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DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità.

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Presentazione sul tema: "DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità."— Transcript della presentazione:

1 DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità della condotta, rappresenta un elemento necessario per la nascita di un’obbligazione risarcitoria Conseguenze pratiche : 1. Ampliamento ipotesi risarcitorie: prima solo in caso di lesione di diritto soggettivo assoluto (2043 era considerata norma secondaria) 2. Atipicità danno extracontr: non c’è elenco, basta che ci sia preesistenza di situazione giuridica rilevante a cui deriva un pregiudizio

2 conseguenze In giurisprudenza x lungo tempo norme sulla responsabilità sono state considerate norme secondarie operanti soltanto dopo la lesione di un bene primario (inizialmente si riteneva non risarcibile una lesione al diritto di credito o a un interesse legittimo)

3 Nella realtà stesso evento può provocare diversi pregiudizi Il danno giuridicamente rilevante è solo quello INGIUSTO cioè LESIONE DI UNA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE RILEVANTE Diritti assoluti, valevoli erga omnes; diritti della personalità; Successivamente risarcibile anche lesione dei diritti di credito;

4 Lesione diritto di credito Riconosciuto risarcibile il danno per inadempimento cagionato dal comportamento colposo del terzo che impedisce al debitore di adempiere (es. danno alla squadra di calcio per la perdita di giocatore insostituibile). Rilevanza della lesione di vincoli di solidarietà economico affettiva: danno ai soggetti legati da vincoli di parentela con la vittima

5 Lesione di semplici aspettative Perdita di chance: perdita della possibilità di conseguire utile risultato La Cassazione fa propria la tesi che afferma la duplice natura di tale danno: 1. forma eziologica consistente nella determinazione del risarcimento commisurata alla probabilità di sussistenza del nesso di causalità, attraverso l'utilizzo di una percentuale di riparazione proporzionale alla possibile esistenza del nesso stesso. In tale ipotesi anche una mera possibilità, purché concreta e attuale, di un danno futuro, iusta alligata et probata, sarà risarcibile. 2. forma ontologica la chance è risarcibile in sè, in via autonoma rispetto alla probabilità di raggiungimento del bene finale. Sono due figure di danno distinte: pertanto dovranno entrambe essere sottoposte all’attenzione del giudice e provate, anche con l’utilizzo di presunzioni o regole di esperienza.

6 Onere probatorio La tesi ormai predominante stabilisce che quando il lavoratore lamenta il risarcimento danno per perdita di chance, “ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento” (Cass.,123/2003).

7 INTERESSI LEGITTIMI DOPO LA STORICA SENTENZA n. 500/99 viene superata l’ostilità a ritenere risarcibile la lesione di interessi legittimi pur a fronte del tradizionale orientamento favorevole alla tutela dei soli diritti soggettivi e x la qualifica a meri interessi di fatto degli i. legittimi. Il G.A. è giudice che può condannare la P.A. al risarcimento del danno con l’assunzione dei mezzi di prova del processo civile (l. 205/2000). SS.UU. 2008: risarcimento anche a prescindere dalla illegittimità dell’atto amministrativo

8 LESIONE AMBIENTE Bene collettivo e tutelato dalla Costituzione Novità legislativa prima art.18 l.349/96, ora d.lgs. 152/2006: art. 311 “ Chiunque realizzando un fatto illecito o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.” Legittimazione spetta al solo Ministero dell’ambiente Risarcimento in forma specifica e se necessario quello x equivalente (se impossibile o eccessivamente oneroso).


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