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Valutazione rischio Dove ing. Domenico Mannelli. 2009 2/51 Sezione II Valutazione dei rischi Articolo 28 comma 1 Oggetto della valutazione dei rischi.

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1 Valutazione rischio Dove ing. Domenico Mannelli

2 2009 2/51 Sezione II Valutazione dei rischi Articolo 28 comma 1 Oggetto della valutazione dei rischi (rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994) La valutazione la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. VARIATA

3 2009 3/51 DVR Articolo 28 comma 2 Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; NOVITA’

4 2009 4/51 DVR art. 28 comma 2 Il documento deve contenere: d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

5 2009 5/51 Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

6 OHSAS 18001 2009 6/51

7 Status Review Existing information, instructions & allocated resources Policy Best practice/Guidance from Sector Legislation & Regulations 2009 7/51

8 Initial Review - Hazard – Universal Exports Work activityHazardExposureLegal Machine operator - Electricity - Noise - Moving parts - Fork Lift Trucks 20 people working in the factory 8 hours per day Max 60 min durations Management of Health & Safety Regs Noise Regulations Electricity at Work Regulations Provision and Use of Work Equipment Regulations Cleaning- Lone working - Slips & trips (wet floors - Use of chemicals – (fumes, mixing chemicals -adverse reactions etc) - Lifting - Electricity - Working at Height Contractors – 10 Part time – 2 hours/evening Management of Health & Safety at Work Regulations Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) Provision and Use of Work Equipment Regulations Manual Handling Regulations Both contractor and Client must consider together risk assessment and preventative and proactive steps to the work force, note: Health and safety responsibilities are defined by the criminal law and cannot be passes on from one party to another by a contract. 2009 8

9 Come valutare i rischi sul posto di lavoro: le cinque fasi Identify the hazards Identify the hazards [1] Decide who might be harmed and how Decide who might be harmed and how [2] Evaluate the risks and decide on precaution Evaluate the risks and decide on precaution [3] Record your findings and implement them Record your findings and implement them [4] Review your assessment and update if necessary Review your assessment and update if necessary [5] Identificare i rischi Decidere chi potrebbe essere danneggiato e come Valutare i rischi e decidere sulla prevenzione Registrare i provvedimenti e la loro esecuzione Modificare la valutazione e, se necessario, aggiornarla 2009 9/51

10 10 2009 Risk analysis, analisi rischio Risk assessment, valutazione rischio Risk management gestione del rischio Thread identification Identify harmfull events and existing risk controls Risk estimation Estimate frequency & severity Risk evaluation Define acceptance criteria and apply it Alternative options and decision making Planning and implementing risk controls Follow-up Risk analysis Risk assessment Risk management

11 11 2009 Essential questions (Kaplan Garrick): What can go wrong? How likely is it? What are the losses (consequences)

12 12 2009 Example: Occupational health and safety risk (BS 8800: 2004) Danno lieve: Fastidio e irritazione (ad esempio, mal di testa); temporanei problemi di salute per il disagio (ad esempio diarrea) Lesioni superficiali; minori tagli e lividi, irritazione agli occhi dalla polvere Danno moderato Parziale perdita di udito, dermatite, asma; disturbi agli arti dovuti al lavoro; probemi di salute dovuti a disabilità permanente leive Lacerazioni, ustioni; commozione; gravi distorsioni;lieve frattura Danno estremo: Acuta malattie mortali; malattie che abbreb+viano la vita; grave invalidità permanente Infortuni mortali; amputazioni; multiple lesioni; grandi fratture Molto improbabile: Meno di 1% di possibilità di essere vissuta da un individuo nel corso della loro vita di lavoro Very low risk High risk Improbabile: In genere, una volta sperimentato nel corso della vita lavorativa di un individuo Very low riskMedium riskVery high risk Probabile: Tipicamente sperimentato una volta ogni cinque anni da un singolo Low riskHigh riskVery high risk Molto probabile: Tipicamente sperimentato almeno una volta ogni sei mesi, da un singolo Low riskVery high risk

13 13 2009 Very high riskUnacceptable High risk Risks that should be reduced so that they are tolerable or acceptable Medium risk Low risk Very low riskAcceptable Unacceptable Acceptable Conditionally acceptable

14 14 2009 Risk level Tollerabilità: indicazioni su tempi e azioni necessarie Very high risk Tali rischi sono inaccettabili. Sostanziali miglioramenti in materia di controlli del rsichio sono necessari, in modo che il rischio sia ridotto a un livello accettabile o tollerabile. L'attività lavorativa deve essere interrotto fino a quando le azioni di miglioramento sono attuati in modo da ridurre il rischio così che non sia più molto elevato. Se non è possibile ridurre il rischio il lavoro dovrebbe essere vietato High risk Notevoli sforzi dovrebbero essere compiuti per ridurre il rischio. Misure di riduzione del rischio dovrebbe essere attuata con urgenza entro un determinato periodo di tempo e potrebbe essere necessario prendere in considerazione la sospensione o la limitazione di attività, o di applicare misure di controllo del rischio intermedio, fino a quando questo è stato completato. Notevoli potrebbero essere attribuiti ad altre misure di controllo. Si devono adottare disposizioni per garantire che i controlli sono mantenuti, in particolare se i livelli di rischio sono associati con conseguenze estremamente pericolose e molto dannose conseguenze Medium risk Si dovrebbe considerare come se il rischio può essere abbassata, se del caso, a un livello tollerabile e, preferibilmente, ad un livello accettabile, ma il costo di ulteriori misure di riduzione del rischio dovrebbe essere presa in considerazione. Le misure di riduzione del rischio dovrebbe essere attuato entro un determinato periodo di tempo. Si devono adottare disposizioni per garantire che i controlli sono mantenuti, in particolare se i livelli di rischio sono associati con conseguenze dannose. Low risk Non sono necessari ulteriori controlli a meno che essi non possano essere attuate a costi molto bassi (in termini di tempo, denaro ed energie). Azioni volte a ridurre ulteriormente tali rischi sono assegnate a bassa priorità. Si devono adottare disposizioni per garantire che i controlli sono mantenuti. Very low risk Questi rischi sono considerati accettabili. Nessuna azione è diverso da quello necessario per garantire che i controlli sono mantenuti. NOTA Se il rischio è associato con conseguenze estremamente dannose, un'ulteriore valutazione è necessaria per aumentare la conoscenza del danno attuale

15 2009 15/51 Obiettivo del documento di valutazione dei rischi L’ obiettivo di assicurarsi che la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi svolte è raggiungibile, principalmente, mediante la valutazione dei rischi presenti in azienda, valutazione che consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori. Questi provvedimenti comprendono: -prevenzione dei rischi professionali -informazione dei lavoratori -formazione professionale degli stessi -organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.

16 2009 16/51 Obiettivo del documento di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi e la relativa Relazione deve essere, dunque, effettuata secondo un concetto di sicurezza dinamica, volta al continuo miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda. La valutazione dei rischi, quindi, non deve essere considerata come un intervento rivolto alla rilevazione delle inadempienze alle norme di sicurezza vigenti e che potrebbero essere presenti in azienda, ma come una base per ricavarne le indicazioni utili per la realizzazione del programma di sicurezza, cioè di quel programma volto alla definizione delle misure di prevenzione e protezione per assicurare ai lavoratori sempre maggiori livelli di sicurezza sul luogo di lavoro.

17 2009 17/51 Criteri per l'attività di individuazione a) Criterio di compartimentazione organizzativa Devono essere trattate unitariamente le aree che rispondono funzionalmente a una posizione chiave dell'organigramma aziendale, in modo da fare riferimento univoco ad un responsabile (ad esempio, magazzino ricevimento merci, produzioni utilities, magazzino prodotti finiti, officine, mense, servizi generali, ecc. ):

18 2009 18/51 Criteri per l'attività di individuazione b)Criterio di omogeneità Devono essere raggruppate tra loro situazioni simili per il tipo di lavoro svolto, le attrezzature e i materiali utilizzati, per le condizioni ambientali o per il luogo nelle quali si svolge (ad esempio, sala fornitori, sala disegno, sala controllo, ecc. )

19 2009 19/51 Criteri per l'attività di individuazione c)Criterio di completezza Deve essere tenuto presente che in particolare, l'esame deve essere esteso anche alle occupazioni saltuarie (ad esempio, interventi di manutenzione) e a quelle stagionali (ad esempio, centrale di riscaldamento ).

20 2009 20/51 TECNICHE DI ANALISI DI RISCHIO TECNICHE QUALITATIVE TECNICHE QUANTITATIVE ) VALIDE PER RICERCARE EVENTI INDESIDERATI VALIDE PER IL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DI UN EVENTO INDESIDERATO

21 2009 21/51 TIPO DI ANALISI DI RISCHIO TECNICHE QUALITATIVE (valide per ricercare eventi indesiderati) CHECK LIST ANALISI SISTEMATICA DEI DISEGNI, DELLE SCHEDE OPERATIVE DI PROCESSO, DELLE SPECIFICHE DEI PRODOTTI E DELLE APPARECCHIATURE EFFETTUATA CON L’USO DI UN QUESTIONARIO-GUIDA. Questa tecnica usa una lista scritta di proposizioni per verificare lo stato del sistema. Tali liste, dette appunto Check lists, in molti casi possono essere trovate in banche dati competenti, in altre devono essere redatte dal responsabile dell'analisi. Le proposizioni, spesso sotto forma di domande, vengono raggruppate per fattore di rischio oppure per argomento, tipo materiali, attrezzature, procedure.

22 2009 22/51 TIPO DI ANALISI DI RISCHIO TECNICHE QUALITATIVE (valide per ricercare eventi indesiderati) WHAT-IF ANALYSIS + CHEK LIST La tecnica prevede la costituzione di un team apposito costituito da persone che hanno una certa familiarità con l'impianto in esame. Il lavoro procede in modo singolare: ogni membro del team espone una serie di domande del tipo COSA SUCCEDE SE? Analizzando le risposte si giunge ad identificare i possibili incidenti. Questo particolare approccio è detto brain storming: la bontà, ed insieme il limite di questa tecnologia, risiede nella capacità ed esperienza di coloro che compongono il team. Per questo motivo spesso si utilizza una tecnica mista Check list /What-if in modo da superare la staticità delle check lists ed al contempo raggiungere quella completezza di analisi che la semplice What-if non garantisce.

23 2009 23/51 L’APPROCCIO PSICOLOGICO BASATO SUL PARADIGMA STIMOLUS ORGANISM RESPONSE (SOR)

24 2009 24/51 R=f(f,m,K) R = f x m Ki r : rischio f o p: frequenza attesa di evento indesiderato che provoca un danno m o d (magnitudo): grandezza del danno che l’evento può causare Ki = In-Formation Training = fattore integrato di informazione, formazione, addestramento, istruzione, aggiornamento, equipaggiamento, pronto intervento, eliminazione di comportamenti errati o inidonei, ecc. FORMULA DEL RISCHIO COMPLETA

25 2009 25/51 CALCOLO DEL RISCHIO PROBABILITÀ DEL VERIFICARSI DI EVENTI NEGATIVI DA CUI POSSONO DERIVARE CONSEGUENZE DANNOSE r = f. m MATRICE DEL RISCHIO

26 2009 26/51 RISCHIOGRAVITA’ PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO RELATIVO AL FENOMENO PERICOLOSO CONSIDERATO è una funzione della DEL DANNO POSSIBILE PER IL FENOMENO PERICOLOSO CONSIDERATO DEL DANNO CONSIDERATO Frequenza e durata di esposizione Probabilità di accadimento di un evento pericoloso Possibilità di evitare o di limitare il danno - Elementi funzione del rischio e della

27 2009 27/51 Tabella Scala delle probabilità (P) ValoreLivelloDefinizioni / Criteri 4 Altamente probabile Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….). Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda. 3 Probabile La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 2 Poco probabile La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

28 2009 28/51 Tabella Scala dell’ entità del danno (D) ValoreLivelloDefinizioni / Criteri 4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. 1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

29 2009 29/51 LA PERCEZIONE DEL RISCHIO E’ influenzata da vari fattori: - Attività intraprese volontariamente - Controllo personale sulla variabilità del rischio - Cause degli incidenti ben identificate - Cause del possibile incidente ben descrivibili da semplici leggi fisiche - Probabili conseguenze dell’incidente non gravi - Scarsa memorizzazione degli incidenti - Attività senza alternative Un equilibrato approccio alla sicurezza può essere sviluppato soltanto se il rischio reale coincide, o quasi, con quello percepito Approfondire le modalità di percezione del rischio e correggere le distorsioni con una instancabile opera di informazione 1 1 10 -1 10 -4 10 -7 Probabilità percepite Probabilità reali LA PERCEZIONE DEL RISCHIO VARIA CON LE PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO REALI

30 2009 30/51 P = 3 3)probabile: è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno 4)gravissimo: morte o invalidità totale D = 4

31 2009 31/51 P = 2 2) poco probabile: sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 2) medio:infortunio con inabilità reversibile o effetti reversibili D = 2 P = 1 D = 4 D = 1 P = 4 1) improbabile: non sono noti episodi già verificatisi 4) gravissimo: morte o invalidità totale 4) altamente probabile 1) lieve

32 2009 32/51 P = 1 1) improbabile: non sono noti episodi già verificatisi 1)lieve:infortunio con inabilità rapidamente reversibile o effetti rapidamente reversibili D = 1

33 2009 33/51 MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: R = P X D P D 481216 36912 2468 1234 4 3 2 1 1 2 3 4 R > 8 Azioni correttive indilazionabili 4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

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38 2009 38/51 Contenuto del documento valutazione dei rischi 1.Dati generali identificativi dell'azienda 2. Descrizione dell'attività e schema del ciclo lavorativo. 3. Organigramma funzionale se disponibile e/o descrizione di incarichi e mansioni del personale in azienda dal quale si evinca la figura del datore di lavoro e delle altre eventuali figure gerarchiche (dirigenti, preposti, ecc.); descrizione degli incarichi propri di ciascuna delle funzioni aziendali individuate. 4. Indicazione delle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione : nominativo del R.S.P.P. e degli eventuali altri addetti al S.P.P., nominativo del medico competente, nominativo del R.L.S.A./adesione al sistema di rappresentanza territoriale - R.L.S.T., presenza di consulenze), posizione del R.S.P.P. : interno, esterno, datore di lavoro stesso. E’ conveniente che per RSPP e addetti SPP interni, non dedicati esclusivamente a compiti di sicurezza, venga specificata la funzione che essi già svolgono in azienda. 5. Indicazione delle figure dedicate all'emergenza, evacuazione rapida e primo soccorso. Il documento indica gli addetti dedicati all'emergenza e le risorse assegnate (tempo per la formazione, mezzi, strutture ecc.).

39 2009 39/51 Contenuto del documento valutazione dei rischi 6. Descrizione delle attività e delle modalità di gestione della sicurezza in azienda. Descrivere ocome il Servizio di Prevenzione e Protezione s’interfaccia con le funzioni aziendali:ecc.). ocome sono pianificate, organizzate e verificate le attività lavorative in riferimento agli aspetti preventivi di sicurezza e igiene; ocome avviene il controllo delle misure di prevenzione attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità. 7. Elencazione e descrizione delle attività effettuate all'interno dell'azienda affidate a terzi (appalto ). Modalità di organizzazione delle attività date in appalto. 8. Elencazione e descrizione delle attività effettuate all'interno di aziende in qualità di appaltatore. DUVRI.

40 2009 40/51 Contenuto del documento valutazione dei rischi 9. Indicazione dei soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi e delle modalità di coinvolgimento nelle fasi di avvio ed aggiornamento di tale processo : figure previste dal D.Lgs. 626/94: medico competente, rappresentante dei lavoratori, figure dirigenziali, lavoratori, ecc. altre figure. 10. Individuazione dei centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 11. Specificazione dei criteri e metodi per la stima dell’esposizione in riferimento ai centri/fonti di pericolo individuati. 12. Specificazione della metodologia adottata e dei criteri utilizzati per valutare la rilevanza (quantificazione del grado di rischio) e gestire i rischi individuati.

41 2009 41/51 Contenuto del documento valutazione dei rischi 13. Individuazione/descrizione delle misure di prevenzione e protezione programmate per eliminare o ridurre il livello dei rischi determinati in conseguenza della valutazione. S’indicheranno: 13.1. misure tecniche 13.2. individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale 13.3. misure organizzative programmi di formazione programmi di informazione programmi di controllo e verifica dell’applicazione ed idoneità delle misure messe in atto programmi di manutenzione 13.4. misure procedurali procedure di sicurezza sorveglianza sanitaria programmi di monitoraggio dell'esposizione.

42 2009 42/51 Contenuto del documento valutazione dei rischi 14. Tempi di attuazione in riferimento alle misure tecniche, organizzative e procedurali individuate al punto 13. Il piano di attuazione dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi e la verifica della loro effettiva messa in atto (art. 4 comma 2 lett. c del D.Lgs. 626/94: programma delle misure per garantire nel tempo dei livelli di sicurezza). 15.Gestione e revisione del documento di valutazione dei rischi. Il documento di valutazione dei rischi (o la relazione finale di cui all’art. 4 comma 2 lett. a) indica le date di compilazione e di revisione di tale atto; indica il/i nominativo/i del/i compilatore/i. posto all’ordine del giorno degli argomenti della riunione periodica di sicurezza ex art. 11 del D.Lgs. 626/94; sottoposto all’attenzione del rappresentante dei lavoratori, in occasione di revisioni o aggiornamenti del documento effettuate in seguito a modifiche lavorative, modifiche tecniche, ecc.; portato a conoscenza di (indicare i destinatari), mediante (indicare le modalità)

43 2009 43/51 Documentazione di riferimento del documento di valutazione dei rischi 1. Documentazione sanitaria (programma di sorveglianza sanitaria, relazioni del medico competente sullo stato di salute dei lavoratori, misurazioni ambientali e biologiche dei rischi, verbali di sopralluogo del medico competente/RSPP). 2. Piano di emergenza/disposizioni per la prevenzione incendi. 3. Verbali riunione periodica e verbali altre riunioni pertinenti alla sicurezza. 4. Documentazione sull’attività formativa e informativa di tutte le figure aziendali. 5. Relazioni sull'andamento infortunistico e sulle cause e circostanze degli eventi.

44 20092009 44/51 Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi. (Fonte CEE) CONCLUSIONIAZIONI I rischi sono insignificanti ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro. Terminare ora le valutazioni. Non sono necessarie ulteriori misure.

45 20092009 45/51 Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi. (Fonte CEE) CONCLUSIONIAZIONI I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile per es. conformemente alle norme della Comunità o a quelle nazionali. E’ possibile apportare miglioramenti alla protezione. Terminare le valutazioni. Il mantenimento del rispetto delle norme compete ai sistemi di prevenzione del datore di lavoro.

46 20092009 46/51 Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi. (Fonte CEE) CONCLUSIONIAZIONI I rischi sono ora sotto controllo ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro, oppure i sistemi di controllo esistenti hanno la tendenza a funzionare male o ad essere male impiegati. Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione; mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori. Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni.

47 20092009 47/51 Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi. (Fonte CEE) CONCLUSIONI AZIONI Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove che causino malattie o ferite. Paragonare le misure esistenti alle norme di buona prassi. Se il paragone è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e di protezione.

48 20092009 48/51 Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi. (Fonte CEE) CONCLUSIONI AZIONI I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettati i principi generali stabiliti all’art. 3 del D.Lgs 626/94. Eliminare i rischi o modificare il regime di controllo in modo da conformarsi ai principi stabiliti, basandosi sulla buona prassi come guida.

49 20092009 49/51 Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi. (Fonte CEE) CONCLUSIONI AZIONI Vi sono rischi elevati e non adeguatamente controllati. Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire e controllare l’esposizione ai rischi (esaminare l’eventualità di bloccare il ciclo produttivo). Valutare le esigenze a lungo termine.

50 20092009 50/51 Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi. (Fonte CEE) CONCLUSIONI AZIONI Non vi sono prove che esistano o meno rischi. Continuare a cercare altre informazioni a seconda della necessità finché è possibile giungere ad una delle conclusioni di cui sopra. Nel frattempo applicare i principi di sicurezza professionale per minimizzare l’esposizione.

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