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JOBS ACT Semplificazioni e controlli a distanza

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Presentazione sul tema: "JOBS ACT Semplificazioni e controlli a distanza"— Transcript della presentazione:

1 JOBS ACT Semplificazioni e controlli a distanza
D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 9 ottobre 2015 Area Lavoro, Previdenza, Assistenza Legale e Sburocratizzazione

2 Collocamento mirato Modifiche alla disciplina 2
Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 2

3 Art. 1 LINEE GUIDA definizione entro 180 giorni, con decreto Minlavoro, sulla base dei seguenti principi: Promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con INAIL, per il supporto all’inserimento lavorativo Promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e con le associazioni delle persone con disabilità, al fine di favorire l’inserimento lavorativo Analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare Promozione dell’istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro Individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa Settore 3

4 ELENCO CATEGORIE DISABILI
Art. 2 ELENCO CATEGORIE DISABILI Ampliamento delle categorie inclusione di soggetti che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità in ragione della capacità lavorativa ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo Modifica art. 1, co. 1, l. 68/1999 Settore 4

5 IMPRESE DA 15 A 35 DIPENDENTI
Art. 3 IMPRESE DA 15 A 35 DIPENDENTI Soppresso il regime di gradualità nelle assunzioni dal 1° gennaio 2017 i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile, senza attendere la «nuova assunzione» Modifica art. 3, co. 2, l. 68/1999 Settore 5

6 computati nella quota di riserva in caso di:
Art. 4 CRITERI DI COMPUTO Lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, non assunti tramite il collocamento obbligatorio computati nella quota di riserva in caso di: riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% (o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui al D.P.R. 915/1978 – T.U. pensioni di guerra) riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, con disabilità intellettiva e psichica Nuovo art. 4, co. 3-bis, l. 68/1999 Settore 6

7 Art. 5 ESONERO 60 PER MILLE Datori di lavoro che occupano addetti alle lavorazioni con un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille autocertificazione dell’esonero dall’obbligo di assunzione, con riferimento ai medesimi addetti pagamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili del contributo esonerativo: pari a euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato Modalità di versamento dei contributi demandate a successiva decretazione, entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto Nuovo art. 5, co. 3-bis, l. 68/1999 Settore 7

8 MODALITÀ DI AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 6 MODALITÀ DI AVVIAMENTO AL LAVORO Richiesta nominativa Stipula di convenzioni ex art. 11 Avviamento d’ufficio possibilità far precedere la richiesta nominativa dalla richiesta all’Ufficio competente di effettuare una preselezione dei disabili iscritti ed aderenti alla specifica occasione di lavoro, in base a qualifiche e modalità concordate con il datore di lavoro avviamento d’ufficio solo in caso di mancato adempimento all’obbligo di assunzione entro i termini di legge, secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra concordata con il datore, sulla base delle qualifiche disponibili Modifica art. 7, co. 1, l. 68/1999 Settore 8

9 Art. 7 ELENCHI E GRADUATORIE Possibilità per il lavoratore disabile di iscriversi negli elenchi del collocamento mirato di un solo ambito territoriale: quello di residenza dell’interessato quello di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione della precedente iscrizione Modifica art. 8, co. 1, l. 68/1999 Settore 9

10 BANCA DATI DEL COLLOCAMENTO MIRATO
Art. 8 BANCA DATI DEL COLLOCAMENTO MIRATO Sezione della Banca dati politiche attive e passive: informazioni concernenti datori di lavoro obbligati e lavoratori interessati informazioni circa accomodamenti ragionevoli adottati prospetti informativi comunicazioni obbligatorie informazioni relative a sospensioni, esoneri parziali, convenzioni schede lavoratori con capacità lavorative, competenze, inclinazioni, natura e grado delle minorazioni (Uffici provinciali) incentivi ex art. 13 (INPS) interventi di reinserimento e integrazione lavorativa (INAIL) ulteriori incentivi e agevolazioni (Regioni) Settore 10

11 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Art. 10 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI Assunzioni effettuate a decorre dal 1° gennaio 2016 Riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% 70% della retribuzione mensile imponibile lorda 36 mesi Riduzione della capacità lavorativa tra il 67% ed il 79% 35% della retribuzione mensile imponibile lorda 36 mesi contratto di lavoro a tempo indeterminato Modifica art. 13, l. 68/1999 Settore 11

12 70% della retribuzione mensile lorda imponibile 60 mesi *
Disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% 70% della retribuzione mensile lorda imponibile 60 mesi * Contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi (* pari durata incentivo) Ente competente è l’INPS Domanda in via telematica Ammissione secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande Conguaglio sulle denunce contributive mensili Settore 12

13 RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA
MISURA INCENTIVO/RETRIBUZIONE IMP. LORDA DURATA INCENTIVO TIPOLOGIA ASSUNZIONE SUPERIORE AL 79% 70% 36 MESI TEMPO INDETERMINATO TRA IL 67% ED IL 79% 35% SUPERIORE AL 45% PER DISABILITA’ INTELL./PSICHICA 60 MESI DURATA DEL RAPPORTO TEMPO DETERMINATO NON < 12 MESI

14 Controlli a distanza nuova disciplina 14
Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 14

15 L n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131. Art. 4  (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) 1.  Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2.   La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3.  Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 15

16 Nuovo art. 4, Legge 300/1970 (comma 1)
CONTROLLI A DISTANZA Nuovo art. 4, Legge 300/1970 (comma 1) Impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori impiego esclusivamente per esigenze organizzative e produttive sicurezza del lavoro tutela del patrimonio aziendale Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione

17 CONDIZIONI PER L’INSTALLAZIONE
previo accordo con RSU o RSA impresa plurilocalizzata (stessa regione o più regioni) In mancanza di accordo previa autorizzazione della DTL in alternativa per l’impresa plurilocalizzata in ambiti di competenza di più DTL, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro possibilità di stipula dell’accordo collettivo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 17

18 Nuovo art. 4, Legge 300/1970 (comma 2)
Strumenti: utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa di registrazione degli accessi e delle presenze no accordo sindacale né autorizzazione amministrativa Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 18

19 Nuovo art. 4, Legge 300/1970 (comma 3)
Utilizzabilità delle informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 19

20 CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
Adeguata informazione al lavoratore delle modalità d’uso degli strumenti delle modalità di effettuazione dei controlli Rispetto del codice privacy (d.lgs. n. 196/2003) Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 20

21 SANZIONI Art. 38, Legge 300/1970 La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, art. 4 legge 300/1970 è punita ammenda da € 154,00 a € 1.549,00 o arresto in relazione delle condizioni del reo, ammenda aumentabile fino al quintuplo nei casi più gravi, applicazione congiunta di arresto e ammenda e pubblicazione della sentenza di condanna Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 21

22 Dimissioni e risoluzioni consensuali
Nuova procedura Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 22

23 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
Art. 26 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE In sostituzione della previgente procedura di convalida, nuove modalità per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: A PENA DI INEFFICACIA esclusivamente in modalità telematica su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il proprio sito internet, trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente con le modalità che saranno stabilite Settore 23

24 facoltà di revocare le dimissioni / il consenso alla risoluzione
entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo con le medesime modalità Settore 24

25 ECCEZIONI la procedura telematica non è richiesta nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi protette di conciliazione delle controversie di lavoro (art c.c.) innanzi alle Commissioni di certificazione Settore 25

26 ECCEZIONI Tutela della genitorialità
continua ad applicarsi la disciplina previgente - Art. 55, comma 4, d.lgs. n. 151/2001 - convalida presso il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio per la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate: dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento Settore 26

27 SANZIONI salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che altera i moduli ministeriali è punito con la sanzione amministrativa da euro a euro l’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981 Settore 27

28 EFFICACIA DELLA NUOVA DISCIPLINA
Entro 90 gg. dal 24 settembre 2015, con apposito Decreto ministeriale sono definiti: i dati di identificazione del rapporto da cui si intende recedere i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore le modalità di trasmissione gli standard tecnici per definire la data certa di trasmissione la nuova procedura trova applicazione a far data dal 60mo giorno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto ministeriale fino ad allora restano ferme le modalità sinora praticate Settore 28

29 Denunce di infortunio e malattie professionali Registro infortuni
nuove modalità Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 29

30 INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 21 INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI certificato medico trasmesso all’INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla compilazione riferimenti delle certificazioni resi disponibili telematicamente dall’INAIL ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia denuncia telematica del datore di lavoro corredata dei soli riferimenti al certificato medico messi a disposizione dall’INAIL Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 30

31 DENUNCIA DI INFORTUNIO ALL’AUTORITÀ DI P.S.
Art. 21 DENUNCIA DI INFORTUNIO ALL’AUTORITÀ DI P.S. dovuta per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni obbligo assolto con l’invio all’INAIL della denuncia di infortunio l’INAIL mette a disposizione delle Autorità di P.S. i dati degli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 31

32 INCHIESTA AMMINISTRATIVA
Art. 21 INCHIESTA AMMINISTRATIVA L’INAIL mette a disposizione della DTL i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni entro 4 giorni dalla disponibilità dei dati, su richiesta dell’infortunato, o dei superstiti, o dell’INAIL la DTL effettua l’inchiesta N.B. EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI: 180° giorno dell’entrata in vigore d.lgs. Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 32

33 REGISTRO INFORTUNI ABROGAZIONE obbligo di tenuta con decorrenza dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore d.lgs. Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 33

34 Altre novità in materia di lavoro
Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 34

35 DEPOSITO CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI
Art. 14 DEPOSITO CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI Per gli effetti di benefici contributivi, fiscali e altre agevolazioni connesse alla stipula con modalità telematica presso la DTL competente la DTL li mette a disposizione delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 35

36 Art. 15 LIBRO UNICO DEL LAVORO dal 1° gennaio 2017 è tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro entro 6 mesi con DM sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 36

37 COMUNICAZIONI TELEMATICHE OBBLIGATORIE
Art. 16 COMUNICAZIONI TELEMATICHE OBBLIGATORIE In materia di: rapporti di lavoro collocamento mirato tutela delle condizioni di lavoro incentivi politiche attive e formazione professionale effettuate esclusivamente in modalità telematica Decreto entro 90 giorni individuazione delle comunicazioni e aggiornamento modelli esistenti per armonizzare e semplificare le informazioni richieste Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 37

38 BANCA DATI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO
Art. 17 BANCA DATI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO implementazione delle informazioni con inclusione di quelle relative ai datori di lavoro, ai collaboratori e lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornati per motivi di lavoro costituzione della sezione denominata “Fascicolo Azienda” con informazioni derivanti dalle comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro con DM individuazione dei soggetti che possono inserire, aggiornare, consultare le informazioni Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 38

39 Art. 18 LAVORO ESTERO abrogazione obbligo di richiedere nulla osta alla DIR per l’assunzione di lavoratori italiani da inviare in paesi extracomunitari il contratto di lavoro dei lavoratori da impiegare o trasferire all’estero deve prevedere trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai CCNL stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative distintamente, entità prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 39

40 sistemazione logistica idonee misure in materia di sicurezza
possibilità per i lavoratori di trasferire in Italia la quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese di impiego assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro, per casi di morte o di invalidità permanente sistemazione logistica idonee misure in materia di sicurezza Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 40

41 CESSIONE RIPOSI E FERIE
Art. 24 CESSIONE RIPOSI E FERIE possibilità per il lavoratore di cedere a titolo gratuito riposi e ferie maturati a lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro per finalità di assistenza a figli minori bisognosi di cure costanti per particolari condizioni di salute restano escluse le 4 settimane annue di ferie e i periodi di riposi minimi previsti dal d.lgs. n. 66/2003 misura, condizioni e modalità rimesse ai contratti collettivi di lavoro Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 41

42 ESENZIONI DALLA REPERIBILITÀ IN CASO DI MALATTIA
Art. 25 ESENZIONI DALLA REPERIBILITÀ IN CASO DI MALATTIA con decreto sono individuate ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione 42


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