La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE: discussione di casi reali, o simulati, nei quali sia coinvolto il personale infermieristico Rosa Maria Gaudio 27/03/2017.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE: discussione di casi reali, o simulati, nei quali sia coinvolto il personale infermieristico Rosa Maria Gaudio 27/03/2017."— Transcript della presentazione:

1 LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE: discussione di casi reali, o simulati, nei quali sia coinvolto il personale infermieristico Rosa Maria Gaudio 27/03/2017

2 AREA 1 LA RESPONSABILITA’ PENALE AREA 2 LA RESPONSABILITA’
caratteristiche rapporto di casualità condotta proff. dolo e colpa imprudenza, imperizia negligenza, inosservanza AREA 1 LA RESPONSABILITA’ PENALE profilo professionale codice deontologico legge 42/1999 legge 251/2000 Ecc. AREA 2 LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE ANALISI AREA 3 LA RESPONSABILITA’ COLLETTIVA scheda infermieristica procedure/protocolli linee guida AREA 4 LA DOCUMENTAZIONE 27/03/2017

3 AREA 1 La Responsabilità Penale
Equivale all’obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato (fattispecie già prevista dal codice); è personale e non è trasferibile a terzi. Questa responsabilità può assumere due forme: dolosa o colposa, secondo l’intenzionalità dell’agente; commissiva od omissiva; riguarda i liberi professionisti e i dipendenti pubblici; Si configura un reato comune quando il precetto penale fa riferimento a “chiunque” o come un reato proprio quando il precetto penale fa riferimento a soggetti che rivestono una determinata qualità o si trovano in una determinata situazione 27/03/2017

4 Rapporto di Causalità Art. 40 c.p. Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. La norma indica tra gli elementi costitutivi del reato il rapporto di causalità tra una determinata condotta, positiva o negativa, e l’evento. Nel caso delle lesioni colpose determinate dall’esercizio della attività sanitaria, il rapporto di causalità va identificato nella lesione dell’incolumità personale del paziente. 27/03/2017

5 Art. 40 c.p. Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 27/03/2017

6 Art. 41 c.p. Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita‘ fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita' quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se' un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. 27/03/2017

7 Art. 42 c.p. Responsabilita' per dolo o per colpa o
per delitto preterintenzionale. RESPONSABILITA’ OBIETTIVA Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 27/03/2017

8 La Condotta: E’ necessario che la condotta (azione o omissione)
sia caratterizzata, da un elemento psicologico. (dolo, colpa, preterintenzione) CONDOTTA PROFESSIONALE - Accertata caso per caso - Condotta di ogni professionista - Natura e specie incarico - Circostanze concrete d’esecuzione - Causa: antecedente ( o complesso antecedenti) necessario e sufficiente a produrre l’effetto L’EVENTO: L’evento lesivo alla persona è rappresentato, nei delitti di interesse, quelli di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, rispettivamente dalla morte o da una malattia. Cioè il risultato esteriore cagionato nella realtà naturalistica dal comportamento umano (concezione c.d. naturalistica dell’evento) anche la lesione o messa in pericolo del bene protetto (concezione c.d. giuridica dell’evento) 27/03/2017

9 Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la
Art. 575 c.p. Omicidio Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Eventuali aggravanti previste dall’art 576 e 577. 27/03/2017

10 Art. 582 c.p. Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1). (1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 27/03/2017

11 Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1). La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa (1). (1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124. 27/03/2017

12 Art. 43 c.p. Elemento psicologico del reato
IL DELITTO E’ doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; E’ preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente; E’ colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 27/03/2017

13 NEGLIGENZA IMPRUDENZA IMPERIZIA
NEGLIGENZA: Omissione di doveri È il mancato adeguamento del comportamento tenuto alle regole che prescrivono le modalità di svolgimento di quella attività IMPRUDENZA: Omissione di cautela L’operatore sanitario deve astenersi dal compiere tutti quegli atti che, secondo la miglior letteratura, possano risultare fonte di rischio per la salute dell’assistito IMPERIZIA: Difetto di abilità tecnica o di preparazione richiesta nell’esercizio della professione È la mancanza di preparazione scientifica e di adeguate cognizioni nella specifica materia. E’ la mancanza di conoscenza del complesso di regole tecniche e professionali espresse dalla categoria professionale 27/03/2017

14 Art. 44 c.p. Condizione obiettiva di punibilità
Quando per punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi la condizione, non è da lui voluto. Art. 45 c.p. Caso fortuito o forza maggiore Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore. 27/03/2017

15 AREA 2 La regolamentazione dell’esercizio
delle professioni sanitarie. Il quadro normativo LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42: ”Disposizioni in materia di professioni sanitarie” Riconoscimento di una definita area di competenze e di responsabilità e di una specifica autonomia professionale, affermata anche dall’abrogazione, per le professioni che ne erano provviste, di norme di abilitazione di carattere mansionariale. 27/03/2017

16 continua… la legge 42/99 aggiorna i criteri fondamentali che regolamentano l’esercizio delle professioni sanitarie, precisando i riferimenti concreti per l’individuazione degli ambiti e dei confini di ciascuna specifica professione. PROFILI PROFESSIONALI CODICI DEONTOLOGICI ORDINAMENTI DIDATTICI DELLA FORMAZIONE DI BASE E POST-BASE 27/03/2017

17 L’autonomia professionale riconosce agli operatori sanitari una
POSIZIONE DI GARANZIA nei confronti dei pazienti loro affidati Vi è il dovere giuridico di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l’integrità (articoli 2 e 32 della Costituzione Italiana) Il Codice Deontologico esplicita la posizione di garanzia per gli infermieri negli articoli 27/03/2017

18 RESPONSABILITA’ CIVILE
Più frequentemente le vicende giudiziarie in cui sono coinvolti i professionisti per casi di colpa professionale riguardano l'ambito civile, piuttosto che quello penale. E’ facoltà del paziente intraprendere anche l'azione penale, che spesso non viene avviata allorché vi sia stato il risarcimento del danno in sede civile, ovvero utilizzata come grimaldello per incidere maggiormente sulla tempestività del risarcimento L'azione penale procede in modo autonomo, per diretto intervento dell'Autorità Giudiziaria, solo nel caso di morte del paziente in cui può prospettarsi il reato di omicidio colposo, perseguibile d'ufficio. Secondo le norme del codice civile il responsabile è obbligato a risarcire il danno causato con il suo comportamento, danno patrimoniale o extrapatrimoniale (danno biologico o danno alla salute). 27/03/2017

19 RESPONSABILITÀ CIVILE
La responsabilità civile viene distinta in contrattuale ed extracontrattuale o aquiliana. La prima deriva da un rapporto precostituito tra le due parti, la seconda si costituisce ex novo, e deriva da un atto illecito in violazione del principio generale del neminen laedere. 27/03/2017

20 Responsabilità civile
La responsabilità contrattuale è regolamentata dall’art c.c. (Responsabilità del debitore), che stabilisce che il debitore è tenuto al risarcimento dei danni nella misura in cui non esegue esattamente la prestazione convenuta, eccettuati i casi in cui lo stesso possa dimostrare che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile 27/03/2017

21 Responsabilità civile
In campo sanitario, la struttura oltre ad essere erogatrice di prestazioni, ne è anche il garante contrattuale. Tra struttura sanitaria e paziente intercorre un contratto di prestazione d’opera professionale; quando essa non adempie alla prestazione delle cure necessarie risponde, ai sensi dell’art. 1218, di responsabilità contrattuale. 27/03/2017

22 Onere della prova Nel caso del rapporto contrattuale il danneggiato dovrà dimostrare il danno subito mentre il prestatore d'opera dovrà dimostrare che ha assolto agli oneri del contratto e che, pertanto, il mancato o inesatto adempimento è dovuto a cause a lui non imputabili. Nel caso della responsabilità extracontrattuale il danneggiato, oltre a dimostrare il danno, dovrà anche provare che questo dipende da un'azione od omissione del prestatore d'opera. 27/03/2017

23 sentenza numero 589/1999 che sancisce l’obbligo che nasce dal semplice “contatto sociale” e la sentenza 19564/2004 che ribadisce ” il rapporto professionale nasce anche in assenza di un vero e proprio contratto tra medico e malato, ma è sufficiente l'esistenza di un "contatto sociale", in quanto chi esercita la professione sanitaria ha precisi doveri di comportamento verso chi si è affidato alle sue cure "entrando in contatto con lui", indipendentemente dall'esistenza di un impegno formale.” (05 novembre 2004) 27/03/2017

24 Evoluzione del concetto giuridico di “colpa” Inversione dell’onere della prova
Il pz. oggi deve solo dimostrare di aver subito un danno. Il professionista se non vuole essere condannato deve dimostrare che l’evento avverso si è verificato per cause fortuite, non prevedibili, ed a lui non imputabili sotto il profilo dell’imperizia, imprudenza o negligenza. 27/03/2017

25 indipendentemente dalla natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, quando il sanitario effettua una determinata prestazione ha l'obbligo di agire con la massima diligenza e secondo le leges artis per raggiungere il risultato auspicato dal paziente La giurisprudenza è concorde nell'ammettere che l'obbligazione assunta dal sanitario è un'obbligazione di mezzi e non di risultato poiché non è scientificamente possibile assicurare la guarigione, ma si deve comunque assicurare la corretta prestazione. 27/03/2017

26 ha sottolineato che “le obbligazioni inerenti all’esercizio
OBBLIGAZIONE DI MEZZO La Corte di Cassazione (Cass., civile, sez. II, , n ) ha sottolineato che “le obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l’incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma, non a conseguirlo”. 27/03/2017

27 AREA 3 La responsabilità collettiva
Il principio dell’affidamento consiste nel principio in base al quale un soggetto può confidare nel comportamento lecito di altri soggetti. E’ necessario individuare il soggetto che ha il compito sovrintendere il lavoro degli altri professionisti il capo dell’equipe normalmente ha l’obbligo di prevedere ed evitare i comportamenti illeciti degli altri membri dell’equipe. Il capo equipe comunque non può rispondere per qualsiasi evento dannoso che si verifichi in capo al malato Ogni specialista interviene nel lavoro di equipe assumendosi diverse incombenze sotto la propria responsabilità, rispondendo con la propria condotta professionale sia del proprio operato che dell’operato dei propri ausiliari (la responsabilità del professionista si estende anche a quella dei suoi ausiliari e collaboratori) 27/03/2017

28 CASSAZIONE sentenza n. 447/2000
E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI SANITARI – MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE PORTATORI DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEI LORO PAZIENTI AFFIDATI, A DIVERSI LIVELLI, ALLE LORO CURE E ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE SONO PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA CHE VA SOTTO IL NOME DI POSIZIONE DI PROTEZIONE, LA QUALE, COME E’ NOTO, E’ CONTRASSEGNATA DAL DOVERE GIURIDICO, INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA DI UN CERTO BENE GIURIDICO CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A MINACCIARNE L’INTEGRITA’ 27/03/2017

29 La responsabilità collettiva
Ciascun componente dell’equipe sanitaria è tenuto ad eseguire con diligenza, prudenza e perizia le mansioni di sua competenza e contemporaneamente è interessato a controllare l’operato degli altri AFFIDAMENTO LEGITTIMO che ciascun membro dell’equipe presta in riferimento alla diligente prestazione degli altri membri 27/03/2017

30 Nell’attività del lavoro di equipe la regola ordinaria è che ciascuno risponde solamente dell’inosservanza delle “leges artis” del proprio specifico settore, perché il lavoro in questione implica, per il suo stesso esito, fiducia nel corretto comportamento degli altri; 27/03/2017

31 La responsabilità collettiva
La professionalità di ciascun membro dell’equipe ricomprende nel suo corredo nozioni che possono essere utilizzate anche per intervenire laddove la condotta di un altro membro risulti non diligente e potenzialmente dannosa Ogni singolo operatore è tenuto a controllare l’operato degli altri e a sostituirsi ad essi in caso di errore o bisogno 27/03/2017

32 eccezione: insorge un obbligo di controllo e di sorveglianza , e quindi di intervento, quando lo stesso collegamento funzionale e ambientale, che contrassegna l’attività d’equipe, consenta al soggetto partecipante di constatare circostanze fattuali e concrete che facciano prefigurare contegni scorretti e inadeguati (es., percezione di altrui atteggiamenti distratti o incerti, o delle precarie condizioni fisiche di un membro dell’equipe) o di cogliere veri e propri errori di condotta in cui un membro dell’equipe sia incorso. 27/03/2017

33 La responsabilità collettiva
Cass. IV 12/07/2006 – 6/10/2006 n Ogni sanitario è responsabile non solo nel rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell’equipe, in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purchè siano evidenti per un professionista medio, giacchè le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale. 27/03/2017

34 Un obbligo di controllo e di sorveglianza compete, poi, per definizione, al soggetto che, per la particolare sua posizione giuridica di supremazia gerarchica, è chiamato proprio a dirigere e coordinare le prestazioni dei collaboratori. 27/03/2017

35 Quindi, lo stabilire se esista un obbligo di controllo e di sorveglianza sull’operato altrui dipende, da un lato, dalla posizione gerarchica che ciascun partecipante occupa in seno all’equipe e, dall’altro, dall’esistenza di ragioni oggettive o soggettive che fanno dubitare del fatto che il collaboratore tenga un comportamento conforme a diligenza. 27/03/2017

36 La responsabilità collettiva
La responsabilità del singolo viene oggi valutata in base non solo alle attività collegabili ad altri soggetti dell’equipe, ma anche in base alle condizioni generali in cui i sanitari si trovano ad operare (condizioni strutturali, organizzazione dei turni ecc…) 27/03/2017

37 RESPONSABILITA’ CONDIVISE
MA IN CASO DI INADEGUATA ESECUZIONE DI ATTIVITA’ DELL’OSS, DI CHI E’ LA RESPONSABILITA’? 27/03/2017

38 Le professioni intellettuali
(…) attività, di particolar pregio per il loro carattere intellettuale, che trovano il loro elemento qualificante proprio nella prestazione dell’opera puramente creativa, a significare la peculiarità che si ravvisa nell’ apporto offerto dall’intelligenza e dalla cultura del professionista medesimo (…) G.Cattaneo “La responsabilità del professionista” Giuffre 1958 27/03/2017

39 Le professioni intellettuali
“espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale riguardanti determinati e specifici settori operativi di interesse collettivo o di rilevanza sociale: il loro esercizio richiede il possesso di particolari ed idonei requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica ed è caratterizzato da autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati, nonché dall’assunzione di responsabilità dirette e personali in relazione alle prestazioni svolte”. 27/03/2017

40 Le professioni intellettuali
CC Capo II: Delle professioni intellettuali Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. 27/03/2017

41 AREA 4 La documentazione
Per la professionalità Per l’autonomia culturale, abituandosi a codificare il proprio lavoro (professione intellettuale). Per migliorare la qualità dell’agire. Per favorire la comunicazione all’interno del team infermieristico e tra professionisti/operatori di aree diverse di competenza. Per verificare l’efficacia delle cure erogate. 27/03/2017

42 La documentazione… Obbligo deontologico del professionista
Obbligo normativo del professionista Garanzia dei diritti della persona assistita: Informazione Partecipazione Trasparenza Rilevanza pubblica (procedure aziendali; controllo di Qualità) Rilevanza giuridica    CONSENSO INFORMATO 27/03/2017

43 STRUMENTI LINEE GUIDA Raccomandazioni di comportamento clinico
prodotte attraverso un processo sistematico allo scopo di assistere sanitari e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche. Rappresentano il risultato delle migliori evidenze scientifiche disponibili, opportunamente integrate con l’opinione dei professionisti. 27/03/2017

44 STRUMENTI PROTOCOLLI Strumenti che formalizzano la successione
di un insieme di azioni fisiche e/o mentali e/o verbali con le quali il professionista raggiunge un determinato obiettivo definito nell’ambito della professione. Rappresentano lo strumento di pianificazione dell’assistenza che esplicita i principi scientifici che guidano l’agire professionale nel raggiungimento degli obiettivi assistenziali. 27/03/2017

45 STRUMENTI La costruzione delle Linee Guida avviene attraverso
un percorso metodologico complesso supportato da evidenze che impedisce l’AUTOREFERENZIALITA’ attribuendo loro FORZA scientifica 27/03/2017

46 STRUMENTI La FORZA definisce (A-B-C)
la qualità delle evidenze scientifiche sulla quali si basa Esse vengono misurate attraverso una scala a 3 livelli in ordine crescente di importanza (A-B-C) 27/03/2017

47 NON E’ OBBLIGATORIA E’ MOLTO RISCHIOSO NON RISPETTARLE
Le linee guida rivestono una notevole importanza sul versante medico-legale per le eventuali conseguenze civili e penali La loro applicazione NON E’ OBBLIGATORIA ma qualora le raccomandazioni siano espressioni di evidenze dimostrate e riconosciute, E’ MOLTO RISCHIOSO NON RISPETTARLE se non si è in grado di giustificarne e documentarne la mancata adesione 27/03/2017

48 prendere in considerazione la letteratura internazionale ed anche gli
E’ utile prendere in considerazione la letteratura internazionale ed anche gli indirizzi giurisprudenziali di altri Paesi. 27/03/2017

49 Scottish Intercollegiate Guidelines Network
…guidelines could be introduced two a cort by an expert witness as evidence of accepted end customary standards of care, but they cannot be introduced as a substitute for expert testimony. Courts are unlikely to adopt standards of care advocated in clinical guidelines as legal “gold standards” because the mere fact that a guideline exists does nor of itself establish that compliance with it is reasonable in the circumstances, or that non-compliance is negligent… …However well linked to evidence, clinical guidelines need so be interpreted sensibly and applied with discretion.”……. Le linee guida possono essere riprodotte da un consulente/testimone esperto come evidenze di standard assitenziali ma NON possono essere riprodotte in sostituzione di un consulente esperto. E’ improbabile che il giudice adotti le linee guida come “standard d’oro” perchè il fatto che esista una linea guida non significa che essa sia conforme e ragionevole alla circostanza…Tuttavia è bene evidenziare che le linee guida devono essere interpretate sensibilmente e applicate con discrezionalità 27/03/2017

50 MJA the medical jurnal of Australia
L’obiettivo delle linee guida è quello di determinare un Outcome positivo attraverso il miglioramento professionale e l’informazione all’utente circa le possibilità… Malgrado l’esteso riconoscimento del valore potenziale al miglioramento assistenziale, il loro valore legale è incerto e …… MJA the medical jurnal of Australia The purpose of clinical practice guidelines (CPGs) is to achieve better health outcomes by improving the practice of health professionals and by better informing consumers about management options. Despite the widespread recognition of CPGs' potential value in improving care, their legal status has been unclear and of growing concern to some health professionals. There is a lack of clarity about how CPGs may be used in a legal arena. In particular, there is confusion about whether doctors will be more, or less, vulnerable to a successful lawsuit if they follow guidelines or depart from guidelines for sound clinical reasons. To date, CPGs have rarely, if ever, been used as evidence in medical litigation, and there is virtually no judicial comment on their legal status. C’e una mancanza di chiarezza in merito a come le linee guida possano essere usate in un tribunale. In particolare c’è rispetto a come i medici possano essere più o meno vulnerabili di un successo nell’azione legale se essi si adeguano alle linee guida o deviano da esse per una valida ragione clinica. Fino ad oggi le LG sono state raramente usate come prove in controversie legali e c’è virtualmente un non giudizio sul loro stato legale…. 27/03/2017

51 MJA the medical jurnal of Australia
Le LG non ostacolano e non supportano direttamente le cause legali. E’ probabile che esse siano considerate un’altra forma di prova evidente/certa; o evidenza della prativa in una corte. “ solo un’altra forma di prova”…. Il valore delle linee guida dipende dall’obiettivo, dallo sviluppo dalla ratifica, dalla divulgazione, uso e attualità… MJA the medical jurnal of Australia Clinical practice guidelines neither hinder nor encourage litigation directly -- they are simply likely to be considered another form of expert evidence; or evidence of practice in a court case. …."just another form of expert evidence", …. …the evidentiary value of guidelines depends on their purpose, development, ratification, dissemination, use, and whether they are current…. Where CPGs are accepted as good evidence of appropriate practice, it can be more difficult for a doctor whose actions and decisions are not consistent with the CPG's recommendation to defend a case simply on the basis of customary local practice. …….. Dove le LG sono riconosciute come una strumento efficace della pratica clinica, può essere più difficile per i medici giustificare azioni e decisioni non sono attinenti ad esse. 27/03/2017

52 MJA the medical jurnal of Australia
…….. le linee guida possono rappresentare bene il "livello di attenzione", professionale concordato ma i giudici sono gli arbitri finali di questo livello e mantengono il diritto di basare giudizi su informazioni diverse da quello delle linee guida… …guidelines may well represent the agreed professional "standard of care", but the courts are the final arbiters of this standard, and retain the right to base judgments on information other than that in the guidelines If a clinician practises outside the guidelines, it is important to ensure that this is well documented and that appropriate strategies have been implemented. Se ci si discosta dall’applicazione della LG è importante che questo sia ben documentato e che le strategie appropriate siano implementate. 27/03/2017

53 MJA the medical jurnal of Australia
Un clinico potrebbe dimostrare che la LG non era importante in quel particolare caso. In alternativa, potrebbe dimostrare che il trattamento in effetti fornito era supportato da altra buona prova o che la LG era sufficientemente flessibile per includere il trattamento scelto. Ugualmente, seguire una LG potrebbe non impedire automaticamente a un medico di essere citato con successo per negligenza. … A clinician could show that the guideline was not relevant in a particular case. Alternatively, he or she could show that the treatment actually provided was supported by other good evidence, or that the guideline was sufficiently flexible to include the chosen treatment. Equally, following a guideline may not automatically prevent a doctor from being sued successfully for negligence. It will depend on all the evidence before the court. …Therefore, guidelines can aid the legal process by presenting a clear summary of available evidence, rather than leaving the courts with the responsibility of distilling this information from expert testimony. Quindi, le LG possono aiutare il processo legale rappresentando un riepilogo chiaro di prova disponibile, piuttosto che lasciare le corti con la responsabilità di distillare queste informazioni dai consulenti. 27/03/2017

54 Gli articoli riconoscono l’importanza delle Linee Guida
nel corso di contenziosi legali pur non considerandole sostitutive o di maggior valore rispetto alle perizie dei consulenti tecnici. L’orientamento internazionale è pertanto in linea con quello italiano che considera le linee guida uno strumento di lavoro citabile in giudizio. 27/03/2017

55 27/03/2017

56 Corte di Cassazione Penale Sez. IV
SENTENZA Corte di Cassazione Penale Sez. IV 26/05/2004 n Caso 1 L’accaduto riguarda una signora operata per tumore del colon, sottoposta ad intervento di resezione del sigma secondo Hartman. In corso di intervento, effettuato da solo personale medico per mancanza di quello infermieristico, una delle pinze “fermateli”, poiché molto usurata, si è rotta ed è finita in cavità addominale senza che i chirurghi si accorgessero di tale evento. A seguito di ciò la signora, che soffriva anche di cardiopatia ed epatopatia, veniva operata altre due volte per la rimozione del corpo estraneo e per una fistola che si era formata. La signora giungeva al decesso. 27/03/2017

57 Corte di Cassazione Penale Sez. IV
SENTENZA Corte di Cassazione Penale Sez. IV 18/05/2005 n Caso 2 In seguito ad intervento chirurgico addominale si è verificata una situazione di ritenzione di corpo estraneo (pinza chirurgica) al quale è seguito un altro intervento di rimozione. La formazione del laparocele, conseguente al secondo intervento, ha messo in evidenza la responsabilità per negligenza dell’intera equipe operatoria. 27/03/2017

58 Corte di Cassazione Penale Sez. IV
SENTENZA Corte di Cassazione Penale Sez. IV 22/06/2005 n Caso 3 A seguito di intervento chirurgico di taglio cesareo, si verifica la ritenzione di una garza laparotomica. In fatto di cooperazione colposa medica, addebitabile ad una equipe chirurgica, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere la particolare situazione di “anticipato scioglimento” del team chirurgico, per l’allontanamento di uno dei chirurghi, quando l’operazione non era ancora terminata. 27/03/2017

59 1) prima di iniziare l’intervento chirurgico (conta iniziale);
COSA La procedura deve essere applicata a garze,aghi, bisturi e ad ogni altro materialeo strumento, anche se unico, utilizzato nel corso dell’intervento chirurgico QUANDO Il conteggio delle garze dovrebbe essere effettuato nelle seguenti fasi: 1) prima di iniziare l’intervento chirurgico (conta iniziale); 2) durante l’intervento chirurgico, prima di chiudere una cavità contenuta in un'altra cavità; 3) prima di chiudere la ferita; 4) alla chiusura della cute o al termine della procedura; 5) al momento del cambio dell’infermiere o del chirurgo responsabile dell’equipe. Il controllo dell’integrità dello strumentario va attuato nelle seguenti fasi: 1)quando si apre la confezione sterile che lo contiene; 2) quando viene passato al chirurgo per l’utilizzo; 3) quando viene ricevuto di ritorno dal chirurgo. 27/03/2017

60 CHI Il conteggio e il controllo dell’integrità dello strumentario deve essere effettuato dal personale infermieristico (strumentista o infermiere di sala) o operatori di supporto, preposti all’attività di conteggio. Il chirurgo verifica che il conteggio sia stato effettuato e si assicura che il totale delle garze utilizzate e rimanenti corrisponda alle garze ricevute prima e durante l’intervento. Si ricorda che l’attuale orientamento giurisprudenziale, in tema di lesioni colpose conseguenti alla omissione del conteggio o alla rimozione di corpi estranei all’interno del sito chirurgico, estende l’attribuzione di responsabilità a tutti i componenti dell’equipe chirurgica (sentenze della Corte di Cassazione IV sezione penale: 26 maggio 2004 n°39062; 18 maggio 2005 n°18568; 22 giugno 2005 n°22579). 27/03/2017

61 La procedura della conta delle garze
Secondo la Cassazione, deve avvenire in 2 fasi: una precedente e una successiva alla chiusura della ferita. è opportuno il conteggio, prima della chiusura della ferita, per rimuovere eventuali pezi dimenticati (talvolta è successo con garze o cotone idrofilo)senza procedere poi alla “scucitura” subito dopo l’intervento, ma è altrettanto evidente che regole semplici di diligenza di perizia e di prudenza..impongono di controllare che tutti i ferri siano stati rimossi dopo la sutura della ferita…causa di lesioni gravi o addirittura della morte del paziente. Cassazione penale sez IV 26 maggio 2004 n 39062: Il dovere professionale di procedere al conteggio dei ferri non può ritenersi eseguito eseguendolo prima della sutura delle ferita..ma va completato con un’ulteriore verifica subito dopo la sutura per controllare la rimozione degli ulteriori pezzi..poichè è possibile che per cause diverse siano lasciati nel corpo della persona operata 27/03/2017

62 COME La procedura di conteggio deve essere effettuata a voce alta; La procedura di conteggio deve essere effettuata da due operatori contemporaneamente (strumentista, infermiere di sala, operatore di supporto); Relativamente al conteggio iniziale delle garze, controllare che il numero riportato sulla confezione sia esatto, contando singolarmente ogni garza e riportando il numero su apposita scheda, il conteggio iniziale costituisce la base per i conteggi successivi; Tutti gli strumenti, garze o altro materiale aggiunto nel corso dell’intervento devono essere immediatamente conteggiati e registrati nella apposita documentazione operatoria; L’operazione di conteggio deve essere sempre documentata mediante firma su specifica scheda predisposta dall’azienda e da allegare alla documentazione operatoria, di cui si dispone un modello (vedi i fondo alla linea guida); Tutto il materiale che arriva e ritorna dal tavolo servitore deve essere controllato nella sua integrità; Devono essere utilizzati contenitori per le garze sterili, utilizzati per l’intervento chirurgico, differenziati rispetto ad altri contenitori che raccolgono altre garze o altro materiale di sala operatoria; Evitare di fare la medicazione di fine intervento con garze con filo di bario rimaste inutilizzate per evitare falsi positivi in caso di controllo radiografico. Nel caso in cui emerga una discordanza nel conteggio ovvero sia rilevata una mancanza di integrità di strumenti o materiale occorre: Procedere nuovamente al conteggio delle garze; Segnalare al chirurgo; Ispezionare il sito chirurgico; Ispezionare l’area circostante il campo operatorio (pavimento, tutti i cestini per i rifiuti e gli strumenti utilizzati); Effettuare una radiografia intraoperatoria con la relativa lettura, prima dell’uscita del paziente dalla sala operatoria; Registrare quanto avvenuto e tutte le procedure poste in essere nella documentazione operatoria del paziente. 27/03/2017

63 prescrizioni condizionate
Per quanto concerne le prescrizioni condizionate, ovvero quelle caratterizzate da condizioni quali, “al bisogno, se occorre, etc...”, esse possono essere divise sulla base del riconoscimento del segno o del sintomo. Nel primo caso essendo il segno oggettivo il problema non si pone, riconosciuto e misurato il segno si procede alla somministrazione se sussistono le condizioni. Sono quindi da considerare accettabili dizioni del tipo: · “somministrare una fiala dell'antipiretico x se la temperatura corporea supera la temperatura tot”; · “somministrare una fiala del diuretico x se la pressione arteriosa supera i valori tot” e similari. 27/03/2017

64 Nel secondo caso invece essendo il sintomo soggettivo, perciò non quantificabile, si rende necessaria da parte dell’infermiere la formulazione di una diagnosi che rende la prassi illegittima. Il sintomo è infatti riferito dal paziente e non è quindi rilevabile oggettivamente dall'infermiere. Esempio tipico riscontrato nella prassi: “somministrare 1 fiala di morfina all'insorgere del dolore”. Compete in questo caso all'infermiere fare diagnosi di dolore, con tutto ciò che comporta in caso di errore. L'infermiere che accetta di somministrare in presenza di questa prassi si sottopone alle stesse responsabilità del medico sui possibili errori di diagnosi e di terapia”. 27/03/2017

65 (Cassazione Penale, IV sezione, sentenza 1878 del 25 ottobre 2000).
In caso di dubbi sul dosaggio prescritto dal medico, l'infermiere ha l'obbligo di attivarsi “al precipuo scopo di ottenere una precisazione per iscritto [...] non già per sindacare l'efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per richiamarne l'attenzione” (Cassazione Penale, IV sezione, sentenza 1878 del 25 ottobre 2000). 27/03/2017

66 Corte di Cassazione N. 1878/2000 A seguito del decesso di una paziente per una prescrizione sostitutiva di un farmaco non corretta (sia perché verbale sia perché errata nel dosaggio, essendo questo diverso da quello del farmaco sostituito), stabilito che, oltre ai precisi obblighi di garanzia del medico rispetto al paziente, l'infermiere è tenuto a chiedere chiarimenti al medico, essendo esigibile da parte dell'infermiere che l'attività di preparazione del flacone non sia prestata in modo meccanicistico, ma in modo collaborativo con il medico, non già per sindacare l'efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per richiamare l'attenzione sui dubbi avanzati a proposito del dosaggio in presenza di variazione del farmaco. L'infermiere coinvolto nel caso era pertanto tenuto ad attivarsi al precipuo scopo di ottenere una prescrizione per iscritto che valesse a responsabilizzare il medico e ad indurlo ad un'eventuale rivisitazione della precedente indicazione. In altre parole, laddove esistano dubbi o incertezze, l'infermiere deve intervenire contattando il medico e non eseguire passivamente la prescrizione. 27/03/2017

67 Corte di Cassazione N. 1878/2000 La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che compete all'infermiere, nel caso in cui sorgano dubbi sul dosaggio prescritto dal medico, la segnalazione al medico stesso della prescrizione dubbia al fine di indurre il medico a un'eventuale revisione dell'indicazione terapeutica e di ottenerne una precisazione scritta. Questo, precisa la suprema Corte, in quanto l'attività di preparazione di un farmaco “non sia prestata in modo meccanicistico, ma in modo collaborativo con il medico, non già per sindacare l'efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per richiamare l'attenzione sui dubbi avanzati a proposito del dosaggio in presenza di variazione del farmaco, conseguendo proprio dal dovere dell'infermiere professionale, quindi, l'obbligo di attivarsi in tal senso”. Sempre la Cassazione ha escluso la responsabilità concorrente dell’infermiere coordinatore (ex caposala) sul mancato controllo della prescrizione in quanto “tale attività è demandata, specificamente all'infermiere professionale”. 27/03/2017

68 [1] Sentenza Corte di cassazione n. 1878/2000
Da quanto fino ad ora esposto risulta chiaro che l’attività di somministrazione dei farmaci deve essere eseguita dall’infermiere non in modo meccanicistico, ma in modo collaborativo con il medico. In caso di dubbi su quanto prescritto, a tutela dell’assistito e al fine di prevenire errori nella somministrazione, l’infermiere si deve attivare, per richiedere chiarimenti, non per sindacare l’efficacia terapeutica del farmaco prescritto, ma bensì per richiamare l’attenzione e richiederne la rinnovazione in forma scritta. Il medico risponde per la posizione di garanzia rispetto ai malati. Non compete alla caposala il controllo tra la corrispondenza del farmaco prescritto in quanto tale attività è demandata specificatamente all’infermiere[1]. L’infermiere non è un mero esecutore ma secondo il profilo professionale DM 739/94 è colui che deve “garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”, tale attività è un procedimento complesso e, in caso di dubbi, l’infermiere deve intervenire contattando il medico e non eseguendo passivamente la prescrizione. [1] Sentenza Corte di cassazione n. 1878/2000 27/03/2017

69 “la prescrizione di farmaci sulla base di una prescrizione orale può essere accettata solo in casi di emergenza”; “le istruzioni telefoniche ad un infermiere, date per una somministrazione di farmaci, anche in una situazione di emergenza, non sono accettabili. Questa pratica coinvolge l'infermiere in una procedura potenzialmente pericolosa per il paziente”. In situazioni di emergenza oltre ad essere legittima la prescrizione orale, può venir meno quella che è stata definita l’unitarietà dell’atto; 27/03/2017

70 risulta accettabile sono in caso di emergenza la prescrizione orale.
Permane l’inaccettabilità delle prescrizioni telefoniche in ogni caso, in quanto implicano l’assenza del medico al letto del paziente, risulta accettabile sono in caso di emergenza la prescrizione orale. 27/03/2017

71 Sentenza Corte di Cassazione n. 1878/2000
L’attività di somministrazione dei farmaci deve essere eseguita dall’infermiere non in modo meccanicistico, ma in modo collaborativo con il medico. In caso di dubbi su quanto prescritto, a tutela dell’assistito e al fine di prevenire errori nella somministrazione, l’infermiere si deve attivare, per richiedere chiarimenti, non per sindacare l’efficacia terapeutica del farmaco prescritto, ma bensì per richiamare l’attenzione e richiederne la rinnovazione in forma scritta. Il medico risponde per la posizione di garanzia rispetto ai malati. Non compete alla caposala il controllo tra la corrispondenza del farmaco prescritto in quanto tale attività è demandata specificatamente all’infermiere L’infermiere non è un mero esecutore ma secondo il profilo professionale DM 739/94 è colui che deve “garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”, tale attività è un procedimento complesso e, in caso di dubbi, l’infermiere deve intervenire contattando il medico e non eseguendo passivamente la prescrizione. 27/03/2017

72 la Suprema Corte sentenza n. 13219/2000
ha stabilito la catena di responsabilità che ricadono sul personale sanitario in occasione della somministrazione di un farmaco letale per il paziente. La decisione è giunta al termine della valutazione di un caso relativo a due pazienti ricoverati in ospedale, deceduti per avvelenamento da potassio, derivante dalla somministrazione di fleboclisi contenente una quantità di potassio cinque o addirittura otto volte superiore a quella necessaria all'organismo umano. Ad originare il fatale errore era stata la sostituzione del normale farmaco utilizzato nel reparto con una nuova soluzione ad elevata concentrazione di potassio. La novità farmacologica era stata prescritta dal medico aiuto ed era stata introdotta in reparto dal medico assistente. La responsabilità è stata fatta ricadere sull'infermiere incaricato di preparare la fleboclisi e sui due medici per non avere adeguatamente informato il personale infermieristico sulla composizione e quindi sull'esatto impiego del nuovo farmaco. È stato assolto l’infermiere coordinatore (ex caposala), al quale spetta l’organizzazione del servizio infermieristico, la custodia e l'approvvigionamento dei farmaci, per cui il suo ruolo di controllo è solo sul rispetto degli obblighi correlati al servizio che dirige e non anche sul rispetto delle specifiche attività di dosaggio, che sono necessarie per preparare ogni singolo flacone, in conformità alle prescrizioni del medico. 27/03/2017

73 “Sole 24 Ore Sanità”- Sentenza della Corte di Cassazione, IV sez. pen
“Sole 24 Ore Sanità”- Sentenza della Corte di Cassazione, IV sez. pen. n° 13219, 19 dicembre INFERMIERE COORDINATORE E CONTROLLO DELLE DOSI DEI FARMACI La decisione è il risultato conclusivo della valutazione sul caso relativo alla morte di due persone ricoverate in un ospedale di P.****. I due pazienti erano deceduti a causa di un avvelenamento da potassio, derivante dalla somministrazione di fleboclisi, contenente un quantitativo cinque volte superiore di quello necessario all’organismo umano. Ad originare il fatale errore era stata la sostituzione del normale farmaco utilizzato nel reparto con una nuova soluzione, dall’elevata concentrazione di potassio. La novità farmacologia era stata introdotta da un secondo medico, mentre ne aveva prescritto per primo l’uso un altro dello stesso reparto. A carico di entrambi la Corte ha riscontrato una condotta professionale negligente. Riguardo al primo, per non aver adeguatamente informato il personale infermieristico sulla composizione e quindi l’esatto impiego del farmaco da lui ordinato. Nei confronti del secondo, per non essersi preoccupato di dare personalmente agli infermieri, addetti alla preparazione, un’esatta prescrizione scritta della dose da iniettare. E se, fino a questo punto, la Corte ha ricalcato la decisione presa dai giudici di primo e secondo grado, le strade del giudizio si sono separate sulle responsabilità degli infermieri. 27/03/2017

74 “Sole 24 Ore Sanità”- Sentenza della Corte di Cassazione, IV sez. pen
“Sole 24 Ore Sanità”- Sentenza della Corte di Cassazione, IV sez. pen. n° 13219, 19 dicembre INFERMIERE COORDINATORE E CONTROLLO DELLE DOSI DEI FARMACI La Cassazione, sul punto, ha fatto delle precise distinzioni di condotta accogliendo il ricorso presentato dalla caposala del reparto, di turno il giorno dell’incidente. I giudici hanno ricordato che, poiché la responsabilità penale in materia di colpa per mancato impedimento dell’evento nasce nella sola ipotesi in cui il soggetto abbia l’obbligo giuridico di impedirlo, prima di formulare qualsiasi decisione sul comportamento della caposala, bisognava verificare se su di lei ricadesse, appunto, l’obbligo di intervenire sulla preparazione del flacone. A tal fine, la Corte ha richiamato l’art. 41 del DPR 128/1969 (ndr oggigiorno, di fatto, decaduto) il quale, nel delimitare i poteri del caposala, stabilisce che a tale figura spettano l’organizzazione del servizio infermieristico, la custodia e l’approvvigionamento di medicinali. Perciò, il controllo è solamente sul rispetto degli oneri correlati al servizio che dirige e non anche sul “rispetto delle specifiche attività di dosaggio, che sono necessarie per preparare ogni singolo flacone, in conformità alle prescrizioni del medico”. In considerazione di ciò, la Cassazione ha assolto la caposala per non aver commesso il fatto. 27/03/2017

75 27/03/2017

76 Il rifiuto di provvedere alla pulizia dei malati in ospedale è omissione di atti di ufficio Reato per l’infermiera che non lava i pazienti (Cassazione 39486/2006) L’infermiera che rifiuta, accampando scuse, di pulire i pazienti dell’ospedale nel quale presta servizio rischia una condanna per omissione di atti di ufficio. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna a sei mesi di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici, per una infermiera generica in servizio presso un ospedale siciliano che si era rifiutata di pulire un paziente appena operato al colon sostenendo di provare vergogna a causa della differenza di sesso. Sia il Tribunale di Gela in primo grado che la Corte di Appello di Caltanissetta, a seguito della denuncia presentata dai parenti del paziente, avevano condannato l’infermiera, la quale aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che sarebbe stata necessaria una specifica indicazione dei medici riguardo alla pulizia del paziente e che lei si era allontanata per provvedere a far mangiare altri pazienti. La Suprema Corte ha invece affermato che non è necessaria una prescrizione del medico rivolta da ogni singolo paziente, “ben potendo essere impartita in via generale e sulla base di turni di servizio”, e che, nel caso di specie, per evidenti ragioni igienico – sanitarie, trattandosi di un paziente da poco operato all’addome, l’operazione di pulizia “rivestiva un carattere di urgenza” ed aveva la priorità rispetto alla distribuzione del vitto. (24 gennaio 2007) L’art.328 del codice penale prevede e punisce il reato di omissione di atti di ufficio, consistente nel fatto del pubblico ufficiale che "indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo". 27/03/2017

77 - l’abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c. p. )
- l’abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.). Affidare nel turno i ricoverati a personale insufficiente o non competente - pur in caso di grave carenza di personale - può comportare una responsabilità penale per i vertici aziendali ma, in alcuni casi, anche per il coordinatore infermieristico. L’eventuale mancanza delle risorse minimi indispensabili comporta responsabilità di altri: tuttavia è necessario che il coordinatore infermieristico segnali per iscritto a chi di dovere la situazione “formulando le proposte opportune per rimuovere le difficoltà” (D.P.R. n. 3/1957, art. 16).  27/03/2017

78 Lui come ognuno di noi 27/03/2017

79 Sorveglianza delle infezioni ospedaliere
Semmelweiss, 1848; Nigthingale, 1855 27/03/2017

80 C.A.I.: Community Acquired Infections
Definizione H.A.I.: Hospital Acquired Infections Infezioni contratte in ospedale, i cui sintomi compaiano dopo l’inizio del ricovero e il cui periodo di incubazione sia inferiore ai giorni di degenza C.A.I.: Community Acquired Infections Infezioni contratte al di fuori dell’ospedale e quindi già sintomatiche o in incubazione al momento del ricovero 27/03/2017

81 MALATO OPERATORE SANITARIO
SUPERFICI ARREDI STRUMENTAZIONE ARIA ACQUA MALATO LAVAGGIO MANI; USO DISPOSITIVI DI BARRIERA (GUANTI) SANIFICAZIONE (PULIZIA); SANITIZZAZIONE (PULIZIA E DISINFEZIONE 27/03/2017

82 Caduta accidentale Dimissione dopo intervento per frattura di femore
Dopo un mese visita di controllo con ricovero Rifrattura per caduta: l’infermiera aveva alzato la signora dal letto, con motivo non chiaro, invitando la stessa (novanta anni e cieca), senza sostegno a rimanere in piedi. Malgrado le insistenze della signora, l’infermiera non sosteneva la paziente che rovinava a terra Responsabilità colposa con richiesta di risarcimento danni materiali e morali. 27/03/2017

83 Caduta accidentale Responsabile unità operativa
In stanza sono presenti l’infermiera e l’operatore tecnico (1 o 2?). Hanno seduto la signora sul bordo del letto poi è sta sollevata dai due operatori ed è stata seduta in carrozzina. Appena seduta la signora è scivolata a terra Gli operatori non sono riusciti a sorreggerla 27/03/2017

84 Caduta accidentale: lettera dell’avvocato
Non credo proprio che la mia cliente abbia avuto la forza e la volontà di divincolarsi da chi la sosteneva, quasi presa da un raptus per darsi alla fuga … vi invito pertanto a desistere da tale comportamento, che ritengo pretestuoso, ostruzionistico, e antigiuridico, autorizzando la compagnia perché provveda alla liquidazione. Viene risarcito il danno 27/03/2017

85 Non esiste protocollo di prevenzione cadute dal letto per pz
Non esiste protocollo di prevenzione cadute dal letto per pz. confuso; non documentata la consulenza A fronte di impossibilità di assistenza domiciliare, pz diabetico viene ricoverato in medicina di urgenza. Somministrazione di contramal in infusione e.v. Giorno successivo al ricovero: Paziente agitato, si toglie la medicazione, viene chiamata la moglie. Chiesto alla moglie se può venire, si dichiara non disponibile perché ha un altro malato non autosufficiente da accudire; però rifiuta applicazione spondine Valutazione infermieristica paziente confuso, informato il medico del pronto soccorso Osservazione da parte dell'infermiere nella notte per circa mezz'ora 27/03/2017

86 In osservazione non documentata la parte medica Prescrizione non documentata (telefonica ?)
Trovato in terra a bordo del letto: nel tentativo di alzarsi caduta con trauma escoriato della regione pareto frontale chiamato medico Somministrato serenase 8 gtt. con scarso beneficio Chiamata la moglie, paziente va "bene". Perdita di coscienza durante il tentativo di alzare il paziente; CGS 5 27/03/2017

87 Omicidio colposo Paziente in coma ecchimosi e lacerazione frontale: tac. Teleconsulto: non eleggibile per intervento. Coma profondo; ricevuto fax- pz. non eleggibile per intervento fatta segnalazione alla pubblica sicurezza invariato, febbrile, diuresi-900 cc, inizia alimentazione enterale, richiesta consulenza anestesiologica decesso 27/03/2017

88 > Decreto Lgs n° 229 del 19 giugno 1999
BIBLIOGRAFIA > Decreto Lgs n° 739 del 14 settembre 1994 > Legge n° 42 del 26 febbraio 1999 > Decreto Lgs n° 229 del 19 giugno 1999 > Legge n° 43 del 01 febbraio 2006 > Codice Deontologico Infermieristico del 1999 > Cassazione Penale Sez. IV 26/05/2004 n > Cassazione Penale Sez. IV 18/05/2005 n > Cassazione Penale Sez. IV 22/06/2005 n > Plebani M. Trenti T. “linee guida e audit: strumenti di governo clinico nell’organizzazione sanitaria” Centro scientifico editore EBLM giugno 2004 > Collegio IPASVI Regione Emilia Romagna “Autonomia, competenza responsabilità infermieristica” anno 2003 > Ministero della salute dipartimento della qualità – “Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico. > Scottish Intercollegiate Guidelines Network, “medico – legal implication of sign guidelines”, march 2004 > Roberta Carmignola Annalisa Dobrovich Elena Dosi Alessio Fabri Cristiano Pelati 27/03/2017


Scaricare ppt "LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE: discussione di casi reali, o simulati, nei quali sia coinvolto il personale infermieristico Rosa Maria Gaudio 27/03/2017."

Presentazioni simili


Annunci Google