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MF1 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze politiche Corso di Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi.

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Presentazione sul tema: "MF1 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze politiche Corso di Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi."— Transcript della presentazione:

1 MF1 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze politiche Corso di Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali Anno Accademico 2005/2006 Scienza delle Finanze: Corso e laboratorio per lo sviluppo locale: politiche, metodologie, strumenti, pratiche

2 MF2 martedì 29 novembre 2005 Conversazione su: Gli Aiuti di Stato

3 MF3 Assi di conversazione Il contesto Definizione e caratteristiche Quadro normativo e tipi di aiuto Modalità e procedure di autorizzazione Le norme esistenti: –gli aiuti di stato settoriali

4 MF4 Premessa Lo sviluppo locale finanziato con fondi nazionali –Aiuti di Stato –I.I.P. e A.P.Q. –Contratti darea –Contratti di programma –Contratti di localizzazione –Patti territoriali –Programmi integrati darea

5 MF5 Gli Aiuti di Stato: il contesto Il mercato comune, scopo fondamentale della CE: –Senza dazi e restrizioni –Mercato interno, con eliminazione degli ostacoli alle 4 libertà fondamentali Le quattro libertà fondamentali relative alla libera circolazione di: –Merci (unione doganale e divieto restrizioni quantitative) –Persone (libera circolazione lavoratori e diritto di stabilimento) –Servizi (industriali, commerciali, artigianali e libere professioni) –Capitali e pagamenti

6 MF6 Gli Aiuti di Stato: il contesto La politica di concorrenza, per: –uneconomia di mercato, al fine di offrire la garanzia migliore per accrescere il tenore di vita dei cittadini nella UE, uno dei principali obiettivi –un regolare funzionamento dei mercati, condizione essenziale per fornire ai consumatori i prodotti che desiderano a prezzi contenuti –accrescere la competitività delleconomia europea, consentendo di creare un contesto in cui le imprese efficienti e innovative vengano debitamente ricompensate

7 MF7 Gli Aiuti di Stato: il contesto La politica di concorrenza, articolata in cinque principali assi: –il divieto di pratiche concordate, di accordi e di associazioni tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri impedendo, ostacolando o falsando il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune; –il divieto dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri,; –il controllo sugli aiuti concessi dagli Stati membri, o a mezzo di risorse statuali sotto qualsiasi forma, suscettibili di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o produzioni; –il controllo preventivo sulle operazioni di concentrazione di dimensioni europee, autorizzando o vietando le alleanze previste; –la liberalizzazione di alcuni settori in cui aziende pubbliche o private operano in una situazione di monopolio, quali il mercato delle telecomunicazioni, quello dei trasporti o dell'energia.

8 MF8 Gli Aiuti di Stato: cosa sono? Sono una forma di intervento pubblico utilizzata per promuovere una determinata attività economica Essi implicano che determinati settori economici o attività vengono trattati in maniera più favorevole rispetto ad altri Compiono una discriminazione tra le imprese che ricevono un sostegno e quello che non lo ricevono Determinano pertanto una possibile distorsione della concorrenza Di conseguenza tali aiuti rappresentano una minaccia al funzionamento del mercato interno

9 MF9 Gli Aiuti di Stato: il contesto normativo Art.87 TCE: regole di fondo –principio di incompatibilità, –campo di applicazione del principio, –portata relativa Art. 88 TCE: regole di procedura del controllo Art. 89 TCE: regole di procedura della produzione normativa

10 MF10 Gli Aiuti di Stato: il contesto normativo Articolo 87 TCE, versione consolidata 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

11 MF11 Gli Aiuti di Stato: il contesto normativo Art. 87, par.1, TCE: qualificazione astratta: Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Definizione nozione: –giurisprudenza Corte di Giustizia –Dottrina

12 MF12 Gli Aiuti di Stato: il contesto normativo Giurisprudenza Corte di giustizia: Definizione nozione art.87: distinzione tra sovvenzione in danaro e aiuto: sovvenzione è una prestazione in danaro o in natura – una sovvenzione è una prestazione in danaro o in natura concessa per sostenere un'impresa indipendentemente da quanto i clienti di questa pagano per i beni o servizi da essa prodotti; aiuto non soltantoprestazioni positive ma ancheinterventi i qualialleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa – il concetto di aiuto è più comprensivo di quello di sovvenzione dato che esso vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno alla stessa natura e producono identici effetti. Portata dell'articolo 87 del Trattato: – riguarda specificamente le decisioni unilaterali ed autonome degli Stati membri, prese per il perseguimento di finalità economiche e sociali loro proprie, di fornire risorse alle imprese o ad altri soggetti dell'ordinamento, o di procurare loro vantaggi destinati a favorire la realizzazione delle finalità economiche o sociali perseguite.

13 MF13 Gli Aiuti di Stato: i servizi di interesse economico generale Condizioni per gli aiuti (finanziamento pubblico) alle imprese responsabili di servizi di interesse economico generale (Corte di Giustizia, sentenza 24/7/2003) –Limpresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dellassolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro –Lintervento pubblico non deve essere un vantaggio finanziario, ma una compensazione diretta a rappresentare la contropartita per lassolvimento degli obblighi di servizio pubblico affidati: I parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire limpresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti –La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dalladempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per ladempimento di tali obblighi –Quando limpresa non è selezionata con procedura di appalto pubblico che permetta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di unanalisi dei costi in cui unimpresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi … al fine di soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi tenendo conto degli introiti e di un margine di utile ragionevole

14 MF14 Aiuto di Stato: quando cè Elementi distintivi: –viene concesso in maniera selettiva ad alcune imprese o produzioni –rappresenta un vantaggio per limpresa beneficiaria, –costituisce un onere pecuniario per le finanze dello Stato, Forme di esclusione: –Aiuti de minimis (max. 100.000 nel triennio)

15 MF15 Aiuto di Stato: quando cè viene concesso in maniera selettiva ad alcune imprese o produzioni –L'art. 87 del Trattato riguarda esclusivamente gli aiuti che favoriscono alcune imprese o determinate produzioni. –L'aiuto selettivo si oppone alle misure generali, che non costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune. –Difficoltà nel distinguere il confine tra misura generale e aiuto selettivo, specialmente nel settore della sicurezza sociale e della fiscalità. –Le misure generali comprendono gli interventi che appartengono all'applicazione coerente di un sistema di portata generale e che riguarda in maniera automatica e non discriminatoria linsieme dell'economia senza favorire in maniera particolare alcune imprese o alcuni settori. –Per esempio: un progetto legislativo che introducesse una defiscalizzazione parziale degli oneri sociali che dovrebbe a lungo termine riguardare l'insieme delle imprese, ma che in un primo momento si limitasse soltanto alle attività industriali in un preciso contesto geografico, fa perdere a questo progetto il suo carattere di misura generale. Al contrario, misure fiscali destinate a favorire l'acquisto di vetture non inquinanti viene considerato positivamente tenendo conto anche di diversi elementi: limporto della riduzione fiscale copre soltanto una parte del sovracosto dellattrezzatura anti- inquinamento, la riduzione viene accordata senza tenere conto dell'origine delle vetture non inquinanti e infine tutti i produttori di automobili sono tecnicamente capaci di produrre questo tipo di automobili.

16 MF16 Aiuto di Stato: quando cè rappresenta un vantaggio per limpresa beneficiaria, –Si considera Aiuto di Stato quando vi è un vantaggio concesso a titolo gratuito, senza contropartita propriamente detta, in favore delle imprese. –Non si considera Aiuto di Stato se la sovvenzione/aiuto è concesso in cambio di un servizio prestato dallimpresa. –Ad esempio: il fatto di sovvenzionare imprese che raccolgono o eliminano oli usati con indennità per i servizi resi, costituisce non un aiuto ma un prezzo che rappresentala la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese di raccolta o di eliminazione. al contrario, non vale a giustificare la concessione di aiuti, largomento evocato di frequente dagli Stati membri, secondo cui una misura che avrebbe come obiettivo esclusivamente quello di parificare la situazione nei loro paesi con quella in vigore in altri Stati membri non costituirebbe un aiuto.

17 MF17 Aiuto di Stato: quando cè Costituisce un onere pecuniario per le finanze statali –Una misura che ha come effetto di avvantaggiare alcune imprese o produzioni non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE se non comporta, allo stesso tempo, un onere pecuniario per le finanze pubbliche, sia che sia stata concessa sotto forma di elargizione che sotto forma di una minore entrata. –Il Trattato evoca letteralmente gli aiuti concessi dagli Stati. L'espressione ricopre, oltre lo Stato centrale, le regioni, le province e i comuni. –Il Trattato riguarda anche gli aiuti che, senza essere concessi direttamente dai poteri pubblici, impiegano risorse dello Stato. –La Corte di Giustizia ha precisato che: la nozione di risorse di Stato comprende in particolare tutti i fondi che sono costituiti mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione di uno Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a questa legislazione, anche se questi fondi sono amministrati da istituzioni distinte dall'autorità pubblica. la natura pubblica o privata dell'istituto che gestisce l'aiuto non interessa, dal momento che è stata incaricato di utilizzare risorse dello Stato.

18 MF18 Aiuti di Stato: procedure di notifica Lart.88, par.3 del TCE dispone che: Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Alcuni obblighi specifici sono previsti per gli aiuti concessi al settore agricolo e a taluni settori industriali Si sta estendendo a più categorie e settori lesclusione dellobbligo di notifica, a determinate condizioni

19 MF19 Aiuti di Stato: procedure di notifica Lo Stato deve notificare preliminarmente i progetti di nuovi aiuti e le modifiche ai regimi di aiuto esistenti Inoltre, non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sul caso Le notifiche concernono sia regimi o programmi di aiuto generali, sia progetti diretti a istituire aiuti a favore di singole imprese

20 MF20 Aiuti di Stato: procedure di notifica Lobbligo di notifica è in capo al livello istituzionale che progetta la concessione dellaiuto, anche se la responsabilità giuridica in caso di inadempienza, e quindi di infrazione delle norme comunitarie, viene esercitata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato La notifica è generalmente trasmessa alla Commissione attraverso la Rappresentanza permanente dello Stato presso lUE a Bruxelles La Commissione: –conferma, per iscritto attraverso la Rappresentanza permanente, la ricezione della notifica –se, dopo un esame preliminare, constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento formale, altrimenti adotta la decisione entro i 15 giorni lavorativi dalla notifica; in caso di inutile decorrenza del termine, il provvedimento si intende adottato –Nel caso avvii il procedimento di indagine formale, la decisione finale deve essere adottata entro due mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa; in caso di inutile decorrenza del termine, il provvedimento si intende adottato

21 MF21 Aiuti di Stato: procedure di notifica Sta per essere applicata la notifica telematica, facente capo al Ministero attività produttive Per i formulari può essere utile consultare il sito internet della DG Concorrenza della Commissione europea, allindirizzo internet http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html

22 MF22 Aiuti di Stato: disciplina UE Disciplina UE, articolata sia per tipo di aiuto, sia per la orizzontalità o verticalità degli ambiti destinatari: A) Norme per la valutazione di certe transazioni e di certi trasferimenti di fondi come aiuti di Stato I – APPORTI DI CAPITALI DELLO STATO II – TRASFERIMENTI DI FONDI ALLE IMPRESE PUBBLICHE III – GARANZIE DELLO STATO IV – VENDITE DI TERRENI E FABBRICATI V – ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALLESPORTAZIONE VI – AIUTI FISCALI B) Norme di esenzione dalla procedura di notifica I AIUTI DE MINIMIS II AIUTI A FAVORE DELLA FORMAZIONE III AIUTI A FAVORE DELLE PMI IV AIUTI A FAVORE DELLOCCUPAZIONE C) Norme di valutazione degli aiuti di Stato con obiettivi orizzontali I AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO II AIUTI IN MATERIA DI AMBIENTE III AIUTI PER I CAPITALI DI RISCHIO D) Norme di valutazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà E) Norme di valutazione dei servizi di interesse economico generale F) Norme di valutazione degli aiuti a finalità regionale G) Norme di valutazione degli aiuti a determinati settori I SERVIZI POSTALI II SERVIZIO PUBBLICO DI RADIODIFFUSIONE III OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE IV ENERGIA V COSTRUZIONE NAVALE VI ACCIAIO H) Norme di valutazione degli aiuti nel settore agricolo e della pesca

23 MF23 Aiuti di Stato: disciplina settoriale Per ogni ambito normativo sugli Aiuti di Stato vi è specifica disciplina, rinvenibile –sia nel sito internet della DG Concorrenza della Commissione europea, agli indirizzi http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legisla tion/aid3.html#C –sia nel sito internet del Dipartimento politiche di sviluppo e coesione del Ministero dellEconomia e finanze, agli indirizzi http://www.dps.tesoro.it/

24 MF24 Aiuti di Stato: classificazione PMI Nota alla tabella: –(*) Almeno uno dei due parametri deve essere soddisfatto per rientrare nella classificazione Fonte normativa: –Raccomandazione della Commissione del 6/05/2003 (GUUE serie L n.124, del 20/05/2003 Partecipazione al capitale dellimpresa: –non meno del 75% del capitale o dei diritti di voto –In deroga, il limite si riduce ad almeno il 25% nel caso di società finanziarie pubbliche, le società di capitali a rischio, università o centri di ricerca senza scopo di lucro, gli investitori istituzionali (compresi i fondi di sviluppo regionali), le autorità locali autonome con bilancio annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5.000 abitanti Tipo di parametro Tipo di impresa MicroPiccolaMedia Dipendenti inferiori a (numero di unità lavorative anno) 1050250 Fatturato annuo fino a (*)21050 Totale bilancio annuo fino a (*)21043

25 MF25 Aiuti di Stato: tendenze progressiva diminuzione degli aiuti di stato: –dal punto di vista finanziario, in valori assoluti e % PIL –a prescindere dalle decisioni sui regimi di aiuto (variabili). quelli complessivamente concessi dai quindici Stati membri sono stati stimati a 86 miliardi di EUR nel 2001, rispetto ai 102 miliardi di EUR nel 1997. I due Stati membri che hanno maggiormente contribuito a questa significativa diminuzione sono la Germania (con una riduzione di 6 miliardi di EUR) e l'Italia (con una riduzione di 4 miliardi di EUR), soprattutto con consistenti riduzioni degli aiuti a favore delle regioni assistite. Gli Stati che hanno concesso la maggior parte degli aiuti, in termini assoluti, nel 2001 sono la Germania (23 miliardi di EUR), seguita dalla Francia (16 miliardi di EUR) e dall'Italia (12 miliardi di EUR).


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