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NOVITA’ FISCALI 2013 di Sandro Cerato.

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Presentazione sul tema: "NOVITA’ FISCALI 2013 di Sandro Cerato."— Transcript della presentazione:

1 NOVITA’ FISCALI 2013 di Sandro Cerato

2 NOVITÀ IVA FATTURAZIONE
(art. 1, co. da 325 a 335 Legge Stabilità 2013)

3 MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 soggetti passivi (art. 17, co. 2 e 5);
NOVITÀ IVA FATTURAZIONE MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 soggetti passivi (art. 17, co. 2 e 5); volume d’affari (art. 20, co. 1); fatturazione delle operazioni (art. 21, co. 1-6, 6-bis e 6-ter); fattura semplificata (art. 21-bis); tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art. 39, co. 3). 3 3

4 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17, CO. 2)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17, CO. 2) Nel caso di cessioni di beni (art. 7-bis) e prestazioni di servizi (artt. 7-ter e seguenti) effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o committente è tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. Cosa cambia: l’integrazione era circoscritta soltanto alle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8, co. 2, lett. g), della Legge n. 217/2011). 4 4

5 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17, CO. 5)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17, CO. 5) È stato introdotto l’obbligo di indicazione, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta (operazioni in reverse charge), dell’annotazione “inversione contabile”, Cosa cambia: diventa meramente eventuale l’esposizione del riferimento normativo, che aveva, invece, sinora costituito un necessario adempimento. 5 5

6 VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1) È precisata la nozione di beni ammortizzabili, la cui cessione non concorre alla formazione del volume d’affari, richiamando le voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo di cui all’art c.c. (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili). Cosa cambia: il riferimento normativo non è più l’art. 2425, n. 3). 6 6

7 VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1) È stata, inoltre, soppressa l’esclusione – originariamente inserita dall’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 18/2010 – delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica all’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983, operata dall’art. 1, co. 329, della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013). 7 7

8 VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1) Pertanto, dal 1°gennaio 2013: Cessioni di beni e prestazioni di servizi fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, concorrono alla formazione del volume d’affari, in quanto operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (operazioni di cui all’art. 21, co. 6-bis) Nel calcolo del plafond di esportatore abituale, il volume d’affari (denominatore del rapporto) deve essere depurato delle suddette operazioni 8 8

9 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS) È stata introdotta una nuova disposizione, che stabilisce – in ossequio all’art. 219-bis della Direttiva 2006/112/CE – l’obbligo, in capo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, di emettere la fattura quando pongono in essere alcune operazioni non soggette a Iva per carenza del requisito territoriale (artt. da 7 a 7-sepites del D.P.R. n. 633/1972): cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione Europea, riportando l’annotazione “operazione non soggetta”, ed eventualmente la fonte normativa; 9 9

10 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS) cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle finanziarie esenti di cui all’art. 10, nn. 1)-4) e 9), del D.P.R. n. 633/1972 – effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato comunitario, in conformità con quanto previsto dagli artt. 220, par. 2, e 221, per. 2, della Direttiva 2006/112/CE. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura – in luogo dell’ammontare dell’Iva – deve essere apposta la dicitura “inversione contabile”, con l’eventuale specificazione della disposizione di riferimento. 10 10

11 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS) Nota bene Controparte soggetto Ue (lett. a): si richiede la qualifica di soggetto passivo “debitore dell’imposta in un altro Stato membro” Operazioni effettuate fuori Ue (lett. b): trattasi di operazioni per le quali il presupposto territoriale si verifica al di fuori della Ue 11 11

12 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4) A recepimento dell’art. 223 della Direttiva 2006/112/CE, sono state introdotte alcune deroghe all’obbligo di emissione della fattura in base al momento di effettuazione dell’operazione (art. 21, co. 4, lett. da a) a d): cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente (triangolare interna) – lett. b): la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (conferma rispetto alla previgente disciplina); 12 12

13 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4) prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario (lett. c), non soggette all’imposta si sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (coincidente con l’ultimazione della prestazione); prestazioni di servizi di cui all’art. 6, co. 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (lett. d), rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Europea: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (trattasi dei servizi 7-ter) 13 13

14 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4) Cessioni di beni la cui consegna risulti da Ddt, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura (differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse operazioni 14 14

15 CONTENUTO DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 2)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 CONTENUTO DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 2) Sono state aggiunte alcune ulteriori informazioni obbligatorie: numero progressivo di univoca identificazione della fattura; numero di partita Iva anche del cessionario o committente (prima prevista per il solo cedente o prestatore), oppure – in caso di soggetto stabilito in un altro Paese dell’Unione Europea – numero di identificazione Iva attribuito nello Stato estero. Se il cessionario o committente, residente o domiciliato in Italia, agisce come “privato” deve essere indicato il codice fiscale. 15 15

16 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6) Obbligatoria indicazione della dicitura: operazione non soggetta, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall’applicazione dell’Iva, a norma dell’art. 7-bis, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972; operazione non imponibile, per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, del Decreto Iva); 16 16

17 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6) Obbligatoria indicazione della dicitura: operazione esente, con riferimento a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6) della medesima disposizione; regime del margine – beni usati, regime del margine – oggetti d’arte, regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione, a seconda dei casi di cui al D.L. n. 41/1995; regime del margine – agenzie di viaggio, per le operazioni soggette alla disciplina di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972. 17 17

18 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6-TER)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6-TER) Analogamente, le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l’annotazione “autofatturazione”. 18 18

19 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21, CO. 1)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21, CO. 1) È stata introdotta la definizione di “fattura elettronica”, stabilendo che è così qualificabile quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, accettata da parte del destinatario. È stato, inoltre, stabilito che la fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa – oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione – all’atto della messa a disposizione del cessionario o committente. 19 19

20 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21, CO. 3)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21, CO. 3) Il soggetto passivo emittente deve assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione. L’autenticità dell’origine e l’integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. 20 20

21 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) È stata introdotta una nuova disposizione, che riconosce – fermo restando quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto Iva – la facoltà di emettere la fattura in forma semplificata, a condizione che sia di ammontare complessivo non superiore ad euro 100, oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art. 26 21 21

22 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) È, tuttavia, attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze – a norma del co. 3 della nuova disposizione – il potere di ampliare l’ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte: l’aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da euro 100 ad euro 400; l’esclusione di qualsiasi soglia, per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 13, co. 4, e 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972. 22 22

23 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) In ogni caso, l’emissione della fattura semplificata non è ammessa con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni: cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/1993); operazioni disciplinate dall’art. 21, co. 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi Ue) 23 23

24 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) Diversamente, se sussistono i predetti presupposti oggettivi, è possibile emettere la fattura semplificata indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso: qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero. È altresì previsto che nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile Iva, essendo sufficiente l’esposizione del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (Iva inclusa) e l’aliquota d’imposta applicata. 24 24

25 CONSERVAZIONE (ART. 39, CO. 3)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 CONSERVAZIONE (ART. 39, CO. 3) La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 21, co. 5, del D.Lgs. n. 82/2005. È, inoltre, stabilito che possono essere conservate elettronicamente le fatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario. 25 25

26 momento di effettuazione (art. 39, co. 1, 2 e 3);
NOVITÀ IVA FATTURAZIONE MODIFICHE AL D.L. n. 331/1993 momento di effettuazione (art. 39, co. 1, 2 e 3); fatturazione (art. 46, co. 1, 2 e 5); registrazione (art. 47, co. 1 e 4). 26 26

27 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1)
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1) La disposizione è stata riformulata al fine di rispettare le disposizioni europee secondo cui l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un’analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al primo periodo del co. 1, che il momento di effettuazione sia della cessione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. 27 27

28 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1)
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1) Cosa cambia: - Fino al le cessioni seguivano le regole ordinarie di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72 (consegna o spedizione), mentre gli acquisti si consideravano effettuati “nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”. 28 28

29 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 2)
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 2) La disposizione è stata modificata per tenere conto dell’abrogazione – operata dalla Direttiva 2010/45/UE – dell’obbligo di emissione della fattura per gli acconti incassati con riferimento alle operazioni intracomunitarie: “se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura”. 29 29

30 MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 FATTURAZIONE (ART. 46, CO. 1) È stata modificata, da obbligo a facoltà, l’indicazione in fattura della norma di riferimento (nazionale o comunitaria) dell’acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta, o non imponibile o esente. 30 30

31 MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 FATTURAZIONE (ART. 46, CO. 2) Coerentemente con la Direttiva 2010/45/UE, che ha imposto agli Stati membri di consentire – con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie – l’emissione della fattura entro il 15 del mese successivo, è stato altresì modificato, per le cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 46, co. 2, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina interna per le prestazioni di servizi intracomunitarie (art. 21, co. 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972): la fattura deve, inoltre, riportare l’annotazione “che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale”. 31 31

32 MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 FATTURAZIONE (ART. 46, CO. 5) Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui al precedente art. 38, co. 2 e 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993 che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve procedere all’emissione della stessa – in un unico esemplare – non oltre il 15 del terzo mese successivo a quello del predetto momento di effettuazione dell’operazione. Diversamente, qualora la fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risulta emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. 32 32

33 REGISTRAZIONE (ART. 47, CO. 1)
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 REGISTRAZIONE (ART. 47, CO. 1) Il riferimento al “giorno 15 del mese successivo” è stato inserito anche nel co. 1 dell’art. 47 del D.L. n. 331/1993, per la distinta annotazione – rispetto alla data di ricezione, e con riguardo al mese precedente, nel registro dei documenti emessi (art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) – delle fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui al precedente art. 38, co. 2 e 3, lett. b), previa integrazione, a norma dell’art. 46, co. 1. Ai fini della detrazione, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 33 33

34 REGISTRAZIONE (ART. 47, CO. 4)
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 REGISTRAZIONE (ART. 47, CO. 4) La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. 34 34

35 IRAP

36 Novita’ Irap 2012 Art. 2 D.L. 201/2012 deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo dell’Irap riferita al costo del lavoro modifiche deduzione 10% Irap (presenza di interessi passivi) rimborso maggiori imposte Ires/Irpef anni pregressi (Provv. AdE ) incremento deduzioni per impiego lavoratori di sesso femminile

37 Irap Novità (con decorrenza 2012):
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Novità (con decorrenza 2012): Deduzione integrale (dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo) dell’Irap riferita al costo del personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni spettanti Incremento delle deduzioni per “cuneo” fiscale Modifica alla deduzione forfetaria del 10% ex art. 6 del D.L. n. 185/2008 37

38 Irap Deduzione Irap costo del lavoro
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Deduzione Irap costo del lavoro I soggetti interessati sono i seguenti: Imprese individuali, snc, sas e società assimilate Società di capitali ed enti commerciali Banche e altri enti finanziari Imprese di assicurazione Persone fisiche, associazioni professionali e società semplici che svolgono attività di lavoro autonomo Restano esclusi i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo retributivo (enti non commerciali, pubbliche amministrazioni, ecc.) 38

39 Irap Deduzione Irap costo del lavoro
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Deduzione Irap costo del lavoro La deduzione è pari all’Irap riferibile al costo del lavoro ed assimilato indeducibile La deduzione avviene per cassa C.M. 16/E/2009: l’Irap deducibile è quella versata a saldo per l’anno precedente, più gli acconti dell’anno stesso, nei limiti dell’imposta dovuta La deduzione spetta a condizione che nella base imponibile Irap vi sia costo del personale dipendente ed assimilato indeducibile 39

40 Irap Rapporti con deduzione forfetaria 10%
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Rapporti con deduzione forfetaria 10% La deduzione forfetaria del 10%, dal 2012, spetta se nella base imponibile Irap confluiscono oneri finanziari indeducibili soggetti sia con costi del lavoro dipendente ed assimilato, sia con oneri finanziari indeducibili ai fini Irap: a tali soggetti spetta la deduzione integrale dell’Irap riferita al costo del lavoro, di cui all’art. 2 del D.L. 201/2011, nonché quella forfetaria del 10%, di cui all’art. 6 del D.L. 185/2008 soggetti con solo costi del lavoro dipendente ed assimilato indeducibili ai fini Irap: a tali soggetti spetta “solamente” la deduzione integrale della quota di Irap riferita al costo del lavoro indeducibile ai fini del tributo regionale. soggetti senza costi del lavoro dipendente ed assimilato indeducibili ai fini Irap, né oneri finanziari: a tali soggetti non spetta alcuna deduzione, 40

41 Irap Incremento deduzioni cuneo fiscale
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Incremento deduzioni cuneo fiscale Le modifiche introdotte riguardano (con decorrenza 2012): la deduzione forfetaria di euro 4.600, di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 446/97, che viene portata ad euro per ciascun lavoratore di sesso femminile, ovvero under 35, impiegato a tempo indeterminato nel periodo d’imposta; la deduzione forfetaria di euro 9.200, di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 446/97, che viene portata ad euro per ciascun lavoratore di sesso femminile, ovvero under 35, impiegato a tempo indeterminato nel periodo d’imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 41

42 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi Presupposto identico alla deducibilità a regime: presenza di costi relativi al personale dipendente o assimilato, indeducibile ai fini Irap Maggiori imposte rimborsabili: versamenti Ires/Irpef per i quali alla data del 28 dicembre 2011 era ancora pendente il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso, e quindi per i versamenti effettuati dal 28 dicembre 2007, tenendo conto che il termine di 48 mesi decorre dalla data di versamento del saldo (R.M. 459/E/2008). Rientrano, quindi, anche gli acconti 2007 42

43 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi - Base di calcolo Irap deducibile: Irap versata nel periodo d’imposta (criterio di cassa), tenendo conto tuttavia che: per l’Irap a saldo va computato l’intero importo versato per gli acconti, invece, si deve tener conto del limite massimo dell’Irap di competenza del periodo d’imposta Incidenza del costo del lavoro: calcolo della percentuale di incidenza del costo del lavoro indeducibile (al netto delle deduzioni) rispetto alla base imponibile Irap (anch’essa al netto delle deduzioni). Tale percentuale va applicata al saldo ed agli acconti versati, tenendo conto dei due diversi periodi d’imposta (calcolo di due percentuali di incidenza) 43

44 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi Rapporto con deduzione 10%: le istruzioni all’istanza stabiliscono la cumulabilità delle due deduzioni nelle ipotesi in cui: la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di soli interessi passivi la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di interessi passivi e costi per il personale Solamente nel caso in cui la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del solo sostenimento di costi del personale, le due deduzioni non sono cumulabili, ragion per cui la quota di Irap deducibile deve essere determinata al netto dell’Irap 10% già dedotta 44

45 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi Calcolo imposte rimborsabili: l’Irap deducibile (in base alla percentuale d’incidenza del costo del lavoro) va sottratta al reddito imponibile dell’anno, con conseguente ricalcolo dell’imposta. La differenza tra imposta originaria e imposta ricalcolata costituisce l’importo rimborsabile (minor debito o maggior credito) 45

46 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi Perdite: in presenza di perdite, è necessario distinguere: Incremento della perdita (senza compensazione): si deve segnalare solo la maggior perdita riportabile (rigo RI4) Incremento della perdita (che non trova capienza nell’intero reddito): si deve segnalare solo la maggior perdita nel rigo RI4 (esempio: reddito 2009 euro , compensato da una perdita pregressa di , con riporto di euro Se dalla richiesta di rimborso, la perdita si incrementa di euro 3.000, va indicato solo tale importo) Incremento della perdita (che ha trovato capienza nel reddito): in tal caso si ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata 46

47 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
Art. 2 D.L. 201/2011 Irap Rimborso Ires/Irpef anni pregressi rientrano le somme versate in sede di acconto dal 2007 (i 48 mesi decorrono dal termine del saldo 2007, avvenuto a giugno/luglio 2008) al 2011 il versamento del saldo 2011, avvenuto in giugno/luglio 2012, rientra nella deduzione a regime in sede di modello Unico 2013 per il periodo d’imposta 2012 47

48 Tempistica istanze

49 Tempistica istanze

50 Tempistica istanze

51 Tempistica istanze

52 Tempistica istanze

53 Novita’ Irap 2014 Art. 1, co. 484 e 485, Legge , n. 228 (Legge di stabilità 2013) incremento deduzioni per imprese con dipendenti a tempo indeterminato emanazione di un futuro provvedimento per stabilire l’esenzione Irap per le piccole imprese o professionisti senza autonoma organizzazione

54 Art. 1, co. 484 e 485, L. 228/2012 Deduzioni IRAP Art. 11, D.Lgs. 446/1997 Le deduzioni per personale dipendente a tempo indeterminato previste dall’art. 11, co. 1, lett. a, n. 2 e 3 saranno dei seguenti importi: Fino al 2013 Dal 2014 Deduzione ordinaria 4.600 7.500 Deduzione ordinaria donne e under 35 10.600 13.500 Deduzione ordinaria nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 9.200 15.000 Deduzione ordinaria nelle regioni sopra esposte per le donne e under 35 15.200 21.000

55 Art. 1, co. 484 e 485, L. 228/2012 Deduzioni IRAP Art. 11, D.Lgs. 446/1997 Le deduzioni rapportate alla base imponibile previste dall’art. 11, co. 4/bis saranno: BASE IMPONIBILE DEDUZIONE SPETTANTE SOGGETTI IRES Fino 2013 Dal 2014 INFERIORE A ,91 7.350 8.000 TRA ,91 E ,91 5.500 6.000 TRA ,91 E ,91 3.700 4.000 TRA ,91 E ,91 1.850 2.000 BASE IMPONIBILE DEDUZIONE SPETTANTE SOGGETTI IRPEF Fino 2013 Dal 2014 INFERIORE A ,91 9.500 10.500 TRA ,91 E ,91 7.125 7.875 TRA ,91 E ,91 4.750 5.250 TRA ,91 E ,91 2.375 2.625

56 Irap e autonoma organizzazione
Art. 1, co. 515, L. 228/2012 Irap e autonoma organizzazione Dal 2014 verrà istituito un fondo destinato coprire i mancati introiti regionali per l’esclusione da IRAP: delle persone fisiche che svolgono un'attività d'impresa dei professionisti che: non si avvalgono di lavoratori dipendenti e assimilati e sono dotati di limitati beni strumentali il cui ammontare sarà determinato da apposito DM.

57 Rivalutazione terreni e partecipazioni
Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Art. 2, co. 2, DL 282/2002

58 Ambito oggettivo Terreni:
Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Ambito oggettivo Art. 2, co. 2, DL 282/2002 Terreni: Terreni lottizzati o terreni sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria Terreni agricoli Partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (art. 2, c. 2, d.l. 282/2002) Partecipazioni qualificate Partecipazioni non qualificate 58

59 Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Ambito soggettivo Art. 2, co. 2, DL 282/2002 Beni posseduti alla data del e non rientranti nell’esercizio di imprese commerciali dai seguenti contribuenti: Persone fisiche Enti non commerciali Società semplici 59

60 Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Ambito soggettivo Art. 2, co. 2, DL 282/2002 La rideterminazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni è ammessa solo per i titoli, le quote e i diritti non negoziati sui mercati regolamentati posseduti all’ da coloro che detengono partecipazioni idonee a produrre redditi diversi: Persone fisiche: purché la partecipazione non sia posseduta nell’esercizio di attività d’imprese, arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente Società semplici: o soggetti ad esse equiparati Enti non commerciali Soggetti non residenti: le eventuali plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni 60

61 Data di riferimento per la valutazione: 01.01.2013
Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Perizia di stima Art. 2, co. 2, DL 282/2002 La rivalutazione richiede la redazione, entro il 30/6/2013, di una perizia di stima asseverata: Per i terreni: dagli iscritti: agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti edili Iscritti ai ruoli dei periti ed esperti presso la Camera di Commercio Partecipazioni: dagli iscritti: all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei revisori contabili Data di riferimento per la valutazione: 61

62 Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Misura dell’imposta Art. 2, co. 2, DL 282/2002 L’imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del terreno o della partecipazione, così come risulta dalla perizia di stima redatta dai professionisti abilitati, le aliquote del: Partecipazioni: 2% per le partecipazioni non qualificate 4% per le partecipazioni qualificate Terreni: 4% Possono essere rivalutati come in precedenza esposto: I terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; Le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto. 62

63 Partecipazioni qualificate
Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Partecipazioni qualificate Art. 2, co. 2, DL 282/2002 Per determinare se la partecipazione è da considerare qualificata, si osservano queste regole: Per tutte le società o enti: sono sempre qualificate le partecipazioni che superano le seguenti percentuali del capitale sociale: 5% per le azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o esteri 25% per tutti gli altri titoli Per le società di capitali se non sono superate le predette percentuali, la partecipazione è comunque qualificata se rappresenta una percentuale dei diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al: 2% per le azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o esteri 20% per tutti gli altri titoli 63

64 Particolarità partecipazioni
Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Particolarità partecipazioni Art. 2, co. 2, DL 282/2002 è possibile la rivalutazione parziale della partecipazione. In tal caso la misura dell’imposta sostitutiva (2-4%) dipende però dalla tipologia di partecipazione posseduta all’ (qualificata/non qualificata). Pertanto, coloro che possiedono una partecipazione qualificata sono soggetti all’imposta del 4% anche se rivalutano una parte della partecipazione che da sola è considerata non qualificata; il valore rivalutato non può essere successivamente utilizzato nell’ipotesi di recesso “tipico”, ossia qualora la società provveda alla liquidazione della quota al socio; la rivalutazione è possibile anche qualora la partecipazione venga ceduta prima del giuramento della perizia di stima, ma solo nel caso in cui si applichi il regime della dichiarazione; la partecipazione rivalutata si considera acquisita l’ Se in data successiva non sono state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato. le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni rivalutate non hanno rilevanza fiscale. 64

65 Particolarità terreni
Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Particolarità terreni Art. 2, co. 2, DL 282/2002 non è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima in quanto nell’atto di cessione del terreno deve essere indicato il valore risultante dalla perizia; in presenza di terreni acquisiti per successione o donazione il costo d’acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è sempre quello risultante dalla denuncia di successione o nell’atto di donazione. Le valutazioni di convenienza, a seguito della reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, non sono mutate; la rivalutazione ha effetto anche qualora il terreno sia successivamente oggetto di provvedimento di esproprio, nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione secondo le regole dell’art. 67, comma 1, lett. b); il valore rivalutato del terreno rappresenta il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; possono essere rivalutate le aree possedute in regime di comunione pro indiviso nel caso in cui soltanto alcuni dei comproprietari intendano rivalutare. Per determinare la quota di terreno da affrancare il singolo comproprietario deve determinare, mediante la perizia di stima, il valore dell’intera area in modo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 4% la percentuale di tale valore corrispondente alla propria quota. 65

66 Particolarità terreni
Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Particolarità terreni Art. 2, co. 2, DL 282/2002 In ordine alla convenienza nell’effettuare la rivalutazione dei terreni è necessario considerare che, l’unico regime di tassazione delle plusvalenze relative alla cessione dei terreni attualmente in vigore è quello ordinario previsto dall’art 67, TUIR in quanto la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha soppresso il regime di tassazione sostitutiva introdotto dalla L. n. 266/2005 66

67 Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Termini di versamento Art. 2, co. 2, DL 282/2002 L’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata alternativamente: in un’unica soluzione entro il ; in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: 1° rata  entro il ; 2° rata  entro il interessi 3% annuo calcolati dal ; 3° rata  entro il interessi 3% annuo calcolati dal 67

68 Rivalutazioni I codici tributo sono invariati, ossia
Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Rivalutazioni Art. 2, co. 2, DL 282/2002 I codici tributo sono invariati, ossia “8055” per le partecipazioni “8056” per i terreni.

69 Rivalutazioni Rapporto con precedenti rivalutazioni:
Art. 1 – co. 473 L. 228/2012 Rivalutazioni Art. 2, co. 2, DL 282/2002 Rapporto con precedenti rivalutazioni: È prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione dei medesimi beni 69

70 Altre novità Legge di stabilità 2013

71 Deduzione costi auto Art. 1 Legge 228/2012
Art. 1 – co. 501 L. 228/2012 Deduzione costi auto Art. 1 Legge 228/2012 Modifica dell’art. 164, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986, con riduzione dei coefficienti di deducibilità parziale dei componenti negativi relativi ai veicoli indicati dalle seguenti disposizioni della citata norma del Tuir: lett. b): è ridotta dal 40% al 20% la quota deducibile delle spese relative ai veicoli adibiti ad uso promiscuo; lett. b-bis): è diminuito dal 90% al 70% l’importo fiscalmente rilevante dei costi riguardanti i veicoli concessi, in uso promiscuo, ai lavoratori dipendenti, per il maggior periodo d’imposta. 71

72 Deduzione costi auto Art. 1 – co. 501 L. 228/2012
Le novità normative decorrono a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012: le nuove disposizioni dovranno, tuttavia, essere considerate già in sede di determinazione degli acconti dovuti per il primo esercizio di operatività dei ridotti coefficienti di deduzione (art. 4, co. 73, della Legge n. 92/2012), ovvero per il 2013 nel caso dei contribuenti “solari”. Non è stata, invece, apportata alcuna modifica all’integrale rilevanza di cui alla lett. a) (veicoli oggetto dell’attività propria o uso pubblico), nonché alla quota di deducibilità riservata ai costi dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti. Restano altresì invariati i limiti fissati con riferimento al riconoscimento fiscale del costo di acquisto, da assoggettare al predetto coefficiente, pari a: euro ,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad euro ,84 con riguardo agli esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio, soggetti alla citata quota di deducibilità dell’80%); euro 4.131,66 per i motocicli; euro 2.065,83 per i ciclomotori. 72

73 Deduzione costi auto Veicolo assegnato al dipendente
Art. 1 – co. 501 L. 228/2012 Deduzione costi auto Veicolo assegnato al dipendente In caso di assegnazione di veicolo aziendale al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, la deduzione dei relativi costi passa dal 90% al 70% (dal 2013). Si ricorda che l’assegnazione dell’auto all’amministratore non può godere della suddetta deduzione, ma resta ferma la percentuale ordinaria del 40% (dal 2013 del 20%), per i costi che eccedono il benefit imputato all’amministratore. 73

74 IVIE Novità legge di stabilità
Art. 1 – co. 518 L. 228/2012 IVIE Novità legge di stabilità Slittamento al 2012 dell’entrata in vigore del tributo; i versamenti eseguiti nel 2012 sono considerati acconti L’imposta si pagherà a saldo e acconto come le imposte sui redditi 74

75 IVIE Novità legge di stabilità
Art. 1 – co. 518 L. 228/2012 IVIE Novità legge di stabilità Per gli immobili all’estero, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale, si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%, nonché la detrazione base di euro 200, nonché per gli anni 2012 e 2013 quella aggiuntiva per figli dimoranti e residenti di età non superiore a 26 anni con un massimo di euro 400 Per i suddetti immobili e per quelli non locati, non si rendono applicabili le imposte sui redditi ex art. 70, co. 2, del TUIR (nuovo co. 15-ter dell’art. 19 del D.L. n. 201/2011) 75

76 IVAFE Novità legge di stabilità
Art. 1 – co. 518 L. 228/2012 IVAFE Novità legge di stabilità Slittamento al 2012 dell’entrata in vigore del tributo; i versamenti eseguiti nel 2012 sono considerati acconti L’imposta si pagherà a saldo e acconto come le imposte sui redditi 76

77 IVAFE Novità legge di stabilità
Art. 1 – co. 518 L. 228/2012 IVAFE Novità legge di stabilità Per tutti i conti correnti ed i libretti di risparmio, indipendentemente dal Paese in cui sono detenuti (Ue, See o altri Paesi), si rende applicabile l’imposta fissa di euro 34,20 Tale novità può determinare un eccesso di versamento rispetto al dovuto per i conti correnti e libretti detenuti in uno Stato extraUe (per i quali l’imposta è stata versata nella misura dello 0,1% 77

78 Rivalutazione reddito dominicale ed agrario
Art. 1 – co. 512 L. 228/2012 Rivalutazione reddito dominicale ed agrario Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono così rivalutati: Soggetto % di riv.ne terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 5% Per tutti gli altri soggetti 15% La rivalutazione del 5% o del 15% va applicata dopo la rivalutazione: Del 80% del reddito dominicale; Del 70% del reddito agrario

79 Rivalutazione reddito dominicale ed agrario
Art. 1 – co. 512 L. 228/2012 Rivalutazione reddito dominicale ed agrario Esempio reddito dominicale € 600; reddito agrario € 500 Tipologia reddito Fino 31/12/2012 Dal 1/1/2013 Imprenditori agricoli Altri soggetti Reddito dominicale € 1.080 (600 * 80%) € 1.134 (600 * 80% * 5%) € 1.242 (600 * 80% * 15%) Reddito agrario € 850 (500 * 70%) € 892,50 (500 * 70% * 5%) € 977,50 (500 * 70% * 15%) Gli acconti per il 2013 andranno rideterminati tenendo conto dei nuovi redditi

80 DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
IRPEF: detrazioni 2013 DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A DECORRERE DAL Si innalza l’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico. In particolare: Detrazione per figli a carico di età pari o superiore a tre anni: da 800 a 950 euro; Detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni: da 900 a euro; Detrazione per ciascun figlio portatore di handicap: da 220 a 400 euro.

81 NESSUNA LIMITAZIONE AGLI SCONTI
IRPEF: detrazioni 2013 NESSUNA LIMITAZIONE AGLI SCONTI NELLA VERSIONE DEFINITIVA DELLA NORMA sono state eliminate le limitazioni alla deducibilità e detraibilità di taluni oneri a fini IRPEF già sul 2012, con la previsione di una franchigia pari a euro 250 nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro è stato eliminato il limite massimo annuale di euro all'ammontare delle spese e degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, con alcune specifiche esclusioni da tale limite.

82 PRASSI DI FINE ANNO R.M , n. 107/E (MOL e società in perdita sistematica) R.M , n. 113/E (compensi amministratori) R.M , n. 112/E (decadenza agevolazione prima casa) R.M , n. 114/E (immobili di interesso storico o artistico)

83 MOL POSITIVO R.M , n. 107/E L’Agenzia delle entrate afferma la sostanziale parità di trattamento, ai fini della disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica, ai beni propri e a quelli acquisiti tramite contratti di leasing. Questi ultimi, infatti, come avviene per gli ammortamenti dei beni propri, possono essere esclusi dai costi della produzione di cui alla lettera B) del conto economico, rilevanti per la determinazione del margine operativo lordo (Mol). 83

84 DEDUCIBILITA’ COMPENSI
Cassazione , n : in base al “vecchio” art. 62 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2003), si “esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone”. Inoltre, prosegue la sentenza, “non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore individuale, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione”. 84

85 DEDUCIBILITA’ COMPENSI
30 settembre 2010: la risposta all’interrogazione parlamentare n , con la quale i sottosegretari al Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno ricordato che l’unica condizione posta dall’art. 95, comma 5 del TUIR alla deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori è che, essenzialmente per finalità antielusive, la deduzione avvenga nell’esercizio di erogazione. Ciò premesso, la deducibilità del compenso presuppone comunque la sua inerenza all’attività d’impresa ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR, da valutare caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata. 4 ottobre 2010: circolare n. 13 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con cui viene ribadito che la pronuncia si basa sull’interpretazione dei commi 2 e 3 dell’art. 62 del TUIR nella versione vigente fino al 31 dicembre Oggi, invece, la materia è disciplinata dall’art. 95, comma 5 del TUIR, che – come detto – dichiara deducibili per cassa i compensi erogati agli amministratori. 85

86 COMPENSI AMMINISTRATORI
SENTENZA CASSAZIONE 10 dicembre 2010, n I compensi erogati agli amministratori sono deducibili solo se erogati nel periodo d’imposta (principio di cassa) L’Amministrazione Finanziaria non può sindacare la congruità dei compensi erogati Non è percepibile uno scopo fraudolento nella gestione dei compensi amministratori, posto che le aliquote applicabili nei confronti dei redditi degli amministratori sono generalmente superiori al risparmio fiscale della società Non è applicabile l’art. 37-bis del DPR 600/73 (norma antielusiva generale), in quanto in tale norma non sono richiamati i compensi agli amministratori 86

87 COMPENSI AMMINISTRATORI
CTR Piemonte 6 febbraio 2012, n. 8 Fattispecie: srl con amministratore unico Si ritiene applicabile l’art. 62, co. 2, del TUIR (ora trasfuso nell’art. 60), secondo cui non sono ammesse in deduzione spese a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore individuale Osservazioni: Nella sentenza della Cass. n /2006, richiamata dalla CTR Piemonte, si faceva riferimento all’incompatibilità tra la figura di amministratore unico di srl e dipendente della stessa, senza affermare in alcun modo un’equiparazione tra imprenditore individuale ed amministratore di srl Ritenere che la norma sull’indeducibilità del compenso del lavoro prestato dall’imprenditore individuale sia applicabile anche all’amministratore unico di srl, significherebbe che anche il compenso a quest’ultimo sia escluso da tassazione, ma al proposito manca una disposizione in tal senso 87

88 COMPENSI AMMINISTRATORI
R.M , n. 113/E Conferma deducibilità compensi amministratori delle società Ires e Irpef Conferma applicabilità delle disposizioni dell’art. 60 del TUIR al solo compenso dell’imprenditore individuale (indeducibile ed escluso da tassazione in capo al percipiente) Resta fermo tuttavia che “in sede di attività di controllo, l’amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi” 88

89 AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
R.M , n. 112/E Decadenza agevolazione per vendita abitazione prima del decorso di cinque anni dall’acquisto e mancato riacquisto entro l’anno successivo In pendenza del termine di 12 mesi per l’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale, il soggetto che non può o non vuole rispettare tale impegno, può comunicarlo all’Amministrazione finanziaria (con apposita istanza presso l’Ufficio in cui è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile), la quale procede al recupero delle soli maggiori imposte dovute, senza l’applicazione della sanzione del 30% 89

90 IMMOBILI STORICI R.M. 31.12.2012, n. 114/E
Tassazione in base al reddito catastale ridotto del 50% In caso di immobili locati, il confronto deve essere effettuato tra il canone di locazione ridotto del 35% ed il reddito catastale ridotto del 50% Tale regola vale sia per gli immobili detenuti dalle imprese (art. 90 del TUIR), sia per quelli detenuti da persone fisiche (art. 37 del TUIR) 90

91 PARTITE IVA MONOCOMMITTENTI
Art. 69-bis D.Lgs. 276/2003 (inserito dalla Legge 92/2012) Circolare Ministero del Lavoro , n. 32 D.M

92 PRESUPPOSTI Art. 69-bis, co. 1, D.Lgs. 276/2003
Presunzione di esistenza di un rapporto di collaborazione a progetto per le persone titolari di partita Iva, in presenza di almeno due dei tre seguenti presupposti: Collaborazione con il medesimo committente con durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi Il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi Il collaboratore dispone di una posta fissa di lavoro presso una delle sedi del committente 92

93 PRESUPPOSTI Art. 69-bis, co. 1, D.Lgs. 276/2003
La C.M. n. 32/2012 chiarisce che per i primi due parametri si verificano a posteriori, una volta trascorsi i due anni stabiliti dalla legge, e più in particolare: Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre), e quindi la prima verifica sarà effettuata solo nel 2015 Il parametro del fatturato va valutato nei due anni che decorrono dal 18 luglio 2012, e quindi la prima verifica potrà avvenire il 18 luglio 2014 Il parametro della postazione fissa può essere valutato immediatamente, ma da solo non può far scattare la presunzione 93

94 ESCLUSIONE “GENERICA”
Art. 69-bis, co. 2, D.Lgs. 276/2003 Si esclude l’operatività della presunzione se sussistono entrambi i seguenti requisiti (C.M. 32/2012): Contenuto della prestazione connotato “da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività” Il reddito annuo ritratto dall’attività sia non inferiore a euro , 50 (1,25 volte il reddito minimo imponibile per il versamento dei contributi) 94

95 ESCLUSIONE “SPECIFICA”
Art. 69-bis, co. 3, D.Lgs. 276/2003 Si esclude l’operatività della presunzione “con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni”. Nel D.M è contenuto l’elenco degli ordini professionali e dei collegi riconosciuti (allegato 1) 95

96 REDDITOMETRO D.M (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

97 REDDITOMETRO Art. 38, co. 5, del DPR 600/73 La determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuati con apposito decreto, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’aera territoriale di appartenenza Il Decreto è stato approvato in data 24 dicembre 2012 (pubblicato in G.U. del 4 gennaio 2013) Decorrenza: dai redditi dichiarati relativi al periodo d’imposta 2009 (art. 5 D.M ) 97

98 REDDITOMETRO Art. 1 D.M Individua gli elementi di capacità contributiva, intendendosi per tali le spese sostenute dal contribuente per: l’acquisto di servizi e di beni Il mantenimento degli stessi L’elenco degli elementi è contenuto nella tabella A allegata al provvedimento, ed individua 56 spese, di cui: 30 vengono valorizzate in base all’ammontare sostenuto e conosciuto dall’A.F. in quanto presente o disponibile in Anagrafe tributaria 26 sono valorizzate con il più altro valore tra quello effettivamente sostenuto (e conosciuto dall’Agenzia) e la spesa media Istat con riferimento al nucleo familiare di appartenenza 98

99 REDDITOMETRO Art. 1 D.M Ai fini della determinazione sintetica del reddito, resta ferma la facoltà dell’Agenzia di utilizzare altresì: Elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento Quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno 99

100 REDDITOMETRO Art. 2 D.M Si considerano sostenute dal contribuente anche le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione 100

101 REDDITOMETRO Art. 3 D.M Ai valori delle spese, sia effettive che figurative, si sommano i seguenti elementi: Incrementi patrimoniali (al netto dei disinvestimenti) Quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno Nota bene: centralità del contraddittorio per la “gestione” degli incrementi patrimoniali e le spese figurative 101

102 REDDITOMETRO Art. 4 D.M Al verificarsi di uno scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato di almeno un quinto, che consente l’accertamento sintetico, il contribuente ha facoltà di dimostrare: che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, o comunque legalmente esclusi dalla base imponibile Il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo 102


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