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PubblicatoPietro Angeli Modificato 11 anni fa
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Confederazione Nazionale dellArtigianato e della Piccola e Media Impresa Divisione Economica e Sociale Ufficio politiche fiscali Accertamenti a mezzo studi di settore e la difesa del contribuente Pregi e limiti dello strumento di accertamento Roma, 28 ottobre 2010
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Dott. Comm. Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA Tutto ruota intorno alla valenza probbatoria Contraddittorio Costruzione condivisa Stima anticipata Valenza probbatoria Studi di settore Compliance Requisiti per la rettifica Roma, 28 ottobre 2010 Si tratta di un aspetto centrale che manca nel redditometro
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Accertamenti effettuati 2008 Attività 2008 Numero () Accertamenti Maggiore imposta accertata media () Contribuenti esercenti attività per i quali è in vigore lo studio di settore 103.00026.184 di cui …sulla base dellapplicazione delle risultanze degli studi di settore (GERICO) 73.0006.673 …senza lapplicazione delle risultanze degli studi di settore (GERICO) 30.00074.800 FONTE: Agenzia entrate – Audizione del Direttore Attilio Befera alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati (10 febbraio 2010) Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNA Roma, 28 ottobre 2010
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Accertamenti effettuati nel 2009 FONTE: Agenzia entrate – Conferenza stampa del 2 marzo 2010 (Dati non definitivi) Accertamenti 2009NumeroImporti a soggetti non congrui agli studi di settore56.43712.802 Definiti con adesione e con acquiescenza24.619 4.410 Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNA Roma, 28 ottobre 2010
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Valutazione del rischio selezione per laccertamento a mezzo studi di settore Platea teorica studi di settore4.300.000 Soggetti esclusi - 600.000 Soggetti a studi3.700.000 Congrui (61%)2.245.000 - 2.800.000 Adeguati (15%)555.000 Soggetti non congrui e non adeguati900.000 Nellintervallo di confidenza200.000 () 350.000 Situazioni di marginalità300.000 Con Note aggiuntive (rif.2008) 265.000 POTENZIALE ACCERTAMENTO su550.000 RISCHIO SELEZIONE (rif.verifiche da studi effettuate nel 2009 ) 56.437 6,27% (10,26%) Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNA Roma, 28 ottobre 2010
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ANALISI DI FATTO E DIRITTO DELLE CONTESTAZIONI La difesa del contribuente nelle ipotesi di selezione Roma, 28 ottobre 2010
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Le due linee di difesa percorribili in ragione delle contestazioni dellufficio Roma, 28 ottobre 2010 Dott. Comm. Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA Giudizio sulla natura della prova Giudizio sulla condizione di non normale svolgimento dellattività Analisi sulla gravita degli scostamenti e sulla fondata desunzione della pretesa Analisi di merito sulla stima che emerge da GERICO
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QUANDO LA PRESUNZIONE E GRAVE PRECISA E CONCORDANTE Analisi della natura della presunzione sottostante Roma, 28 ottobre 2010
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9 La relazione tra accertamento a mezzo studi di settore e metodologie di controllo. Larticolo 62-sexies DL n. 331/9362-sexies DL n. 331/93 definisce tra gli accertamenti induttivi dotati di gravità precisione e concordanza di cui allart. 39, c 1, lett. d) del D.P.R. 600/73 quelli basati suart. 39, c 1, lett. d) del D.P.R. 600/73 Sull'esistenza di gravi incongruenze Gli studi di settore tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dellattività ovvero In giudizio è comunque difficile dimostrare da parte dellAF che il tovagliometro o simili siano più attendibili dello studio di settore applicabile ed applicato Non è da escludere che lo studio sia inadeguato al caso di specie, ma deve essere dimostrato nellaccertamento Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNA Roma, 28 ottobre 2010
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La franchigia dai c.d. accertamenti analitico induttivi articolo 1, comma 17 della legge n. 296/2006 (applicabile dallanno dimposta 2006)articolo 1, comma 17 Gli accertamenti di tipo analitico-induttivo (art. 39, c 1, let. d) del DPR n. 600/73) non potranno essere effettuati se congruità al volume di ricavi stimato dagli studi di settore lincremento di ricavi da analitico induttivo deve superare il 40% dei dichiarati, ma non può comunque superare 50 mila non deve aver fatto omissioni o irregolarità nei dati comunicati, che portano ad un incremento di ricavi dichiarati superiore al 10% Lidea è quella che entro certi limiti lo studio di settore resta più affidabile Il limite assoluto è stato creato pensando alle imprese che hanno un fatturato elevato La coerenza non serve anche perché le nuove regole si rendono applicabili in relazione ai nuovi studi di settore. Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNA Roma, 28 ottobre 2010
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La limitazione alla possibilità di prescindere dagli studi di settore articolo 1, comma 17 legge n. 296/2006articolo 1, comma 17 legge n. 296/2006 Anche quando si profila la possibilità di applicare laccertamento analitico induttivo diverso dagli studi di settore La possibilità di prescinderne è legata allindicazione nella motivazione allavviso di accertamento devono essere indicate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente Così come il contribuente può prescindere dallapplicazione degli studi di settore solo motivando le ragioni anche lufficio potrà prescindere dallo studio di settore motivando le ragioni Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNA Roma, 28 ottobre 2010
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12 La necessità di calare lapplicazione dello studio di settore al caso specifico affrontato Le ultime sentenze della Cassazione hanno dato una lettura dellart. 62-sexies DL n. 331/9362-sexies DL n. 331/93 che ridimensiona la valenza probatoria nella sostanza confermando ciò che aveva sostenuto Di recente lagenzia delle entrate. Si tratta di un orientamento comunque fatto a livello incidentale Le sentenze della Cassazione (sezioni unite) nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 tutte del 18/12/2009 Gli scostamenti derivanti dallapplicazione degli studi di settore rappresentano soltanto un indice rilevatore di una possibile anomalia del comportamento fiscale:sono quindi classificabili tra le presunzioni semplici La classificazione tra quelle gravi, precise e concordanti non discende dalla previsione normativa in base ad una procedura di accertamento standardizzato, ma deve formarsi dallanalisi di più presunzioni semplici nellambito del contraddittorio. Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNA Roma, 28 ottobre 2010
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Gli ultimi orientamenti dellAgenzia delle entrate Cir.5 del 23/1/2008Cir.13 del 9/4/2009Nota 68125 del 4/6/2009 Al fine di emettere un avviso di accertamento a mezzo studi di settore occorre dimostrare lidoneità dellutilizzo dello strumento di accertamento al caso specifico. Le valutazioni che possono motivare lavviso di accertamento a mezzo studi di settore diventano anche criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento a mezzo studi di settore Analisi della complessiva situazione del contribuente… per SELEZIONARE il soggetto da chiamare al contraddittorio; CORROBORARE le presunzioni della stima dello studio. Nelle note operative sono esclusi i collocati nellintervallo di confidenza Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNA Roma, 28 ottobre 2010
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Dott. Comm. Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA 14 La possibilità di discostarsi dagli studi di settore: la prova contraria ed il contraddittorio Il contribuente non è obbligato ad adeguarsi al volume di ricavi stimato dagli studi di settore Qualora abbia valide ragioni operative per sostenere che lo studio di settore non coglie il particolare tipo di attività svolta ovvero esistano delle circostanze congiunturali o personali che hanno impedito di realizzare il volume di ricavi stimato Gli studi di settore dovevano essere un comune presupposto di riferimento su cui discutere in fase precontenziosa Quando questo principio sotteso allessenza stessa degli studi di settore si è dovuto applicare sono emerse delle criticità. La procedura di acc. con adesione era dettata dalla prassi cfr C.M. 21.05.1999, n. 110/E, § 7, poi diventata norma (art. 10, c. 2-bis L. 146/98)C.M. 21.05.1999, n. 110/E Roma, 28 ottobre 2010
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Le due diverse linee di diesa sul giudizio di fatto Roma, 28 ottobre 2010 Lo studio di settore non riesce a cogliere lattività Limprenditore nellanno ha avuto problemi personali o congiunturali individuali Perché è sbagliato il codice attività che si è dato Perché GERICO lo colloca in cluster sbagliato Perché non esiste il cluster appropriato Fatti dimostrabili che lo hanno distratto dallattività Aspetti legati alla concorrenza con le imprese limitrofe Problemi legati allattività produttiva In proposito vedi in particolare la prima C.M. 21.05.1999, n. 110/EC.M. 21.05.1999, n. 110/E, ma anche la C.M. 08.06.2000, n. 121/E e tutteC.M. 08.06.2000, n. 121/E quelle successivamente emanate annualmente
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