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Legge 68/99 decreti attuativi del Ministero del Lavoro

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Presentazione sul tema: "Legge 68/99 decreti attuativi del Ministero del Lavoro"— Transcript della presentazione:

1 Legge 68/99 decreti attuativi del Ministero del Lavoro
di Mario Conclave Seminario Cisl Firenze, gennaio 2000

2 adempimenti del Ministero del Lavoro
Esoneri parziali (art.5, c.4) Riepilogo denunce (art.9, c.6) Fondo incentivi (art.13,c.8) Regolamento esecuzione (art. 20)

3 esoneri parziali: operazioni
Utilizzo esperienze precedenti riqualificazione alle nuove disposizioni normative ridefinizione in termini di assetti istituzionali decentrati

4 Oggetto del decreto esonero parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta le sedi, i criteri e le modalità per la loro concessione

5 Struttura dell’esonero
Durata: a tempo determinato. Il servizio dopo 6 mesi può proporre la partecipazione ad iniziative di inserimento pagamento delle 25 mila lire per dipendente per giorno modalità di versamento stabilite a livello regionale decorrenza dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione

6 Caratteristiche delle attività
a) faticosità della prestazione lavorativa, b) pericolosità connaturata al tipo di attività, c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

7 Percentuali di esonero
Fino al 60% Fino all’80 % : -per sicurezza e vigilanza, -trasporto privato -settori individuati da decreto ministeriale.

8 Struttura dell’esonero
Durata: a tempo determinato. Il servizio dopo 6 mesi può proporre la partecipazione ad iniziative di inserimento pagamento delle 25 mila lire per dipendente per giorno modalità di versamento stabilite a livello regionale decorrenza dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione

9 Fondo incentivi disabili finalità
Definisce: i criteri le modalità per la ripartizione fra le regioni i procedimenti per la concessione delle agevolazioni

10 agevolazioni Fiscalizzazioni totali e parziali degli oneri previdenziali ed assicurativi fino ad 8 o 5 anni a seconda della riduzione della capacità lavorativa Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie: alla trasformazione del posto di lavoro per i disabili con RCL superiore al 50 per cento per tecnologie di telelavoro per la rimozione delle barriere architettoniche. Assicurazione INAIL e responsabilità civile dei tirocinanti assunti per un anno, rinnovabile per un altro anno

11 Soggetti beneficiari Datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo che stipulano una convenzione (art.11) con i servizi presentando un programma

12 Criteri di ripartizione
numero e qualità dei programmi finalizzati all’inserimento lavorativo mirato verifica dell’effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l’integrazione lavorativa dei disabili, conformità delle iniziative agli indirizzi definiti dall’Unione europea in materia di politica dell’impiego.

13 Programmi ammissibili
diretti all’avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico; che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile; che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività; che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro; che favoriscano l’inserimento lavorativo delle donne disabili

14 Regolamento d’esecuzione: operazioni politiche
Governo del passaggio tra vecchia e nuova disciplina per alcuni istituti normativi governo della transizione tra vecchie e nuove competenze istituzionali chiarimento di alcune questioni interpretative ed applicative integrazione normativa su base analogica

15 Regolamento d’esecuzione: contenuti 1
- Soggetti iscritti negli elenchi - Obbligo di riserva - Modalità di computo della quota di riserva ed Esclusioni - Sospensione degli obblighi - Compensazioni territoriali - Modalità di assunzioni obbligatorie - Avviamento - Graduatorie

16 Regolamento d’esecuzione: contenuti 2
Sistema sanzionatorio Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva Disposizioni transitorie sulla validità delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi Gradualità Cooperative sociali Disposizioni finali

17 Nuove assunzioni ed obbligo
da 15 a 35 dipendenti, per una nuova assunzione, aggiuntiva si deve assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi In caso di una seconda nuova assunzione, l’obbligo di assunzione va adempiuto contestualmente . Non sono nuove assunzioni: le sostituzioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza, quelle dei lavoratori, che, cessati dal servizio siano sostituiti entro 60 giorni quelle effettuate ai sensi della legge n.68/99

18 Ulteriori esenzioni dall’obbligo
Le disposizioni per il personale viaggiante e navigante (art. 5, c. 2, L.68/99), si applicano ai datori di lavoro che operano: in regime di concessione o mediante convenzione, al settore del trasporto merci su strada

19 Organizzazioni non lucrative
Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative( art.3, c.3) è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari la quota di riserva si calcola sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative per: enti, associazioni di arte e cultura, istituti scolastici religiosi, senza scopo di lucro ex Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB). .

20 esclusioni contratto di formazione e lavoro, apprendistato,
i reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice lavoro a domicilio. assunti per attività lavorativa all’estero, per orfani ed assimilati, divenuti inabili sul lavoro con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

21 Computabilità particolari
computabili nella percentuale di riserva ed ascrivibili alla chiamata numerica: orfani ed assimilati, divenuti inabili sul lavoro con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per cento,(se l’inabilità non sia stata determinata da violazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro i lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento. I datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, che assumono un invalido superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità.

22 Avviamento privato Richiesta di avviamento Permane la possibilità di
(entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo) Permane la possibilità di convenzioni ai sensi della L.56/87 Se il datore senza motivazioni o comunque entro 30 giorni non si presenta il servizio avvia Convocazione per ricerca di soluzione: qualifica simile o convenzione art.11 e 12 Possibilità di aderire agli esoneri parziali

23 graduatorie Rimangono in vigore quelle attuali senza distinzioni di categorie Le regioni nel definire le graduatorie per i privati tengono conto, oltre che di propri criteri aggiuntivi: anzianità di iscrizione negli elenchi; condizione economica; carico familiare; difficoltà di locomozione nel territorio.

24 Categorie protette e computo
Vengono computate nelle percentuali indicate dalla legge Per una fase transitoria di 24 mesi possono concorrere all’obbligo (in attesa della riforma della disciplina)

25 Validità delle convenzioni e le autorizzazioni
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento cessa l’efficacia di atti precedenti quali: convenzioni art. 17 e 25 L. 56/ 1987 esonero parziale, compensazione territoriale sospensione temporanea Ne vanno ridefiniti i contenuti con i servizi

26 Convenzioni con cooperative sociali. Requisiti
Requisiti delle cooperative sociali: iscritte all’albo regionale da almeno un anno, avere in corso altre attività oltre a quelle della commessa. Requisiti del professionista disabile: iscritto all’albo professionale da almeno un anno.

27 Convenzioni con cooperative sociali. condizioni
Assunzione del disabile da parte del datore di lavoro. durata : fino a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Ulteriore convenzione con percorso formativo su conforme parere del Comitato tecnico Nella convenzione tutti gli obblighi In caso di recesso, subentro del datore di lavoro

28 Ruolo di orientamento ed indirizzo
Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della legge n.68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone apposite convenzioni–quadro nazionali promuove la sottoscrizione di Protocolli d’intesa con le regioni e con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.


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