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PubblicatoEulalio Melis Modificato 11 anni fa
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IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA DISOCCUPAZIONE LART. 38 C.2 COST.: I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
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Nozione di disoccupazione involontaria Comporta la restrizione della tutela: –Ai lavoratori subordinati (altri soggetti sono ora ad essi equiparati) –Che abbiamo perduto il posto di lavoro: SONO ESLCUSI GLI INOCCUPATI
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Le prestazioni di disoccupazione: il bazaar delle disparità Trattamento di disoccupazione ordinaria Trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti Cassa integrazione guadagni Mobilità Trattamenti di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini Trattamenti di disoccupazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato
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IL TRATTAMENTO ORDINARIO A CHI SPETTA AI LAVORATORI SUBORDINATI (E AI SOCI DI COOPERATIVA) CHE HANNO PERSO IL POSTO DI LAVORO INVOLONTARIAMENTE CHE NON GODANO DELLA STABILITA DEL POSTO DI LAVORO (SIGNIFICA CHE NON POSSONO ESSERE LICENZIATI SE NON PER LORO GRAVE INADEMPIMENTO) CHE HANNO MATURATO 2 ANNI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE E HANNO VERSATO ALMENO 52 CONTRIBUTI SETTIMANALI NEL BIENNIO PRECEDENTE LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. CHE NON SI SONO DIMESSI (SALVO CHE LE DIMISSIONI SIANO PER G.C.)
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In cosa consiste È unindennità economica Corrisposta per in origine per 180 giorni a partire dall8° giorno successivo (c.d. periodo di carenza) a quello di presentazione della domanda o per un numero di giornate pari a quelle lavorate nellanno solare – attualmente per 8 mesi (prot. Welfare l. 247/07) Al disoccupato che ha superato i 50 anni può essere corrisposta fino a 12 mesi (prot. Welfare l. 247/07)
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LENTITA -storia ORIGINARIAMENTE ERANO L. 800 AL GIORNO CORTE COST. 24 APRILE 1988, N. 497 HA DICHIARATO LA NORMA INCOSTITUZIONALE PERCHE A CAUSA DELLA DIMINUIZIONE DEL VALORE DACQUISTO DELLA MONETA NON CONSENTIVA DI ASSICURARE LADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI L. 160/88 E ALTRE LEGGI SUCCESSIVE HANNO STABILITO CHE SI CALCOLA IN PERCENTUALE SULAL RETRIBUZOINE MEDIA PERCEPITA NEGLI UTLIMI 3 MESI E STATO POI ELEVATO AL 40% DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA NEI TRE MESI PRECEDENTI LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEI LIMITI DI UN IMPORTO MASSIMO MENSILE LORDO, STABILITO DALLA LEGGE. PER IL 2006 TALE IMPORTO È DI 830,77, ELEVATO A 998,50 PER I LAVORATORI CHE POSSONO FAR VALERE UNA RETRIBUZIONE MENSILE LORDA SUPERIORE A 1.797,31
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Il decreto n. c.d. decreto sulla competitività dal 1° aprile 2005 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, è elevata a sette mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 50% per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro
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LENTITA ATTUALE PER CHI HA MENO DI 50 ANNI –60% PER I PRIMI 6 MESI –50% PER IL 7 E 8° MESE PER CHI HA OLTRE 50 ANNI –60% PER I PRIMI 6 MESI –50% PER IL 7 E 8° MESE –40% PER I RESTANTI MESI
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Quando cessa Quando il lavoratore: ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità diventa titolare di pensione diretta
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LA DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI RIDOTTI Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma che: –nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.); –risultano assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità ad esempio, per le indennità pagate nel 2007, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2004
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In cosa consiste Spettava, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 156 giornate. L'indennità giornaliera non poteva superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 776,12, elevato a 932,82 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.679,07.
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In cosa consiste Spetta, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate. L'indennità giornaliera è del 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e del 40% per quelli successivi
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INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE E NUOVI LAVORI FINO AL 1999 LA LEGGE RICONOSCEVA LINDENNITA ANCHE AI LAVORATORI CHE SI TROVASSSERO IN STATO DI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA, AGGIUNGENDO UN PERIODO DI CARENZA DI 30 GIORNI LART. 34, C. 5,.L.N. 448/98 HA STABILITO CHE LINDENNITA NON SPETTA IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE: OCCORRE ORA CHE IL LAVORATORE DOCUMENTI LA SUSSISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI
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NUOVI LAVORI PART-TIME CONTRATTI A TERMINE CONTRATTI DI APPRENDISTATO LAVORO SOMMINISTRATO JOB SHARING LAVORO INTERMITTENTE LAVORO A PROGETTO PONGONO TUTTI PROBLEMI DI TUTELA PREVIDENZIALE, SIA IN GENERALE, SIA PER QUANTO RIGUARDA LA DISOCCUPAZIONE
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Il principio del riproporzionamento E il principio generale per cui i trattamenti dei lavoratori atipici sono riproporzionati in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali
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Il riproporzionamento comporta: Limiti allaccreditamento contributivo Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione Quindi oggi per il lavoratore part-time, laccredito della settimana contributiva si ha solo se la retribuzione settimanale è almeno di 160,85
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Il riproporzionamento comporta: Limiti alla maturazione del diritto, in relazione ai limiti allaccredito contributivo Limiti allentità della prestazione, in ragione del fatto che il trattamento è proporzionato alla retribuzione, che è sua volta è già stata riproporzionata
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Il problema del part-time verticale La sentenza delle S.U. della Cassazione n. 1732/2003 ha affermato che al lavoratore assunto con contratto di part-time verticale non spetta lindennità di disoccupazione perché il lavoratore ha liberamente scelto di lavorare di meno LA QUESTIONE DEGLI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO CON ORARI DISCONTINUI (LAVORO SOMMINISTRATO, JOB SHARING, INTERMITTENTE)
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I RIMEDI RISCATTO CONTRIBUZIONE FIGURATIVA FORME DI TUTELA INTEGRATIVA: –Indennita di disponibilità nel lavoro somministrato (350 ) e intermittente (20% della retribuzione base prevista dal CCNL) –Prestazioni a carico dellente bilaterale nel lavoro somministrato: il fondo gestito dallente bilaterale alimentato con contributi pari al 4% delle retribuzioni a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori
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