La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Corso UNIPI Ottobre Novembre 2011

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Corso UNIPI Ottobre Novembre 2011"— Transcript della presentazione:

1 Corso UNIPI Ottobre Novembre 2011
IL SISTEMA INTRASTAT Corso UNIPI Ottobre Novembre 2011 Lorella

2 FUNZIONE DEI MODELLI INTRASTAT
La nascita dell’UE prevede la libera circolazione nel territorio europeo di merci, persone, servizi e capitali Soppressione delle frontiere all’interno dell’UE che rimangono soltanto negli scambi merci con i paesi terzi Monitoraggio dello scambio merci – acquisti e cessioni - tra i paesi dell’UE attraverso un sistema informatico denominato INTRASTAT Finalità: FISCALI -> la riscossione dei tributi STATISTICHE-> il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato Lorella

3 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
FINALITA’ Il Sistema Intrastat è quindi l’insieme delle procedure volte a garantire l’assolvimento di due importanti funzioni prima svolte dalle dogane: la riscossione dei tributi e il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato. A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni. Normativa completa disponibile sul sito settore Intrastat/riferimenti normativi Lorella

4 L’acquisto intracomunitario:
Gli scambi di beni fra soggetti appartenenti a due diversi Stati comunitari sono considerate “operazioni intracomunitarie” se sono presenti i seguenti tre requisiti: soggettivo: ciascun partner comunitario possiede un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere; oggettivo: l’operazione è a titolo oneroso territoriale: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro. Tali operazioni sono disciplinate ai fini fiscali in Italia dal DL n. 331/93 convertito dalla Legge 427 del Lorella

5 Chi è obbligato all’INTRASTAT
Tutti i soggetti passivi di imposta che effettuano acquisti e/o cessioni intracomunitarie con i requisiti previsti per tali operazioni intracomunitarie (trasferimento della proprietà tra due soggetti passivi di imposta o di altro diritto reale su beni, onerosità, movimentazione (fisica) del bene da un paese UE all’altro) Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR 633/72 non soggetti passivi di imposta che – ai sensi dell’articolo 38 del DL 331/93 – hanno effettuato nell’anno precedente acquisti intracomunitari in ambito istituzionale per un valore al netto dell’IVA superiore ad € ,00 –L. 7/7/2009 n. 88 (il limite iniziale era di € 8263,31) Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR 633/72 tra cui si ricorda sono anche le Università, soggetti passivi di imposta relativamente ad attività commerciali svolte, che hanno effettuato acquisti intracomunitari indipendentemente dal loro ammontare. Lorella

6 Inoltre, chi è obbligato all’INTRASTAT dal 01/01/2010
Da tale data sono inserite nei modelli INTRASTAT tutte le prestazioni si servizio per le quali è previsto l’assolvimento dell’imposta con il reverse-charge, rese a favore di committenti soggetti passivi IVA in altro stato UE. La direttiva non introduce espressamente l’obbligo di presentare il modello Intra anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti comunitari ma il decreto di recepimento ha previsto tale obbligo Lorella

7 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
La disciplina comunitaria relativa ai modelli Intrastat è stata recentemente modificata da: Direttiva 2008/8/CE  relativa alla modifica del luogo impositivo delle prestazioni rese a soggetti passivi che dal coincide, come regola generale con il Paese del committente anziché con quello del prestatore. L’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi si estende ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi per le quali l’assolvimento dell’imposta spetta al committente, soggetto passivo comunitario, mediante il meccanismo del reverse charge (art c lett.c Dir. 2006/112/CE modificato dalla 2008/8/CE) - Direttiva 2008/117/CE, che si prefigge lo scopo di contrastare le frodi IVA connesse alle operazioni intracomunitarie, con verifiche incrociate di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi UE. Modifica la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi, che di regola dovranno essere compilati con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo (vedi slide periodicità) Lorella

8 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Periodo transitorio Le normative comunitarie sono state recepite nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 18 pubblicato in GU il Obiettive condizioni di incertezza- possibili errori da parte degli operatori Applicazione dell’art. 10 c.3 L n. 212 (statuto dei diritti del contribuente) : L’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni nella compilazione dei suddetti elenchi relativi ai mesi da GENNAIO a MAGGIO (per i mensili) o al 1° TRIMESTRE (per i trimestrali) a condizione che le eventuali violazioni siano sanate entro il 20 luglio 2010 con invio di elenchi riepilogativi INTEGRATIVI Lorella

9 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
I modelli I nuovi modelli e le relative istruzioni sono stati approvati con provvedimento Agenzia delle Dogane in data : Elenchi Riepilogativi delle CESSIONI: INTRA-1 frontespizio dell’elenco riepilogativo Cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo INTRA-1bis sezione 1: cessioni di beni INTRA-1ter sezione 2: rettifiche -beni INTRA-1quater sezione 3: servizi resi INTRA-1quinquies sezione 4: rettifiche -sevizi Lorella

10 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
……segue I Modelli Elenchi Riepilogativi degli ACQUISTI: INTRA-2 frontespizio dell’elenco riepilogativo Acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo INTRA-2bis sezione 1: cessioni di beni INTRA-2ter sezione 2: rettifiche -beni INTRA-2quater sezione 3: servizi resi INTRA-2quinquies sezione 4: rettifiche -sevizi Lorella

11 INTRA 1 – Cessione di Beni e Servizi Resi
Lorella

12 INTRA 1-bis Cessioni di Beni
Lorella

13 INTRA 1-ter Rettifiche Cessioni di Beni
Lorella

14 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
INTRA 1-quater Servizi Resi (N.B. Sono escluse le operazioni di cui agli articoli 7-quater; 7-quinquies e 7-sexies del DPR 633/72) e le operazioni Esenti – Non Imponibili – Non Soggette in altro Stato membro Lorella

15 INTRA 1-quinquies Rettifiche Servizi Resi
Lorella

16 INTRA 2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti
Lorella

17 INTRA 2-bis Acquisti di Beni
Lorella

18 INTRA 2-ter Rettifiche Acquisti di Beni
Lorella

19 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
INTRA 2-quater Servizi Ricevuti (N.B. Sono escluse le operazioni di cui agli articoli 7-quater; 7-quinquies e 7-sexies del DPR 633/72) e le operazioni Esenti – Non Imponibili – Non Soggette in Italia Lorella

20 INTRA 2-quinquies Rettifiche Servizi Ricevuti
Lorella

21 Obblighi di compilazione
Per i BENI: ai fini doganali negli elenchi vanno indicati i dati delle operazioni registrate nel periodo di riferimento, ad eccezione di quelle con fatturazione o pagamento anticipato per le quali l’indicazione è rimandata all’INTRASTAT riferito alla data di spedizione o consegna effettiva della merce (art, 50 c.7 DL 331/93) Eccezione per il materiale bibliografico che può essere registrato fiscalmente (fattura) e doganalmente (intrastat) nello stesso periodo (quindi, se anche non arrivato, nei termini della registrazione della fattura Per i SERVIZI: la registrazione ai fini doganali deve essere effettuata con riferimento al mese di integrazione/registrazione della fattura. I contribuenti sono obbligati a compilare la parte anagrafica e quella fiscale La parte statistica deve essere compilata solamente dai soggetti che presentano il modello con periodicità mensile (D.M ) e con le semplificazioni in relazione ai volumi di acquisti e cessioni previsti dallo stesso D.M. ed ai loro innalzamenti previsti dall’anno 2007 dal D.M Lorella

22 Contenuto Elenco Beni – Dati Fiscali
Intra 2-bis colonne: Numero progressivo riga; 2. Codice ISO dello Stato membro del fornitore; 3. Codice identificativo del fornitore; 4. Ammontare in euro dell’acquisto; 5. Ammontare dell’acquisto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all’euro- cambio alla data di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, alla data della fattura; 6. Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari). Intra 1-bis colonne: Numero progressivo riga; 2. Codice ISO dello Stato membro dell’acquirente; 3. Codice identificativo dell’acquirente; 4. Ammontare in euro della cessione (incluse eventuali spese accessorie direttamente imputabili e opportunamente ripartite es.trasporto, imballaggio, assicurazioni, etc.) ; 5. Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari). Lorella

23 Contenuto Elenco Beni – Dati Statistici
Intra 1-bis colonne: 1. Numero progressivo riga; 5. Natura della transazione; 6. Codice NC della merce (costituito da 8 cifre che identifica in dettaglio le merci. La nomenclatura combinata viene aggiornata annualmente per cui è necessario verificare all’inizio di ciascun anno l’esattezza dei codici utilizzati. Si può consultare la nomenclatura combinata su settore Tariffa doganale); 7. Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l’unità supplementare; 8. Quantità nell’unità di misura supplementare (es. paia); 9. Valore statistico in euro (di solito calcolato dai software: è il valore del bene aumentato delle spese di consegna fino confine di entrata in Italia); 10. Condizioni di consegna; 11. Modalità di trasporto; 12. Codice ISO Paese di destinazione; 13. Provincia di origine o di spedizione. Intra 2-bis colonne: 1. Numero progressivo riga; 6. Natura della transazione; 7. Codice NC della merce; 8. Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l’unità supplementare; 9. Quantità nell’unità di misura supplementare (es. litri); 10. Valore statistico in euro; 11. Condizioni di consegna; 12. Modalità di trasporto; 13. Codice ISO del Paese di provenienza; 14. Codice ISO del Paese di origine; 15. Provincia di destinazione. Lorella

24 NATURA DELLA TRANSAZIONE – col.6 acquisti
CODICE DESCRIZIONE OPERAZIONI TRIANGOLARI 1 Acquisto o vendita A 2 Restituzione o sostituzione di merci B 3 Aiuti governativi privati o finanziati dalla Comunità Europea C 4 Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione D 5 Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi od ad una riparazione E 6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (…prestiti) F 7 Operazione a titolo di programma comune di difesa o di altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata G 8 Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile H 9 Altre transazioni I Lorella

25 Colonne 11-12 acquisti e 10-11 cessioni
Colonna : Condizioni di consegna (sono condizioni commerciali di consegna pattuite tra le parti desunte dalla classificazione INCOTERM che rappresenta una serie di regole internazionali che definiscono diritti e obblighi delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna delle merci. ) Colonna 12-11: modo di trasporto    Modo di trasporto 1. Marittimo 2. Ferroviario 3. Stradale 4. Aereo 5. Spedizioni postali 7. Installazioni fisse di trasporto 8.Vie d’acqua 9.Propulsione propria Lorella

26 Le condizioni di consegna
CODICE INCOTERMS CODICE GRUPPO DESCRIZIONE VALORE STATISTICO EXW E Franco fabbrica Va calcolato aggiungendo al valore della merce le spese di consegna dal luogo di partenza fino al confine italiano FCA F Franco vettore Va calcolato aggiungendo al valore della merce le spese di consegna dal luogo di presa in carico della merce fino al confine italiano FAS Franco lungo bordo FOB Franco a bordo CFR C Costo e nolo Va calcolato sottraendo al valore della merce le spese di consegna dal confine italiano fino al luogo di destinazione convenuto CIF Costo, assicurazione, nolo CPT Trasporto pagato fino a… CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a… DAF D Reso frontiera Va calcolato sottraendo al valore della merce le spese di consegna dal confine italiano fino al luogo di destinazione convenuto, tranne per la clausola DAF per la quale il valore statistico rimane uguale all’ammontare dell’operazione ai fini fiscali DES Reso ex ship DEQ Reso banchina DDU Reso non sdoganato DDP Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra) Lorella

27 Semplificazioni nella compilazione degli INTRASTAT
Dall’ : le colonne relative (sia nell’Intra 1-bis che nell’Intra 2-bis) a valore statistico, condizioni di consegna, modalità di trasporto vanno compilate solo da soggetti mensili che nell’anno precedente abbiano registrato operazioni intracomunitarie di valore superiore a ,00 € (valore identico per acquisti e cessioni) (D.M. 20 Dicembre 2006) Valore riconfermato, per acquisti e cessioni di beni, dal Decreto MEF art. 6 c.4 NB: L’indicazione del valore statistico rimane comunque obbligatoria nel caso di operazioni riepilogate solo ai fini statistici. Lorella

28 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
…… ulteriori semplificazioni OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE (tabella E allegata al decreto 3/8/2005 Min. Economia e Finanze-) Nell’elenco sotto riportato sono indicate le merci escluse dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni tra Stati membri.): a. Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori; b. Oro monetario; c. Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate ( dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi); d. Merci che beneficiano di immunità diplomatica, consolare o simile; e. Merci destinate ad un uso temporaneo o restituite dopo tale uso, alle seguenti condizioni: 1. Non è prevista né effettuata alcuna lavorazione; 2. La durata prevista per l’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; 3. La spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini IVA; f. Beni che veicolano informazioni personalizzate(dischetti, nastri, pellicole, disegni, cd-rom), se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazione commerciale, nonché beni forniti a completamento di una precedente fornitura (es. aggiornamento), non oggetto di fatturazione; g. Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazione commerciale es: materiale pubblicitario e campioni commerciali; h. Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione consiste nel ripristino della funzione o condizione originaria del bene. i. Merci spedite alle forze armate nazionali o che abbiano accompagnato le stesse; j. Mezzi di lancio di veicoli spaziali; k . Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri( dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi) Lorella

29 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Le Riparazioni: NO in INTRA beni SI in INTRA SERVIZI Rimane l’obbligo delle annotazioni sul registro delle movimentazioni a titolo non traslativo della proprietà previsto dall'art. 50 DL 331/93) La deroga contenuta nell’articolo 40, comma 4-bis) del DL 331/93- equiparava dette prestazioni che nascono come prestazioni proprie della lettera vecchia lettera b) 4°c. art. 7 DPR 633/72 –quindi soggette a tassazione nel paese se eseguite nel paese- alle prestazioni indicate nella lettera d) per le quali la tassazione avveniva nel paese del committente (e non del prestatore) se soggetto passivo IVA. Adesso rientrano nei servizi generici e pertanto, se rese a soggetti passivi di imposta o comunque identificati ai fini IVA, sono tutt’ora soggette al reverse charge In ambito Istituzionale come in ambito Commerciale l’Ateneo è comunque un soggetto identificato ai fini IVA e pertanto la tassazione avviene in entrambi i casi nel ns. paese Quindi: In ambito commerciale: AUTOFATTURAZIONE In ambito istituzionale: INTEGRAZIONE della FATTURA Solo per i soggetti non identificati ai fini IVA la prestazione sarà soggetta a tassazione nel paese del prestatore Lorella

30 …..segue per le Riparazioni –adempimenti
Il bene spedito in riparazione in un paese UE è opportuno che sia accompagnato da un documento in duplice copia, numerato e datato anche per la corretta annotazione sul registro di cui all’art. 50, contenente: I dati del Committente e quelli del Prestatore Descrizione del bene Nomenclatura combinata (desumibile dall’originaria fattura di acquisto) Valore, peso e scopo dell’invio Dizione esplicita: “operazione effettuata a titolo non traslativo della proprietà ai sensi dell’articolo 40 comma 4-bis DL 331/93” Indicazione del proprio n. di VAT e richiesta di emissione fattura Al momento della spedizione e del rientro effettuare le apposite annotazione nel registro di cui all’articolo 50 del DL 331/93 Lorella

31 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
DOCUMENTO DI TRASPORTO N._______/_____ DEL__________________ COMMITTENTE _______________________________________________ ________________ VAT____________ PRESTATORE DEL SERVIZIO Spett.le ___________________________ YOUR VAT NUMBER__________ DESCRIZIONE DEL BENE ************************************************************************************************************* NATURA E QUALITA' QUANTITA' VALORE STATISTICO Vettore o incaricato del trasporto: ________________________________________________________ Targa del veicolo: _____/___________ CAUSALE DEL TRASPORTO: ___ c/lavorazione ___ reso da c/lavorazione ___ c/riparazione ___ reso da c/riparazione ___ in deposito ___ contratto d'opera ___ trasporto ___ mandato ___ passaggi interni ___ cessione gratuita ___ in noleggio o locazione ___ allestimento stand fiere ___ in visione ___ in comodato ___ contratto d'appalto ___ commissione ___ in prova ___ altro titolo non traslativo: ___ contratto estimatorio es: gratuito - garanzia Operazione effettuata a titolo non traslativo della proprietà ai sensi dell’art. 40 comma 4bis DL 331/93 Firma del Committente Firma del conducente Lorella .

32 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
INTRA per Rettifiche Questa sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi già presentati, dovute a : intervenute variazioni nell’ammontare delle operazioni Errori od omissioni sostanziali non già rilevati Per le specifiche consultare l’all.to XI “istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi resi e ricevuti Lorella

33 Contenuto Elenco INTRA Servizi
Intra 1-quater colonne: Numero progressivo riga; 2. Codice ISO dello Stato membro dell’acquirente; 3. Codice identificativo dell’acquirente; 4. Ammontare in euro del servizio reso; 5. - 6. Numero fattura; 7. Data fattura; 8. Codice servizio; 9. Modalità di erogazione; 10. Modalità di incasso; 11. Paese pagamento. Intra 2-quater colonne: Numero progressivo riga; 2. Codice ISO dello Stato membro del fornitore; 3. Codice identificativo del fornitore; 4. Ammontare in euro del servizio ricevuto; 5. Ammontare del servizio ricevuto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all’euro). 6. Numero fattura; 7. Data fattura; 8. Codice servizio; 9. Modalità di erogazione; 10. Modalità di incasso; 11. Paese pagamento. Lorella

34 …segue Contenuto degli elenchi servizi
Mod. INTRA1 quater (servizi resi) Col. 5 e 6 = numero e data fattura emessa Col. 7 = codice del servizio -> codice a 6 cifre che identifica la tipologia del servizio secondo la classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). In caso di incertezza il contribuente deve indicare il codice CPA del servizio che ritiene più vicino al tipo di attività effettivamente svolta Col. 8 = modalità di erogazione: - i = istantanea :il servizio reso viene erogato in una soluzione - r =a più riprese: “ “ “ “ a più riprese (servizi erogati ciclicamente es: manutenzioni periodiche, pubblicità continuativa, rinnovo licenza software o contratto di manutenzione) Col. 9 = modalità di incasso: - b = bonifico: il servizio reso è pagato tramite bonifico bancario (op. bancaria che consente il trasferimento dei fondi da un conto ad un altro) - a = accredito: “ “ “ con accredito su c/c bancario (versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente (qui anche i pag. con carta di credito) - x = altro: “ “ “ con modalità diverse (anche pag.con ricevuta bancaria) Col.10 = paese di pagamento ->codice ISO del paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario (circ. 36/E Ag.E. 21/10/2010) Mod. INTRA 2 quater (servizi ricevutii) Col. 6 e 7 = numero e data fattura relativa al servizio ricevuto: (circ.ag.entrate n. 12 par. 3.2): sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la numerazione progressiva seguita nella sua contabilità. Sia relativamente all’autofatturazione di cui all’art. 17 2°c. dpr 633/72 che all’integrazione della fattura Lorella

35 CPA 2008 classificazione dei prodotti associati alle attività
Questi codici, come quelli relativi ai beni e disponibili sul sito dell'agenzia delle dogane ( >tariffa doganale TARIC >accedi alla tariffa doganale TARIC >consultazione >nomenclature >TARIC >visualizza o ricerca per parole), devono essere utilizzati per comunicare le tipologie di servizio in dogana attraverso i modelli INTRA 2 quater (INTRA 2 bis per i beni). I codici da tariffa doganale TARIC sono usati anche dal fornitore. I codici CPA sono usati nei nostri modelli. Lorella

36 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
un consiglio Nella compilazione dell’ordine per i BENI ricordarsi di chiedere che sia espressamente indicato in fattura il codice del servizio onde evitare di doverlo chiedere dopo con il rischio di non poter effettuare le dovute registrazioni nei termini previsti. Nella fattura che emettiamo per un bene ceduto o un servizio prestato è buona regola indicare al nostro cliente il codice servizio che utilizzeremo nei modelli INTRA. Specificare nella fattura che emettiamo per servizi, se emessa nei confronti di un soggetto passivo, che l’operazione è soggetta al reverse charge nel paese di destinazione Lorella

37 Rettifiche per servizi
inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza: vanno registrati nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater (sezioni 3) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto modifiche di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati (colonne 6-15)) cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le successive informazioni (colonne 6-15)) Lorella

38 Servizi soggetti a rilevazione Intrastat - 1
Le prestazioni di servizi, rese o ricevute, aventi congiuntamente le tre caratteristiche seguenti dovranno essere rilevate nei nuovi modelli Intra: 1) prestazioni disciplinate dall’articolo 7 ter (Per le novità in materia di territorialità Iva per le prestazioni di servizi si veda il Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 e la circolare 58/E del 31 dicembre 2009): Sono pertanto ESCLUSI i seguenti servizi in deroga di cui all’articolo 7 quater e quinquies: servizi relativi a beni immobili, (art. 7-quater) trasporto passeggeri, (art. 7-quater) ristorazione e catering, (art. 7-quater) ristorazione e catering a bordo di treni, navi o aerei in viaggio intra UE, (art. 7-quater) attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese le fiere ecc.). (art. 7-quater) noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. (art. 7-quinquies) 2) scambiate fra soggetti passivi stabiliti in Stati membri della Comunità Europea distinti: sono pertanto esclusi i servizi prestati a soggetti privati, i servizi scambiati fra soggetti passivi stabiliti nel medesimo Stato membro e i servizi scambiati resi a o ricevuti da soggetti non residenti nella Comunità. 3) imponibili nel paese in cui è stabilito il committente: sono pertanto esclusi taluni servizi che, pur essendo disciplinati dall’articolo 7 ter, sono non imponibili o esenti per un’espressa previsione normativa nel paese del committente (taluni servizi, quali ad esempio le operazioni di assicurazione, sono esenti in tutti i paesi membri per quanto previsto dalla direttiva 2006/112). Ad esempio, nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo stabilito in Italia, il trasporto di beni in esportazione o le intermediazioni su beni in esportazione sono non imponibili in Italia per cui non sorgono obblighi in materia di Intra. Lorella

39 Servizi soggetti a rilevazione Intrastat - 2
Segue un elenco, non esaustivo, di prestazioni di servizi oggetto di rilevazione nei modelli intra nella misura in cui siano sempre soggette ad Iva nel paese del committente: a) prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari ed escludendo quelli internazionali; b) prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato membro in cui la stessa viene eseguita; d) prestazioni di intermediazione relative a cessioni nazionali o comunitarie; e) locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto; f) prestazioni di servizi, già disciplinate dall’articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633/72 indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate: - prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; - cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili; - prestazioni pubblicitarie; consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale; elaborazione e fornitura di dati e simili; - interpretariato e traduzioni; servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione; servizi resi tramite mezzi elettronici; prestiti di personale; - concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; - cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti. Lorella

40 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Inoltre dal 2010 Negli elenchi riepilogativi vanno riepilogate ai soli fini statistici nelle sezioni 1 e 2 le operazioni commerciali relative allo scambio di energia elettrica e di gas. Per le lavorazioni i soggetti mensili dovranno registrare l’operazione ai fini statistici nelle sezioni Beni e ai fini fiscali nelle sezioni Servizi. La tardiva presentazione degli elenchi Intra Beni e Servizi viene gestita direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Lorella

41 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Il modello INTRA 12 L’agenzia delle Entrate con disposizione prot. 2010/59225 del 16/04/2010 ha approvato il modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile in via Telematica, a partire dal 1° giugno 2010, relativa agli acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli Enti non soggetti IVA e dagli agricoltori esonerati. E’ una dichiarazione fiscale: si dichiara l’ammontare degli acquisti registrati nel mese precedente e l’ammontare dell’imposta dovuta Trasmissione entro la fine del mese successivo a quello di registrazione Lorella

42 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Il modello INTRA 12 Lorella

43 Lorella Zanobini@adm.unipi.it

44 Lorella Zanobini@adm.unipi.it

45 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
contenuti 1 e 2: Imponibile e imposta acquisti intracomunitari 3 e 4: Imponibile e imposta beni acquistati nel territorio dello Stato da Soggetto passivo non residente comunitario (art. 17 c. 2) es. beni giacenti in depositi doganali nello Stato. 5 : totale imponibile dei servizi (integrazione fatture/autofatture – art. 47 c. 3 DL 331/93) 6 e 7: totale imponibile sui soli servizi territoriali per regola generale (art. 7-ter) e relativa imposta8 da 8 a 12 :come da 3 a 7 ma da Soggetti non residenti EXTRA comunitari Lorella

46 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
PERIODICITA’ degli elenchi INTRA Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze art. 2 : Trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni beni o servizi oppure acquisti beni o servizi) , un ammontare totale trimestrale non superiore a euro. Vale anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro mesi e sono nei trimestri precedenti al di sotto del limite suddetto. Se detta soglia viene superata nel corso di un trimestre, deve essere presentato l’elenco riepilogativo con periodicità mensile già dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata, unitamente agli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi Il contribuente trimestrale può optare per il mensile (validità per l’intero anno) Mensile: per tutti gli altri Annuale: non esiste più Lorella

47 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Esempi: Nel corso di un trimestre un soggetto passivo realizza cessioni intracomunitarie di beni per euro e nello stesso periodo presta servizi per euro, dovrà presentare mensilmente l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi, quindi per l’intero elenco cessioni. Stessa cosa se nello stesso periodo di un trimestre un contribuente acquista beni intracomunitari per euro e riceve prestazioni di servizi per Diventa mensile. Se invece si acquistano beni per e servizi per , il contribuente rimane trimestrale. NB: le singole categorie di operazioni relative ai beni ed ai servizi non si sommano. Lorella

48 INTRA presentazione telematica
Dlgs n. 18 art. 2 lett. H (modifica all’art. 50 c. 6 DL 331/93): obbliga I soggetti passivi di Imposta sul Valore Aggiunto alla presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane di elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con soggetti iva stabiliti nei territori degli altri Stati membri della Comunità Europea (entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento) Lorella

49 Scadenza della presentazione non in via telematica
Art. 3 Decreto MEF e Art. 3 determinazione Agenzia Dogane prot /RU: Fino al 30 Aprile 2010 (gennaio-febbraio-marzo o il I° trim.) è stato possibile presentarli ancora in formato elettronico (es. cd, floppy, penna USB) - con frontespizi compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o delegato (con apposita procura) - agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Successivamente solo per via telematica entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento Lorella

50 Abrogata la proroga per il mese di Agosto
Il D.Lgs. 18/2010, attuativo della riforma IVA 2010, ha abrogato il D.P.R. 190/2004 che aveva fissato al 6 Settembre la scadenza per la presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie del mese di LUGLIO. La scadenza per la presentazione degli elenchi relativi al mese di Luglio è quindi il 25 Agosto. Rinvio non più attuabile per la modifica dell’art. 263 della Direttiva 2006/112/CE: presentazione degli elenchi mensili entro un termine non superiore ad 1 mese rispetto al periodo di riferimento Lorella

51 Il Servizio Telematico Doganale
Richiesta all’Agenzia delle Dogane dell’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I. Istruzioni su: settore EDI-servizio telematico doganale Invio dopo l’apposizione della FIRMA DIGITALE che garantisce: -- L’autenticazione degli utenti -- L’integrità e riservatezza dei dati -- Il non ripudio delle dichiarazioni telematiche Presentazione anche attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: Lorella

52 Anche attraverso i Servizi Telematici dell’AGENZIA DELLE ENTRATE
DETERMINAZIONE Agenzia delle Dogane prot /RU: A partire dal 10 Maggio 2010 gli elenchi riepilogativi predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati forniti nell’all.to I possono essere presentati anche tramite i Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate secondo i dettagli tecnici pubblicati su: da soggetti in possesso di abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline Lorella

53 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Soggetti obbligati: soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto per operazioni con soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro: * cessioni intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi (no prestazioni artt.7 quater e quinquies) * acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi art. 7 ter 2. Enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all’art.4 4°c. DPR 633/72 che svolgono operazioni nell’ambito di attività non commerciali * acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi art. 7 ter 1 e 2 per scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, energia elettrica, gas, merci acquisiste o cedute come soccorsi d’urgenza in regioni sinistrate anche se non costituiscono acquisti o cessioni intracomunitarie o prestazioni di servizi imponibili nello stato del committente Lorella

54 riepilogando: Anche i servizi
Il Dlgs n. 18 art. 2 lett.h precisa quali prestazioni devono essere comunicate: Quelle diverse da quelle di cui agli art. 7quater e 7 quinquies Quelle rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Quelle ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Quelle che gli enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all’art.4 IV° c. DPR633/72, anche quando agiscono al di fuori dell’attività commerciale o agricola, se identificati ai fini IVA, ricevono da altri soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità. Quelle che i predetti Enti prestano, agendo in attività commerciale o agricola, ad altri soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Lorella

55 Non entrano in INTRA (si all’obbligo di fatturazione):
L’art. 50 c. 6 DL 331/1993, l’art. 262 lett. C) direttiva 2006/112/CE e l’art. 5 c. 4 DM 22/02/2010 stabiliscono che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello stato membro in cui è stabilito il destinatario La normativa comunitaria che disciplina l’assoggettamento ad IVA o i casi di esenzione o non imponibilità è comune a tutti gli Stati membri che con loro provvedimenti l’hanno recepita al loro interno ma (circ. Ag. E. n. 43/E del 6 agosto 2020): Il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia non imponibile o esente nel Paese del Committente. Il prestatore italiano agisce in buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello stato membro del committente quando ha chiesto e ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente con cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo paese di stabilimento. In mancanza di tale dichiarazione il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha la certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello stato membro del committente Il committente italiano non include la prestazione ricevuta negli elenchi INTRA se per la normativa italiana la prestazione è esente o non imponibile (glielo dichiariamo?) Lorella

56 quindi, ENTI soggetti passivi se:
Svolgono anche attività commerciale o agricola Svolgono solo attività istituzionali ma sono identificati ai fini IVA avendo superato i euro di acquisti intracomunitari di beni*(Diventa soggetto passivo, ai fini delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi, anche la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’IVA” .-Artt. 43 e 44 Direttiva 2008/8/CE) Svolgono solo attività istituzionali e pur non avendo superato i euro di acquisti intracomunitari di beni sono identificati ai fini IVA avendo optato per l’assolvimento dell’imposta in Italia su tali acquisti * circ. Ag.E.12/E : in relazione alle prestazioni di servizio acquistate da enti non commerciali residenti, nella normativa comunitaria vigente non è prevista alcuna soglia che, oltrepassata, faccia nascere l’obbligo di identificazione Lorella

57 Non si considerano soggetti passivi
Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione che siano committenti di servizi per uso personale (non per l’attività) non si considerano soggetti passivi (nonostante l’esistenza di un’attività commerciale esercitata) Lorella

58 Obbligatorio “riconoscersi”
è obbligatorio (art. 50 Dl 331/93) fornire al ns. fornitore il nostro Numero di VAT (IT00………) ed è altresì obbligatorio per noi avere il Numero di VAT del nostro fornitore comunitario. E’ obbligatorio anche avere il numero di VAT del nostro cliente comunitario Da questo dipende il tipo di fatturazione che vi faranno o che andrete ad effettuare nei loro confronti a seguito delle nuove norme in materia di territorialità dei servizi dettate dalle normative 2008/8/CE e 2008/117/CE  recepite nel DPR 633/72 (D.Lgs 11/02/2010 n. 18). Lorella

59 Verifica dell’esistenza e della correttezza del VAT NUMBER:
controllo delle partite IVA comunitarie Il cedente nazionale, al fine di usufruire del beneficio della non imponibilità o di poter considerare fuori campo IVA la prestazione che rende è sempre tenuto a controllare la correttezza dei dati identificativi dell’acquirente. La condotta anche solo omissiva è da considerarsi censurabile Nei casi di incertezza è opportuno che il prestatore del servizio si faccia rilasciare dal cliente una specifica dichiarazione in merito al fatto che la prestazione viene ricevuta nell’ambito di un’attività economica. Per i clienti stabiliti nei paesi Extracomunitari nei casi dubbi bisognerebbe cercare di ottenere un certificato emesso dalle competenti autorità fiscali che confermino che il soggetto svolge un’attività economica. In alternativa si può ricorrere ad elementi indiziari quali: -possesso di un numero identificativo che, analogamente a quanto accade nella UE per la Partita IVA, venga attribuito per lo svolgimento di attività economiche -carta intestata del cliente nella quale siano evidenziati l’indirizzo della sede della sua attività ed un numero di identificazione -avere la prova dalla consultazione del sito internet che il cliente svolge attività economica. E’ comunque consigliata anche in questo caso una dichiarazione. Lorella

60 Il numero di P.IVA/VAT del cliente - dato obbligatorio in fattura-
In tutti i casi di “reverse charge” o in generale dove il committente/cliente sia debitore dell’imposta in luogo del commissionario o prestatore e nelle fatture relative a cessioni intracomunitarie deve obbligatoriamente essere indicata anche la P.IVA del cliente oltre a quella del soggetto che emette la fattura Art. 21 c. 2 DPR 633/72 “la fattura è datata e numerata in ordine progressivo e contiene le seguenti indicazioni:…….lett. F-bis) il numero di identificazione IVA attribuito allo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità” Lorella

61 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Momento di effettuazione delle operazioni e fatturazione artt. 6 e 21 DPR 633/72 Il comma 4 art. 21 DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinato a norma dell’art. 6. Coordinando i due articoli la fattura in linea generale va emessa: Per le cessioni di beni immobili il giorno di stipulazione dell’atto Per le cessioni di beni mobili il giorno della consegna o spedizione dei beni Per le prestazioni di servizi il giorno del pagamento del corrispettivo Lorella

62 Per le prestazioni di servizi
A seguito delle disposizioni della direttiva 2008/117/CE e la modifica dell’art. 64 della direttiva 2006/112/CE, il 3°c. dell’art. 6 è stato sostituito. Pertanto le prestazioni di servizi di cui all’art. 7 ter, rese da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime * Per tali prestazioni Il momento di effettuazione dell’operazioni non corrisponde più al momento del pagamento del corrispettivo * modifica dell’art. 13 c.2 l.c DPR 633/72 – applicazione dell’imposta su una base imponibile costituita dall’ammontare delle spese sostenute nell’anno dal soggetto prestatore nella realizzazione del servizio Lorella

63 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
FATTURAZIONE Ai sensi dell’art. 196 della Direttiva il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell’imposta se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggetto, soggetto passivo di imposta, non residente. Lorella

64 Fatturazione: prestazioni di servizi
I soggetti passivi italiani che prestano servizi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di altro Stato membro della Comunità, ai sensi dell’art. 21 c. 6 DPR 633/72 devono emettere fattura non soggetta ad IVA indicando: SUBJECT TO REVERSE CHARGE IN THE COUNTRY OF RECEIPT AND TO INTRASTAT (art. 44 European Directive 112/2006/CE modified with ED 08/2008/CE and admitted into Italian legislation as article 7 ter of D.P.R. 633/72) Assoggettamento a bollo Non concorre a determinare il volume d’affari Registrazione nel registro IVA di cui all’art. 23 del DPR 633/72 Lorella

65 Fatturazione: cessione di beni
I soggetti passivi italiani che cedono beni a soggetti passivi stabiliti nel territorio di altro Stato membro della Comunità, ai sensi dell’art. 21 c. 6 DPR 633/72 devono emettere fattura non imponibile IVA con l’indicazione della relativa norma (art. 41 DL 331/1993) E’ consigliato precisare in fattura: INTRACOMMUNITY SUPPLY OF GOODS e indicare il codice doganale usato per la comunicazione INTRASTAT Concorre a determinare il volume d’affari Registrazione nel registro IVA di cui all’art. 23 del DPR 633/72 Lorella

66 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
La fattura relativa ad acquisti di beni e servizi in attività COMMERCIALE Integrazione o autofattura? L’Agenzia delle Entrate con circ. 12/E del punto 3.2 risponde che : In ambito comunitario la prestazione di servizi continua ad essere documentata dal prestatore con fattura, ancorchè trattasi di operazioni fuori campo IVA. Ciò stante il committente (nonostante il Dlgs parli di autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione. In ambito extra comunitario solo autofattura Lorella

67 Integrazione – Autofattura commerciale
La fattura ricevuta da un soggetto passivo comunitario deve essere protocollata, integrata o autofatturata , registrata entro 15 gg. dal ricevimento/integrazione nel registro IVA vendite di cui all’art. 23 del DPR 633/72 e contemporaneamente anche nel registro IVA acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72. L’imposta versata e recuperata è pertanto neutra. L’Integrazione o Autofattura deve essere fatta al momento di effettuazione dell’operazione, quindi al ricevimento della fattura comunitaria o del pagamento se avvenuto prima, poi la registrazione può avvenire nei giorni successivi. SE IL PROGRAMMA DI CONTABILITA’ IN USO EFFETTUA CONTEMPORANEA REGISTRAZIONE, IL TERMINE DIVENTA QUELLO DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO. La registrazione ai fini doganali deve essere effettuata con riferimento al mese di ricevimento delle merci, per i beni, o al mese di registrazione della fattura, per i servizi Lorella

68 Autofattura operazioni con soggetti extra UE
La fattura per una prestazione di servizi ricevuta da un soggetto passivo extra comunitario deve sempre essere autofatturata (art. 17 c. 2 DPR 633/72). L’Autofattura deve essere fatta alla data del pagamento che corrisponde alla data di effettuazione dell’operazione L’importo da autofatturare corrisponde al controvalore in Euro dell’importo richiesto, calcolato alla data del pagamento o alla data del giorno immediatamente precedente se l’autofattura viene emessa nel corso della stessa mattinata quando non è ancora stato definito il cambio ufficiale della giornata. Lorella

69 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
La fattura relativa ad acquisti di beni e servizi in attività ISTITUZIONALE Il nuovo art. 30-bis DPR 633/72 disciplina gli adempimenti conseguenti l’effettuazione cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi non residenti nei confronti di soggetti passivi residenti nello Stato, compresi gli Enti di cui alle lettere b e c 2° c. art. 7-ter (quindi anche in attività istituzionale): - annotazione della relativa fattura nel registro appositamente istituito a norma dell’art. 39 DPR 633/72 entro il mese successivo al ricevimento (art. 47 c. 3 DL 331/93) - dichiarazione e versamento dell’imposta come previsto dall’art. 49 stesso decreto. Lorella

70 Integrazione – Autofattura istituzionale
La fattura ricevuta deve pertanto essere protocollata, integrata e, entro il mese successivo a quello di ricevimento registrata ai fini fiscali (art. 47 Dl 331/93). L’imposta dovrà essere versata tramite mod. F24 entro la fine del mese successivo a quello di registrazione. NB: per i SERVIZI il programma prevede l’integrazione e la contemporanea registrazione quindi non possiamo utilizzare il differimento della registrazione al mese successivo. AI FINI DOGANALI: Per i BENI: negli elenchi vanno indicati i dati delle operazioni registrate nel periodo di riferimento, ad eccezione di quelle con fatturazione o pagamento anticipato per le quali l’indicazione è rimandata all’INTRASTAT riferito alla data di spedizione o consegna effettiva della merce (art, 50 c.7 DL 331/93) Per i SERVIZI: la registrazione deve essere effettuata con riferimento al mese di integrazione/registrazione della fattura. Lorella

71 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
PROMEMORIA PER REGISTRAZIONE CONTABILE IVA INTRA ISTITUZIONALE - S.D.S.S.- LA REGISTRAZIONE IN CONTABILITà   Si ricorda che l’Iva intra che andiamo a versare nel nostro paese è un costo per l’attività istituzionale dell’Università e come tale deve risultare una uscita Consolidabile nel bilancio di Ateneo. Pertanto seguiranno le seguenti scritture finanziarie. 1) Uscita Dovrà essere assunta una prenotazione per l’importo dovuto all’Erario sulla voce di bilancio e con classe di spesa, Siope e tipo consolidato identici a quelli dell’imponibile e beneficiario “ il codice della Struttura- movimenti -”. . 2) Entrata Previa variazione di bilancio, dovrà essere registrato un credito sul tit. 3 cat. 11 cap. 02 “Recuperi e rimborsi” art 6 “ Altro”-voce finalizzata- e in apposita voce intestata “ Iva Intra” con classe di entrata 7116”Recuperi”, Siope 2110 “Recuperi e rimborsi” e tipo consolidato 03 beneficiario “ il codice della Struttura c/ movimenti”.  Dovrà naturalmente essere predisposto un mandato di pagamento (Punto 1) vincolato ad una reversale di incasso ( punto 2). 3) Uscita  Previa variazione di bilancio, dovrà essere registrato un debito sul tit. 6 cat. 16 cap. 02 “Spese non classificabili in altre voci” -voce finalizzata- e in apposita voce intestata “ Iva Intra” con classe di spesa ”trasferimento interno”, Siope 6300 “Trasferimento interno” e tipo consolidato 01 con beneficiario “ Università di Pisa”. L’Amministrazione Centrale provvederà a registrare un credito sul tit. 6 cat. 14 cap. 01 “IVA ” con classe di entrata 7123 ”trasferimento interno”, Siope 3500 “trasferimenti interni” e tipo consolidato 01 beneficiario “ Struttura c/ trasferimenti”. LA REGISTRAZIONE NEL PATRIMONIO Trattandosi di un costo l’Iva Intra, parimenti all’imponibile, dovrà essere tenuta presente nell’eventuale buono di carico. Lorella

72 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
PROMEMORIA PER REGISTRAZIONE CONTABILE IVA INTRA ISTITUZIONALE -Amministrazione Centrale- 1) Uscita Dovrà essere assunta una prenotazione per l’importo dovuto all’Erario sulla voce di bilancio e con classe di spesa, Siope e tipo consolidato identici a quelli dell’imponibile e beneficiario “ il codice 43749”.. 2) Entrata Previa variazione di bilancio, dovrà essere registrato un credito sul tit. 3 cat. 11 cap. 02 “Recuperi e rimborsi” art 6 “ Altro”-voce finalizzata- e in apposita voce intestata “ Iva Intra” con classe di entrata 7116”Recuperi”, Siope 2110 “Recuperi e rimborsi” e tipo consolidato 03 beneficiario “ 43749”. Dovrà naturalmente essere predisposto un mandato di pagamento (Punto 1) vincolato ad una reversale di incasso ( punto 2).  3) Uscita Previa variazione di bilancio, dovrà essere registrato un debito sul tit. 6 cat. 16 cap. 02 “Spese non classificabili in altre voci” -voce finalizzata- e in apposita voce intestata “ Iva Intra” con classe di spesa ”movimentazione interna”, Siope 6300 “Trasferimento interno” e tipo consolidato 02 con beneficiario “ Università di Pisa”.   4) Entrata dovrà essere registrato un credito sul tit. 6 cat. 14 cap. 01 “IVA ” con classe di entrata 7113”movimentazione interna”, Siope 3500 “trasferimenti interni” e tipo consolidato 02 beneficiario “ 43749”. L’Amministrazione Centrale provvederà al versamento mensile all’Erario. LA REGISTRAZIONE NEL PATRIMONIO Trattandosi di un costo l’Iva Intra, parimenti all’imponibile, dovrà essere tenuta presente nell’eventuale buono di carico. Lorella

73 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
La regola generale per i servizi vale anche per il commercio elettronico Ricordiamo che: La direttiva 2008/8/CE produce profondi mutamenti in materia di territorialità a decorrere dal In particolare è divenuto fondamentale il PRINCIPIO GENERALE – principio del committente - secondo il quale il luogo, quindi la territorialità, delle prestazioni di servizi rese ad un soggetto passivo è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Se le medesime prestazioni sono rese a un soggetto non soggetto passivo di imposta si ritengono territoriali laddove il prestatore ha fissato la sede della sua attività economica -principio del prestatore - Lorella

74 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
COMMERCIO ELETTRONICO Direttiva n. 2002/38/CE del 7/5/2002-D.Lgs n. 273 (G.U.3/10/2003, n. 230) Periodo transitorio di 3 anni - entrata in vigore in Italia dal 04 Ottobre 2003 proroga estesa al 31/12/2008 dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio U.E ) Ulteriore proroga al 31/12/2009 dalla L. 28/01/2009 n. 2 (di conversione del DL 185/2008 decreto anti-crisi) che ha recepito la Direttiva 2008/8/CE DEFINIZIONE: Il termine e-commerce (commercio elettronico) è usato per descrivere tutte le operazioni commerciali (attività commerciali e transazioni economiche) effettuate attraverso il WEB. Quindi qualsiasi forma di transazione basata sull'invio o sull'elaborazione di informazioni digitalizzate (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.). Tale modalità di commercializzazione può avere ad oggetto: beni materiali ->in questo caso si tratta di commercio elettronico indiretto (off-line). Il cliente procede a effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica dei beni a domicilio attraverso i canali tradizionali. L’emissione di una fattura elettronica e l’effettuazione del pagamento utilizzando una carta di credito o moneta digitale non sono sufficienti per considerare l’operazione, sotto l’aspetto fiscale, come una transazione elettronica, tassabile secondo i criteri fissati dall’Unione Europea per il commercio elettronico diretto. beni immateriali o digitalizzati (assimilati ai servizi) -> in questo caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line). Tutta la transazione commerciale, cessione e consegna, avviene per via telematica, attraverso, cioè, la fornitura in rete di prodotti virtuali. I servizi e i beni (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, eccetera) vengono dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download). Lorella

75 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
differenze esistono tra transazioni dirette al: privato consumatore finale (B2C) soggetto identificati ai fini dell’Iva (B2B) NOTA BENE: Tale fenomeno assume ancora oggi (dopo la sentenza della Corte di Giustizia CE 6 Novembre 2008 Causa C-291/07che definisce soggetto passivo anche colui che pur non avendo lo “status” di soggetto passivo, possiede una partita IVA e ancora ribadito nell’art. 43 della nuova direttiva 2008/8/CE) negli enti pubblici una importanza notevole sia che essi sviluppino le operazioni nell'area istituzionale oppure nell'area commerciale quindi il primo rilevamento è quello di individuare l'effettiva utilizzazione del bene o servizio, nell'una o nell'altra area (autofattura o integrazione – detrazione dell’imposta o non detrazione) Area istituzionale Business to consumer: è il commercio elettronico che riguarda la fornitura di beni e servizi direttamente all’utente consumatore finale (nel nostro caso non possiamo parlare, fiscalmente, di privato consumatore finale nel senso di non soggetto passivo di imposta) Area commerciale Business to business: è il commercio elettronico che riguarda invece gli scambi tra soggetti passivi di imposta.". Lorella

76 fisicamente tra il Paese del cedente a quello dell'acquirente.
L'E-COMMERCE INDIRETTO: Il Web è un mezzo per veicolare oppure offrire i propri prodotti materiali. In questo caso i beni ordinati in via telematica verranno successivamente distribuiti per via ordinaria, a mezzo posta, corriere ecc., cioè il bene viaggerà fisicamente tra il Paese del cedente a quello dell'acquirente. Pertanto il canale telematico viene utilizzato esclusivamente nella fase di scelta, di effettuazione dell'ordine ed eventualmente pagamento E' opportuno segnalare, che nell’allegato " L", della direttiva comunitaria n. 2002/38/CE viene altresì specificato che il solo fatto che il fornitore di un servizio ed il suo cliente comunichino per posta elettronica, non implica che il servizio fornito sia un servizio prestato tramite mezzi elettronici. Viene inoltre affermato che la mera raccolta di ordini tramite internet non configura la nozione di "commercio elettronico". Di conseguenza, l’e-commerce indiretto configura una vera e propria cessione/acquisto di beni che seguirà pertanto le regole proprie delle esportazioni/importazioni (art. 8 Dpr 633/72) o delle cessioni/acquisti intracomunitari se siano effettuate all'interno del territorio dell’'Unione Europea (art. 41 DI /93); Lorella

77 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
L' E-COMMERCE DIRETTO: Presuppone, differentemente dalla transazione indiretta, che il bene oggetto della transazione (libro, software, consultazione di banche dati, elaborazione dati, servizi finanziari on-line, video, immagini, musica, ecc.) sia fornito al cliente direttamente via internet. L'operazione si perfeziona completamente senza che l'oggetto della transazione si concretizzi mai in un bene materiale (che transita fisicamente) neppure nell'eventuale supporto rigido in cui è contenuto un file; il "bene virtuale" scomposto in bit viene trasferito all'acquirente attraverso solitamente le linee telefoniche, per essere immagazzinato e/o ricomposto dal suo PC. Tutto ciò che viene fornito via rete con le modalità del commercio elettronico diretto si considera prestazione di servizi e mai cessione di beni (direttiva n. 2002/38/Ce del 7 maggio 2002) Lorella

78 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Le tipologie di servizi sono individuabili nell'allegato " L" della direttiva comunitaria n. 2002/38/CE che menziona le seguenti prestazioni: fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; fornitura di software e relativo aggiornamento; fornitura di immagini, testi ed informazioni e messa a disposizione di basi di dati; fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi d'azzardo o di sorte, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportive scientifiche o di intrattenimento; fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza; Attraverso il commercio elettronico possono pertanto essere ceduti i seguenti servizi: consultazione banche dati; cessione di programmi informatici; elaborazione e fornitura dati; servizi finanziari on-line; trasmissione di beni virtuali (libri, articoli, testi, video immagini e musica). Lorella

79 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
QUINDI: Se dette prestazioni sono rese da soggetti passivi domiciliati o residenti in altri Stati membri della UE a committenti Soggetti Passivi d’imposta nello Stato, si considerano rilevanti nel territorio dello Stato del committente Se dette prestazioni sono rese da soggetti passivi domiciliati o residenti in altri Stati membri della UE a committenti NON soggetti passivi d’imposta nello Stato, si considerano rilevanti nel territorio dello Stato del prestatore Se invece dette prestazioni sono rese da soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla Comunità a committenti NON soggetti passivi d’imposta nello Stato, si considerano territorialmente rilevanti nello Stato ed in questo caso il prestatore non residente che non abbia un rappresentante fiscale deve provvedere ai sensi dell’art. 74 quinquies del DPR 633/72 all’attivazione delle procedure di identificazione con le modalità previste nel medesimo articolo, prima dell’effettuazione delle operazioni. Lorella

80 COMMERCIO ELETTRONICO = PRESTAZIONE DI SERVIZI
Come stabilito dalla direttiva n. 2002/38/Ce del 7 maggio 2002, la tassazione delle operazioni on-line, espressamente individuate dall’allegato “L” del documento comunitario, deve avvenire tenendo presente che tali operazioni, siano esse prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura di beni virtuali, rappresentano sempre, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi Ai fjni doganali, le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico, come le altre prestazioni di servizi, sono soggette alla dichiarazione attraverso i modelli INTRASTAT. Lorella

81 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
REGIME SPECIALE IVA: Per adempiere agli obblighi in materia Iva, relativamente ai servizi di "commercio elettronico diretto" resi da operatori Extra-Comunitari nei confronti di committenti privati consumatori residenti in Italia o in un altro Stato membro, la lettera d) del co.1 dell'articolo 1, D.Lgs. 273/2003 ha introdotto nel decreto Iva il nuovo art. 74-quinquies rubricato "Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità a committenti non soggetti passivi d'imposta". In particolare, viene reso operativo uno speciale regime teso a facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali degli operatori non residenti nella Comunità Europea e che non sono ivi identificati che forniscono, a committenti comunitari privati consumatori, servizi tramite mezzi elettronici. Secondo tale regime, gli operatori che prestano tali servizi a soggetti che non sono soggetti passivi d’imposta all’interno della Comunità sono chiamati ad identificarsi fiscalmente -se non lo sono già–in uno degli Stati membri. In tale Stato devono essere assolti gli adempimenti previsti dalla disciplina Iva (dichiarazione e liquidazione dell’imposta), La scelta del Paese di registrazione è lasciata all’operatore extra Ue e, in ogni caso, tale scelta non influenza l’aliquota applicabile alle operazioni poste in essere dallo stesso dopo la registrazione. Indipendentemente dallo Stato membro di registrazione, infatti, l’operatore extracomunitario è tenuto ad assoggettare ogni singola operazione all’aliquota Iva ordinaria (non ci sono agevolazioni) prevista dalla normativa dello Stato in cui è localizzato il committente Lorella

82 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Per l’identificazione in Italia esiste la sezione on e-service sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sul sito c’è lo schema di dichiarazione di inizio attività che l’operatore extra-comunitario deve presentare al Centro Operativo di Pescara prima dell’effettuazione delle operazioni con una dichiarazione dalla quale deve risultare che lo stesso non è già identificato in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Nel caso in cui il prestatore residente fuori dalla Comunità Europea non volesse avvalersi di tale regime agevolativo, dovrà adempiere agli obblighi relativi alle operazioni in argomento - che anche alla luce delle modifiche apportate dalle nuove direttive si considerano sempre effettuate nel territorio di residenza dell'acquirente privato consumatore - esclusivamente tramite un proprio rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, del Dpr 633/1972. Lorella

83 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Principi di territorialità in materia di commercio elettronico:le novità dal 2010 Art 59 comma 1 lettera k) della direttiva 2008/8/CE, in deroga al principio generale stabilisce che i servizi prestati in forma elettronica nell’ambito del cosiddetto commercio elettronico diretto a soggetti extracomunitari non soggetti passivi di imposta è il luogo di domicilio/residenza di questa persona ed in sostanza il servizio, per gli operatori UE, è detassato. La direttiva ha escluso ogni altro criterio di territorialità per i soggetti extracomunitari (art. 59 – bis ultimo comma) Lorella

84 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Principi di territorialità in materia di commercio elettronico: fino al I servizi elettronici resi da un soggetto passivo di imposta comunitario a un soggetto non soggetto passivo di imposta comunitario saranno territoriali nel luogo di residenza/domicilio del prestatore in accordo con il principio generale Lorella

85 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Principi di territorialità in materia di commercio elettronico: le novità dal 2015 A decorrere dal 1^ gennaio 2015 si unificheranno i criteri di determinazione della territorialità per i servizi elettronici resi da soggetti passivi di imposta a persone che non sono soggetti passivi siano essi comunitari od extracomunitari: l’ IVA sarà dovuta nel luogo dove è stabilito il destinatario o ha il domicilio o la residenza abituale. Sono stabilite procedure particolari di identificazione del prestatore nel luogo del consumo differenziate per gli extracomunitari o per i comunitari (cosiddetti regimi speciali): la differenza sta nel fatto che per gli extracomunitari è fornito un codice IVA ex-novo nel paese di identificazione e per i comunitari si continua ad usare il numero individuale di identificazione già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno Lorella

86 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Operazioni con la Repubblica di San Marino (i rapporti sono disciplinati dal punto di vista IVA dall’art.71 DPR 633/72 e dal DM 24 dicembre 1993) CESSIONI VERSO SAN MARINO Sono parificate alle esportazioni (l’art. 71 assimila tali operazioni alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 dello stesso decreto Fattura in 4 esemplari di cui 3 al cessionario sammarinese (1 deve essere restituita, dall’acquirente, con marca “originale” e timbro a secco apposti dall’Ufficio Tributario di San Marino entro 4 mesi dall’emissione pena comunicazione da parte del cedente italiano all’Ufficio Tributario di San Marino e all’Agenzia delle Entrate italiana). In fattura deve essere indicata la P.IVA del soggetto italiano e del soggetto san marinese (SM….) Compilazione mod. INTRA 1 bis –colonne da 1 a 6- solo parte fiscale (non c’è obbligo se il contribuente non effettua anche cessioni intracomunitarie). Le transazioni con San Marino non alterano la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat. Lorella

87 Segue operazioni con San Marino
ACQUISTI DA SAN MARINO – due modalità alternative: Procedura con addebito dell’IVA (att.istituzionale o commerciale): -emissione fattura in 4 copie, l’originale deve essere vidimato dall’Ufficio Tributario di San Marino. (registrazione art. 25, detrazione dell’imposta) NO compilazione elenchi INTRA Procedura senza addebito dell’ IVA (att.commerciale): -emissione fattura in 3 copie, l’originale deve essere vidimato dall’Ufficio Tributario di San Marino. -integrazione della fattura con l’IVA (autofatturazione art. 16 DM 24/12/93) -annotazione sul registro vendite e acquisti (doppia registrazione art. 17 c. 3 DPR 633/72) Lorella

88 ……segue Acquisti da San Marino
Procedura senza addebito dell’ IVA (att.istituzionale): Per gli enti in possesso di P.IVA che realizzano acquisti nell’ambito della propria attività istituzionale: Integrazione fatture di acquisto e annotazione nel registro art. 39 DPR 633/72 entro il mese successivo al possesso Presentazione Mod. INTRA 12 con estremi versamento dell’imposta da effettuarsi con mod. F24 on-line NO INTRA ai fini doganali Lorella

89 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Città del Vaticano Cessioni: si tratta di cessioni all’esportazione. Sulle fatture di vendita deve essere apporto il timbro delle autorità competenti a prova dell’introduzione dei beni nel territorio. Acquisti: art. 71 c. 2 DPR 633/72: l’acquirente soggetto passivo di imposta deve emettere autofattura (art. 17 c.2 DPR 633/72) Lorella

90 Regime sanzionatorio degli INTRASTAT
VIOLAZIONE NORMA SANZIONE E NORMA DI RIFERIMENTO Omessa presentazione di ciascun elenco Art.50 co.6 DL. 331/1993 DA 516,00 A 1.032,00 Euro Art.11 co.4 DLGS.471/1997 Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta DA 258,00 A 516,00 Euro Incompleta, inesatta o irregolare compilazione di ciascun elenco La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti entro 30 gg dalla richiesta degli uffici preposti al controllo Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati statistici (persone fisiche) Art.34 co.5 DL 41/1995 DA 206,00 A 2.065,00 Euro Art.11 DLGS.322/1989 Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati statistici (società ed enti) DA 516,00 A 5.164,00 Euro Art.11 DLGS.322/1989 (1) (1) La sanzione non si applica se il soggetto passivo ottempera alla richiesta dell’ufficio integrando i dati mancanti o correggendo quelli inesatti entro il termine fissato, che non può comunque essere inferiore a 30 giorni (C.M. 25/01/1999, n.23/E, Cap. III, par lett. b). Lorella

91 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Il ravvedimento operoso sempre chè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati La circolare 20/E del 16/02/2005 precisa che l’omessa o tardiva presentazione degli elenchi INTRASTAT da’ luogo a violazione punibile nei limiti visti prima ed è anche però sanabile mediante l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso In caso di violazioni ripetute della medesima disposizione (es: omessa presentazione di più elenchi nel corso dell’anno) è possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico  un’unica sanzione pari alla sanzione prevista per la singola violazione aumentata da ¼ al doppio (art. 12 Dlgs 472/1997) Lorella

92 Lorella Zanobini@adm.unipi.it
Ma quale ravvedimento? La circolare 20/E ha precisato che per la violazione in questione si può applicare solo il ravvedimento previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 D.lgs 472/1997 che prevede la sanzione ridotta ad 1/10 (modificato dall'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 ) del minimo previsto cioè 516,00/€/10=52,00 € (arrotondato) se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro un anno dall’omissione o dall’errore Deve essere eseguito con le seguenti modalità: Pagamento della sanzione; Presentazione modelli Intra: è obbligatoria in ogni caso la presentazione del modello Intra in precedenza omesso. Il versamento delle sanzioni relative all’Intra va effettuato con il modello F24 codice tributo 8911. Lorella


Scaricare ppt "Corso UNIPI Ottobre Novembre 2011"

Presentazioni simili


Annunci Google