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Aggiornamenti in materia di contrattazione integrativa d’istituto

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Presentazione sul tema: "Aggiornamenti in materia di contrattazione integrativa d’istituto"— Transcript della presentazione:

1 Aggiornamenti in materia di contrattazione integrativa d’istituto
Massimo Spinelli marzo 2013

2 Indice dei lavori I fondamenti del quadro normativo vigente
Il contenzioso promosso dalle OO.SS. di comparto e la giurisprudenza che si è andata sedimentando negli ultimi tre anni Il diverso atteggiamento del MIUR e del DFP La centralità dello strumento dell’informazione preventiva Le modifiche introdotte dalla Legge 135/2012 La Circolare n. 25 del MEF relativa alla redazione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria Il CCNL del 12 dicembre 2012 e l’Intesa del 30 gennaio tra MIUR e OO.SS. di comparto Come gestire l’attuale fase contrattuale alla luce delle comunicazioni del MIUR Il rapporto con i revisori dei conti

3 I fondamenti del quadro normativo vigente

4 Cambiano le finalità della contrattazione
“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, (……) La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato” (art. 40, comma 3-bis d.lgs 165/01)

5 Il recupero della gerarchia delle fonti
l’inderogabilità della legge ad opera dei contratti collettivi di lavoro (legge 15/09 articolo 1, c.1) l’imperatività delle norme di legge (d.lgs. 165/01, articolo 2,c.2) la nullità automatica delle clausole contrattuali difformi dalla legge (d.lgs. 165/01 articolo 2, c. 3-bis e 3-quinquies) la decadenza automatica dei contratti difformi (d.lgs. 150/09 articolo 65)

6 Il dirigente è un cardine del sistema
Le attribuzioni dei dirigenti sono derogabili soltanto da specifiche disposizioni legislative (art. 4, c. 3, d.lgs. 165/01) Il potere di organizzazione del dirigente quindi: è garantito dalla legge (imperativa e inderogabile) è attribuito in via esclusiva è assimilato ai poteri del privato datore di lavoro è sottoposto all’obbligo d’informazione alla parte sindacale riguarda in particolare la gestione delle risorse umane, la direzione e l’organizzazione del lavoro è sottoposto a verifica da parte degli organismi di controllo (art. 5, cc. 2 e 3, d.lgs. 165/01)

7 La demarcazione tra legge e contratto
Le prerogative del dirigente scolastico rientrano nell’ambito della legge (d.lgs. 165/01, articolo 5,c.2) In caso di mancato accordo con la parte sindacale la legge riserva alla parte pubblica il potere d’iniziativa (d.lgs. 165/01, articolo 40, comma 3-ter) L’ambito privatistico della contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le relazioni sindacali (d.lgs. 165/01, articolo 40,c.1) Gli ambiti di competenza del dirigente sono esclusi dalla contrattazione collettiva e diventano oggetto di informazione sindacale (idem)

8 Una logica conseguenza
Tre delle sei materie di contrattazione previste dall’art. 6 del CCNL comparto scuola vanno derubricate ad informazione preventiva h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

9 Il contenzioso promosso dalle OO.SS. di comparto

10 Una duplice lettura della riforma “Brunetta”
La riforma è un grave passo indietro sottrae potere alla contrattazione collettiva ri-pubblicizza materie che dovevano restare in ambito privatistico compromette il sistema delle tutele dei dipendenti pubblici La riforma riafferma un utile sistema di regole pone rimedio alla progressiva invasione da parte contrattuale di materie che dovevano restare riserva di legge introduce una netta separazione tra materie che appartengono all’ambito di legge e materie demandate a norme pattizie restituisce alla funzione dirigenziale le prerogative affermate fin dal 1992

11 L’obiezione delle OO.SS. di comparto
Il decreto “Brunetta” non è applicabile alla contrattazione integrativa d’istituto, che resta legata all’art. 6 del CCNL “5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.” (d.lgs. 150/09 articolo 65 comma 5) Il D.L. 31 maggio 2010, convertito dalla legge 122/2010, art. 9, comma 1, introduce una moratoria contrattuale fino a tutto il 2013, per cui il CCNL comparto scuola 2007 resta la norma di riferimento della contrattazione integrativa Ogni ipotesi contrattuale difforme dall’art. 6 del CCNL configura l’antisindacalità del comportamento del dirigente, ex art. 28 della legge n. 300/70

12 Gli sviluppi della situazione
Numerosi dirigenti espungono dal contratto integrativo le materie rientranti nelle prerogative dirigenziali: una parte di essi è denunciata per comportamento antisindacale Si sviluppa in pochi mesi la giurisprudenza nel settore: dopo le prime incertezze si contano 17 decreti + 6 sentenze in sede di appello di rigetto dell’accusa di comportamento antisindacale ad opera del giudice del lavoro (Venezia, Bologna, Napoli, Oristano, Nuoro, Catanzaro) Recentemente è stata registrata una sentenza di conferma del comportamento antisindacale da parte del giudice del lavoro di Lucca

13 Gli sviluppi della situazione
Il d.lgs. 1 agosto 2011 n.141, reca modifiche e integrazioni al d.lgs. 150/09, le quali all’art. 5, commi 1 e 2, confermano che: ai contratti sottoscritti successivamente (al ) si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali

14 Il diverso atteggiamento del MIUR e del DFP

15 Le ambiguità e gli errori del MIUR
Il MIUR interferisce, con una CM del 2010, in una questione che riguarda esclusivamente le autonomie scolastiche sostenendo che nulla dovesse cambiare nella contrattazione d’istituto Nel 2011 e nel 2012 sottoscrive un CCNI sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie del personale in palese contraddizione con le norme di riferimento [entrambi bloccati dal DFP per non conformità] Nel luglio 2012 sottoscrive un CCNI sulla mobilità dei dirigenti in caso di dimensionamento scolastico, che l’ANP si rifiuta di firmare [respinto dal MEF in quanto la materia non è disponibile]

16 La coerenza degli organi di controllo
Il DFP (e da ultimo anche il MEF) ha sempre coerentemente difeso il nuovo assetto normativo rifiutandosi di certificare ipotesi contrattuali illegittimi o non conformi a legge predisponendo il D.lgs. 141 del 1 agosto 2011, che conferma l’applicazione immediata delle nuove norme emanando la Circolare DFP 13 maggio 2010, n. 7, che precisa varie questioni applicative, ribadendo che la micro-organizzazione costituisce area elettiva di competenza del dirigente emanando la Circolare DFP 5 aprile 2011, n. 7, che precisa che il d.lgs.150/09 si applica a tutte le istituzioni scolastiche

17 La coerenza degli organi di controllo
Il MEF, d’intesa con il DFP, ha diramato la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 con la quale ha impartito istruzioni per la redazione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria, che accompagnano obbligatoriamente il Contratto integrativo d’istituto ha ribadito l’obbligo di dichiarare nella Relazione illustrativa [di esclusiva competenza del dirigente] la conformità dell’accordo alle norme di legge

18 La centralità dello strumento dell’informazione preventiva

19 Gli strumenti delle relazioni sindacali
Il CCNL del comparto scuola prevede che a livello d’istituto il sistema delle relazioni sindacali sia articolato in Informazione sindacale preventiva e successiva Contrattazione integrativa Interpretazione autentica La legge 135/2012 ha inserito un nuovo strumento L’esame congiunto [ma ci sono fondati dubbi che l’esame congiunto interessi il livello d’istituto]

20 Il nuovo sistema delle relazioni sindacali
La riforma del quadro normativo prodotta dalle modifiche apportate dal d.lgs. 150/09 al d.lgs. 165/01 restringe il campo delle materie disponibili per la contrattazione integrativa d’istituto, riducendole da sei a tre (ambito privatistico) potenzia di conseguenza le materie riservate all’informazione preventiva e successiva (ambito pubblicistico)

21 Il nuovo sistema delle relazioni sindacali
Ne consegue che allo strumento dell’informazione, finora sottoutilizzato, va d’ora in avanti dedicata grande attenzione rispetto: alle materie alla correttezza delle procedure ai tempi

22 Le materie dell’informazione sindacale
Le materie già previste dall’articolo 6 del CCNL sono: proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; utilizzazione dei servizi sociali; criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; tutte le materie oggetto di contrattazione;

23 Le materie dell’informazione sindacale
Ad esse vanno aggiunte le 3 materie sottratte alla contrattazione integrativa dopo il d.lgs.150/09: modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

24 I tempi dell’informazione
L’informazione sindacale va fornita preventivamente su tutti gli aspetti gestionali; soprattutto su quelli sottratti alla contrattazione integrativa La parte sindacale è libera di esercitare il diritto di critica La parte pubblica: può tenere conto delle osservazioni sindacali e modificare le proprie decisioni può considerare non condivisibili le osservazioni sindacali e confermare le proprie decisioni È opportuno che le «determine» dirigenziali rechino sempre in premessa la dicitura: fornita alla parte sindacale la dovuta informazione

25 La procedura da rispettare
L’informazione sindacale va fornita all’intera parte sindacale (e non solo alla RSU) Gli incontri devono essere convocati formalmente, con l’esplicitazione dell’ordine del giono Le informazioni sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione (solo in casi d’urgenza è possibile utilizzare fax o ) Degli incontri deve restare traccia attraverso un verbale sintetico, redatto seduta stante da un assistente amministrativo e sottoscritto dalle parti

26 La procedura da rispettare
L’informazione preventiva ha lo scopo di illustrare alla parte sindacale le motivazioni di interesse generale che sono alla base delle determinazioni che il dirigente è in procinto di assumere L’informazione successiva ha lo scopo di fornire gli esiti prodotti dalle determinazioni adottate anche in rapporto ai tabulati contenenti i compensi a carico del FIS, per i quali è stato eliminato ogni vincolo di riservatezza

27 Le modifiche introdotte dalla Legge 135/2012

28 La novità dell’esame congiunto
d.lgs. 165/2001, art. 5, c. 2 [modificato dalla legge 135/2012]: “…… le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.”

29 La novità dell’esame congiunto
La Micro-organizzazione resta dunque un ambito riservato dalla legge al dirigente, anche per le materie che il CCNL attribuisce alla contrattazione o anche alla deliberazione degli organi collegiali assegnazione dei docenti alle classi assegnazione del personale ATA a sedi e plessi piano annuale delle attività del personale docente nomina dei collaboratori del dirigente e dello Staff piano annuale delle attività di servizio del personale ATA attribuzione delle funzioni strumentali al POF (sulla base delle aree d’intervento individuate dal collegio docenti) attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA attribuzione di tutti gli incarichi (da inquadrare opportunamente in un funzionigramma d’istituto)

30 La novità dell’esame congiunto
La nuova norma conferma la competenza datoriale esclusiva per l’organizzazione degli uffici mentre indica l’esame congiunto come sede di confronto sulle misure riguardanti i rapporti di lavoro Ma, aggiunge, “ove previsto dai contratti di cui all’articolo 9”, cioè i CCNL dei diversi comparti e aree e il CCNL scuola tuttora vigente non prevede l’istituto dell’esame congiunto La modifica quindi non “restaura” l’art. 6 del CCNL, come sostengono le OO.SS. di comparto

31 La novità dell’esame congiunto
Laddove è previsto, l’esame congiunto prevede la seguente procedura: la parte datoriale fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale sulle materie previste entro un certo termine (di solito, molto breve: in alcuni casi, due giorni, mai più di cinque), e solo per le materie per le quali è previsto, la parte sindacale può chiedere un esame congiunto la parte datoriale deve convocare un tavolo entro pochi giorni (anche qui, di solito, non più di cinque) per discutere le materie in questione

32 La novità dell’esame congiunto
la discussione non può durare più di un tempo predefinito: per esempio, cinque giorni alla scadenza, se si è raggiunto un accordo, viene firmato un verbale di intesa, cui le parti si impegnano a conformarsi in mancanza di accordo, ciascuna parte recupera la propria libertà di iniziativa. in pratica la parte pubblica può procedere secondo quanto aveva comunicato in sede di informazione preventiva

33 La Circolare n. 25 del MEF relativa alla redazione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria

34 I documenti a corredo del contratto
Il contratto integrativo è stato sempre corredato da una relazione accompagnatoria fino al 2009 era sufficiente una Relazione tecnico finanziaria, che dava evidenza della compatibilità del contratto con le risorse disponibili Con il D.lgs. 150/09 alla Relazione tecnico finanziaria (di competenza del Dsga) si aggiunge la Relazione illustrativa (di competenza del dirigente) per rendere conto della finalizzazione dell’accordo ad obiettivi di miglioramento della performance Il D.lgs. 150/09 prevede che entrambe le Relazioni vadano redatte sul modello del MEF

35 I documenti a corredo del contratto
Per tre anni il modello non è stato approntato, pertanto le scuole hanno utilizzato modelli propri È solo con la Circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012 che i modelli sono stati diffusi e quindi sono diventati obbligatori La Circolare non è stata pensata per le scuole, ma soprattutto per le Amministrazioni centrali dello Stato, ed è quindi applicabile soltanto in parte, con esclusione dei riferimenti ai Titoli II e III del D.lgs. 150/09, al momento non operativi nel comparto

36 I documenti a corredo del contratto
Le due Relazioni sono finalizzate a: supportare la delegazione di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione dei contenuti supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica di certificazione degli atti negoziali fornire al cittadino/utente la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti degli accordi Viene raccomandato, pertanto, di utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti oggettivi

37 La Relazione illustrativa
Lo Schema del MEF prevede una ripartizione della Relazione in due Moduli Per quanto riguarda il Modulo 1 è possibile utilizzare i seguenti riquadri: Data di sottoscrizione Periodo temporale di vigenza Composizione della delegazione trattante Soggetti destinatari Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)

38 La Relazione illustrativa
I riquadri che riguardano l’iter procedurale non possono invece essere compilati in quanto interessano procedure non attuate al momento all’interno delle istituzioni scolastiche Quindi in ogni riquadro va riportata la dicitura “non applicabile al comparto scuola” o se si preferisce quella suggerita dalla circolare “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” Unica eccezione può essere considerata l’indicazione che è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.lgs. 150/2009

39 La Relazione illustrativa
Per quanto riguarda il Modulo 2 la circolare non offre riquadri predefiniti, ma richiede che contenga un’analisi dell’articolato dell’accordo, tale che dia evidenza di alcuni requisiti ritenuti essenziali Si suggerisce ai dirigenti di prestare particolare attenzione a questo secondo settore della Relazione illustrativa dal momento che sono chiamati ad assumersi la responsabilità della corretta conduzione del negoziato e del rispetto dei vincoli di contratto e di legge

40 La Relazione illustrativa
I requisiti ritenuti essenziali: Esplicitare le norme di legge e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata. Presentare un quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del FIS. Gli effetti abrogativi espliciti dell’accordo (questo nel caso in cui nel contratto precedente fossero contenute materie non più disponibili per la contrattazione integrativa). Evidenziare quanto l’attribuzione dei compensi risponda a criteri di meritocrazia e premialità.(Potrà essere fatto soltanto a livello generale e non in riferimento al Titolo III del D.lgs. 150/2009.) Attestare l’applicazione del principio di selettività nelle progressioni economiche. (anche in questo caso è necessario ricorrere alla formula “non applicabile al comparto scuola”) Illustrare i risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di pianificazione gestionale (Riferimento evidente al POF,al Piano annuale delle attività del personale docente e non docente e al Funzionigramma d’istituto) Fornire ogni ulteriore informazione utile alla migliore comprensione delle scelte contrattuali.

41 La Relazione tecnico-finanziaria
Lo Schema del MEF prevede la suddivisione della Relazione in quattro Moduli Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

42 La Relazione tecnico-finanziaria
Il Modulo 1 fa espresso riferimento all’Atto di costituzione del Fondo (di competenza del Dsga), che deve tenere conto: delle risorse fisse aventi carattere di certezza delle risorse variabili delle (eventuali) decurtazioni del Fondo della sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione delle risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

43 La Relazione tecnico-finanziaria
Il Modulo 2 è destinato a restituire la programmazione di utilizzo del Fondo concordata in sede di accordo e tiene conto: delle destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo delle (eventuali) destinazioni ancora da regolare della sintesi della definizione di destinazione delle poste del Fondo sottoposto a certificazione delle destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo dell’Attestazione motivata del rispetto dei vincoli di carattere generale

44 La Relazione tecnico-finanziaria
Il Modulo 3 è ricognitivo, per consentire all’Organo di controllo una sintesi quantitativa delle poste discusse nei due Moduli precedenti Il Modulo 4 serve a dar conto del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo e contiene: l’esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo l’esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato la verifica delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

45 L’azione dei Revisori dei conti
Costituiscono l’Organo di controllo della contrattazione integrativa d’istituto La loro azione di controllo viene esercitata: sull’Ipotesi di contratto integrativo sulla Relazione illustrativa sulla Relazione tecnico-finanziaria Eventuali rilievi possono riguardare qualsiasi dei tre documenti

46 Il CCNL del 12 dicembre 2012 e l’Intesa del 30 gennaio 2013 tra MIUR e OO.SS. di comparto

47 La contesa sugli scatti di anzianità
La pressione delle OO.SS. sul governo per recuperare gli scatti di anzianità del personale del comparto scuola (bloccati dal D.L 112/2008 (legge 133/2008) ha ottenuto: la sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012 relativo al reperimento delle risorse da destinare al recupero degli scatti di anzianità 2011/12 la sottoscrizione dell’Intesa del 30 gennaio 2013, relativa all’assegnazione alle II.SS. di un acconto sulla risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF 2012/13 la sottoscrizione dell’Intesa del 6 febbraio 2013 sulla ripartizione dell’acconto relativo al finanziamento dei progetti per le aree a rischio

48 L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012
Il contratto è finalizzato a reperire le risorse necessarie a restituire al personale gli scatti di anzianità A tal fine si recuperano: 93 milioni di euro sul 2011 (economie + FIS) 381 milioni di euro sul 2012 (economie + FIS Si assume l’impegno a recuperare altri 381 milioni di euro per il 2013 e 381 milioni di euro per tutti gli anni a seguire

49 L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012
Il FIS è conseguentemente ridotto di: 7 milioni di euro per il 2011 238,91 milioni di euro per il 2012 275,41 milioni di euro per il 2013 e per gli anni a seguire Le ore eccedenti sono tagliate di: 11,65 milioni di euro per il 2012 15,50 milioni di euro a decorrere dal 2013 Le risorse per le funzioni strumentali sono ridotte di: 23,47 milioni di euro per il 2012 31,22 milioni di euro a decorrere dal 2013

50 L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012
Le risorse gli incarichi specifici sono ridotte di: 10,34 milioni di euro per il 2012 13,75 milioni di euro a decorrere dal 2013 Le risorse per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio,… sono ridotte di: 10,14 milioni di euro per il 2012 13,48 milioni di euro a decorrere dal 2013 Le risorse destinate ai compensi accessori del personale comandato sono ridotti di: 0,49 milioni di euro per il 2012 0,64 milioni di euro a decorrere dal 2013

51 L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012
Il punto 4 dell’art. 2 del CCNL mette mano anche ai parametri per l’attribuzione del FIS Parametri 2012 2013 Punti di erogazione del servizio € 4.056 € 3.673 Addetti individuati quale organico di diritto personale docente e ATA € 594 € 534 Addetti individuati quale organico di diritto personale docente e ATA degli istituti secondari di secondo grado € 857

52 L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012
Il CCNL in realtà dà con una mano e toglie con l’altra L’ammontare complessivo del MOF (trattamento accessorio complessivo del personale della scuola) viene ridotto di circa il 33% (da 1.385,21 milioni di euro a 924,04 milioni di euro) Come se non bastasse sta girando in questi giorni la voce, sembra accreditata, che il consiglio dei ministri si appresti a deliberare un nuovo blocco degli scatti di anzianità

53 L’Intesa del 30 gennaio 2013 Introduce una “rimodulazione” della disponibilità MOF per l’anno 2013 Sostanzialmente si aumenta la quota per i primi 8 dodicesimi (da 690,24 milioni di euro a 741,42 milioni di euro) si riduce la quota dei restanti quattro dodicesimi (da 345,12 milioni di euro a 293,94 milioni di euro)

54 L’Intesa del 30 gennaio 2013 In questo modo diventa possibile assegnare alle scuole: 668,57 milioni di euro per il FIS (ma i parametri diventano € 3.058,90 x punto di erogazione; € 445,88 x unità di personale in organico; € 857,00 per unità di personale scuola secondaria di 2° grado per attività di recupero 83,88 milioni euro per le funzioni strumentali al POF 36,60 milioni di euro per gli incarichi specifici ATA 41,35 milioni di euro per attività complementari di E.F.

55 L’Intesa del 30 gennaio 2013 30,00 milioni di euro per la copertura delle ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti 42,06 milioni euro per il finanziamento dei progetti per le aree a rischio 1,58 milioni di euro per il personale comandato ai sensi della normativa sull’autonomia scolastica

56 L’Intesa del 30 gennaio 2013 L’Intesa stabilisce inoltre di assegnare alle scuole: l’intero importo del MOF per il periodo sett.-dic. 2012 Il 50% dell’importo rimodulato per il periodo gen.-ago. 2013 L’assegnazione assomma a 553,33 milioni di euro, di cui 410,51 milioni quale quota FIS 60,44 milioni per punti di erogazione del servizio (parametro 1.405,61) 176,00 milioni per addetto in organico (parametro 204,91) 174,07 milioni per addetto scuole 2° grado (parametro 857,00)

57 L’Intesa del 30 gennaio 2013 L’Intesa stabilisce inoltre di assegnare la somma complessiva di 20 milioni di euro (da ricavare sempre dai 553,33 milioni assegnabili), in proporzione all’organico di diritto: 6,3 milioni di euro alla scuola dell’infanzia e primaria 13,7 milioni di euro alla scuola secondaria di primo e secondo grado

58 L’Intesa del 30 gennaio 2013 L’Intesa stabilisce inoltre i valori unitari per la ripartizione dell’acconto (gen.-ago. 2013): Funzioni strumentali: quota comune € 1.418,00 quota aggiuntiva per complessità € ,00 quota posti organico docenti € ,00 Incarichi specifici personale ATA quota x posti in organico diritto (-Dsga)€ ,00 Progetti di avviamento alla pratica sportiva quota per classe € ,00

59 L’Intesa del 30 gennaio 2013 Scuole di titolarità dei coordinatori provinciali E.F. quota per scuola € ,00 Ore eccedenti quota scuola infanzia e primaria x docente € 20,35 Quota scuola secondaria x docente € 38,53

60 L’Intesa del 6 febbraio 2013 L’Intesa stabilisce la ripartizione dei 24,66 milioni di euro destinati al finanziamento dei progetti aree a rischio, a valere sull’acconto (gen.-ago. 2013) La somma viene distribuita percentualmente su base regionale Viene stabilito il termine del 25 febbraio 2013 per l presentazione dei progetti Viene dato agli UU.SS.RR. il termine del 25 marzo 2013 per trasmettere al MIUR i progetti approvati, nei limiti delle disponibilità

61 Come gestire l’attuale fase contrattuale alla luce delle comunicazioni del MIUR

62 Che cosa portare in contrattazione
Abbiamo parlato di un CCNL e di Intese tra MIUR e OO.SS. di comparto che attendono di essere certificati dagli organi di controllo Una parte delle OO.SS. sta premendo perché si porti in contrattazione l’intero budget assegnabile alla scuola (compreso il 50% previsto ma non accreditato) D’altra parte alcuni revisori dei conti interpellati hanno dichiarato l’impossibilità di certificare accordi relativi a risorse non accertate

63 Che cosa portare in contrattazione
Mancano inoltre alcuni elementi determinanti: non viene comunicato l’esatto ammontare del fondo per l’intero anno scolastico (Il Dsga non può certificare un budget non comunicato in termini definitivi) nel 50% dell’acconto assegnato agli istituti secondari di 2° grado è compresa l’intera quota destinata ai corsi di recupero. Quindi è molto improbabile che il futuro saldo di questi istituti corrisponda all’acconto accreditato non viene ricordato l’obbligo di accantonamento degli importi necessari a retribuire l’Indennità di direzione parte variabile spettante al Dsga, o l’Indennità di direzione parte fissa e variabile per il sostituto del Dsga

64 Che cosa portare in contrattazione
L’insieme di questi elementi consiglia di adottare una soluzione prudente, cioè di portare in contrattazione integrativa soltanto le risorse accertate cioè la somma delle risorse accreditate dal MIUR all’istituto con la Nota n e delle economie 2011/12 certificate dal MEF Questo comporta l’evidente difficoltà di non poter coprire la totalità degli impegni assunti in fase di adozione del Piano delle attività del personale docente e ATA e del Piano dell’offerta formativa

65 Che cosa portare in contrattazione
La procedura negoziale dovrà essere completata come da norma, compresa la certificazione dell’ipotesi, la stipula, l’invio telematico ad ARAN e CNEL, la pubblicazione sul sito dell’istituto La procedura dovrà essere replicata, con una nuova sequenza contrattuale, al momento in cui il MIUR comunicherà l’esatto ammontare del saldo spettante all’istituto Per evitare fastidiose recriminazioni, sarà opportuno stabilire l’ordine di priorità di attività e funzioni e inserire una clausola di salvaguardia

66 Il rapporto con i revisori dei conti

67 I revisori devono costituire una risorsa
In una situazione così complessa e indeterminata è opportuno stabilire un rapporto di stretto coordinamento con i revisori dei conti, in modo d prevenire ogni ipotesi di dissenso e di rilievo Questo richiede un’intesa preventiva tra il dirigente e i revisori (d’intesa con il Dsga) su: modalità di redazione dell’atto di costituzione del Fondo materie sottratte all’ambito della contrattazione integrativa modalità di applicazione dello Schema MEF per la redazione delle due Relazioni accompagnatorie

68 I revisori devono costituire una risorsa
Un volta raggiunto l’accordo necessario che la certificazione proceda celermente, in modo che il personale sia posto nelle condizioni di svolgere le funzioni assegnate e di realizzare i progetti finanziati Dovranno essere anche presi i necessari accordi in merito alla sequenza contrattuale che si dovrà aprire al momento dell’assegnazione del saldo 2013 nel caso in cui le risorse siano inferiori a quelle previste nel caso in cui comunque si renda necessario applicare la clausola di salvaguardia

69 I revisori devono costituire una risorsa
Spesso la parte sindacale teorizza che il compito dei revisori si deve limitare al visto di compatibilità finanziaria. Ma non è così Il controllo riguarda (art: 40-bis del D.lgs. 165/01) la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio la compatibilità con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori La Circolare MEF n. 25 amplia il raggio di azione

70 I revisori devono costituire una risorsa
La legge 135/2012 (art. 6, comma 20) è intervenuta anche nel merito delle funzioni dei revisori dei conti «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di e comunque composti da almeno quattro istituzioni» «I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.».


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