La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Il Processo di Esecuzione

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Il Processo di Esecuzione"— Transcript della presentazione:

1 1 Il Processo di Esecuzione Avv. Giovanni Cardona Giudice Onorario presso il Tribunale di Palmi  studiolegalecardona@libero.it

2 2 Espropriazione In base all’art.2740 c.c., il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri e, se non adempie, il creditore può procedere ad esecuzione forzata sui suoi beni.

3 3 Caratteri Il processo di esecuzione tende all’attuazione coattiva di un diritto già accertato, anche contro la volontà del debitore.

4 4 Soggetti del Rapporto I soggetti del rapporto processuale esecutivo sono:

5 5 Caratteri principali del processo esecutivo 1. Mancanza della fase istruttoria; 2. Mancanza del contraddittorio (eventuale) ; 3. Il titolo esecutivo (presupposto formale) ; 4. La limitazione al solo fine della espropriazione; 5. La non esclusività (pluralità di azioni esecutive).

6 6 Competenza

7 7 Tipi di processo di esecuzione Tipi di azioni esecutive sono :

8 8 Esecuzione forzata in forma generica L’esecuzione forzata in forma generica o per crediti di denaro si suddivide in: 1. Espropriazione forzata presso il debitore (artt. 513- 542); 2. Espropriazione forzata presso terzi (artt. 543-554); 3. Espropriazione immobiliare (artt. 555-598); 4. Espropriazione beni indivisi (artt. 599-601); 5. Espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-614);

9 9 Atti preliminari alla esecuzione

10 10 Poteri del Giudice della Esecuzione I poteri del Giudice della esecuzione sono:

11 11 Delega ai notai per le esecuzioni forzate Legge 3.08.1998 nr.302 “Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai”

12 12 L’espropriazione Forzata E’ quel tipo di processo esecutivo costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in danaro, con cui soddisfare il creditore.

13 13 Nozione e caratteri In relazione all’oggetto, l’espropriazione può essere:

14 14 Art.483 c.p.c. Il creditore può optare cumulativamente cumulativamente dei diversi mezzi dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge previsti dalla legge con una limitazione con una limitazione

15 15 Regole comuni nell’espropriazione In generale il procedimento di espropriazione si svolge sinteticamente attraverso tre fasi:

16 16 Il Pignoramento E’ l’atto con cui inizia qualunque forma di espropriazione. Consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (art.492 c.p.c.)

17 17 Scopo del pignoramento E’ quello di vincolare i beni da assoggettare all’esecuzione, ossia di sottrarli alla libera disponibilità del debitore (vincolo giuridico). inefficacia relativa, Gli atti di disposizione compiuti sono affetti da inefficacia relativa, poiché l’atto è di per se valido e non produce effetti soltanto nei confronti dell’espropriante e degli intervenuti. Restano, comunque, salvi gli effetti del possesso in buona fede per i mobili non iscritti nei pubblici registri (art.2913 c.c.)

18 18 Profili del pignoramento Sotto il profilo soggettivo Il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario Sotto il profilo oggettivo Il pignoramento consiste in una ingiunzione

19 19 Oggetto del pignoramento Il pignoramento può avere ad oggetto: Beni determinati (art.2910 co 1° c.c.) Beni appartenenti a terzi (art.2910 co 2° c.c.) E

20 20 Beni impignorabili I beni demaniali dello Stato; Beni del patrimonio indisponibile dello Stato; Edifici destinati all’esercizio del culto cattolico; Le cose sacre; Gli immobili di cui agli artt.14-16 del trattato lateranense; I beni di stati stranieri; I beni dotali destinati ad sustinenda onera matrimonii; L’usufrutto legale degli ascendenti; I diritti di uso e di abitazione; I beni del fondo patrimoniale e i frutti di essi (art.170 c.c.). Non sono pignorabili: Perché non suscettibili di espropriazione

21 21 Le cose materiali ex art. 514 c.p.c.; L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e cucina; I commestibili e combustibili necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia per un mese solare; Gli strumenti necessari all’esercizio della professione arte o mestiere; Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; Le decorazioni al valore, le lettere, i registri, gli scritti di famiglia. Non sono pignorabili: Perché sottratti all’ espropriazione

22 22 I crediti alimentari; I crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento, sussidi dovuti per maternità, malattia o funerali da vari enti. Quanto ai crediti

23 23 Effetti del pignoramento Occorre distinguere tra: Effetti sostanziali:

24 24 Effetti processuali Consistono nel diritto di provocare i singoli atti di espropriazione, quali:

25 25 Svolgimento del pignoramento Il creditore può scegliere liberamente i beni da pignorare, salvo che non sia titolare di pegno o ipoteca: in tal caso, egli non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone ad esecuzione i beni gravati da ipoteca, pegno o privilegi (art.2911 c.c.).

26 26 Organo Competente Organo competente alla effettuazione del pignoramento è l’Ufficiale Giudiziario al quale il debitore versando l’importo del credito e delle spese può evitare il pignoramento (art.494 c.p.c.) oppure, può sostituire alle cose pignorate una somma di denaro che rimane depositata come oggetto del pignoramento in questo caso l’importo del credito e delle spese va aumentato di due decimi

27 27 Conversione del pignoramento ossia può chiedere in qualunque momento anteriore alla vendita, la sostituzione delle cose pignorate con una somma di denaro determinata dal giudice con ordinanza. Il debitore dopo l’effettuazione del pignoramento può chiedere la conversione dello stesso (art.495 c.p.c.)

28 28 Riduzione del pignoramento Il debitore dopo il pignoramento può chiedere la riduzione dello stesso quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti la riduzione delle cose pignorate è disposta dal giudice con ordinanza

29 29 Efficacia del pignoramento

30 30 Intervento di creditori Nel processo di esecuzione è ammesso l’intervento di altri creditori. Pertanto accanto al creditore che ha assunto l’iniziativa chiamato creditore procedente, abbiamo altri soggetti che vengono denominati creditori intervenuti.

31 31 Principi generali di intervento Il nostro codice accoglie i seguenti principi generali per il caso che l’esecuzione debba servire a più creditori: 1. Sullo stesso bene è ammesso un solo processo di esecuzione; 2. I creditori intervenuti, possono provocare i singoli atti espropriativi; 3. In sede di distribuzione del prezzo tutti i creditori sono in condizioni di parità.

32 32 Forme di intervento L’intervento può avvenire in due forme In via di partecipazione all’atto di pignoramento In via di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni del debitore

33 33 Modalità ed effetti dell’intervento I creditori concorrenti nella procedura di espropriazione vanno distinti in tre categorie, a seconda delle modalità e degli effetti dell’intervento:

34 34 Vendita ed Assegnazione Per il realizzo del credito, il creditore procedente (o qualunque altro creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo) deve ottenere la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione dei beni in denaro. Egli ha due possibilità:

35 35 Via preventiva, solo nell’espropriazione mobiliare di titoli di credito o di beni con valore determinato o determinabile da listini di borsa o mercuriali; Via successiva, solo dopo che siano falliti gli esperimenti di vendita. L’alternativa della vendita o della assegnazione può avvenire in:

36 36

37 37

38 38 L’Assegnazione consiste nella attribuzione diretta del bene pignorato al creditore del bene pignorato al creditore sulla base di un determinato valore al fine di soddisfare il suo credito Con l’assegnazione il bene viene trasferito al creditore, per un valore che non può essere inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriori al credito dell’offerente (art. 506 c.p.c.)

39 39 L’assegnazione è un atto concorrente con la vendita, la cui funzione è quella di liquidare i beni pignorati al fine di soddisfare i creditori. Essa è rimessa alla discrezione dei creditori, entro i seguenti limiti: Espropriazione mobiliare: L’assegnazione può essere chiesta sin dall’inizio per i titoli di credito o per quei beni il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato (art.529 c.p.c.);

40 40 Per tutti gli altri beni, invece, l’assegnazione può essere chiesta solo in seguito alla mancata vendita al primo incanto (art.538 c.p.c.); Espropriazione immobiliare: L’assegnazione può essere chiesta soltanto dopo il vano esperimento della vendita con incanto, nel qual caso concorre con l’amministrazione giudiziale;

41 41 Espropriazione mobiliare presso terzi: L’assegnazione è l’unica forma satisfattoria prevista, quando il pignoramento riguarda somme di denaro immediatamente esigibili o esigibili in un termine non superiore a 90 giorni (art. 533 c.p.c.).

42 42 Condizione sospensiva della vendita e dell’assegnazione La vendita e l’assegnazione sono considerati atti processuali condizionati, in quanto posti in essere sotto condizione sospensiva: Nel caso della vendita: del versamento del prezzo; Nel caso dell’assegnazione: del deposito della parte di prezzo eccedente il credito dell’assegnatario o del versamento della somma non inferiore al valore minimo del bene o del prezzo determinato dal valore dell’immobile.

43 43 Una volta che la condizione sospensiva si è verificata il giudice potrà pronunciare il provvedimento che trasferisce il bene; conseguentemente a tale provvedimento si verificano effetti sostanziali ed effetti processuali: Effetti sostanziali:

44 44 Effetti processuali: prezzo Oggetto del processo esecutivo, una volta trasferito il bene, non è più la cosa, ma il prezzo, sul quale dovrà soddisfarsi il creditore; mancato versamento Nel caso di mancato versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario: a) Nella vendita mobiliare all’incanto, l’organo esecutivo delegato alla vendita procede ad una ulteriore a spese del primo aggiudicatario (art 540 c.p.c.);

45 45 b) Nella vendita immobiliare con incanto il giudice, se il prezzo non è depositato nel termine, con decreto:

46 46 Distribuzione E’ l’ultima fase del processo di esecuzione. Essa consiste nella ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore, al fine di realizzare il soddisfacimento dei loro crediti.

47 47 In particolare bisogna distinguere: TRA

48 48 Massa attiva da distribuire La massa attiva (art.509 c.p.c.) che deve essere distribuita tra i creditori intervenuti all’espropriazione, è composta da:

49 49 Regole di distribuzione La distribuzione della somma ricavata (art. 510 c.p.c.) avviene secondo le seguenti regole: un solo creditore pignorante Se vi è un solo creditore pignorante, il giudice dispone in favore del creditore il pagamento di quanto spetta per capitale, interesse e spese. Nel caso in cui la somma ricavata non è sufficiente e il creditore vanta più crediti, l’imputazione dei pagamenti si farà in base alla norma generale dettata dall’art.1193 c.c..

50 50 Se vi sono più creditori, compignoranti o intervenienti, il giudice procede ad un riparto dei vari crediti, con le seguenti modalità: 1. Dopo aver sentito tutti i creditori viene formato un piano di riparto; 2. Se viene formato un contratto plurilaterale di accertamento da parte dei creditori, il giudice si limita ad approvarlo; 3. Se manca l’accordo o l’approvazione del giudice, il piano sarà formato dallo stesso giudice.

51 51 Forme di Espropriazione L’espropriazione mobiliare presso il debitore.

52 52 L’espropriazione mobiliare presso il debitore ha per oggetto beni mobili da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Il pignoramento è eseguito dall’ufficiale giudiziario, il quale vi procede munito di

53 53 Fasi del pignoramento Il pignoramento si svolge attraverso le seguenti Fasi

54 54 Intervento di creditori Possono intervenire nel processo esecutivo tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito

55 55 Tempi d’intervento intervento tempestivotardivo L’intervento deve luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o dell’assegnazione L’intervento che ha luogo oltre tale udienza viene considerato

56 56 Poteri dei creditori Trascorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno degli intervenuti munito di titolo esecutivo, con apposita istanza, possono chiedere

57 57 Modalità di vendita La vendita può avvenire in due modi:

58 58 Piccola espropriazione mobiliare c.d. piccola espropriazione mobiliare La c.d. piccola espropriazione mobiliare si ha quando il valore dei beni pignorati non supera €5.164,57 In tal caso, l’intervento dei creditori è tempestivo se avviene non oltre il deposito dell’istanza di vendita o assegnazione

59 59 Espropriazione Immobiliare L’espropriazione Immobiliare ha per oggetto

60 60 Competenza territoriale L’espropriazione immobiliare è sempre di competenza del tribunale del luogo in cui si trova il bene immobile. del luogo in cui si trova il bene immobile.

61 61 Limite dell’ufficiale giudiziario A differenza della espropriazione mobiliare, nella immobiliare la scelta dei beni da sottoporre a vincolo pignoratizio è fatta dallo stesso creditore.

62 62 Art.2911 c.c. L’unico limite è previsto dall’art 2911 c.c. per il creditore ipotecario che non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento prima gli immobili gravati da ipoteca.

63 63 Fasi del pignoramento Il pignoramento immobiliare avviene attraverso due fasi

64 64 Efficacia della trascrizione La trascrizione dell’atto di pignoramento nei pubblici registri immobiliari, produce effetti giuridici diversificati: Nei confronti del debitore: dal momento della notifica della notifica Nei confronti dei terzi: dalla data della trascrizione della trascrizione

65 65 La custodia del bene pignorato Con il pignoramento, il debitore è costituito custode dei beni pignorati e degli accessori è costituito custode dei beni pignorati e degli accessori compresi pertinenze e frutti senza diritto a compenso Può essere nominato custode anche un soggetto diverso dal debitore pignorato (art 559 c.p.c.)

66 66 Limitata disponibilità dell’immobile Il debitore o il terzo custode hanno una limitata disponibilità dell’immobile: per darlo in locazione devono ottenere l’autorizzazione del giudice l’autorizzazione del giudice sentite le parti e gli altri interessati e gli altri interessati

67 67 Forme di intervento Possono intervenire nel processo esecutivo tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito

68 68 Art.498 c.p.c.

69 69 Termine dilatorio Trascorsi 10 giorni dal pignoramento il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato (art 510 c.p.c.)

70 70 Poteri del giudice Il giudice può: Fissare l’udienza di comparizione delle parti Ordinare la vendita se non vi sono contestazioni. contestazioni.

71 71 La vendita La vendita dell’immobile può essere:

72 72 Vendita senza incanto Si realizza mediante offerte individuali depositate in cancelleria e quindi senza gara fra concorrenti Se l’offerta è unica deve essere valutata dal giudice e dai creditori Se vi sono più offerte si effettua una gara tra gli offerenti.

73 73 Fase conclusiva della vendita E’ caratterizzata dalla emanazione di due decreti da parte del giudice: Decreto di di vendita venditaDecreto di ditrasferimento

74 74 Vendita con incanto La legge 302/1998 ha modificato l’art. 581 c.p.c. eliminando l’oramai anacronistico riferimento al “sistema delle candele vergini”

75 75 Aumento del sesto

76 76 Mancato versamento del prezzo Se l’aggiudicatario non versa il prezzo nel termine stabilito il giudice con decreto

77 77 Aggiudicatario decaduto L’aggiudicatario decaduto ha l’obbligo di pagare la differenza fra il nuovo prezzo la differenza fra il nuovo prezzo e quello eventualmente inferiore e quello eventualmente inferiore di sua aggiudicazione di sua aggiudicazione

78 78 Incanto deserto L’amministrazione giudiziaria del bene avrà una durata massima di tre anni, al termine della quale, si procederà all’esperimento di un nuovo incanto. Nel caso in cui l’incanto vada deserto il giudice può assegnare il bene ad un creditore

79 79 La distribuzione del ricavato con la precisazione che, nel caso di specie, la maggiore complessità della distribuzione è data dalla presenza, eventuale Le regole della distribuzione del ricavato sono quelle già trattate nella parte generale del procedimento espropriativo del procedimento espropriativo creditori ipotecari di creditori ipotecari anche di grado diverso anche di grado diverso e chirografari

80 80 Legge 03.08.1998 nr.302 La legge 3.08.1998 nr.302, “Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai”, ha previsto all’art. 591 bis, le modalità per la delega delle operazioni di vendita ai notai. L’art. 591 ter, prevede la ricorribilità al giudice della esecuzione dei provvedimenti adottati dai notai in seno alla vendita immobiliare.


Scaricare ppt "Il Processo di Esecuzione"

Presentazioni simili


Annunci Google