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PubblicatoSylvana Rosi Modificato 10 anni fa
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Francesca Martini Dipartimento di Diritto Pubblico Università degli Studi di Pisa Sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni
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Linee di intervento del legislatore italiano
Qualificare la domanda pubblica di prodotti e servizi informatici Contenimento della spesa pubblica Garantire lo sviluppo di un libero mercato concorrenziale Trasparenza delle operazioni di trattamento dati
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Trasparenza: il cittadino deve avere piena conoscenza del processo di trattamento dei dati.
Art .7 Codice in materia di trattamento dei dati personali. diritto di ottenere l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
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Capitolati ( art. 12 del D.L.vo 39/93 e D.P.C.M. 452 del 1997)
Gli strumenti di qualificazione della domanda pubblica di beni e servizi informatici nel D.L.vo. 39 del 1993 Capitolati ( art. 12 del D.L.vo 39/93 e D.P.C.M. 452 del 1997) Pareri di congruità tecnico-economica sugli schemi dei contratti concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati Studio di fattibilità e monitoraggio
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Pareri (relazione CNIPA-Pareri, www.cnipa.gov.it)
“la valutazione delle offerte deve riservare un peso adeguato alla “portabilità” delle soluzioni proposte”. “le condizioni economiche devono venire adeguate a quelle già praticate a un’altra amministrazione”. In relazione all’acquisto di licenze di software per automazione di ufficio e per sistemi operativi per server l’AIPA ha espresso parere favorevole a condizioni che vengano sperimentate soluzioni open source con la possibilità di modificare nel corso del periodo contrattuale la quota parte delle licenze proprietarie.
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Legge Regione Toscana 30 gennaio 2004 n. 1
Art. 4 comma 1 lett. i) individua quale criterio guida: promozione sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto in osservanza del principio di neutralità tecnologica, al fine di abilitare l’interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati
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L’acquisizione dei programmi informatici ex art
L’acquisizione dei programmi informatici ex art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale L’amministrazione acquistano programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa fra diverse soluzioni: Amministrazione può far sviluppare a sue spese programmi ad hoc che abbiano i requisiti da essa indicati Riusare programmi informatici sviluppati per conto e a spese della stessa o di altre amministrazioni Acquistare la licenza d’uso di programmi informatici di tipo proprietario Acquisire di programmi a codice sorgente aperto Combinazione delle soluzioni precedenti
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La comparazione fra le diverse soluzioni:criteri di selezione
Esistono programmi già sviluppati idonei ad assolvere alle esigenze dell’amministrazione Profili economici Garantire l’interoperabilità fra amministrazioni e la cooperazione applicativa Favorire soluzioni informatiche che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati di cui almeno uno di tipo aperto
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Riuso dei programmi informatici art. 69 del CAD
Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifica indicazione del committente pubblico, hanno l’obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
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Capitolati e specifiche di progetto art. 69 CAD
Nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme. Le amministrazioni inseriscono nei contratti clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi al fine del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni . Possono inserire clausole, concordate con il fornitore che tengano conto delle caratteristiche economiche e organizzative di quest’ultimo, volto a vincolarlo per un determinato lasso di tempo a fornire, su richiesta di altre amministrazioni servizi che consentano il riuso delle applicazioni.
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Ratio del riuso Economicità
Riorientare investimenti in settori non ancora coperti dall’informatizzazione Riduzione del rischio di progetto Omogeneità fra servizi offerti dal settore pubblico Dare impulso a modelli cooperativi fra amministrazioni
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Banca dati dei programmi riutilizzabili art. 70 CAD
CNIPA previo accordo con la Conferenza Unificata valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA motivandone l’eventuale mancata adozione.
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Interventi regione Toscana
Piano annuale di attività di RTRT 2005 Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1258/2005 “Orientamenti e linee di indirizzo in merito al riuso e alla distribuzione del software” Decreto 1151/ 2006 “Modalità per il riuso di applicazioni e prodotti di amministrazione digitale per la P.A. Toscana e per la costituzione del Catalogo Regionale per il Riuso”
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Bibliografia · P. Pioggia Sviluppo acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni, in Codice dell’amministrazione digitale a cura di E. Carloni Rimini 2005 p · Codice della Pubblica Amministrazione digitale (a cura di G. Cassano e C. Giurdanella), Milano 2005 · Introduzione all’eGovernment. Pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, (a cura di) F. Merloni, Torino 2005
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