 § B.93) Eccezione: in caso di impossibilità di procedere alla redazione di bilanci delle controllate riferiti alla stessa data di chiusura della controllante e se la differenza fra le date di chiusura non è superiore a tre mesi, con obbligo di esecuzione di rettifiche per recepire gli effetti di fatti ed operazioni significative accadute tra le date di riferimento dei bilanci della controllante e della specifica controllata (IFRS 10 § B.94) Utilizzo di politiche contabili omogenee a livello di gruppo e obbligo di rettifica dei criteri non IFRS compliant nel consolidamento di bilanci di controllate non soggette agli IFRS (IFRS 10 § B.94) Valutazione post fine controllo: rinvio ai criteri di IAS 39 (Valutazione a FV in CE o in PN, costo se FV non determinabile)28 o 31 in quanto applicabili IL PC n. 17, conformemente a quanto indicato dalla legislazione nazionale non prevede la possibilità di date di chiusura differenziate per i bilanci delle società del gruppo N.B. Si riporta il testo dei paragrafi 31 e 32 del principio 27: 31. Una partecipazione in una entità deve essere contabilizzata in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione dalla data in cui cessa di essere una controllata, a condizione che non diventi una collegata così come definito nello IAS 28 o una entità a controllo congiunto secondo la descrizione dello IAS 31. 32. Il valore contabile della partecipazione alla data in cui l’entità cessa di essere una controllata deve essere considerato pari al costo al momento della valutazione iniziale di una attività finanziaria, in conformità a quanto stabilito dallo IAS 39.

9 Cessazione del controllo
Applicabilità a seconda dei casi dei seguenti principi: IAS 39 (secondo le tipologie proprie, perché IFRS 9 non è ancora in vigore) IFRS 5 (partecipazione detenuta allo scopo della rivendita) IAS 28 a seconda del caso applicabile (influenza notevole o controllo congiunto) Modalità di contabilizzazione: costo di rilevazione iniziale nell’ambito del nuovo principio pari al valore contabile del momento di conclusione dell’influenza notevole Modalità di contabilizzazione in caso di investimento residuo: rilevazione iniziale nell’ambito del nuovo principio (IAS 39/IFRS 5) in base al fair value dei titoli al momento di conclusione dell’influenza notevole (al netto costi cessione se applicabile IFRS 5) Imputazione a CE/SP di particolari asset/liabilities della ex controllata La differenza rispetto al precedente valore va imputata a CE Se vi sono elementi della controllata che sono stati contabilizzati nel bilancio consolidato della controllate come componenti del reddito totale, gli stessi a seguito della perdita del controllo vanno riciclati fra i costi ed i ricavi di conto economico. Parimenti nel caso di una rivalutazione su un asset della controllata, rilevato nel conto economico del reddito totale, e successivamente realizzato per effetto della cessione del bene, al momento della perdita del controllo, la ex controllante trasferisce il saldo attivo di rivalutazione a stato patrimoniale fra gli utili portati a nuovo e disponibili.

10 Disclosures nel bilancio consolidato per Partecipazioni in imprese controllate
tipo di legami tra capogruppo e controllata in caso di controllo di fatto ragioni alla base della mancata configurazione del controllo in presenza di controllo di diritto di tipo diretto o indiretto (anche di tipo potenziale) c) indicazione della data di chiusura di bilancio delle controllate consolidate con data diversa da quella della capogruppo e delle relative motivazioni d) la natura e l'estensione di ogni significativa restrizione alla capacità della controllata di trasferire fondi alla partecipante (in forma di dividendi in denaro o di rimborso di prestiti o di anticipazioni) e) l'indicazione delle controllate acquisite per la rivendita f) riepilogo dei dati di bilancio di ciascuna controllata acquisita per la rivendita, o in modo aggregato, comprensivo dell'ammontare del totale dell'attivo e del passivo, dei ricavi operativi e di utili o perdite dell'esercizio

11 IAS 27 – Bilancio separato
Nozione: Bilancio che include le partecipazioni della capogruppo nelle imprese controllate, collegate e nelle joint ventures Casi di redazione del Bilancio separato (IAS : In caso di esenzione dalla redazione del bilancio consolidato secondo quanto indicato nel paragrafo 4.a del principo IFRS 10; In caso di esplicita necessità di redazione in ossequio agli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale (es. caso italiano) In caso di società di investimento che redige solo il bilancio separato Criteri di valutazione delle partecipazioni imprese controllate, collegate e joint ventures nel Bilancio separato: Al costo; Al fair value in ossequio alle indicazioni dello IAS 39 (IFRS 9 non ancora applicabile)


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