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PubblicatoPatrizia Alfano Modificato 10 anni fa
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Domain Day 2003 – Milano 13 novembre – Palazzo Turati Nel settore della telematica le res soggette a qualificazione Giuridica subiscono gli effetti della evanescenza del corpus Mechanicum in cui sono riassunte. La dinamicità e la malleabilità Di una realtà in continuo divenire sono i limiti e le opportunità Con cui ci confrontiamo. Il concetto di domain name ci aiuta in quanto indica la denominazione che si da al luogo virtuale su cui si domina avendo la possibilità di variarne il contenuto.
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Nomi a dominio: diritto, tecnologia e la pietra filosofale
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Nuovo codice delle comunicazioni (16 sett. 2003) Art.15 - Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento Il Ministero controlla lassegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altresì, vigila sullassegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.
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La tutela del nome a dominio nella giurisprudenza italiana ha trovato generalmente pronunce concordi nel ritenere applicabile al nome di dominio la normativa sulla tutela del marchio e dei segni distintivi. Alcune storiche ordinanze dei Tribunali di Firenze ed Empoli, risalenti al 2000, ricordando lillustre precedente del Foro di Bari (24 luglio 1996), hanno adottato quella che è stata poi definita come la corrente tecnocratica sovvertendo una giurisprudenza consolidata. Questa interpretazione torna oggi possibile alla luce del Nuovo codice delle comunicazioni.
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La tesi tecnocratica: loggetto e le conseguenze Trib. Firenze 29 giugno 2000 – Caso Sabena …la corrispondenza marchio-dominio non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e soprattutto non è un bene sancito nel nostro ordinamento. Finché Internet non è regolata, normata e in qualche modo inserita nellordinamento giuridico generale, questo giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain Name System prevalgono sullutilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio, che tali aspetti …assimilino più il domain name ad un indirizzo che ad un segno identificativo.
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Tesi tecnocratica…parentesi tecnica. DNS (Domain Name System) o nome di DOMINIO è quello che identifica un server e che noi scriviamo nella barra del browser per collegarci ad un determinato server. Molti forse non sanno che tutti i server collegati ad internet hanno una identificazione numerica a 32 bit. Questo numero è costituito da 4 cifre a 1 byte (1 byte=8 bit) espresse in base dieci e separate da un punto esempio 151.100.62.45 (in base dieci un byte può avere un valore compreso tra 0 e 255) le combinazioni possibili sono 4.228.250.625.
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Quando noi inseriamo un nome di dominio questo viene tradotto prima in numeri e poi trasmesso. Infatti la prima operazione da compiere prima di collegarsi è quella di trovare il numero corrispondente al dominio che abbiamo inserito. Il.it o.com che mettiamo è chiamato nome di dominio primario o TLD (Top Level Domain) è il primo ad essere interpretato. Successivamente, interpretato il TLD, la ricerca del sito prosegue nella banca dati dell'Autorità di riferimento (esempio per i.it presso il CNR) e poi viene cercata l'ubicazione del sito interpretando il resto del nome di dominio.
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Se pertanto a livello sociale si è passati da una funzione identificativa del nome di dominio ad una funzione distintiva ricollegata alla vita economica rappresentata dal binomio marchio-dominio, oggi tutto viene nuovamente messo in discussione? LICANN che cura i protocolli di comunicazione uniformi delega a distinte autorità continentali e queste ad autorità nazionali. Le regole di naming seguono in genere due principi guida: >> lassegnazione è in uso >> first come-first served
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E dunque quale tipo di inquadramento circa la titolarità o meno di diritti sui nomi a dominio registrati da unimpresa e/o nomi a dominio corrispondenti a marchi? Sono risalenti le pronunce circa la concessione in uso dei domini e dunque ogni effetto traslativo, diritto commerciale o di proprietà degli stessi dovrebbe venir meno. In questa direzione anche il Nuovo codice delle comunicazioni. Ma tutto ciò è in linea con la situazione reale di mercato in cui ci muoviamo? Saremo penalizzati forse da una minore tutela possibile per difendere i nostri asset di valore/marchio?
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E in questa situazione in cui anche il potere di controllo sulle registrazioni è demandato ad apparati statali che ne è dellinquadramento del rapporto tra Providers o Operatori e i registranti? Faremo ancora riferimento al contratto dappalto con prestazione periodica o continuativa di servizi? E ancora, saranno questultimi responsabili solidalmente o per culpa in vigliando circa ipotesi di illecito contraffattorio e confusorio? Le nuove strategie di brand protection on line possono essere completate strategicamente dallimpresa anche off line?
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