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L’AEO nel nuovo Codice Doganale dott. Nicolò Impellizzeri

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Presentazione sul tema: "L’AEO nel nuovo Codice Doganale dott. Nicolò Impellizzeri"— Transcript della presentazione:

1 L’AEO nel nuovo Codice Doganale dott. Nicolò Impellizzeri
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI Ufficio di Livorno L’AEO nel nuovo Codice Doganale dott. Nicolò Impellizzeri Livorno, 14 ottobre 2015

2 I 28 Paesi dell’UE

3 OEA nell’UE: un po’ di numeri
In Toscana 118 rilasci di cui 57 a cura dell’UD Livorno

4 Importanza degli AEO Con l’entrata in vigore del Reg. CE 952 del nuovo codice doganale dell’Unione (appresso indicato come CDU) i benefici riservati agli AEO - Operatori Economici Autorizzati - aumenteranno a testimonianza di un ruolo ancor più centrale dell’istituto, nel panorama europeo ed internazionale. Non a caso nel preambolo del Reg. 952/2013…

5 Importanza degli AEO ..i considerando n. 24 e 25 recitano:
(24) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare dello status di operatore economico autorizzato soggetto alla concessione di una autorizzazione per le semplificazioni doganali o di una autorizza-zione per la sicurezza o di entrambe; a seconda del tipo di autorizzazione concessa, gli operatori economici autorizzati…

6 Importanza degli AEO dovrebbero poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso delle semplificazioni doga-nali o beneficiare di agevolazioni in materia di sicurezza. Dovrebbero altresi' godere di un trattamento piu' favorevole per quanto ri-guarda i controlli doganali, come un numero minore di controlli fisici e basati su documenti (25) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovreb-bero beneficiare del mutuo riconoscimento internazionale dello status di O.E.A.

7 Premessa sul nuovo codice
Per inquadrare le novità che avranno spazio nell’impianto codicistico in via di attuazione, occorre fare una premessa sulla natura dell’attività normativa dell’Unione Europea (da qui in avanti indicata con la sigla UE). L’atto fondamentale, regolamento n. 952/13, è frutto della procedura legislativa ordinaria del Parlamento e del Consiglio e fissa …/

8 Premessa sul nuovo codice
…gli elementi essenziali della materia doganale comunitaria. Gli elementi non essenziali e di dettaglio, ma che necessitano di condizioni uniformi di esecuzione nell’UE, saranno oggetto di atti non legislativi – che possono essere delegati o di attuazione - di competenza della Commissione. Tale impianto normativo scaturito dal..

9 Tempi di entrata in vigore
..Trattato di Lisbona, determina i tempi di attuazione del regolamento, laddove l’art. 288 co. 1 individua gli articoli applicabili dal (solo le norme sui poteri di delega e di esecuzione, così da consentire alla Commissione la emanazione delle nuove DAC) e il co. 2 specifica che gli altri artt. (il CDU vero e proprio) si applicano dal

10 Tempi di entrata in vigore
(applicazione indissolubilmente legata all’emanazione del sopracitato regolamento attuativo). Sino a tale data sarà in vigore il CDC. Frattanto, il la Commissione ha adottato l’atto delegato, cui seguirà l’atto di esecuzione, in modo che siano entrambi approvati per l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale.

11 O.E.A. tra CDC e CDU Attualmente…
Un A.E.O. beneficia di agevolazioni sui controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni a condizione di: Adeguata e comprovata osservanza degli obblighi doganali; Soddisfacente gestione delle scritture commerciali e se del caso relative ai trasporti; Solvibilità finanziaria; Comprovato rispetto delle norme di sicurezza

12 O.E.A. tra CDC e CDU Come sarà.. Rif. Art. 38 CDU
Si distingueranno due tipi di autorizzazione: Settore della semplificazione doganale, che consente di beneficiare di alcune facilitazioni Settore della sicurezza, che dà diritto ad agevolazioni attinenti alla sicurezza Le autorizzazioni saranno cumulabili.

13 O.E.A.: come sarà Lo status è riconosciuto in tutti gli St. membri, le autorità non sottopongono di nuovo a esame criteri già esaminati all’atto della concessione. L’O.E.A. beneficerà di un trattamento più favorevole per quanto riguarda i controlli doganali. Le autorità doganali concedono gli stessi benefici a operatori stabiliti in paesi terzi se questi rispettano obblighi del paese di origine e questi obblighi sono riconosciuti dalla UE come equivalenti (principio di reciprocità).

14 O.E.A.: come sarà I criteri per la concessione dello status saranno i seguenti (rif. art. 39 CDU): Assenza di violazioni gravi e ripetute della normativa fiscale e doganale e di reati gravi in relazione all’attività economica; Dimostrazione di alto controllo sulle operazioni mediante sistema di gestione delle scritture commerciali e di trasporto Solvibilità (situazione finanziaria sana che consente di adempiere agli impegni)

15 O.E.A.: come sarà Per quanto attiene l’aut. Semplificazioni: rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta; Per quanto attiene l’aut. Sicurezza: esistenza di standard adeguati a garantire sufficiente integrità fisica delle merci, controllo degli accessi, processi logistici e manipolazione (di specifici tipi di) merci e misure idonee per il personale e partners.

16 Rispetto di standard pratici di competenza…
Si presume che tale requisito possa riconoscersi a chi abbia concluso in modo positivo una formazione teorico/ pratica erogata da un’autorità pubblica, o ente, o associazione professionale riconosciuti dallo Stato; ovvero si possa considerare utile allo scopo lo svolgimento di attività rilevanti ai fini doganali quale membro di una associa-zione rappresentativa del commercio o di organismo professionale che adotta standard qualitativi riconosciuti in materia.

17 Partnership AEO-AA.DD. L'approccio del legislatore comunitario pare orientato a potenziare gli effetti e i benefici dei rapporti di collaborazione tra operatori e AA. Doganali, rendendo la certificazione AEO sempre più centrale per l'efficiente gestione di rapidi e semplificati processi di sdoga-namento. Si tratta, dunque, non solo di benefici che discendono direttamente dalla certificazione, ma della creazione di un sistema a doppio binario in cui…

18 O.E.A.: come sarà … i soggetti certificati hanno accesso alle procedure semplificate di movimentazione delle merci e dei servizi collegati. Nel nuovo codice, oltre che gli artt , completamente dedicati agli OEA, dedicano ad essi prerogative e procedure i segg. artt: Art. 18 – Rappresentante doganale Art. 95 (96) - Garanzia globale Art Autorizzazione alla gestione di strutture di deposito per temporanea cust.

19 O.E.A.: come sarà Art. 179 - Sdoganamento centralizzato
Art Iscrizione nelle scritture del dichiarante Art Autovalutazione Art Autorizzazione Art Scritture Art Merci equivalenti. Si esamina, di seguito, come sono delineate nel CDU queste prerogative, talvolta inedite.

20 Novità O.E.A.: rappresentanza
L’ articolo 18 co. 3 reg. UE 952/13, nel prevedere che gli operatori economici con i requisiti AEO – semplificazioni doganali sono abilitati a prestare servizi di rappresentanza doganale in tutti gli Stati dell’ Unione (non solo in quello in cui sono stabiliti), crea di fatto due figure di rappresentanti, affiancandosi (agli AEO) coloro che si limitano ad agire nel solo Stato Membro in cui sono stabiliti.

21 OBBLIGAZIONI DOGANALI: GARANZIE GLOBALI
A norma dell’art. 95 CDU si può autorizzare la costituzione di una garanzia globale (per l’importo del dazio corrispondente a due o più operazioni) a persone che: siano stabilite nella UE; non abbiano commesso violazioni gravi e ripetute della normativa fiscale e doganale compresi reati gravi in relazione all’attività economica (criterio x rilascio AEO) si avvalgono regolarmente dei regimi dog.

22 OBBLIGAZIONI DOGANALI: GARANZIE GLOBALI
..o gestiscono strutture TC o soddisfano l’art. 39 lett. d) (il nuovo criterio AEO) La costituzione di una garanzia globale per obbligazioni doganali o altri oneri che potrebbero sorgere può essere autorizzata ad importo ridotto o totale esonero qualora lo istante sia certificato AEO-semplificazioni dog. La costituzione di una garanzia globale per obbligazioni doganali o altri oneri che sono insorti è autorizzata, su richiesta, ad importo/

23 OBBLIGAZIONI DOGANALI: GARANZIE GLOBALI
ridotto qualora l’istante sia AEO-sempl.dog.. Nell’ambito dei regimi speciali o della TC, la Commissione può vietare temporaneamente il ricorso a esoneri/riduzioni o - alla garanzia globale per merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala. Si può comunque ottenere autorizzazione a valersi di una garanzia globale temporaneamente vietata dimostrando di rispettare taluni criteri tra cui essere certificato AEO (art. 96 CDU).

24 Art. 148 CDU-condizioni per autorizzazione a gestire T.C.
Alcune riguardano gli AEO - ovvero: - Offrire garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni (condizione che si ritiene soddisfatta da AEO-semplificazioni doganali nella cui autorizzazione si tiene conto della gestione di strutture di T.C.) Il titolare di una struttura di T.C. tiene scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali, che consentano loro di sorvegliare la gestione della T.C….

25 Art. 148 CDU-condizioni per gestire strutture di deposito in T.C.
…(la capacità di gestione di tali scritture si può riconoscere agli O.E. autorizzati per le semplificazioni doganali). Le autorità doganali possono consentire uno spostamento di merci in TC tra diverse strutture di deposito, a condizione che non aumenti il rischio di frode, se: avviene sotto la responsabilità dell’autorità doganale; o disciplinato da autorizzazione rilasciata a soggetto AEO (o in altri casi che stabiliranno le DAC)

26 Art. 182 CDU/ iscrizione nelle scritture del dichiarante
A condizione che le indicazioni della dichiarazione siano a disposizione delle autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione, le medesime AA.DD. possono autorizzare a presentare una dichiarazione (normale o semplificata) sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante. L’accettazione è il momento dell’iscrizione. Inoltre, le AA.DD. possono, su richiesta, …

27 Dichiarazioni semplificate/ iscrizione nelle scritture del dichiarante
…esonerare dall’obbligo di presentazione delle merci, in base alle seguenti condizioni (in tal caso con l’iscrizione si ha accettazione e svincolo): Il dichiarante è un Operatore Economico Autorizzato per le semplificazioni doganali; natura/flusso delle merci sono noti all’A.D; è garantito il diritto di visita delle merci; le merci all’atto dell’iscrizione non siano più soggette a divieti o restrizioni.

28 ART. 179: SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO
Le AA.DD. possono autorizzare un O.E.A semplificazioni doganali a presentare presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito una dichiarazione doganale per merci presentate presso altro ufficio doganale. (Nel caso in cui i diversi uffici siano sotto la responsabilità della stessa autorità doganale si può derogare all’autorizzazione).

29 ART. 179: SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO
L’ufficio doganale di accettazione vigila sul vincolo al regime doganale ed effettua i controlli eventualmente gravanti sulla dichiarazione; se del caso, chiede che l’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci provveda alla verifica fisica delle stesse. Espleta, inoltre, le formalità doganali per riscuotere l’eventuale obbligazione doganale.

30 ART. 179: SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO
I due uffici doganali si scambiano pertanto informazioni e risultati dei rispettivi controlli; l’ufficio presso cui è stata presentata la dichiarazione svincola la merce tenendo conto dei risultati dei propri controlli e di quelli dell’ufficio ove è stata presentata la merce.

31 ART. 185 CDU: AUTOVALUTAZIONE
Le AA.DD. possono autorizzare, su richiesta, un AEO - semplificazioni doganali ad espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l’importo dei dazi dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale. Quali formalità doganali potranno così essere soddisfatte e con quali procedure sarà stabilito nel regolamento attuativo.

32 Disp. Gen. su regimi speciali che tengono conto delle autorizzazioni AEO
Disposizioni del CDU (211, 214) dedicate alle autorizzazioni ed alle scritture inerenti i regimi speciali (ad eccezione del transito) specificano, rispettivamente, riguardo alle garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni ed alla tenuta di idonee scritture: si ritiene che un OEA autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi detta condizione se nell’autorizzazione...si tiene conto dell’attività relativa/le sue scritture son adeguate al regime speciale interessato)

33 Il CDU semplificherà gli istituti doganali
E’ utile rilevare cosa si intenderà per «regime doganale» (art. 5 p. 16 CDU): uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci a) immissione in libera pratica; b) regimi speciali; c) esportazione; i regimi speciali sono: transito (est./int.); deposito, comprendente d.dog./zone franche; uso particolare, comprendente ammissione temp. e uso finale; perfezionam. att./pass.

34 Disp. Gen. su regimi speciali che tengono conto delle autorizzazioni AEO
Altro tema specifico di alcuni regimi speciali è quello delle merci equivalenti (art. 223): si tratta di merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale o merci non unionali usate al posto di merci unionali (prima della loro esportazione) vincolate a perfezionamento passivo; ebbene, il loro utilizzo è autorizzato dall’Aut. doganale - tale autorizzazione può essere inserita in corso di certificazione AEO

35 fine Grazie per l’attenzione Nicolò Impellizzeri Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto dell’elaborazione del relatore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza


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