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LA FASE GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

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Presentazione sul tema: "LA FASE GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE"— Transcript della presentazione:

1 LA FASE GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
DR. GIAMPAOLO PEYRON – CORTE D’ASSISE DI TORINO

2 Importanza dell'istituzione delle misure di prevenzione antimafia
estensioni di applicabilità introdotte con le novelle legge 125/2008 e legge 94/2009 (cd. pacchetti sicurezza) a) abrogazione dell’articolo 14 legge 55/90 e piena efficacia articolo 19 legge Reale 152/1975 (Cass. Sez.5^ 04/02/2009 – pag.7) b) ampliamento dei soggetti proponendi per la misura patrimoniale (articolo 1 legge 575/65) c) ampliamento dei soggetti proponenti (DNA, DDA, DIA, Procura, Questore) d) Proponibilità disgiunta ed autonoma delle misure personali e patrimoniali (L.2008) prescindendo dalla attualità della pericolosità (L.2009) e) Confiscabilità di beni non giustificati, sproporzionati rispetto alle dichiarazioni dei redditi o alle attività svolte, nonché di beni provento, frutto o reimpiego di attività illecite f) Confiscabilità del tantundem (o per equivalente) in caso di dispersione (articolo 2 ter comma 9) g) Revoca dell'assegnazione in caso di ritorno dei beni nella disponibilità del proposto i) Proponibilità anche contro gli eredi entro cinque anni dalla morte e proseguibilità contro gli eredi in caso di morte del proposto in corso di procedura (già Cass.) l) Presunzione di intestazioni fittizie (articolo 2 ter ultimo comma)

3 Procedura seguita dal tribunale per giungere all'applicazione delle misure dal deposito della proposta alla pronuncia di primo grado con decreto motivato Competenza - spetta al tribunale del capoluogo di provincia (articolo 4) e, per affinità di materia e di confini di competenza territoriale, il CSM ha ritenuto, ove non vi sia una sezione apposita, che la competenza venga attratta alla Corte d‘Assise a) le leggi fondamentali di riferimento (personali legge 1423/56; patrimoniali legge 575/65 b) il procedimento si conforma a quello che si celebra avanti il Tribunale Di Sorveglianza (vedi articolo 4 legge 1423/56; articoli 636 e 637 del vecchio codice di procedura penale, da intendere come articolo di 678 e seguenti del nuovo codice di procedura penale) > udienza camerale, partecipazione necessaria del PM e del difensore, oltre che del proposto, > avviso da notificare entro i 10 giorni precedenti c) si tratta di procedimento di natura amministrativa da cui consegue che: - il collegio può cambiare fino all’inizio della discussione; - si può acquisire qualunque documento o prova anche di altri processi senza l'adozione degli articoli 238, 240 e 114 codice di procedura penale (la giurisprudenza ha sempre affermato la piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario purché idoneo e certo a formare il convincimento del giudice con eccezione, secondo la giurisprudenza più recente, di vizi di cosiddetta inutilizzabilità patologica, ovvero derivanti da violazione di diritti garantiti costituzionalmente); - il sequestro anticipato non è impugnabile; - discrezionalità (non obbligatorietà) della proposta di prevenzione; - ammesso il “bis in idem” (cfr. art. 649 c.p.p. – Cass pag 15)

4 La proposta - personale e patrimoniale; - congiunta, disgiunta, o esclusivamente patrimoniale; la misura personale presuppone l'attualità della pericolosità, la misura patrimoniale non più (cenni alla cd. pericolosità perdurante dei mafiosi, rispetto alla cd. pericolosità qualificata dei criminali rientranti nell'articolo 19 legge Reale); (rif. articolo 2 bis comma 4 e articolo 2 ter comma 2)

5 Sequestro anticipato Decreto del Presidente entro cinque giorni dalla proposta da convalidare entro 30 giorni da parte del Tribunale (art. 2 bis comma 5) anche d’ufficio – durata di un anno prorogabile (pag 11) oppure, nei casi d’urgenza e su richiesta, decreto del Presidente, con successiva convalida del Tribunale entro 10 giorni (art.2 ter comma 2); a) oggetto: beni di cui si possa prevedere che verrà disposta la confisca indicati ex articolo 2 ter comma 3 (attenzione ai beni ubicati all'estero, difficilmente aggredibili se non in base a convenzioni bilaterali, ma che è comunque molto utile individuare ed indicare in proposta nella prospettiva di una confisca per equivalente, qualora si presuma la volontà di occultarli - articolo 2 ter comma 10) b) nomina dell'amministratore e del giudice delegato (art.2 sexies) c) possibilità per il Tribunale di disporre il sequestro in corso di procedura (2 ter co.2°) d) revoca del sequestro relativamente a quei beni di accertata legittima provenienza o di cui il proposto non risulti avere la disponibilità di fatto (collegare ai terzi in buona fede - 2 ter comma 10) e) concetto di terzi interessati: sono i titolari dei beni in sequestro e devono essere citati in giudizio con facoltà di difendersi e presentare o chiedere prove; se non vengono citati la procedura non è inficiata di nullità residuando il rimedio dell'incidente di esecuzione (Cass. Sezioni Unite 19/12/2006 numero 57) f) valutazioni di opportunità sull’ampiezza del sequestro - iscrizione del sequestro ex articolo 104 disposizioni di attuazione, con postergazione rispetto alle iscrizioni e trascrizioni civilistiche antecedenti (prospettive di futuro cambiamento, articolo 2 ter comma 10; cenni alle problematiche bancarie in caso di mutui ipotecari)

6 LA DECISIONE CONCLUSIVA
(confisca totale o parziale – non confisca e restituzione) Decreto motivato: immediata esecutività delle misure personali; esecutività differita al momento della definitività delle misure patrimoniali (salva la perduranza del sequestro e la possibilità di sospendere la revoca del sequestro, su domanda del pubblico ministero, in caso di appello proposto dalla pubblica accusa contro il decreto di primo grado che non confischi in tutto o in parte i beni precedentemente sequestrati) - articolo 3 ter commi 2 e 3 -

7 Confisca: articolo 2 ter comma 3 – due tipologie di beni confiscabili
(problematiche probatorie – Cass. Pag.17 e 20 – insussistenza dell’inversione dell’onere probatorio) Cass.Sezioni Unite 18/1996 (analogie con la confisca ex articolo 240 codice penale) Cass. Sezioni Unite 57/2006 sulla revocabilità della confisca definitiva (ricezione legislativa nella legge delega 136/2010 per redigere il codice antimafia)

8 INTEGRAZIONI (dott. Giancarlo Capecchi – Tribunale di Torino – 2^ sez

9 Onere della prova ed onere di allegazione - non c'è inversione dell'onere probatorio
Collegamento logico temporale tra acquisizione del bene ed epoca di pericolosità sociale - problematiche giurisprudenziali Violazioni finanziarie e rapporti con la nozione di provento illecito (cenni al caso di condoni fiscali) Riflessi sulle differenti tecniche decisorie: il caso Palermo (contesti mafiosi) e il caso Torino (contaminazioni socio-economiche)

10 NESSO LOGICO-CRONOLOGICO - GRAFICO ESEMPLIFICATIVO VALORI ATTUALIZZATI (euroconverter + software di rivalutazione pecuniaria)

11 VALORI COMPARATI E PERCENTUALI

12 GIURISPRUDENZA ESSENZIALE
Disponibilità di fatto dei beni (Cass. Scopo riequilibratore socio-economico della confisca Nesso logico-cronologico esteso ed attualità storica della pericolosità Principio di proporzione della confisca Analisi bene per bene Rilevanza delle spese nel calcolo della sproporzione reddituali - Accessione invertita

13 FINE


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